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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Desantis Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
, C.F.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico CP_1 C.F._2
Bianchi, Manuela Bianchi, Antonella Cassoni
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione parte attrice ha evocato in giudizio il convenuto, allegando che tra le parti sarebbe stato stipulato in data 6.10.2005 un contratto di appalto, in forza del quale l'attore, in qualità di appaltatore, avrebbe svolto i lavori di riparazione con miglioramento sismico per i danni del terremoto del 1997 presso l'immobile del convenuto, situato in
Spoleto, località Montarello di Morro;
che il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato quantificabile a misura all'esito delle lavorazioni, con applicazione dei prezzi unitari della pagina 1 di 6 regione Umbria-edizione 2002 alle lavorazioni effettivamente realizzate;
che le parti avrebbero differito il termine di ultimazione delle lavorazioni originariamente concordato,
avendo l'attore realizzato lavorazioni ulteriori rispetto a quelle pattizie;
che, ultimate le lavorazioni, il convenuto non avrebbe onorato l'obbligazione di pagamento del corrispettivo,
quantificato dall'attore in € 103.177,11, oltre a i.v.a., in base al computo metrico predisposto dalla direzione lavori in data 29.10.2008.
L'attore ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare le lavorazioni svolte e di condannare il convenuto al pagamento del corrispettivo, quantificato nella suddetta misura,
oltre all'i.v.a. al 10%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
2. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha resistito all'avversa domanda, di cui ha stigmatizzato l'infondatezza, eccependo l'esecuzione non integrale delle lavorazioni, non ultimate ed eseguite sino alla concorrenza del minore corrispettivo di € 50.000,00; i vizi esecutivi delle lavorazioni;
l'omessa presentazione del d.u.r.c. da parte dell'attore, funzionale all'ottenimento da parte del convenuto del finanziamento pubblico per gli interventi di ripristino dell'immobile; la risoluzione del contratto per inadempimento e l'applicazione della penale prevista in contratto per il ritardo.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e la risoluzione del contratto per inadempimento;
di accertare l'inesistenza del diritto dell'attore al corrispettivo anche in applicazione della penale.
3. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo pagina 2 di 6 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della , mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere CP_2
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'attore, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore, essendo incontestato e provato per tabulas (cfr. doc. n. 1, all. atto di citazione) che le parti abbiano stipulato un contratto di appalto in data 6.10.2005, in forza del quale l'attore, in qualità di appaltatore, ha svolto i lavori di riparazione con miglioramento sismico per i danni del terremoto del 1997 presso l'immobile del convenuto, situato in Spoleto, località
Montarello di Morro.
4. Per contrastare l'avversa domanda di pagamento del saldo del compenso, il convenuto non ha dimostrato il proprio adempimento, ma ha eccepito la parziale esecuzione delle lavorazioni, non ultimate ed eseguite sino alla concorrenza del corrispettivo pari ad €
50.000,00; i vizi esecutivi delle lavorazioni;
l'omessa presentazione del d.u.r.c. da parte dell'attore, funzionale all'ottenimento da parte del convenuto del finanziamento pubblico per gli interventi di ripristino dell'immobile; la risoluzione del contratto rimasto ineseguito e l'applicazione della penale prevista in contratto per il ritardo.
In comparsa conclusionale il convenuto ha anche formulato una nuova e generica eccezione di nullità del contratto di appalto per la mancanza di un imprecisato titolo concessorio: nessun preciso corredo assertivo, prima ancora che probatorio, sorregge l'eccezione, che viene, pertanto, disattesa.
In merito alle difese svolte dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, va osservato che l'eccezione in punto di omessa presentazione del d.u.r.c. da parte dell'attore si traduce in un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., da ritenersi inammissibile,
siccome sollevata dal convenuto tardivamente: l'eccezione è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2019, oltre il termine di 20 giorni precedenti l'udienza di comparizione e trattazione (art. 166 c.p.c.); l'udienza di comparizione e pagina 3 di 6 trattazione è stata, infatti, differita, ai sensi del previgente art. 168 bis, c. 5, c.p.c., al 4.12.2019;
l'eccezione costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e, dunque, sulla stessa è intervenuta la decadenza prevista dall'art. 167, c. 2, c.p.c. (Cass. n. 6168/2011, n.
11728/2002, 10764/1999; Tribunale Milano sez. V, n. 1456/2019; è inconferente la giurisprudenza citata dal convenuto, che si occupa della diversa eccezione di non imputabilità dell'inadempimento -Cass., n. 12980/2020-).
Alle medesime conclusioni si perviene circa la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del contratto, trattandosi di domanda riconvenzionale tardivamente svolta.
Viene, poi, disattesa l'invocata applicazione della penale per il ritardo, veicolata tramite un'eccezione di compensazione impropria: essendo stata la penale prevista per il ritardo, la medesima non può operare per l'inadempimento, che è stato -invece- posto dal convenuto a fondamento della richiesta di applicazione della penale (Tribunale Milano, n. 5714/2022).
Infine non meritano condivisione le deduzioni del convenuto circa i presunti vizi delle lavorazioni, atteso che i vizi non sono neppure sommariamente descritti e non risultano individuabili neanche tramite la documentazione versata in atti.
Al deficit assertivo non si sarebbe potuto sopperire con la prova orale svolta in giudizio -
ammessa dal precedente istruttore-, perché tendente a dimostrare vizi delle lavorazioni non tempestivamente allegati negli scritti difensivi, né si sarebbe potuto sopperire tramite la c.t.u.
svolta in giudizio: le suddette attività assertive di descrizione dei vizi delle lavorazioni avrebbero dovuto, piuttosto, trovare naturale e fisiologica collocazione in primis nell'atto introduttivo (comparsa di costituzione e risposta) e nella memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente nel caso,
diverso da quello di specie, in cui configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez.
IX, Ord. 23/05/2013).
La fase di individuazione del thema probandum si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è profondamente condizionata, sicché l'attività di deduzione dei mezzi di prova, ancorché tempestiva, può essere compiutamente svolta solo pagina 4 di 6 una volta esaurita l'attività assertiva delle parti;
vi è, dunque, un nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria delle parti, per cui "non è possibile provare fatti" che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, sussistendo una "necessaria circolarità" fra onere di allegazione e onere di prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere la prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive.
5. Venendo alla questione concernente la dimostrazione dei lavori svolti dall'attore,
tenuto conto che l'appalto non ha avuto integrale esecuzione -cfr. deduzione del convenuto dimostrata tramite la prova orale svolta in giudizio-, si è reso necessario svolgere in giudizio c.t.u.: al perito sono stati demandati l'accertamento delle lavorazioni effettivamente eseguite,
in tesi costituite anche da lavorazioni non oggetto della pattuizione originaria, e la quantificazione del corrispettivo, da eseguirsi tramite l'applicazione dei criteri pattizi di determinazione del corrispettivo alle lavorazioni effettivamente eseguite.
Il Tribunale intende condividere le risultanze peritali, trattandosi di risultanze analitiche e motivate anche con riferimento alle puntuali risposte alle osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.
Tramite la c.t.u. viene accertato che, in dipendenza del contratto originario, sono stati svolti dall'attore i lavori di completamento delle finiture interne del piano primo, di rivestimento delle scale di accesso, di ricostruzione della tettoia;
le finiture delle facciate esterne;
i lavori interni al piano terra con modifiche di vedute e aperture sia su muri interni che esterni portanti;
l'apposizione di nuovi pavimenti;
la costruzione di nuove tramezzature;
la realizzazione di un balcone (c.t.u., pag. 11)
Sono state, inoltre, individuate dal c.t.u. le lavorazioni svolte dall'attore non rientranti nell'oggetto della pattuizione originaria (c.t.u. pag. 14).
Quanto al corrispettivo spettante all'attore, le somme di cui al computo metrico del
29.10.2008 (doc. n. 4 di parte attrice) e alla fattura del 18.3.2013 (doc. n. 3 di parte attrice) non sono state quantificate correttamente: ancorché risulti corretta l'applicazione del criterio di determinazione del corrispettivo - prezzi unitari della regione Umbria-edizione 2002 -, sono state computate lavorazioni non eseguite -afferenti all'impiantistica- e non sono state pagina 5 di 6 correttamente computate le quantità delle lavorazioni eseguite, oltre ad essere state computate più volte lavorazioni effettivamente eseguite (c.t.u., pag. 12 e anche pagina 14 e
15).
Per quantificare il corrispettivo spettante all'attore, il c.t.u. ha predisposto un computo metrico (all. n. 4 alla c.t.u.), in base al quale il corrispettivo è pari ad € 53.987,29, oltre ad oneri fiscali (c.t.u. pag. 14).
6. In accoglimento della domanda attorea, il convenuto viene condannato al pagamento dell'importo di € 53.987,29, oltre ad oneri fiscali.
