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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 131/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
1 R.G. 131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 131/2023 promossa da:
(P.I. ) in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. con sede legale in Nuoro, via Strullu, 35, ed CP_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , fax: 070.658036 PEC C.F._1
del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende in Email_1
virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio
Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, resa su foglio separato Persona_1
da intendersi unito al presente atto, parte appellante
contro
(C.F. ) residente in [...], CP_2 C.F._2
parte appellata contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza giudice di Pace di Nuoro – contratto di somministrazione idrica
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza n. 477/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Nuoro, in persona del Giudice
2 Dottoressa Antonina Ruiu, oggetto della presente impugnazione, accogliere i motivi di impugnazioni esposti con il presente gravame e per l'effetto:
In via preliminare:
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 132
c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi convenzionali da quando dovuti fino al saldo come da Regolamento del SII, rigettando l'opposizione proposta da con CP_2 tutte le conseguenze di legge;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate da CP_2 accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_2 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato dalle fatture ingiunte e, per
[...]
l'effetto, condannare al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa, CP_2 oltre interessi convenzionali da quando dovuti sino al saldo, come da Regolamento del SII;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nuoro n. 477/2022, pubblicata in data 28 luglio 2022, pronunciata dalla Dr.ssa Antonina Ruiu, nel procedimento n. 811/2017 R.G, instando per l'integrale riforma della decisione impugnata.
A fondamento dell'appello, il gestore idrico ha esposto che:
• con atto di citazione in opposizione a ingiunzione fiscale notificato il 16.06.2017, il Sig. CP_2 conveniva in giudizio la società per sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_1 conclusioni: In via pregiudiziale e in rito dichiarare che non ha titolo ad Parte_1 emettere l'impugnata ingiunzione di pagamento stante l'inesistenza di un credito certo, liquido e non contestato;
per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017; Nel merito e previo annullamento dell'opposta ingiunzione;
a) accertare e dichiarare la violazione, da parte di del contratto di fornitura per cui è causa;
b) accertare Parte_1
e dichiarare l'illegittimità della minaccia di procedere al recupero coattivo delle somme di cui all'ingiunzione; c) dichiarare in ogni caso non dovute le somme portate dall'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017 a firma del Direttore Generale, recante l'importo di € 2.507,98, oggetto della presente opposizione;
d) condannare al rispetto del contratto di Parte_1 fornitura ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall'opponente: danni la cui quantificazione venga operata dal giudice secondo equità; e) in ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio”;
• con comparsa di costituzione e risposta datata 15 settembre 2017, si costituiva in giudizio la società contestando il fondamento di ciascuna delle domande proposte Parte_1 dall'attrice e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
• in sede istruttoria, acquisite le risultanze documentali, il Giudice disponeva apposita CTU contabile finalizzata al corretto ricalcolo della fatturazione di consumi idrici, a seguito della rideterminazione degli stessi.
3 • a seguito dell'istruttoria svolta, la causa veniva definita dal Giudice di Pace di Nuoro, con seguente dispositivo:
“Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: a) Accoglie la domanda proposta da b) Accoglie CP_2
l'eccezione pregiudiziale di parte attrice, e dichiara non avere titolo Parte_1 all'emissione dell'ingiunzione di pagamento de quo;
c) Dichiara non dovuta la somma portata nell'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017 oggetto della presente opposizione;
d) condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, che Parte_1 questo giudice quantifica in via equitativa nella somma complessiva di € 100,00. e) Dispone definitivamente le spese della CTU tecnica pari ad € 400 a carico di parte convenuta Pt_1
f) Condanna la società soccombente al pagamento delle spese che
[...] Parte_1 liquida in € 950,00 oltre iva e cpa.”
ha censurato la sentenza impugnata per diversi ordini di motivi: Pt_1
1 - in primo luogo, ne ha eccepito la nullità per omessa motivazione e/o per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. contestando il fatto che il giudice di primo grado abbia dichiarato la mancanza in capo ad di un titolo idoneo ad emettere l'ingiunzione fiscale e dichiarato non Parte_1 dovuto il credito azionato, nonostante la formale autorizzazione ricevuta dal Ministero della
Economia e delle Finanze.
In relazione all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che il giudice di primo grado ha violato il principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e, in particolare, il secondo comma dello stesso, essendosi pronunciato d'ufficio su una eccezione rilevabile esclusivamente ad istanza di parte. Rimarcando che, se anche tale eccezione fosse stata tempestivamente proposta (circostanza che nel caso di specie si nega), il Giudice avrebbe dovuto calcolare la porzione di credito prescritta e accertare la debenza del credito ingiunto, al netto della porzione del credito prescritto, mentre il giudicante, al capo c) del dispositivo, ha dichiarato genericamente e complessivamente “non dovuta” la somma portata dall'ingiunzione fiscale opposta, senza tuttavia precisare le ragioni per le quali non fosse dovuta.
2 – In merito alla regolarità della fatturazione e alla correttezza e buona fede della società opposta, ha osservato che la mancata lettura nei termini prescritti o il mancato invio delle fatture di conguaglio costituiscono mere irregolarità non suscettibili di incidere sulla validità ed efficacia del contratto di fornitura, in particolar modo sulla obbligatorietà del pagamento delle erogazioni delle quali l'utente ha usufruito.
