TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 2856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Boldrini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2 il 10/10/2024, deducendo:
I. di aver contratto matrimonio concordatario in data 8/7/2000 in San Miniato (PI), trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) al n. 45 P. II, serie A, anno 2000 (doc.
1, fascicolo dei ricorrenti); Per_ II. dalla loro unione è nata la IG (15/7/2003), oggi maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
III. venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 11840/2021 del
27/7/2021 (doc. 3);
IV. da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
V. entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i ricorrenti a continuare a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà della Signora e della di lei madre, resta assegnata Parte_2
Per_ alla medesima ove continuerà a risiedervi con la IG maggiorenne .
Per_ 3) La IG frequenta il terzo anno della Scuola Superiore Mediatori Linguistici (SSML) di Pisa
e attualmente frequenta il corso Erasmus a Norimberga fino a febbraio 2025. Per_ 4) Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario della IG , in quanto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il padre verserà alla madre a tale titolo la somma di € 450,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Tale somma verrà versata dal Sig. alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_1 Pt_2
della Sig.ra entro il giorno 15 del mese di riferimento. Pt_2
5) Per le spese straordinarie le parti concordano di contribuire al 50% ciascuno. Si indicano a titolo esemplificativo come spese straordinarie: le spese medico-sanitarie non coperte dal S.S.R., le spese ludico-sportive e di studio anche all'estero. Tali spese verranno rimborsate al genitore che l'ha anticipate dietro esibizione di relativa documentazione, salvo un diverso accordo tra i medesimi.
Resta inteso che ogni spesa straordinaria per una somma superiore alle € 100,00, singolarmente considerata, sarà concordata previamente dai genitori prima di essere sostenuta, salvo
l'obbligatorietà e l'urgenza.
6) Entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti. I ricorrenti dichiarano risolta tra loro ogni pendenza di natura economica salvo la comproprietà dell'immobile di Via S. Andrea n. 205 a Viareggio (LU) che viene regolato come di seguito al punto 7).
7) Dell'immobile di proprietà comune dei coniugi sita in Viareggio (LU) Via S. Andrea n. 205 rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU) al foglio n. 12, particella 531, sub 3 Cat A/10, la Sig.ra si impegna ad acquistare la quota di un terzo (1/3) di proprietà del Pt_2 Sig. secondo condizioni che i medesimi hanno stabilito in separato accordo. A tal fine si dà Pt_1
atto che il trasferimento alla Sig.ra della quota parte di un terzo della proprietà del Sig. Pt_2
è stato elemento funzionale ed indispensabile al fine della definizione dei rapporti Pt_1 economici tra i coniugi e per regolare la crisi coniugale in via definitiva a mezzo consenso”.
2. L'udienza di comparizione del 20/11/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (10/10/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 27/7/2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse della IG maggiorenne, non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in San Miniato (PI), trascritto nel registro di Stato Civile del Comune
[...] Parte_2
di San Miniato (PI) al n. 45 P. II, serie A, anno 2000;
- dispone che la casa coniugale, di proprietà della e della di lei madre, resti Parte_2
Per_ assegnata alla medesima, ove continuerà a risiedervi con la IG maggiorenne - pone a carico di l'obbligo di versare, a favore di , sul Parte_1 Parte_2 conto corrente di quest'ultima ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 a Per_ titolo di contributo per il mantenimento ordinario della IG rivalutabile annualmente secondo
Per_ gli indici Istat come per legge;
ciò in quanto la IG frequenta il terzo anno della Scuola
Superiore Mediatori Linguistici (SSML) di Pisa ed attualmente frequenta il corso Erasmus a
Norimberga che si concluderà a febbraio 2025;
- pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si indicano a titolo esemplificativo come spese straordinarie: le spese medico-sanitarie non coperte dal S.S.R., le spese ludico-sportive e di studio, anche all'estero. Il genitore che sosterrà le spese chiederà il rimborso della quota all'altro genitore, dietro esibizione della relativa documentazione, salvo un diverso accordo tra i medesimi. Ogni spesa straordinaria superiore ad € 100,00, singolarmente considerata, dovrà essere concordata previamente dai genitori prima di essere sostenuta, salvo l'obbligatorietà e l'urgenza;
- dà atto che:
▪ i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
▪ i coniugi dichiarano risolta tra loro ogni pendenza di natura economica;
▪ la comproprietà dell'immobile di Via S. Andrea n. 205 sita in Viareggio (LU), viene regolata come di seguito: dell'immobile di proprietà comune dei coniugi sita in Viareggio (LU), Via
S. Andrea n. 205, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU) al foglio n. 12, particella 531, sub 3 Cat A/10, si impegna ad acquistare la quota Parte_2
di un terzo (1/3) di proprietà del secondo le condizioni che i medesimi Parte_1
hanno stabilito in separato accordo;
▪ il trasferimento alla della quota parte di un terzo della proprietà del Parte_2
è stato elemento funzionale ed indispensabile al fine della definizione Parte_1
dei rapporti economici tra i coniugi, nonché per regolare consensualmente la crisi coniugale in via definitiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente compente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Boldrini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2 il 10/10/2024, deducendo:
I. di aver contratto matrimonio concordatario in data 8/7/2000 in San Miniato (PI), trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) al n. 45 P. II, serie A, anno 2000 (doc.
