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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 446/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARPAGNANO SABINO
appellante
e
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di gravame depositato in data 29.5.2024 ha Parte_1
chiesto la parziale riforma della sentenza n. 503/2024 del Tribunale di Trani, sezione lavoro, pubblicata in data 12.3.2024 e non notificata, con la quale era stata accolta la sua domanda volta al riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con esclusione dell'a.s. 2020/2021, nonché la retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/2021. Ha impugnato il solo capo della sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il suo diritto a percepire la “retribuzione professionale docenti”, non ne aveva quantificato l'ammontare, nonostante fosse stato indicato in ricorso con espressa richiesta di condanna specifica al relativo pagamento.
In particolare, ha dedotto che, come attestato dal contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, era stato chiesto - oltre al beneficio della carta docenti per più anni scolastici - anche l'accertamento del diritto alla corresponsione, per l'a.s. 2020/2021, della “retribuzione professionale docenti”, pari alla somma di € 575,85, come da analitico conteggio contenuto nel medesimo ricorso, e la condanna dell'amministrazione al pagamento della suddetta somma, maggiorata di accessori.
Ha evidenziato che il Tribunale di Trani, avendo riconosciuto il diritto al pagamento della “retribuzione professionale docenti” in relazione ai rapporti a tempo determinato indicati al capitolo n.2, lettera b), del ricorso, nella misura di 1/30 dell'importo della stessa, da moltiplicare per ciascun giorno di effettivo servizio, senza però quantificarne l'ammontare e condannare gli appellati al relativo pagamento, aveva violato l'art.112
c.p.c.
2. Malgrado la rituale notifica del ricorso di gravame, il
[...]
non si è costituito, restando Controparte_3
contumace.
3. Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 8.4.2025, la causa è stata decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente al punto in cui, pur riconoscendo il diritto al pagamento della “retribuzione professionale docenti” in relazione ai rapporti a tempo determinato indicati al capitolo n.2, lettera b), del ricorso, nella misura di 1/30 dell'importo della stessa, da moltiplicare per ciascun giorno di effettivo servizio, non ne ha quantificato l'ammontare e non ha condannato l'amministrazione al relativo pagamento, così - a suo dire - violando l'art. 112 c.p.c., dal momento che in ricorso era stato chiesto anche l'accertamento del diritto alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”, pari alla somma di € 575,85, come da conteggio contenuto nel medesimo ricorso (lettera “d” delle conclusioni) e la pag. 2/6 condanna specifica al pagamento della suddetta somma, oltre accessori (lettera “e” delle conclusioni).
Il gravame risulta, pertanto, circoscritto esclusivamente a detta statuizione in relazione ai profili poc'anzi menzionati: entro tali limiti esso va, dunque, esaminato, con esclusione di qualunque altro aspetto inerente la domanda originariamente proposta.
5. Fatta tale indispensabile premessa, ritiene la Corte che l'appello sia fondato, dovendosi riformare in parte qua la decisione gravata, per le ragioni già esplicitate in fattispecie analoga (cfr. C.App. Bari, sez. lav., Sentenza n. 572/2024 pubbl. il
27/05/2024, alla cui articolata motivazione si rinvia ricettiziamente).
6. Dal chiaro ed inequivoco tenore del ricorso introduttivo del giudizio si evince, infatti, che la ricorrente aveva quantificato gli importi pretesi a titolo di retribuzione professionale docenti effettuando anche il relativo calcolo, sicchè la domanda di condanna era senz'altro stata avanzata in forma specifica e non generica, come, del resto, palesato anche dalle conclusioni rassegnate.
Vale allora il principio, già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (C. 4051/2011; C. 11460/2007).
Coglie, dunque, nel segno la doglianza dell'appellante, volta a chiedere la concreta ed esatta determinazione della somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti e la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore della stessa.
7. Tanto detto, va rilevato che l'impugnata sentenza ha accertato – e sul punto nessuna delle parti ha proposto appello, sicchè la relativa statuizione deve ritenersi coperta da giudicato – che 7.a) la docente aveva lavorato con i contratti a termine indicati in ricorso, allegati e non contestati dal;
7.b) alla stregua della normativa CP_1
collettiva di settore e della giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione
pag. 3/6 (n.20015/2018), va <dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici dedotti in narrativa>> – ossia, come detto, l'a.s. 2020/2021 - <e conseguentemente il
[...]
va condannato al relativo pagamento che va determinato Controparte_1 nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come previsto dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge>> (cfr. sentenza di primo grado, in motivazione, conforme alla statuizione di cui al dispositivo).
7.1. Deve, allora, osservarsi che fin dal ricorso di primo grado la ricorrente aveva quantificato l'importo spettante pari ad € 575,85, come di seguito determinato: € 174,50
(importo mensile RPD) / 30 giorni = € 5,816 x 99 (giorni lavorati).
Il calcolo della somma risulta corretto sulla base dei criteri indicati dallo stesso
Tribunale del lavoro di Trani nella sentenza appellata: in particolare, esso risulta effettuato dividendo per 30 l'importo mensile della “retribuzione professionale docenti”, come previsto dal CCNL di categoria, pari ad € 174,50, e moltiplicando il risultato per i giorni di effettivo servizio indicati in 99, in assenza di specifica contestazione sul punto da parte del . CP_1
7.2. Quest'ultimo, infatti, non si è costituito nella presente sede di gravame e non ha, quindi, riproposto alcuna delle eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge ex art. 346 c.p.c.; prima ancora, non ha mai contestato nei propri atti difensivi il numero di giorni di servizio svolti dall'appellante con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, come specificati al capitolo n.2, lettera b), del ricorso, in 99 giorni, comunque documentati con la produzione di tutti i contratti di lavoro sottoscritti nel predetto anno scolastico (cfr. doc. all. sub n.1 del fascicolo di parte attrice di primo grado) nonché delle relative buste paga (cfr. doc. all. sub n.2, ibidem), e financo recepiti dal giudicante nella sentenza appellata (v. in motivazione:
<…alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la
“retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici dedotti in narrativa…>>).
Incontroverso è rimasto pure ogni altro criterio di calcolo, a cominciare dall'importo giornaliero della RPD di € 5,816666, dovendosi parimenti evidenziale che l'odierna pag. 4/6 appellante ha pacificamente svolto l'orario settimanale completo (pari a 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado, come risulta dai contratti allegati), e, quindi, ha diritto all'importo pieno giornaliero della RPD.
8. In conclusione, pertanto, l'appello va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermarsi per il resto, va disposta la condanna del
[...]
al pagamento, in favore di , per l'anno scolastico Controparte_1 Pt_1
2020/2021, della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del
CCNL del 15.3.2001, in misura pari alla somma di € 575,85, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994.
9. Resta assorbita ogni altra questione.
10. Quanto alle spese processuali, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, nel senso della sostanziale fondatezza della pretesa attorea, appare equo tenere ferma la regolamentazione delle spese così come poste a carico dell'amministrazione dalla sentenza di primo grado e condannare l'appellato al pagamento anche di quelle di appello, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (da commisurarsi all'ammontare dell'unico emolumento oggetto del giudizio di gravame, pari a € 575,85), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
29.5.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza resa in data 12.3.2024 dal
[...]
Tribunale di Trani, in funzione di giudice de lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di , per l'anno scolastico 2020/2021, della CP_4 Pt_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 575,85, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994;
pag. 5/6 conferma nel resto la impugnata sentenza, anche in punto spese;
condanna il al pagamento in favore di delle spese del presente CP_1 Pt_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 8/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 446/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARPAGNANO SABINO
appellante
e
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di gravame depositato in data 29.5.2024 ha Parte_1
chiesto la parziale riforma della sentenza n. 503/2024 del Tribunale di Trani, sezione lavoro, pubblicata in data 12.3.2024 e non notificata, con la quale era stata accolta la sua domanda volta al riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con esclusione dell'a.s. 2020/2021, nonché la retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/2021. Ha impugnato il solo capo della sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il suo diritto a percepire la “retribuzione professionale docenti”, non ne aveva quantificato l'ammontare, nonostante fosse stato indicato in ricorso con espressa richiesta di condanna specifica al relativo pagamento.
In particolare, ha dedotto che, come attestato dal contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, era stato chiesto - oltre al beneficio della carta docenti per più anni scolastici - anche l'accertamento del diritto alla corresponsione, per l'a.s. 2020/2021, della “retribuzione professionale docenti”, pari alla somma di € 575,85, come da analitico conteggio contenuto nel medesimo ricorso, e la condanna dell'amministrazione al pagamento della suddetta somma, maggiorata di accessori.
Ha evidenziato che il Tribunale di Trani, avendo riconosciuto il diritto al pagamento della “retribuzione professionale docenti” in relazione ai rapporti a tempo determinato indicati al capitolo n.2, lettera b), del ricorso, nella misura di 1/30 dell'importo della stessa, da moltiplicare per ciascun giorno di effettivo servizio, senza però quantificarne l'ammontare e condannare gli appellati al relativo pagamento, aveva violato l'art.112
c.p.c.
2. Malgrado la rituale notifica del ricorso di gravame, il
[...]
non si è costituito, restando Controparte_3
contumace.
3. Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 8.4.2025, la causa è stata decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente al punto in cui, pur riconoscendo il diritto al pagamento della “retribuzione professionale docenti” in relazione ai rapporti a tempo determinato indicati al capitolo n.2, lettera b), del ricorso, nella misura di 1/30 dell'importo della stessa, da moltiplicare per ciascun giorno di effettivo servizio, non ne ha quantificato l'ammontare e non ha condannato l'amministrazione al relativo pagamento, così - a suo dire - violando l'art. 112 c.p.c., dal momento che in ricorso era stato chiesto anche l'accertamento del diritto alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”, pari alla somma di € 575,85, come da conteggio contenuto nel medesimo ricorso (lettera “d” delle conclusioni) e la pag. 2/6 condanna specifica al pagamento della suddetta somma, oltre accessori (lettera “e” delle conclusioni).
