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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12338 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAURIELLO SALVATORE
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 10/10/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP (dott. ). Per_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_1 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della pensione di inabilità civile (v. CTU, in atti).
Ha, scritto, invero il CTU: “La visita peritale (19.05.2025) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dal ricorrente sia dalla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., sia dalla documentazione ad atti, sia dalla visita medica del collega nella sua ATP e Persona_3 da quanto riferito dal ricorrente, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente sia dagli esiti della pregressa embolia arteriosa poplitea in soggetto cardiopatico in buon compenso emodinamico e senza evidenza strumentale di trombosi in atto che costringe il ricorrente a sottoporsi a trattamenti farmacologici continui;
e sia dalla sindrome depressiva grave con associata neuropatia periferica con parestesie e tremore essenziale in trattamento farmacologico costante con modifiche terapeutiche per scarso risposte terapeutiche. A ciò si aggiungono le altre patologie già lamentate dal ricorrente consistenti nella broncopatia cronica ostruttiva in buon compenso farmacologico in tabagista con assenza di deficit ventilatorio, di adenoma villoso con displasia su polipo colico in follow up clinico strumentale, da poliartrosi a lieve impegno funzionale delle grosse articolazioni in soggetto sia psoriasico e sia con discopatie cervico lombari, da ipoacusia neurosensoriale bilaterale e da ernia iatale in soggetto con malattia da reflusso gstroesofageo (GERD) in buon compenso farmacologico. Sulla scorta di tali premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo del quadro patologico, considerato l'andamento delle patologie di cui è affetto l'infermo, applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità menzionate, il sottoscritto ritiene equo riconoscere alla sig. una invalidità con Parte_1 riduzione permanente delle capacità lavorative con percentuale del 87 %
(ottantasette %) a partire dalla data della domanda amministrativa 01.02.2023 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dal ricorrente. È opportuno, dopo diciotto mesi dalla mia visita, quindi nell'ottobre 2026, rivalutare le condizioni cliniche del sig. al fine di verificare se adeguate terapie possono determinare un Parte_1 miglioramento del quadro clinico che, attualmente, conferiscono al ricorrente il diritto all'invalidità del 87%”.
Ha concluso, quindi, il CTU ritenendo il ricorrente : “Invalido con riduzione permanete della capacità lavorativa dal 74% al 99% con percentuale del 87% con decorrenza domanda amministrativa 01 febbraio 2023”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi perciò ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte. Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente invalido all'87% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01 febbraio 2023;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 08/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12338 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAURIELLO SALVATORE
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 10/10/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP (dott. ). Per_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_1 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della pensione di inabilità civile (v. CTU, in atti).
Ha, scritto, invero il CTU: “La visita peritale (19.05.2025) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dal ricorrente sia dalla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., sia dalla documentazione ad atti, sia dalla visita medica del collega nella sua ATP e Persona_3 da quanto riferito dal ricorrente, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente sia dagli esiti della pregressa embolia arteriosa poplitea in soggetto cardiopatico in buon compenso emodinamico e senza evidenza strumentale di trombosi in atto che costringe il ricorrente a sottoporsi a trattamenti farmacologici continui;
e sia dalla sindrome depressiva grave con associata neuropatia periferica con parestesie e tremore essenziale in trattamento farmacologico costante con modifiche terapeutiche per scarso risposte terapeutiche. A ciò si aggiungono le altre patologie già lamentate dal ricorrente consistenti nella broncopatia cronica ostruttiva in buon compenso farmacologico in tabagista con assenza di deficit ventilatorio, di adenoma villoso con displasia su polipo colico in follow up clinico strumentale, da poliartrosi a lieve impegno funzionale delle grosse articolazioni in soggetto sia psoriasico e sia con discopatie cervico lombari, da ipoacusia neurosensoriale bilaterale e da ernia iatale in soggetto con malattia da reflusso gstroesofageo (GERD) in buon compenso farmacologico. Sulla scorta di tali premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo del quadro patologico, considerato l'andamento delle patologie di cui è affetto l'infermo, applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità menzionate, il sottoscritto ritiene equo riconoscere alla sig. una invalidità con Parte_1 riduzione permanente delle capacità lavorative con percentuale del 87 %
(ottantasette %) a partire dalla data della domanda amministrativa 01.02.2023 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dal ricorrente. È opportuno, dopo diciotto mesi dalla mia visita, quindi nell'ottobre 2026, rivalutare le condizioni cliniche del sig. al fine di verificare se adeguate terapie possono determinare un Parte_1 miglioramento del quadro clinico che, attualmente, conferiscono al ricorrente il diritto all'invalidità del 87%”.
Ha concluso, quindi, il CTU ritenendo il ricorrente : “Invalido con riduzione permanete della capacità lavorativa dal 74% al 99% con percentuale del 87% con decorrenza domanda amministrativa 01 febbraio 2023”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi perciò ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte. Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente invalido all'87% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01 febbraio 2023;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 08/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo