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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16912/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16912/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. BIOLO ADAMO Parte_1
Per essuno è presente Controparte_1
Il ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e discute la causa riportandosi al ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16912/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRIPPA Parte_1 P.IVA_1
CRISTIANO e dell'avv. BIOLO ADAMO, con elezione di domicilio in CORSO DI
PORTA VITTORIA 28 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore conclude come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. regolarmente notificato Parte_1 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data in data 26.6.2024 ha convenuto in giudizio la società per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare: - in via di merito principale: accertato che Controparte_1 ha contravvenuto alle condizioni che regolano l'accordo di convenzionamento
[...]
19.03.2019 in particolare agli artt. 14) e 15), accertato che tale violazione è consistita nella mancata consegna di autovettura nuova Dacia Sandero terza serie, accertato che per tale motivo ed a seguito di pagina 2 di 5 reclamo presentato da provvedeva ad estinguere Parte_2
anticipatamente il contratto di finanziamento n. 3238954301 con tale Parte_3
consumatrice ed a rimborsare le rate già corrisposte;
condannare Controparte_1
a restituire a l'importo di euro 15.000,00, erogato per il
[...] Parte_1
finanziamento 3238954301, oltre accessori, spese e interessi, nella misura concordata con la consumatrice, maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi sulla somma corrispondente al finanziamento accordato, dai singoli versamenti degli importi al saldo, ovvero condannarla a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. - in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, c alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al Controparte_1
risarcimento dei danni sopportati da e quantificati in complessivi euro 6.340,00; Parte_1 somma pari alla perdita subita e determinata dalla differenza tra l'importo totale dovuto dalla consumatrice e la somma finanziata concessa a oltre interessi, ovvero condannarla Parte_2
a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A., anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 190,32.”
A sostegno della domanda ha allegato quanto segue: 1) di avere stipulato con la società
[...]
, in data 19.03.2019, un accordo di convenzionamento, avente Controparte_1 ad oggetto l'inoltro, da parte di quest'ultimo alla ricorrente , di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi dalla stessa forniti a favore di propri clienti 2) che in data 20.04.2023 l'intermediario del credito favoriva la sottoscrizione con la consumatrice di contratto di finanziamento n. 3238954301 finalizzato Parte_2 Parte_3 all'acquisto di autovettura nuova Dacia Sandero terza serie: prezzo di acquisto del bene finanziato euro
17.900,00, importo totale del credito euro 16.803,24, importo totale dovuto dalla consumatrice
(importo totale del credito più costo del credito) euro 21.340,00 3) che veniva data esecuzione al contratto di finanziamento n. 3238954301 con erogazione da parte della ricorrente Parte_3
a di euro 15.000,00 con bonifico in data Controparte_1
28.09.2023 4) che l'acquirente onorava le prime cinque rate del finanziamento ma Parte_2 denunciava di non avere mai ricevuto l'autovettura nuova Dacia Sandero terza serie 5 ) che a seguito del reclamo proposto dalla consumatrice, provvedeva a estinguere Parte_1
anticipatamente il contratto di finanziamento ed a rimborsare a le rate già Parte_2
pagina 3 di 5 corrisposte in relazione al contratto 6 ) che con intimazione via pec in data 8.3.2024 Parte_1
intimava la restituzione dell'importo corrisposto alla società fornitrice
[...] [...]
che non riscontrava la richiesta né, regolarmente convocata, Controparte_1
compariva avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
Ha affermato di avere diritto alla restituzione della somma erogata alla società convenuta maggiorata degli interessi ed al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale in forza delle condizioni che regolano l'accordo di convenzionamento ed in particolare dell'art. 14 del contratto.
Nessuno si è costituito per la società convenuta.
Omessa ogni attività istruttoria la causa all'udienza del 27.5.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale.
La domanda è fondata e va accolta.
In forza dell'art. 14) dell'Accordo di Convenzionamento «Il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire alla Banca, immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, oltre ad eventuali accessori e spese, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente
– maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: (…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato» ( doc. 1 di parte ricorrente ).
Secondo i principi che regolano l'onere della prova in materia contrattuale ( S.U. 13533/2001 ) la banca ricorrente ha l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo della domanda e segnatamente il contratto concluso tra le parti e l'erogazione della somma mutuata - entrambi i fatti risultano provati, con la produzione del contratto di convenzionamento stipulato tra la ricorrente e la società resistente ( documento 1 di parte ricorrente ) e la dimostrazione dell'erogazione del finanziamento in favore della resistente ( doc. 3 e 4 ) – e di allegare l'inadempimento della società convenuta, nella specie consistito nella mancata consegna dell'autovettura acquistata dalla signora , come da reclamo di Parte_2 quest'ultima in data 17.1.2024 ( cfr doc. 6 ), cui è conseguita l'estinzione del contratto di finanziamento ( doc. 7 di parte ricorrente ) e la restituzione a delle rate già corrisposte Parte_2
in forza del contratto ( doc. 8 )
La società resistente, che per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento o la riferibilità dell'inadempimento a causa non imputabile, non ha assolto all'onere della prova, essendo rimasto contumace.
Pertanto, a norma dell'art. 14 del contratto di convenzionamento, la società resistente è tenuta a restituire alla ricorrente l'intero importo ricevuto a titolo di finanziamento pari ad euro 15.000, oltre pagina 4 di 5 agli interessi al tasso legale con decorrenza dalla diffida di pagamento del 8.3.2024 ( doc. 9 ) sino all'instaurazione del presente giudizio e degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.p.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale fino al saldo.
A titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. spetta l'ulteriore somma di euro 6.340,00 per lucro cessante corrispondente alla differenza tra l'importo totale dovuto dall'acquirente previsto nel contratto di finanziamento ( euro 21.340,00 cfr sub 2 contratto di finanziamento ) e la somma finanziata
( euro 15.000,00 ) , oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza ( 91 c.p.c. ), vanno poste a carico della resistente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale, avuto riguardo alle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna la società resistente a pagare alla Controparte_1
ricorrente la somma di euro 15.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c., e la Parte_1
somma di euro 6.340,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro
3.387,00 per compensi ed euro 354,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16912/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. BIOLO ADAMO Parte_1
Per essuno è presente Controparte_1
Il ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e discute la causa riportandosi al ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16912/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRIPPA Parte_1 P.IVA_1
CRISTIANO e dell'avv. BIOLO ADAMO, con elezione di domicilio in CORSO DI
PORTA VITTORIA 28 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore conclude come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. regolarmente notificato Parte_1 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data in data 26.6.2024 ha convenuto in giudizio la società per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare: - in via di merito principale: accertato che Controparte_1 ha contravvenuto alle condizioni che regolano l'accordo di convenzionamento
[...]
19.03.2019 in particolare agli artt. 14) e 15), accertato che tale violazione è consistita nella mancata consegna di autovettura nuova Dacia Sandero terza serie, accertato che per tale motivo ed a seguito di pagina 2 di 5 reclamo presentato da provvedeva ad estinguere Parte_2
anticipatamente il contratto di finanziamento n. 3238954301 con tale Parte_3
consumatrice ed a rimborsare le rate già corrisposte;
condannare Controparte_1
a restituire a l'importo di euro 15.000,00, erogato per il
[...] Parte_1
finanziamento 3238954301, oltre accessori, spese e interessi, nella misura concordata con la consumatrice, maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi sulla somma corrispondente al finanziamento accordato, dai singoli versamenti degli importi al saldo, ovvero condannarla a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. - in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, c alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al Controparte_1
risarcimento dei danni sopportati da e quantificati in complessivi euro 6.340,00; Parte_1 somma pari alla perdita subita e determinata dalla differenza tra l'importo totale dovuto dalla consumatrice e la somma finanziata concessa a oltre interessi, ovvero condannarla Parte_2
a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A., anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 190,32.”
A sostegno della domanda ha allegato quanto segue: 1) di avere stipulato con la società
[...]