7. Le spese di lite -incluse quelle di c.t.u.- seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 53.987,29, oltre ad oneri fiscali;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 31.1.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Desantis Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
, C.F.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico CP_1 C.F._2
Bianchi, Manuela Bianchi, Antonella Cassoni
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione parte attrice ha evocato in giudizio il convenuto, allegando che tra le parti sarebbe stato stipulato in data 6.10.2005 un contratto di appalto, in forza del quale l'attore, in qualità di appaltatore, avrebbe svolto i lavori di riparazione con miglioramento sismico per i danni del terremoto del 1997 presso l'immobile del convenuto, situato in
Spoleto, località Montarello di Morro;
che il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato quantificabile a misura all'esito delle lavorazioni, con applicazione dei prezzi unitari della pagina 1 di 6 regione Umbria-edizione 2002 alle lavorazioni effettivamente realizzate;
che le parti avrebbero differito il termine di ultimazione delle lavorazioni originariamente concordato,
avendo l'attore realizzato lavorazioni ulteriori rispetto a quelle pattizie;
che, ultimate le lavorazioni, il convenuto non avrebbe onorato l'obbligazione di pagamento del corrispettivo,
quantificato dall'attore in € 103.177,11, oltre a i.v.a., in base al computo metrico predisposto dalla direzione lavori in data 29.10.2008.
L'attore ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare le lavorazioni svolte e di condannare il convenuto al pagamento del corrispettivo, quantificato nella suddetta misura,
oltre all'i.v.a. al 10%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
2. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha resistito all'avversa domanda, di cui ha stigmatizzato l'infondatezza, eccependo l'esecuzione non integrale delle lavorazioni, non ultimate ed eseguite sino alla concorrenza del minore corrispettivo di € 50.000,00; i vizi esecutivi delle lavorazioni;
l'omessa presentazione del d.u.r.c. da parte dell'attore, funzionale all'ottenimento da parte del convenuto del finanziamento pubblico per gli interventi di ripristino dell'immobile; la risoluzione del contratto per inadempimento e l'applicazione della penale prevista in contratto per il ritardo.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e la risoluzione del contratto per inadempimento;
di accertare l'inesistenza del diritto dell'attore al corrispettivo anche in applicazione della penale.
3. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo pagina 2 di 6 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della , mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere CP_2
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'attore, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore, essendo incontestato e provato per tabulas (cfr. doc. n. 1, all. atto di citazione) che le parti abbiano stipulato un contratto di appalto in data 6.10.2005, in forza del quale l'attore, in qualità di appaltatore, ha svolto i lavori di riparazione con miglioramento sismico per i danni del terremoto del 1997 presso l'immobile del convenuto, situato in Spoleto, località
Montarello di Morro.
4. Per contrastare l'avversa domanda di pagamento del saldo del compenso, il convenuto non ha dimostrato il proprio adempimento, ma ha eccepito la parziale esecuzione delle lavorazioni, non ultimate ed eseguite sino alla concorrenza del corrispettivo pari ad €
50.000,00; i vizi esecutivi delle lavorazioni;
l'omessa presentazione del d.u.r.c. da parte dell'attore, funzionale all'ottenimento da parte del convenuto del finanziamento pubblico per gli interventi di ripristino dell'immobile; la risoluzione del contratto rimasto ineseguito e l'applicazione della penale prevista in contratto per il ritardo.
In comparsa conclusionale il convenuto ha anche formulato una nuova e generica eccezione di nullità del contratto di appalto per la mancanza di un imprecisato titolo concessorio: nessun preciso corredo assertivo, prima ancora che probatorio, sorregge l'eccezione, che viene, pertanto, disattesa.
In merito alle difese svolte dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, va osservato che l'eccezione in punto di omessa presentazione del d.u.r.c. da parte dell'attore si traduce in un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., da ritenersi inammissibile,
siccome sollevata dal convenuto tardivamente: l'eccezione è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2019, oltre il termine di 20 giorni precedenti l'udienza di comparizione e trattazione (art. 166 c.p.c.); l'udienza di comparizione e pagina 3 di 6 trattazione è stata, infatti, differita, ai sensi del previgente art. 168 bis, c. 5, c.p.c., al 4.12.2019;
l'eccezione costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e, dunque, sulla stessa è intervenuta la decadenza prevista dall'art. 167, c. 2, c.p.c. (Cass. n. 6168/2011, n.
11728/2002, 10764/1999; Tribunale Milano sez. V, n. 1456/2019; è inconferente la giurisprudenza citata dal convenuto, che si occupa della diversa eccezione di non imputabilità dell'inadempimento -Cass., n. 12980/2020-).
Alle medesime conclusioni si perviene circa la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del contratto, trattandosi di domanda riconvenzionale tardivamente svolta.
Viene, poi, disattesa l'invocata applicazione della penale per il ritardo, veicolata tramite un'eccezione di compensazione impropria: essendo stata la penale prevista per il ritardo, la medesima non può operare per l'inadempimento, che è stato -invece- posto dal convenuto a fondamento della richiesta di applicazione della penale (Tribunale Milano, n. 5714/2022).
Infine non meritano condivisione le deduzioni del convenuto circa i presunti vizi delle lavorazioni, atteso che i vizi non sono neppure sommariamente descritti e non risultano individuabili neanche tramite la documentazione versata in atti.
Al deficit assertivo non si sarebbe potuto sopperire con la prova orale svolta in giudizio -
ammessa dal precedente istruttore-, perché tendente a dimostrare vizi delle lavorazioni non tempestivamente allegati negli scritti difensivi, né si sarebbe potuto sopperire tramite la c.t.u.
svolta in giudizio: le suddette attività assertive di descrizione dei vizi delle lavorazioni avrebbero dovuto, piuttosto, trovare naturale e fisiologica collocazione in primis nell'atto introduttivo (comparsa di costituzione e risposta) e nella memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente nel caso,
diverso da quello di specie, in cui configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez.
IX, Ord. 23/05/2013).
La fase di individuazione del thema probandum si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è profondamente condizionata, sicché l'attività di deduzione dei mezzi di prova, ancorché tempestiva, può essere compiutamente svolta solo pagina 4 di 6 una volta esaurita l'attività assertiva delle parti;
vi è, dunque, un nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria delle parti, per cui "non è possibile provare fatti" che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, sussistendo una "necessaria circolarità" fra onere di allegazione e onere di prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere la prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive.
5. Venendo alla questione concernente la dimostrazione dei lavori svolti dall'attore,
tenuto conto che l'appalto non ha avuto integrale esecuzione -cfr. deduzione del convenuto dimostrata tramite la prova orale svolta in giudizio-, si è reso necessario svolgere in giudizio c.t.u.: al perito sono stati demandati l'accertamento delle lavorazioni effettivamente eseguite,
in tesi costituite anche da lavorazioni non oggetto della pattuizione originaria, e la quantificazione del corrispettivo, da eseguirsi tramite l'applicazione dei criteri pattizi di determinazione del corrispettivo alle lavorazioni effettivamente eseguite.
Il Tribunale intende condividere le risultanze peritali, trattandosi di risultanze analitiche e motivate anche con riferimento alle puntuali risposte alle osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.
Tramite la c.t.u. viene accertato che, in dipendenza del contratto originario, sono stati svolti dall'attore i lavori di completamento delle finiture interne del piano primo, di rivestimento delle scale di accesso, di ricostruzione della tettoia;
le finiture delle facciate esterne;
i lavori interni al piano terra con modifiche di vedute e aperture sia su muri interni che esterni portanti;
l'apposizione di nuovi pavimenti;
la costruzione di nuove tramezzature;
la realizzazione di un balcone (c.t.u., pag. 11)
Sono state, inoltre, individuate dal c.t.u. le lavorazioni svolte dall'attore non rientranti nell'oggetto della pattuizione originaria (c.t.u. pag. 14).
Quanto al corrispettivo spettante all'attore, le somme di cui al computo metrico del
29.10.2008 (doc. n. 4 di parte attrice) e alla fattura del 18.3.2013 (doc. n. 3 di parte attrice) non sono state quantificate correttamente: ancorché risulti corretta l'applicazione del criterio di determinazione del corrispettivo - prezzi unitari della regione Umbria-edizione 2002 -, sono state computate lavorazioni non eseguite -afferenti all'impiantistica- e non sono state pagina 5 di 6 correttamente computate le quantità delle lavorazioni eseguite, oltre ad essere state computate più volte lavorazioni effettivamente eseguite (c.t.u., pag. 12 e anche pagina 14 e
15).
Per quantificare il corrispettivo spettante all'attore, il c.t.u. ha predisposto un computo metrico (all. n. 4 alla c.t.u.), in base al quale il corrispettivo è pari ad € 53.987,29, oltre ad oneri fiscali (c.t.u. pag. 14).
6. In accoglimento della domanda attorea, il convenuto viene condannato al pagamento dell'importo di € 53.987,29, oltre ad oneri fiscali.
7. Le spese di lite -incluse quelle di c.t.u.- seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 53.987,29, oltre ad oneri fiscali;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 31.1.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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