3 – In merito all'eccezione di non potabilità, ha evidenziato che il Giudice di prime cure ha errato in quanto si è esclusivamente limitato a riportare pedissequamente alcune affermazioni riportate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione finale, senza motivare al riguardo e senza tener conto del fatto che dalla dichiarazione di non potabilità dell'acqua, contenuta nelle ordinanze sindacali del
, prodotte dall'opponente, non discende in automatico la prova della sussistenza Controparte_3 del vizio di cui all'art. 1490 c.c., ossia tale da rendere la res fornita “inidonea all'uso a cui è destinata”
o da diminuirne “in modo apprezzabile” il valore. L'asserita non potabilità - di cui si nega in ogni caso la sussistenza – deve essere documentata sulla base di certificazioni a cura dei soggetti competenti, non potendo invero essere ritenuta sufficiente l'ordinanza del atto di natura CP_3 meramente cautelativa, che in alcune ipotesi non viene revocata neppure di fronte alle certificazioni attestanti l'eliminazione del problema. Inoltre, quand'anche si fossero registrati valori non conformi dei parametri delle acque nel CP_3 citato, questi sono stati meramente occasionali e sono riconducibili a circostanze esogene e
4 indipendenti dalla competenza gestrice di cui non è ascrivibile alcuna forma di Pt_1 responsabilità, neppure colposa, atteso che la predetta, in tali evenienze, si adopera sempre prontamente per il ripristino delle condizioni di conformità della risorsa, ponendo in essere tutte le necessarie attività che consentano un rapido rientro a norma dei parametri. Tra l'altro, le ipotesi che conducono allo sforamento dei parametri di qualità dell'acqua hanno la loro causa nella carenza delle opere infrastrutturali, che possono dal Gestore essere realizzate solo dietro specifico finanziamento e nel rispetto del programma degli interventi di cui alla Convenzione di affidamento e secondo le priorità individuate dalle Autorità. La responsabilità del Gestore si limita, dunque, all'obbligo di segnalazione e richiesta di intervento agli Enti di controllo e proprietari dell'infrastruttura, obbligo che viene costantemente adempiuto da nei modi e termini previsti dalla normativa in materia. Pt_1
In buona sostanza, quand'anche la prestazione di venisse ritenuta inesatta, per aver erogato Pt_1 la risorsa idrica in maniera difforme dai parametri normativi – con particolare riguardo al D.Lgs.
31/2001 -, la medesima non può assumere i connotati di inesatto adempimento, stante l'assenza dei relativi presupposti, atteso che il Gestore ha sempre fatto tutto quanto in suo potere al fine di evitare il disservizio e, inoltre, lo ha ripristinato con la massima celerità; in definitiva non risultava né risulta esigibile un grado di diligenza ancor più ampio.
In relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, l'appellante ha osservato che nonostante il primo quesito sottoposto al consulente prevedesse, tra le altre, la verifica dell'incidenza della potabilizzazione nei consumi complessivi. Tuttavia, il ctu impropriamente ha ritenuto che l'unico parametro di riferimento fosse rappresentato dall'art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/75 che prevede una riduzione del 50% del canone previsto in caso di non potabilità, sebbene sapesse che tale disposizione non fosse più in vigore.
A tal proposito, l'appellante ha osservato che, in linea generale, quando il compratore/somministrato, alla presenza del vizio, che rende il bene venduto/somministrato inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore, esperisce l'actio quanti minoris, il prezzo pattuito dev'essere ridotto in una percentuale pari a quella rappresentata dalla menomazione che il valore effettivo della cosa oggetto del contratto ha subito a causa dei vizi,
Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcuna riduzione del valore del bene “acqua” somministrato, rapportabile alla somma necessaria per il ripristino dell'inconveniente o all'eliminazione del vizio in quanto il contratto di somministrazione d'acqua ha ad oggetto un servizio integrato-complesso, regolato da un sistema tariffario, che, tra le varie voci di costo, non contempla una componente connessa alla qualità della risorsa, ossia alla distinzione tra acqua “potabile” e “non potabile”, che possa giustificare una riduzione di valore del corrispettivo.
In ogni caso l'abrogata delibera C.I.P. n°26/1975 non può trovare applicazione neppure quale parametro di valutazione equitativa della riduzione del prezzo, considerato che trattasi di provvedimento emanato allorquando le tariffe erano deliberate da ogni singolo Comune, mentre secondo la vigente normativa, la Tariffa Unica del Servizio Idrico Integrato, oltre che operante per l'intero ambito regionale, è deliberata dall'Autorità d'Ambito in forza di parametri tra i quali (si ribadisce) non è contemplato quello della qualità dell'acqua.
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse opportuno procedere alla riduzione del prezzo, si dovrebbe necessariamente tener conto del fatto che la voce “idrico”, oltre quello della
“potabilizzazione” (processo fisico-chimico per la rimozione delle sostanze contaminanti dell'acqua grezza per ottenere un'acqua idonea al normale consumo domestico), si compone di altri 4 (quattro) costi: la “captazione” (processo di prelievo dell'acqua dai cicli naturali od altra fonte); lo “stoccaggio” (processo di conservazione dell'acqua in impianti, deposito o altro); l'“adduzione” (processo per il passaggio dell'acqua potabile dai punti di prelievo ai serbatori, prima dell'immissione nella rete di
5 distribuzione); la “distribuzione” (processo per recapitare la risorsa presso i punti di prelievo/consegna); tale voce, per le utenze domestiche (qual è quella di cui trattasi), incide sui costi complessivi del S.I.I. nella misura del 45% e che il costo “potabilizzazione” (che qui rileva) rappresenta il 12% dei costi che, complessivamente, la compongono;
ragion per cui, a prescindere dalla legittimità o meno dell'applicata riduzione, è senz'altro illegittimo oltre che iniquo abbattere detto specifico costo integralmente, essendo indubitabile che non ha mai sospeso la Parte_1 fornitura.
In conclusione, essendo evidente che dall'accertamento della non potabilità della risorsa idrica (che in questa sede comunque si contesta) non possa in alcun caso derivare la non dovutezza dell'intero importo portato dalle fatture oggetto di causa, la sentenza deve essere riformata.
4 – Con riferimento, infine, alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in via equitativa pari ad € 100,00, si osserva come il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto il danno in re ipsa. Una liquidazione dei danni anche solo in via equitativa presuppone invece che il contraente alleghi specificamente in cosa siano consistiti i danni subiti e ne dia prova (sia pur solo per presunzioni), cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Pertanto, risultando evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, anche sul punto la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con vittoria di spese e onorari.
*
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_2
*
La causa, istruita con prove documentali, dopo alcuni rinvii, è stata rinviata all'udienza del
27.03.2025, svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato nei limiti di seguito esposti.
L'odierno appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione o comunque per motivazione apparente in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, rimarcando l'infondatezza dell'opposizione dispiegata dall in CP_2 primo grado.
Invero, il giudice di primo grado, in parziale contraddizione con gli esiti del giudizio e senza esplicitare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni della propria decisione, ha ritenuto non dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017, emessa dal gestore idrico ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R.D. n. 639 del 1910, per l'importo di euro 2.507,98, oggetto dell'odierna impugnazione.
Sul punto, è bene precisare che avverso la predetta ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto n.
13 fatture relative a un arco temporale compreso tra il 30.12.2006 e il 06/10/2014, ha CP_2 proposto opposizione, nanti il giudice di Pace di Nuoro, contestandone la legittimità per mancanza di un titolo idoneo ad agire in capo ad avendo l'utente espressamene contestato il credito Parte_1 ingiunto tramite formale reclamo, presentato in data 26.06.2013, e diffida trasmessa, a mezzo dei propri legali, in data 06.03.2014, eccependo l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti per il periodo antecedente di oltre cinque anni la data di ricezione delle stesse, oltre all'inadempimento del gestore idrico alle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura sottoscritto con l'utente, avendo
6 erogato acqua non potabile e omesso di effettuare la regolare lettura e fatturazione dei consumi in aperta violazione degli artt.
6.1. e 6.2. della Carta del Servizio idrico Integrato e dell'art. B16 del
Regolamento. Reclamo cui il gestore idrico ha risposto solo 4 anni dopo, rigettandolo, con nota del
23.03.2017.
Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice di Pace, in accoglimento delle istanze attoree, ha disposto una c.t.u. incaricando il perito di effettuare un ricalcolo dei consumi in relazione ai periodi prescritti e a quelli per i quali l'opponente aveva prodotto le ordinanze sindacali attestanti la non potabilità della risorsa idrica. Il perito del giudice, all'esito degli accertamenti svolti, ha ricalcolato i consumi proponendo quattro ipotesi di calcolo. Il Giudice, tuttavia, ha ritenuto di dichiarare integralmente non dovuto il credito azionato per mancanza di un titolo idoneo alla emissione dell'ingiunzione di pagamento, senza esplicitare le ragioni di tale decisione.
Tanto premesso, avuto riguardo alle difese e contestazioni sollevate dall'odierno appellante,
l'impugnazione deve essere parzialmente accolta e la sentenza riformata nei seguenti termini.
Anzitutto, deve darsi atto del potere sussistente in capo ad di emettere Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, atteso che il gestore idrico, società in house a partecipazione pubblica, è legittimato ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, in forza dell'autorizzazione ricevuta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 30.12.2015. In ogni caso, detta legittimazione deve essergli riconosciuta in ragione della sua natura di società in house potendo, in quanto tale, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato. Si richiama sul punto l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui : « lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti» (cfr. Sez. un. Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025 (Cass. civ.
Sez. I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25- 05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-
2004, n. 16855.).
Quanto alla sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, devono viceversa trovare accoglimento i motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta dall in primo CP_2 grado, ossia l'eccezione di prescrizione formulata dall'utente e la domanda di riduzione del corrispettivo ex art. 1490 c.c. in ragione della non potabilità della risorsa idrica erogata, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione e rideterminazione degli importi azionati.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, deve richiamarsi l'orientamento consolidato secondo cui l'eccezione di prescrizione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass.
12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa (Cass. civ. 20147/2013). Dal contenuto dell'atto di opposizione si evince chiaramente la volontà dell'utente di contestare la prescrizione del credito azionato, in quanto si richiama espressamente la missiva del
7 06.03.2014, prodotta in atti, per mezzo della quale, sin dal ricevimento delle fatture in contestazione,
l'appellato ha eccepito al gestore idrico la parziale prescrizione del credito.
Inoltre, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata non essendo stata fornita prova della comunicazione all'utente di validi atti interruttivi, non potendo valutarsi, a tal fine, le fatture in acconto trasmesse dall'ente, le quali non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, ai fini dell'interruzione della prescrizione è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata dall'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio credito, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
L'invio della fattura commerciale relativa a somme richieste in acconto non è idoneo a costituire in mora e quindi a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni della fattura a saldo, se tale invio non è corredato da una comunicazione scritta con cui si avvisa espressamente il debitore che, se il pagamento della fattura non avverrà entro il termine ivi indicato, lo stesso dovrà ritenersi costituito in mora.
Parimenti, il mero pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene.
Sez. 2 - Ordinanza n. 41489 del 24/12/2021 (Rv. 663328 - 01). Volontà non ravvisabile nel caso di specie.
L'eccezione è pertanto fondata e deve trovare accoglimento.
Con riguardo all'eccezione di inadempimento relativa alla non potabilità dell'acqua oggetto della fornitura idrica, l'opponente ha contestato la non potabilità dell'acqua erogata, allegando le ordinanze sindacali riferite al periodo oggetto di fatturazione e chiesto una riduzione della tariffa sul presupposto che la risorsa idrica somministrata si è rivelata in concreto non idonea al consumo umano in conseguenza della sua non potabilità.
Anche tale eccezione deve ritenersi fondata.
Sul punto, si osserva che le norme di legge e regolamentari disciplinanti il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici;
lo stesso Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
Il contratto di somministrazione sottoscritto con l'utente ha pertanto ad oggetto acqua potabile, in quanto destinata al consumo umano, risultando ogni diversa argomentazione sul punto priva di fondamento, avuto riguardo alla specifica destinazione cui tale risorsa è destinata.
L'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce, pertanto, un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII del contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
L'utente ha pertanto diritto al risarcimento del danno e/o a una riduzione del corrispettivo quale conseguenza dell'inadempimento della prestazione da parte del gestore idrico.
La difesa dispiegata da secondo cui la non potabilità dell'acqua sarebbe ascrivibile alla Pt_1 vetustà delle condotte idriche del di Siniscola, oltre ad essere rimasta del tutto sprovvista di CP_3
8 prova, non è in ogni caso idonea a esimere da responsabilità il gestore idrico, avuto riguardo agli specifici obblighi di manutenzione e sostituzione degli impianti prevista espressamente a suo carico dalla Convenzione di Affidamento del Servizio idrico Integrato.
Con riguardo alla riduzione applicabile all'utente, in ragione dell'accertato inadempimento, invero, l'art. 13 del provvedimento CIP n. 26/1975 (che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo) non trova più applicazione, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico è ormai regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n.
152, che hanno reso superata e quindi non più in vigore ogni precedente disciplina. Cionondimeno, si ritiene che parte attrice abbia diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato (art. 1490 c.c.), ma relativamente alla tariffa per i consumi idrici, con esclusione quindi di ogni riduzione delle somme richieste a titolo di servizio depurazione e servizio fognatura di cui l'utente fruisce in maniera del tutto indipendente dalla potabilità o meno dell'acqua.
Pertanto, posto che parte apponente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della comprovata somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato, risultante dalle ordinanze sindacali versate in causa, in mancanza di altri attendibili elementi, deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP n. 26/1975, con conseguente applicazione di una riduzione nella misura del 50%.
Alla luce di quanto esposto, l'ingiunzione deve essere annullata e i consumi addebitati ricalcolati.
Nel giudizio di primo grado, all'esito della consulenza espletata, che si condivide e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il c.t.u. ha offerto diverse possibili ipotesi di ricalcolo, a seconda dell'accoglimento o meno dell'eccezioni preliminari e delle domande formulate dalle parti.
Sulla base degli atti e della documentazione prodotta, si ritiene di condividere il ricalcolo degli importi dedotti in fattura così come operato dal CTU nella relazione peritale alla lettera c) delle conclusioni formulate, con riduzione della tariffa al 50% per via dell'acqua non potabile ed esclusione dei consumi fatturati prima del 27.03.2007, risalendo il primo atto interruttivo al 27.03.2012, senza tener conto della semplice richiesta di acconti, non costituendo le fatture in acconto validi atti interruttivi della prescrizione, per un importo totale a carico dell'utente pari a euro 1.357,06.
A quanto sopra esposto consegue che l'appellato deve essere condannato al pagamento della minor somma di euro 1.357,06 per i consumi effettuati nel periodo coperto dall'ingiunzione opposta.
L'appello deve essere accolto e la sentenza riformata anche con riguardo al capo della sentenza che ha disposto la condanna del gestore idrico al pagamento in favore dell'utente della somma di euro
100,00 a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, non essendo stata allegato né provato, neppure tramite presunzioni, tale specifico danno.
*
Le spese di lite, attesa la soccombenza parziale e reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
9 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_2 favore di dell'importo di euro 1.357,06 in relazione alle forniture idriche Parte_1 eseguite nel periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Nuoro, 12.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
1 R.G. 131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 131/2023 promossa da:
(P.I. ) in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. con sede legale in Nuoro, via Strullu, 35, ed CP_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , fax: 070.658036 PEC C.F._1
del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende in Email_1
virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio
Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, resa su foglio separato Persona_1
da intendersi unito al presente atto, parte appellante
contro
(C.F. ) residente in [...], CP_2 C.F._2
parte appellata contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza giudice di Pace di Nuoro – contratto di somministrazione idrica
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza n. 477/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Nuoro, in persona del Giudice
2 Dottoressa Antonina Ruiu, oggetto della presente impugnazione, accogliere i motivi di impugnazioni esposti con il presente gravame e per l'effetto:
In via preliminare:
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 132
c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi convenzionali da quando dovuti fino al saldo come da Regolamento del SII, rigettando l'opposizione proposta da con CP_2 tutte le conseguenze di legge;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate da CP_2 accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_2 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato dalle fatture ingiunte e, per
[...]
l'effetto, condannare al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa, CP_2 oltre interessi convenzionali da quando dovuti sino al saldo, come da Regolamento del SII;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nuoro n. 477/2022, pubblicata in data 28 luglio 2022, pronunciata dalla Dr.ssa Antonina Ruiu, nel procedimento n. 811/2017 R.G, instando per l'integrale riforma della decisione impugnata.
A fondamento dell'appello, il gestore idrico ha esposto che:
• con atto di citazione in opposizione a ingiunzione fiscale notificato il 16.06.2017, il Sig. CP_2 conveniva in giudizio la società per sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_1 conclusioni: In via pregiudiziale e in rito dichiarare che non ha titolo ad Parte_1 emettere l'impugnata ingiunzione di pagamento stante l'inesistenza di un credito certo, liquido e non contestato;
per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017; Nel merito e previo annullamento dell'opposta ingiunzione;
a) accertare e dichiarare la violazione, da parte di del contratto di fornitura per cui è causa;
b) accertare Parte_1
e dichiarare l'illegittimità della minaccia di procedere al recupero coattivo delle somme di cui all'ingiunzione; c) dichiarare in ogni caso non dovute le somme portate dall'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017 a firma del Direttore Generale, recante l'importo di € 2.507,98, oggetto della presente opposizione;
d) condannare al rispetto del contratto di Parte_1 fornitura ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall'opponente: danni la cui quantificazione venga operata dal giudice secondo equità; e) in ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio”;
• con comparsa di costituzione e risposta datata 15 settembre 2017, si costituiva in giudizio la società contestando il fondamento di ciascuna delle domande proposte Parte_1 dall'attrice e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
• in sede istruttoria, acquisite le risultanze documentali, il Giudice disponeva apposita CTU contabile finalizzata al corretto ricalcolo della fatturazione di consumi idrici, a seguito della rideterminazione degli stessi.
3 • a seguito dell'istruttoria svolta, la causa veniva definita dal Giudice di Pace di Nuoro, con seguente dispositivo:
“Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: a) Accoglie la domanda proposta da b) Accoglie CP_2
l'eccezione pregiudiziale di parte attrice, e dichiara non avere titolo Parte_1 all'emissione dell'ingiunzione di pagamento de quo;
c) Dichiara non dovuta la somma portata nell'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017 oggetto della presente opposizione;
d) condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, che Parte_1 questo giudice quantifica in via equitativa nella somma complessiva di € 100,00. e) Dispone definitivamente le spese della CTU tecnica pari ad € 400 a carico di parte convenuta Pt_1
f) Condanna la società soccombente al pagamento delle spese che
[...] Parte_1 liquida in € 950,00 oltre iva e cpa.”
ha censurato la sentenza impugnata per diversi ordini di motivi: Pt_1
1 - in primo luogo, ne ha eccepito la nullità per omessa motivazione e/o per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. contestando il fatto che il giudice di primo grado abbia dichiarato la mancanza in capo ad di un titolo idoneo ad emettere l'ingiunzione fiscale e dichiarato non Parte_1 dovuto il credito azionato, nonostante la formale autorizzazione ricevuta dal Ministero della
Economia e delle Finanze.
In relazione all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che il giudice di primo grado ha violato il principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e, in particolare, il secondo comma dello stesso, essendosi pronunciato d'ufficio su una eccezione rilevabile esclusivamente ad istanza di parte. Rimarcando che, se anche tale eccezione fosse stata tempestivamente proposta (circostanza che nel caso di specie si nega), il Giudice avrebbe dovuto calcolare la porzione di credito prescritta e accertare la debenza del credito ingiunto, al netto della porzione del credito prescritto, mentre il giudicante, al capo c) del dispositivo, ha dichiarato genericamente e complessivamente “non dovuta” la somma portata dall'ingiunzione fiscale opposta, senza tuttavia precisare le ragioni per le quali non fosse dovuta.
2 – In merito alla regolarità della fatturazione e alla correttezza e buona fede della società opposta, ha osservato che la mancata lettura nei termini prescritti o il mancato invio delle fatture di conguaglio costituiscono mere irregolarità non suscettibili di incidere sulla validità ed efficacia del contratto di fornitura, in particolar modo sulla obbligatorietà del pagamento delle erogazioni delle quali l'utente ha usufruito.
3 – In merito all'eccezione di non potabilità, ha evidenziato che il Giudice di prime cure ha errato in quanto si è esclusivamente limitato a riportare pedissequamente alcune affermazioni riportate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione finale, senza motivare al riguardo e senza tener conto del fatto che dalla dichiarazione di non potabilità dell'acqua, contenuta nelle ordinanze sindacali del
, prodotte dall'opponente, non discende in automatico la prova della sussistenza Controparte_3 del vizio di cui all'art. 1490 c.c., ossia tale da rendere la res fornita “inidonea all'uso a cui è destinata”
o da diminuirne “in modo apprezzabile” il valore. L'asserita non potabilità - di cui si nega in ogni caso la sussistenza – deve essere documentata sulla base di certificazioni a cura dei soggetti competenti, non potendo invero essere ritenuta sufficiente l'ordinanza del atto di natura CP_3 meramente cautelativa, che in alcune ipotesi non viene revocata neppure di fronte alle certificazioni attestanti l'eliminazione del problema. Inoltre, quand'anche si fossero registrati valori non conformi dei parametri delle acque nel CP_3 citato, questi sono stati meramente occasionali e sono riconducibili a circostanze esogene e
4 indipendenti dalla competenza gestrice di cui non è ascrivibile alcuna forma di Pt_1 responsabilità, neppure colposa, atteso che la predetta, in tali evenienze, si adopera sempre prontamente per il ripristino delle condizioni di conformità della risorsa, ponendo in essere tutte le necessarie attività che consentano un rapido rientro a norma dei parametri. Tra l'altro, le ipotesi che conducono allo sforamento dei parametri di qualità dell'acqua hanno la loro causa nella carenza delle opere infrastrutturali, che possono dal Gestore essere realizzate solo dietro specifico finanziamento e nel rispetto del programma degli interventi di cui alla Convenzione di affidamento e secondo le priorità individuate dalle Autorità. La responsabilità del Gestore si limita, dunque, all'obbligo di segnalazione e richiesta di intervento agli Enti di controllo e proprietari dell'infrastruttura, obbligo che viene costantemente adempiuto da nei modi e termini previsti dalla normativa in materia. Pt_1
In buona sostanza, quand'anche la prestazione di venisse ritenuta inesatta, per aver erogato Pt_1 la risorsa idrica in maniera difforme dai parametri normativi – con particolare riguardo al D.Lgs.
31/2001 -, la medesima non può assumere i connotati di inesatto adempimento, stante l'assenza dei relativi presupposti, atteso che il Gestore ha sempre fatto tutto quanto in suo potere al fine di evitare il disservizio e, inoltre, lo ha ripristinato con la massima celerità; in definitiva non risultava né risulta esigibile un grado di diligenza ancor più ampio.
In relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, l'appellante ha osservato che nonostante il primo quesito sottoposto al consulente prevedesse, tra le altre, la verifica dell'incidenza della potabilizzazione nei consumi complessivi. Tuttavia, il ctu impropriamente ha ritenuto che l'unico parametro di riferimento fosse rappresentato dall'art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/75 che prevede una riduzione del 50% del canone previsto in caso di non potabilità, sebbene sapesse che tale disposizione non fosse più in vigore.
A tal proposito, l'appellante ha osservato che, in linea generale, quando il compratore/somministrato, alla presenza del vizio, che rende il bene venduto/somministrato inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore, esperisce l'actio quanti minoris, il prezzo pattuito dev'essere ridotto in una percentuale pari a quella rappresentata dalla menomazione che il valore effettivo della cosa oggetto del contratto ha subito a causa dei vizi,
Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcuna riduzione del valore del bene “acqua” somministrato, rapportabile alla somma necessaria per il ripristino dell'inconveniente o all'eliminazione del vizio in quanto il contratto di somministrazione d'acqua ha ad oggetto un servizio integrato-complesso, regolato da un sistema tariffario, che, tra le varie voci di costo, non contempla una componente connessa alla qualità della risorsa, ossia alla distinzione tra acqua “potabile” e “non potabile”, che possa giustificare una riduzione di valore del corrispettivo.
In ogni caso l'abrogata delibera C.I.P. n°26/1975 non può trovare applicazione neppure quale parametro di valutazione equitativa della riduzione del prezzo, considerato che trattasi di provvedimento emanato allorquando le tariffe erano deliberate da ogni singolo Comune, mentre secondo la vigente normativa, la Tariffa Unica del Servizio Idrico Integrato, oltre che operante per l'intero ambito regionale, è deliberata dall'Autorità d'Ambito in forza di parametri tra i quali (si ribadisce) non è contemplato quello della qualità dell'acqua.
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse opportuno procedere alla riduzione del prezzo, si dovrebbe necessariamente tener conto del fatto che la voce “idrico”, oltre quello della
“potabilizzazione” (processo fisico-chimico per la rimozione delle sostanze contaminanti dell'acqua grezza per ottenere un'acqua idonea al normale consumo domestico), si compone di altri 4 (quattro) costi: la “captazione” (processo di prelievo dell'acqua dai cicli naturali od altra fonte); lo “stoccaggio” (processo di conservazione dell'acqua in impianti, deposito o altro); l'“adduzione” (processo per il passaggio dell'acqua potabile dai punti di prelievo ai serbatori, prima dell'immissione nella rete di
5 distribuzione); la “distribuzione” (processo per recapitare la risorsa presso i punti di prelievo/consegna); tale voce, per le utenze domestiche (qual è quella di cui trattasi), incide sui costi complessivi del S.I.I. nella misura del 45% e che il costo “potabilizzazione” (che qui rileva) rappresenta il 12% dei costi che, complessivamente, la compongono;
ragion per cui, a prescindere dalla legittimità o meno dell'applicata riduzione, è senz'altro illegittimo oltre che iniquo abbattere detto specifico costo integralmente, essendo indubitabile che non ha mai sospeso la Parte_1 fornitura.
In conclusione, essendo evidente che dall'accertamento della non potabilità della risorsa idrica (che in questa sede comunque si contesta) non possa in alcun caso derivare la non dovutezza dell'intero importo portato dalle fatture oggetto di causa, la sentenza deve essere riformata.
4 – Con riferimento, infine, alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in via equitativa pari ad € 100,00, si osserva come il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto il danno in re ipsa. Una liquidazione dei danni anche solo in via equitativa presuppone invece che il contraente alleghi specificamente in cosa siano consistiti i danni subiti e ne dia prova (sia pur solo per presunzioni), cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Pertanto, risultando evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, anche sul punto la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con vittoria di spese e onorari.
*
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_2
*
La causa, istruita con prove documentali, dopo alcuni rinvii, è stata rinviata all'udienza del
27.03.2025, svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato nei limiti di seguito esposti.
L'odierno appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione o comunque per motivazione apparente in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, rimarcando l'infondatezza dell'opposizione dispiegata dall in CP_2 primo grado.
Invero, il giudice di primo grado, in parziale contraddizione con gli esiti del giudizio e senza esplicitare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni della propria decisione, ha ritenuto non dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017, emessa dal gestore idrico ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R.D. n. 639 del 1910, per l'importo di euro 2.507,98, oggetto dell'odierna impugnazione.
Sul punto, è bene precisare che avverso la predetta ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto n.
13 fatture relative a un arco temporale compreso tra il 30.12.2006 e il 06/10/2014, ha CP_2 proposto opposizione, nanti il giudice di Pace di Nuoro, contestandone la legittimità per mancanza di un titolo idoneo ad agire in capo ad avendo l'utente espressamene contestato il credito Parte_1 ingiunto tramite formale reclamo, presentato in data 26.06.2013, e diffida trasmessa, a mezzo dei propri legali, in data 06.03.2014, eccependo l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti per il periodo antecedente di oltre cinque anni la data di ricezione delle stesse, oltre all'inadempimento del gestore idrico alle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura sottoscritto con l'utente, avendo
6 erogato acqua non potabile e omesso di effettuare la regolare lettura e fatturazione dei consumi in aperta violazione degli artt.
6.1. e 6.2. della Carta del Servizio idrico Integrato e dell'art. B16 del
Regolamento. Reclamo cui il gestore idrico ha risposto solo 4 anni dopo, rigettandolo, con nota del
23.03.2017.
Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice di Pace, in accoglimento delle istanze attoree, ha disposto una c.t.u. incaricando il perito di effettuare un ricalcolo dei consumi in relazione ai periodi prescritti e a quelli per i quali l'opponente aveva prodotto le ordinanze sindacali attestanti la non potabilità della risorsa idrica. Il perito del giudice, all'esito degli accertamenti svolti, ha ricalcolato i consumi proponendo quattro ipotesi di calcolo. Il Giudice, tuttavia, ha ritenuto di dichiarare integralmente non dovuto il credito azionato per mancanza di un titolo idoneo alla emissione dell'ingiunzione di pagamento, senza esplicitare le ragioni di tale decisione.
Tanto premesso, avuto riguardo alle difese e contestazioni sollevate dall'odierno appellante,
l'impugnazione deve essere parzialmente accolta e la sentenza riformata nei seguenti termini.
Anzitutto, deve darsi atto del potere sussistente in capo ad di emettere Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, atteso che il gestore idrico, società in house a partecipazione pubblica, è legittimato ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, in forza dell'autorizzazione ricevuta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 30.12.2015. In ogni caso, detta legittimazione deve essergli riconosciuta in ragione della sua natura di società in house potendo, in quanto tale, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato. Si richiama sul punto l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui : « lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti» (cfr. Sez. un. Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025 (Cass. civ.
Sez. I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25- 05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-
2004, n. 16855.).
Quanto alla sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, devono viceversa trovare accoglimento i motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta dall in primo CP_2 grado, ossia l'eccezione di prescrizione formulata dall'utente e la domanda di riduzione del corrispettivo ex art. 1490 c.c. in ragione della non potabilità della risorsa idrica erogata, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione e rideterminazione degli importi azionati.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, deve richiamarsi l'orientamento consolidato secondo cui l'eccezione di prescrizione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass.
12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa (Cass. civ. 20147/2013). Dal contenuto dell'atto di opposizione si evince chiaramente la volontà dell'utente di contestare la prescrizione del credito azionato, in quanto si richiama espressamente la missiva del
7 06.03.2014, prodotta in atti, per mezzo della quale, sin dal ricevimento delle fatture in contestazione,
l'appellato ha eccepito al gestore idrico la parziale prescrizione del credito.
Inoltre, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata non essendo stata fornita prova della comunicazione all'utente di validi atti interruttivi, non potendo valutarsi, a tal fine, le fatture in acconto trasmesse dall'ente, le quali non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, ai fini dell'interruzione della prescrizione è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata dall'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio credito, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
L'invio della fattura commerciale relativa a somme richieste in acconto non è idoneo a costituire in mora e quindi a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni della fattura a saldo, se tale invio non è corredato da una comunicazione scritta con cui si avvisa espressamente il debitore che, se il pagamento della fattura non avverrà entro il termine ivi indicato, lo stesso dovrà ritenersi costituito in mora.
Parimenti, il mero pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene.
Sez. 2 - Ordinanza n. 41489 del 24/12/2021 (Rv. 663328 - 01). Volontà non ravvisabile nel caso di specie.
L'eccezione è pertanto fondata e deve trovare accoglimento.
Con riguardo all'eccezione di inadempimento relativa alla non potabilità dell'acqua oggetto della fornitura idrica, l'opponente ha contestato la non potabilità dell'acqua erogata, allegando le ordinanze sindacali riferite al periodo oggetto di fatturazione e chiesto una riduzione della tariffa sul presupposto che la risorsa idrica somministrata si è rivelata in concreto non idonea al consumo umano in conseguenza della sua non potabilità.
Anche tale eccezione deve ritenersi fondata.
Sul punto, si osserva che le norme di legge e regolamentari disciplinanti il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici;
lo stesso Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
Il contratto di somministrazione sottoscritto con l'utente ha pertanto ad oggetto acqua potabile, in quanto destinata al consumo umano, risultando ogni diversa argomentazione sul punto priva di fondamento, avuto riguardo alla specifica destinazione cui tale risorsa è destinata.
L'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce, pertanto, un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII del contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
L'utente ha pertanto diritto al risarcimento del danno e/o a una riduzione del corrispettivo quale conseguenza dell'inadempimento della prestazione da parte del gestore idrico.
La difesa dispiegata da secondo cui la non potabilità dell'acqua sarebbe ascrivibile alla Pt_1 vetustà delle condotte idriche del di Siniscola, oltre ad essere rimasta del tutto sprovvista di CP_3
8 prova, non è in ogni caso idonea a esimere da responsabilità il gestore idrico, avuto riguardo agli specifici obblighi di manutenzione e sostituzione degli impianti prevista espressamente a suo carico dalla Convenzione di Affidamento del Servizio idrico Integrato.
Con riguardo alla riduzione applicabile all'utente, in ragione dell'accertato inadempimento, invero, l'art. 13 del provvedimento CIP n. 26/1975 (che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo) non trova più applicazione, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico è ormai regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n.
152, che hanno reso superata e quindi non più in vigore ogni precedente disciplina. Cionondimeno, si ritiene che parte attrice abbia diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato (art. 1490 c.c.), ma relativamente alla tariffa per i consumi idrici, con esclusione quindi di ogni riduzione delle somme richieste a titolo di servizio depurazione e servizio fognatura di cui l'utente fruisce in maniera del tutto indipendente dalla potabilità o meno dell'acqua.
Pertanto, posto che parte apponente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della comprovata somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato, risultante dalle ordinanze sindacali versate in causa, in mancanza di altri attendibili elementi, deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP n. 26/1975, con conseguente applicazione di una riduzione nella misura del 50%.
Alla luce di quanto esposto, l'ingiunzione deve essere annullata e i consumi addebitati ricalcolati.
Nel giudizio di primo grado, all'esito della consulenza espletata, che si condivide e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il c.t.u. ha offerto diverse possibili ipotesi di ricalcolo, a seconda dell'accoglimento o meno dell'eccezioni preliminari e delle domande formulate dalle parti.
Sulla base degli atti e della documentazione prodotta, si ritiene di condividere il ricalcolo degli importi dedotti in fattura così come operato dal CTU nella relazione peritale alla lettera c) delle conclusioni formulate, con riduzione della tariffa al 50% per via dell'acqua non potabile ed esclusione dei consumi fatturati prima del 27.03.2007, risalendo il primo atto interruttivo al 27.03.2012, senza tener conto della semplice richiesta di acconti, non costituendo le fatture in acconto validi atti interruttivi della prescrizione, per un importo totale a carico dell'utente pari a euro 1.357,06.
A quanto sopra esposto consegue che l'appellato deve essere condannato al pagamento della minor somma di euro 1.357,06 per i consumi effettuati nel periodo coperto dall'ingiunzione opposta.
L'appello deve essere accolto e la sentenza riformata anche con riguardo al capo della sentenza che ha disposto la condanna del gestore idrico al pagamento in favore dell'utente della somma di euro
100,00 a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, non essendo stata allegato né provato, neppure tramite presunzioni, tale specifico danno.
*
Le spese di lite, attesa la soccombenza parziale e reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
9 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_2 favore di dell'importo di euro 1.357,06 in relazione alle forniture idriche Parte_1 eseguite nel periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 5533/2017;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Nuoro, 12.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
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