, in data 19.03.2019, un accordo di convenzionamento, avente Controparte_1 ad oggetto l'inoltro, da parte di quest'ultimo alla ricorrente , di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi dalla stessa forniti a favore di propri clienti 2) che in data 20.04.2023 l'intermediario del credito favoriva la sottoscrizione con la consumatrice di contratto di finanziamento n. 3238954301 finalizzato Parte_2 Parte_3 all'acquisto di autovettura nuova Dacia Sandero terza serie: prezzo di acquisto del bene finanziato euro
17.900,00, importo totale del credito euro 16.803,24, importo totale dovuto dalla consumatrice
(importo totale del credito più costo del credito) euro 21.340,00 3) che veniva data esecuzione al contratto di finanziamento n. 3238954301 con erogazione da parte della ricorrente Parte_3
a di euro 15.000,00 con bonifico in data Controparte_1
28.09.2023 4) che l'acquirente onorava le prime cinque rate del finanziamento ma Parte_2 denunciava di non avere mai ricevuto l'autovettura nuova Dacia Sandero terza serie 5 ) che a seguito del reclamo proposto dalla consumatrice, provvedeva a estinguere Parte_1
anticipatamente il contratto di finanziamento ed a rimborsare a le rate già Parte_2
pagina 3 di 5 corrisposte in relazione al contratto 6 ) che con intimazione via pec in data 8.3.2024 Parte_1
intimava la restituzione dell'importo corrisposto alla società fornitrice
[...] [...]
che non riscontrava la richiesta né, regolarmente convocata, Controparte_1
compariva avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
Ha affermato di avere diritto alla restituzione della somma erogata alla società convenuta maggiorata degli interessi ed al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale in forza delle condizioni che regolano l'accordo di convenzionamento ed in particolare dell'art. 14 del contratto.
Nessuno si è costituito per la società convenuta.
Omessa ogni attività istruttoria la causa all'udienza del 27.5.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale.
La domanda è fondata e va accolta.
In forza dell'art. 14) dell'Accordo di Convenzionamento «Il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire alla Banca, immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, oltre ad eventuali accessori e spese, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente
– maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: (…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato» ( doc. 1 di parte ricorrente ).
Secondo i principi che regolano l'onere della prova in materia contrattuale ( S.U. 13533/2001 ) la banca ricorrente ha l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo della domanda e segnatamente il contratto concluso tra le parti e l'erogazione della somma mutuata - entrambi i fatti risultano provati, con la produzione del contratto di convenzionamento stipulato tra la ricorrente e la società resistente ( documento 1 di parte ricorrente ) e la dimostrazione dell'erogazione del finanziamento in favore della resistente ( doc. 3 e 4 ) – e di allegare l'inadempimento della società convenuta, nella specie consistito nella mancata consegna dell'autovettura acquistata dalla signora , come da reclamo di Parte_2 quest'ultima in data 17.1.2024 ( cfr doc. 6 ), cui è conseguita l'estinzione del contratto di finanziamento ( doc. 7 di parte ricorrente ) e la restituzione a delle rate già corrisposte Parte_2
in forza del contratto ( doc. 8 )
La società resistente, che per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento o la riferibilità dell'inadempimento a causa non imputabile, non ha assolto all'onere della prova, essendo rimasto contumace.
Pertanto, a norma dell'art. 14 del contratto di convenzionamento, la società resistente è tenuta a restituire alla ricorrente l'intero importo ricevuto a titolo di finanziamento pari ad euro 15.000, oltre pagina 4 di 5 agli interessi al tasso legale con decorrenza dalla diffida di pagamento del 8.3.2024 ( doc. 9 ) sino all'instaurazione del presente giudizio e degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.p.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale fino al saldo.
A titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. spetta l'ulteriore somma di euro 6.340,00 per lucro cessante corrispondente alla differenza tra l'importo totale dovuto dall'acquirente previsto nel contratto di finanziamento ( euro 21.340,00 cfr sub 2 contratto di finanziamento ) e la somma finanziata
( euro 15.000,00 ) , oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza ( 91 c.p.c. ), vanno poste a carico della resistente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale, avuto riguardo alle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna la società resistente a pagare alla Controparte_1
ricorrente la somma di euro 15.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c., e la Parte_1
somma di euro 6.340,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro
3.387,00 per compensi ed euro 354,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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