Il gravame risulta, pertanto, circoscritto esclusivamente a detta statuizione in relazione ai profili poc'anzi menzionati: entro tali limiti esso va, dunque, esaminato, con esclusione di qualunque altro aspetto inerente la domanda originariamente proposta.
5. Fatta tale indispensabile premessa, ritiene la Corte che l'appello sia fondato, dovendosi riformare in parte qua la decisione gravata, per le ragioni già esplicitate in fattispecie analoga (cfr. C.App. Bari, sez. lav., Sentenza n. 572/2024 pubbl. il
27/05/2024, alla cui articolata motivazione si rinvia ricettiziamente).
6. Dal chiaro ed inequivoco tenore del ricorso introduttivo del giudizio si evince, infatti, che la ricorrente aveva quantificato gli importi pretesi a titolo di retribuzione professionale docenti effettuando anche il relativo calcolo, sicchè la domanda di condanna era senz'altro stata avanzata in forma specifica e non generica, come, del resto, palesato anche dalle conclusioni rassegnate.
Vale allora il principio, già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (C. 4051/2011; C. 11460/2007).
Coglie, dunque, nel segno la doglianza dell'appellante, volta a chiedere la concreta ed esatta determinazione della somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti e la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore della stessa.
7. Tanto detto, va rilevato che l'impugnata sentenza ha accertato – e sul punto nessuna delle parti ha proposto appello, sicchè la relativa statuizione deve ritenersi coperta da giudicato – che 7.a) la docente aveva lavorato con i contratti a termine indicati in ricorso, allegati e non contestati dal;
7.b) alla stregua della normativa CP_1
collettiva di settore e della giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione
pag. 3/6 (n.20015/2018), va <dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici dedotti in narrativa>> – ossia, come detto, l'a.s. 2020/2021 - <e conseguentemente il
[...]
va condannato al relativo pagamento che va determinato Controparte_1 nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come previsto dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge>> (cfr. sentenza di primo grado, in motivazione, conforme alla statuizione di cui al dispositivo).
7.1. Deve, allora, osservarsi che fin dal ricorso di primo grado la ricorrente aveva quantificato l'importo spettante pari ad € 575,85, come di seguito determinato: € 174,50
(importo mensile RPD) / 30 giorni = € 5,816 x 99 (giorni lavorati).
Il calcolo della somma risulta corretto sulla base dei criteri indicati dallo stesso
Tribunale del lavoro di Trani nella sentenza appellata: in particolare, esso risulta effettuato dividendo per 30 l'importo mensile della “retribuzione professionale docenti”, come previsto dal CCNL di categoria, pari ad € 174,50, e moltiplicando il risultato per i giorni di effettivo servizio indicati in 99, in assenza di specifica contestazione sul punto da parte del . CP_1
7.2. Quest'ultimo, infatti, non si è costituito nella presente sede di gravame e non ha, quindi, riproposto alcuna delle eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge ex art. 346 c.p.c.; prima ancora, non ha mai contestato nei propri atti difensivi il numero di giorni di servizio svolti dall'appellante con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, come specificati al capitolo n.2, lettera b), del ricorso, in 99 giorni, comunque documentati con la produzione di tutti i contratti di lavoro sottoscritti nel predetto anno scolastico (cfr. doc. all. sub n.1 del fascicolo di parte attrice di primo grado) nonché delle relative buste paga (cfr. doc. all. sub n.2, ibidem), e financo recepiti dal giudicante nella sentenza appellata (v. in motivazione:
<…alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la
“retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici dedotti in narrativa…>>).
Incontroverso è rimasto pure ogni altro criterio di calcolo, a cominciare dall'importo giornaliero della RPD di € 5,816666, dovendosi parimenti evidenziale che l'odierna pag. 4/6 appellante ha pacificamente svolto l'orario settimanale completo (pari a 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado, come risulta dai contratti allegati), e, quindi, ha diritto all'importo pieno giornaliero della RPD.
8. In conclusione, pertanto, l'appello va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermarsi per il resto, va disposta la condanna del
[...]
al pagamento, in favore di , per l'anno scolastico Controparte_1 Pt_1
2020/2021, della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del
CCNL del 15.3.2001, in misura pari alla somma di € 575,85, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994.
9. Resta assorbita ogni altra questione.
10. Quanto alle spese processuali, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, nel senso della sostanziale fondatezza della pretesa attorea, appare equo tenere ferma la regolamentazione delle spese così come poste a carico dell'amministrazione dalla sentenza di primo grado e condannare l'appellato al pagamento anche di quelle di appello, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (da commisurarsi all'ammontare dell'unico emolumento oggetto del giudizio di gravame, pari a € 575,85), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
29.5.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza resa in data 12.3.2024 dal
[...]
Tribunale di Trani, in funzione di giudice de lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di , per l'anno scolastico 2020/2021, della CP_4 Pt_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 575,85, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994;
pag. 5/6 conferma nel resto la impugnata sentenza, anche in punto spese;
condanna il al pagamento in favore di delle spese del presente CP_1 Pt_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 8/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 6/6