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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate da parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 2727/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Assegno - pensione
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
AZ NI
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della L. 118/71, ha proposto giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio. Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, chiedendone l'acquisizione, e si riportava al ricorso introduttivo. All'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott.ssa , la quale, all'esito dell'accesso peritale del Persona_1
14.03.2025, riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''esiti di stabilizzazione vertebrale D12-L2 in esiti di frattura traumatica di L1 in soggetto obeso (peso 100 Kg, altezza 155 cm, IMC = 41) e con marcato valgismo delle ginocchia;
esiti di remota tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo'' (cfr. pg. 8 della CTU). Sul punto, parte ricorrente ha dedotto la lacunosità della perizia svolta, insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale. Ebbene, le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza medico-legale espletata nella fase di Atp sono destituite di fondamento. Invero, le valutazioni compiute dalla professionista, sufficientemente dettagliate e confortate da elementi obiettivi e documentali, oltre che logici, non lasciano intravedere alcuna lacunosità sull'anamnesi formulata che risulta perfettamente in linea con le conclusioni ivi rassegnate. Nello specifico, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale nella parte in cui la Dott.ssa Per_1 avrebbe erroneamente valutato lo stato patologico della paziente sotto il profilo psichiatrico. Ebbene, sul punto il CTU ha condivisibilmente escluso la rilevanza di tale condizione sul grado di invalidità dell'opponente, ribadendo in fase di controdeduzioni che: “risulta documentato un unico controllo e, all'anamnesi, non è stata riferita l'assunzione di farmaci per patologie di tale natura” (cfr. pg. 8 della CTU). Ad ogni modo, giova evidenziarsi che dalla visita espletata dal medico- legale non è emerso alcun elemento di rilievo significativo in tal senso. Ed infatti, l'esame psichico si concludeva, per l'appunto, negativamente sicché il CTU descriveva la ricorrente, sotto tale profilo, nei seguenti termini: “un soggetto calmo e tranquillo, che collabora di buon grado alla visita, senza tentativi di simulazione o di esagerazione. Buona la memoria (di fissazione e di rievocazione) ed i poteri di logica e di critica;
mimica e gestualità conservate;
grado culturale conforme alla scolarità conseguita;
modesta depressione del tono dell'umore, con polarizzazione delle idee sulle patologie sofferte e sui disturbi lamentati” (cfr. pg. 5 della CTU). Con riferimento poi alla contestata applicazione del codice 9322 relativo all'ipotiroidismo, in luogo del richiamato codice 9323, il CTU ha pacificamente ritenuto tale patologia una forma di neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, tenuto altresì conto di quanto emerso dell'esaminata documentazione medica, nonché del trattamento sostitutivo osservato dalla paziente. In definitiva, il CTU ha evidenziato come le suddette infermità rilevate in capo alla ricorrente, le cui percentuali di invalidità sono il risultato del calcolo operato con il metodo di Balthazard e non della mera somma aritmetica delle stesse, sono tali da integrare un'invalidità non superiore al 56%. In sede di note scritte per l'odierna udienza parte ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica, datata 15.05.2025, senza tuttavia dedurne la rilevanza, sotto il profilo medico-legale, e l'incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante, nonché sugli indici della propria autonomia. Costituisce principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999). Pertanto, allo stato, non risulta documentato alcun aggravamento significativo del quadro clinico generale incidente sull'autonomia della periziata e tale da rendere necessaria un'ulteriore valutazione medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'art. 13, L. 118/71. Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza, in persona della Dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13, L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate da parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 2727/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Assegno - pensione
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
AZ NI
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della L. 118/71, ha proposto giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio. Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, chiedendone l'acquisizione, e si riportava al ricorso introduttivo. All'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott.ssa , la quale, all'esito dell'accesso peritale del Persona_1
14.03.2025, riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''esiti di stabilizzazione vertebrale D12-L2 in esiti di frattura traumatica di L1 in soggetto obeso (peso 100 Kg, altezza 155 cm, IMC = 41) e con marcato valgismo delle ginocchia;
esiti di remota tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo'' (cfr. pg. 8 della CTU). Sul punto, parte ricorrente ha dedotto la lacunosità della perizia svolta, insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale. Ebbene, le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza medico-legale espletata nella fase di Atp sono destituite di fondamento. Invero, le valutazioni compiute dalla professionista, sufficientemente dettagliate e confortate da elementi obiettivi e documentali, oltre che logici, non lasciano intravedere alcuna lacunosità sull'anamnesi formulata che risulta perfettamente in linea con le conclusioni ivi rassegnate. Nello specifico, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale nella parte in cui la Dott.ssa Per_1 avrebbe erroneamente valutato lo stato patologico della paziente sotto il profilo psichiatrico. Ebbene, sul punto il CTU ha condivisibilmente escluso la rilevanza di tale condizione sul grado di invalidità dell'opponente, ribadendo in fase di controdeduzioni che: “risulta documentato un unico controllo e, all'anamnesi, non è stata riferita l'assunzione di farmaci per patologie di tale natura” (cfr. pg. 8 della CTU). Ad ogni modo, giova evidenziarsi che dalla visita espletata dal medico- legale non è emerso alcun elemento di rilievo significativo in tal senso. Ed infatti, l'esame psichico si concludeva, per l'appunto, negativamente sicché il CTU descriveva la ricorrente, sotto tale profilo, nei seguenti termini: “un soggetto calmo e tranquillo, che collabora di buon grado alla visita, senza tentativi di simulazione o di esagerazione. Buona la memoria (di fissazione e di rievocazione) ed i poteri di logica e di critica;
mimica e gestualità conservate;
grado culturale conforme alla scolarità conseguita;
modesta depressione del tono dell'umore, con polarizzazione delle idee sulle patologie sofferte e sui disturbi lamentati” (cfr. pg. 5 della CTU). Con riferimento poi alla contestata applicazione del codice 9322 relativo all'ipotiroidismo, in luogo del richiamato codice 9323, il CTU ha pacificamente ritenuto tale patologia una forma di neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, tenuto altresì conto di quanto emerso dell'esaminata documentazione medica, nonché del trattamento sostitutivo osservato dalla paziente. In definitiva, il CTU ha evidenziato come le suddette infermità rilevate in capo alla ricorrente, le cui percentuali di invalidità sono il risultato del calcolo operato con il metodo di Balthazard e non della mera somma aritmetica delle stesse, sono tali da integrare un'invalidità non superiore al 56%. In sede di note scritte per l'odierna udienza parte ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica, datata 15.05.2025, senza tuttavia dedurne la rilevanza, sotto il profilo medico-legale, e l'incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante, nonché sugli indici della propria autonomia. Costituisce principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999). Pertanto, allo stato, non risulta documentato alcun aggravamento significativo del quadro clinico generale incidente sull'autonomia della periziata e tale da rendere necessaria un'ulteriore valutazione medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'art. 13, L. 118/71. Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza, in persona della Dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13, L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano