Articolo 2717 del Codice civile
Articolo 2541Articolo 2506 ter
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19 aprile 1942
Art. 2717.

(Valore probatorio di altre copie).

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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