1, fascicolo dei ricorrenti); Per_ II. dalla loro unione è nata la IG (15/7/2003), oggi maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
III. venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 11840/2021 del
27/7/2021 (doc. 3);
IV. da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
V. entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i ricorrenti a continuare a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà della Signora e della di lei madre, resta assegnata Parte_2
Per_ alla medesima ove continuerà a risiedervi con la IG maggiorenne .
Per_ 3) La IG frequenta il terzo anno della Scuola Superiore Mediatori Linguistici (SSML) di Pisa
e attualmente frequenta il corso Erasmus a Norimberga fino a febbraio 2025. Per_ 4) Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario della IG , in quanto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il padre verserà alla madre a tale titolo la somma di € 450,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Tale somma verrà versata dal Sig. alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_1 Pt_2
della Sig.ra entro il giorno 15 del mese di riferimento. Pt_2
5) Per le spese straordinarie le parti concordano di contribuire al 50% ciascuno. Si indicano a titolo esemplificativo come spese straordinarie: le spese medico-sanitarie non coperte dal S.S.R., le spese ludico-sportive e di studio anche all'estero. Tali spese verranno rimborsate al genitore che l'ha anticipate dietro esibizione di relativa documentazione, salvo un diverso accordo tra i medesimi.
Resta inteso che ogni spesa straordinaria per una somma superiore alle € 100,00, singolarmente considerata, sarà concordata previamente dai genitori prima di essere sostenuta, salvo
l'obbligatorietà e l'urgenza.
6) Entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti. I ricorrenti dichiarano risolta tra loro ogni pendenza di natura economica salvo la comproprietà dell'immobile di Via S. Andrea n. 205 a Viareggio (LU) che viene regolato come di seguito al punto 7).
7) Dell'immobile di proprietà comune dei coniugi sita in Viareggio (LU) Via S. Andrea n. 205 rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU) al foglio n. 12, particella 531, sub 3 Cat A/10, la Sig.ra si impegna ad acquistare la quota di un terzo (1/3) di proprietà del Pt_2 Sig. secondo condizioni che i medesimi hanno stabilito in separato accordo. A tal fine si dà Pt_1
atto che il trasferimento alla Sig.ra della quota parte di un terzo della proprietà del Sig. Pt_2
è stato elemento funzionale ed indispensabile al fine della definizione dei rapporti Pt_1 economici tra i coniugi e per regolare la crisi coniugale in via definitiva a mezzo consenso”.
2. L'udienza di comparizione del 20/11/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (10/10/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 27/7/2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse della IG maggiorenne, non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in San Miniato (PI), trascritto nel registro di Stato Civile del Comune
[...] Parte_2
di San Miniato (PI) al n. 45 P. II, serie A, anno 2000;
- dispone che la casa coniugale, di proprietà della e della di lei madre, resti Parte_2
Per_ assegnata alla medesima, ove continuerà a risiedervi con la IG maggiorenne - pone a carico di l'obbligo di versare, a favore di , sul Parte_1 Parte_2 conto corrente di quest'ultima ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 a Per_ titolo di contributo per il mantenimento ordinario della IG rivalutabile annualmente secondo
Per_ gli indici Istat come per legge;
ciò in quanto la IG frequenta il terzo anno della Scuola
Superiore Mediatori Linguistici (SSML) di Pisa ed attualmente frequenta il corso Erasmus a
Norimberga che si concluderà a febbraio 2025;
- pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si indicano a titolo esemplificativo come spese straordinarie: le spese medico-sanitarie non coperte dal S.S.R., le spese ludico-sportive e di studio, anche all'estero. Il genitore che sosterrà le spese chiederà il rimborso della quota all'altro genitore, dietro esibizione della relativa documentazione, salvo un diverso accordo tra i medesimi. Ogni spesa straordinaria superiore ad € 100,00, singolarmente considerata, dovrà essere concordata previamente dai genitori prima di essere sostenuta, salvo l'obbligatorietà e l'urgenza;
- dà atto che:
▪ i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
▪ i coniugi dichiarano risolta tra loro ogni pendenza di natura economica;
▪ la comproprietà dell'immobile di Via S. Andrea n. 205 sita in Viareggio (LU), viene regolata come di seguito: dell'immobile di proprietà comune dei coniugi sita in Viareggio (LU), Via
S. Andrea n. 205, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU) al foglio n. 12, particella 531, sub 3 Cat A/10, si impegna ad acquistare la quota Parte_2
di un terzo (1/3) di proprietà del secondo le condizioni che i medesimi Parte_1
hanno stabilito in separato accordo;
▪ il trasferimento alla della quota parte di un terzo della proprietà del Parte_2
è stato elemento funzionale ed indispensabile al fine della definizione Parte_1
dei rapporti economici tra i coniugi, nonché per regolare consensualmente la crisi coniugale in via definitiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente compente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 22/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina