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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 711/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, a cui è riunito il processo civile di appello iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili
n. 836/2020, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 650/2020 del 21.1.2020, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
PROVINCIA RELIGIOSA – Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Troncone (c.f. n. e Maurizio C.F._1
BA (c.f. n. ), per mandato in calce all'atto di appello nel fascicolo C.F._2 telematico, elettivamente domiciliata nello studio dei predetti procuratori, in Napoli, alla Piazza
Giovanni Bovio 22, n. fax 0815529260 e indirizzi PEC
e ; Email_1 Email_2
APPELLANTE nel procedimento RG 711/2020
E
1 , in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e difesa, ONroparte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ANmaria De Nicola (c.f. n.
), AN VI (c.f. n. ), US OL (c.f. C.F._3 C.F._4
n. ) e AN ES (c.f. n. , in virtù di procura C.F._5 C.F._6 speciale a rogito del Notaio del 5.9.2019, n. rep. 42728, racc. 3926, ed elettivamente Per_1 domiciliati in Napoli, in via Comunale del Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali dell'
[...]
, i quali procuratori chiedono di ricevere le comunicazioni attinenti al presente ONroparte_2 procedimento al n. fax 0812544528 e indirizzo PEC
Email_3
APPELLANTE nel procedimento RG 836/2020
E
(c.f. n. ), (c.f. n. Parte_2 C.F._7 Parte_3
), anche quali rappresentanti legali del figlio (c.f. C.F._8 Parte_4
) rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa di costituzione CodiceFiscale_9
e risposta, allegata al fascicolo telematico che la contiene, dall'avv. Maria Federica Bonadies (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in C.F._10
Napoli, alla via Giovanni Pascoli 95, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax 039321120, indirizzo PEC
; Email_4
APPELLATO
E
già CP_3 ONroparte_4
in persona del l.r.p.t. (c.f. n.
[...]
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per mandato in calce rilasciata su P.IVA_3 foglio separato con estratto nel fascicolo telematico contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cristina Cavaliere (c.f. n. ), Roberto Alberto (c.f. n. C.F._11
e RA LE (c.f. n. ) del Foro di Torino, ed C.F._12 C.F._13 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Cincotti, in Napoli, alla Calata San Marco
13, i quali procuratori dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 0110206320 o agli indirizzi PEC Email_5
e Email_6 Email_7
2 APPELLATA
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , ONroparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Faustino Manfredonia (c.f. n. ) e Claudio Manfredonia C.F._14
(c.f. n. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti C.F._15 procuratori in Napoli, via Cervantes 64, i quali procuratori dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 0815514443 o agli indirizzi PEC
e ; Email_8 Email_9
APPELLATA
E
nuova denominazione della ONroparte_6 ONroparte_7 in persona del l.r.p.t. (p. IVA n. , rappresentata e difesa, per mandato in calce P.IVA_5 rilasciata su foglio separato inserito nel fascicolo telematico contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Napolitano (c.f. n. e dall'avv. Francesco C.F._16
ND NI (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._17 del primo dei predetti procuratori in Napoli, al Viale Augusto 162, indirizzi PEC
e Email_10
; Email_11
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROCEDIMENTO 711/2020
E
in persona del l.r.p.t. (p. ONroparte_8
IVA n. , rappresentata e difesa, per mandato in calce rilasciata alla comparsa di P.IVA_6 costituzione, dall'avv. Mario Collarile (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliata C.F._18 presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via Santa Lucia 173, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 08119514524
o indirizzo PEC;
Email_12
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione notificato il 17.12.2013, e anche quali Parte_5 Parte_3 rappresentanti legali del figlio minorenne convenivano davanti al Tribunale di Parte_4
Napoli, la ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. e il ,
[...] ONroparte_10 in persona del l.r.p.t. chiedendo di: “accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa che tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai sigg. Parte_3 Parte_5
e dal minore sono riconducibili al comportamento colposo e, comunque, in
[...] Parte_4 violazione degli obblighi contrattualmente assunti e delle discipline e normative mediche, compresa quella sul consenso informato, dei sanitari del di Napoli e ONroparte_10 dell'OS “Buon Consiglio” di Napoli, appartenente alla provincia Religiosa di Parte_1 dell' accertare e dichiarare per le ONroparte_1 causali esposte in narrativa la responsabilità contrattuale del ONroparte_11
in persona del l.r.p.t. e anche, in via solidale dell'
[...] [...]
appartenente alla Provincia Religiosa di dell' ONroparte_12 Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., per i fatti precisati e denunciati in ONroparte_1 narrativa, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal minore Parte_4
e dai genitori e;
per l'effetto condannare parti convenute, Parte_2 Parte_3 anche in via solidale, al pronto ed immediato risarcimento in favore degli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà familiare sul minore dell'importo complessivo di € Parte_4
847.665,00 o di quella maggiore o minore che l'On.le giudicante dovesse ritenere equa e giusta anche a seguito di CTU per il danno da lesione all'integrità psico fisica (cd. danno biologico permanete) di per l'effetto condannare parti convenute, anche in via solidale, al Parte_4 pronto ed immediato risarcimento in favore degli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà familiare ex art. 316 cc sul figlio minore dell'importo complessivo di € 320.850,38 Parte_4
a titolo di danno patrimoniale futuro o di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante dovesse ritenere equa e giusta;
per l'effetto condannare parti convenute anche in via solidale, al pronto ed immediato risarcimento in favore del sig. in proprio dell'importo Parte_2 complessivo di € 350.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionalmente garantiti o di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante dovesse ritenere equa e giusta;
per l'effetto condannare parti convenute, anche con vincolo di solidarietà, al pronto ed immediato risarcimento in favore dei sigg. e in Parte_3 Parte_2 proprio dell'importo complessivo di € 150.000,00 a titolo di danno patrimoniale o di quella maggiore o minore che l'On. Giudicante dovesse ritenere equa e giusta;
in via subordinata e condizionata, condannare anche con vincolo solidale parti convenute al pronto ed immediato
4 risarcimento in favore dei sigg. e dell'eventuale danno da Parte_3 Parte_2 perdita di chance di guarigione che per sua stessa natura è da liquidarsi in via equitativa”, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del parte, ed oltre vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Deducevano in fatto che:
- , in data 15.8.2003, incinta alla 11° settimana, aveva una minaccia di Parte_3 aborto, per cui si recava al PS di Giulianova, dove le veniva prescritto un farmaco tocolitico senza altra indagine;
- In data 13.2.2004, veniva ricoverata alla per il parto con taglio cesareo: il CP_13 piccolo nasceva positivo al fattore RH (non anche la madre) e con l'ittero (birilubina Pt_4 totale a 1,65), ma non veniva sottoposto a fototerapia e dimesso il 16.2.2004;
- La sera, dopo le dimissioni, la madre, rilevato nel figlio un rialzo termico e, il giorno seguente, anche crisi ripetute di ipertono, lo ricoverava all'OS di Napoli, CP_10 alle 20,55 del 17.2.2004, dove perveniva con ipertermia e ittero franco e veniva sottoposto ad esami ematici ed emocultura, nonché si inoltrava richiesta di sangue per una exsanguinotrasfusione;
effettuata inoltre una rachicentesi si consigliava il ricovero in altra struttura dotata di T.I.N., optando per l'OS Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli;
- Perveniva a tale seconda struttura alle 00,20 con segni di Kernicterus: i sanitari provvedevano a sottoporlo a doppia fototerapia, terapia anti convulsivante ed anche serrata terapia poliantibiotica e, solo dopo 14 ore dal ricovero, procedevano alla richiesta del sangue per la exsanguino trasfusione, praticata dalle 17,00 del 18.2.2004.
Ad esito delle vicende riportate ha sofferto con esiti irreversibili di critroblastite Parte_4 fetale con iperbulirubinemia, o Kernicterus, sindrome neurologica da tossicità bilirubinica. Per il danno cerebrale conseguente a questo ittero neonatale, non tempestivamente trattato, il piccolo ha riportato: esiti di paralisi tetraplegica distonica con gravi deficit funzionali caratterizzati dall'impossibilità a mantenere la stazione eretta e deambulare, ritardo dello sviluppo motorio, ipoacusia neurosensoriale trattata con protesi acustica, strabismo divergente. Dunque si determinava una encefalopatia cronica, con danni per di invalidità permanente del 100%, con Parte_4 danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica del 100%, e danni da stress per i genitori.
Tutte queste patologie, a parere degli attori, scaturivano dalla condotta colposa, imprudente ed imperita del P.S. di Giulianova, della , del P.O. e dell' CP_13 CP_10 [...]
[..
[...] condotte autonome, tra loro concorrenti e dotate di efficienza causale ONroparte_14 rispetto all'evento.
Con scrittura privata del 15.12.2011, la (ex ) e ONroparte_15 ONroparte_16
l'ospedale di Giulianova offrivano in solido la somma di € 650.000,00 al minore e di Parte_4
€ 350.000,00 a favore di per il danno non patrimoniale per l'invalidità del figlio, Parte_3
a saldo e stralcio delle pretese nei confronti delle transigenti, riservandosi i coniugi anche nella spiegata qualità, al punto 7 della transazione, il diritto di agire verso le altre strutture sopra indicate per quanto loro imputabile.
Pertanto con lettere raccomandate A/R del 16.5.2012 e del 19.3.2013 formulavano richieste risarcitorie, qui esercitate, mettendo in mora le due strutture convenute, senza positivo riscontro.
Quindi proponevano il presente giudizio, ritenendo la domanda procedibile, avendo presentato istanza di mediazione ex art. 4 D.lgs. 28/2013 senza esito alcuno, e fondata, sussistendo la responsabilità solidale delle strutture convenute. In particolare: i sanitari dell'OS San Paolo non avevano eseguito nell'immediatezza la fototerapia che avrebbe ridotto l'incremento della birilubina;
ed invece i sanitari del avevano atteso ben 14 ore prima di procedere ONroparte_1 alla richiesta, e dunque alla esecuzione, di emotrasfusione. Indicavano i danni patiti da Parte_4 in: danni non patrimoniali consistenti nella invalidità al 100% e patrimoniali, per tale
[...] incapacità lavorativa generale assoluta, e per i genitori in proprio: i danni patrimoniali per spese e mancati guadagni, nonché non patrimoniali, per la sofferenza e lo stravolgimento delle abitudini di vita, ritenendo la somma versata ad esito della trattazione dai soggetti estranei al giudizio, congrua per la posizione della , per danno non patrimoniale, e quindi formulando richiesta solo per Pt_3 il coniuge.
Si costituiva tempestivamente la ONroparte_9
eccependo: la genericità del fatto determinativo del danno,
[...] descritto in modo del tutto ipotetico e della domanda risarcitoria, la carenza di legittimazione passiva, non distinguendo responsabilità dei medici e della struttura sanitaria;
infondatezza nel merito della domanda: mancando prova della riferibilità eziologica del danno alla condotta dei convenuti, e riteneva, invece, del tutto diligente il comportamento della struttura sanitaria, tenuto anche conto che all'arrivo del piccolo paziente, questi presentava già evidenti segni del danno neurologico. ONestava anche il quantum delle richieste avanzate, non provate ed esorbitanti;
in ogni caso chiedeva di chiamare in causa la e la con cui ONroparte_7 ONroparte_8 aveva in esecuzione le polizze rispettivamente identificate con nn 708/1280 e 3853, a cui era stato
6 prontamente denunciato il sinistro, chiedendone la chiamata in giudizio previo differimento di udienza.
Si costituiva tempestivamente anche la eccependo la prescrizione ONroparte_2 quinquennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c. come responsabilità aquiliana, ricadendo il fatto nella disciplina della legge 189/2012 (cd. Legge Balduzzi), all'art. 3, o comunque, anche ravvisando la natura contrattuale, limitandola al minore e non anche ai genitori iure proprio, quali domande di danni extracontrattuali, non essendo questi ultimi parti del contratto di prestazione sanitaria né di spedalità.
Predicava anche l'infondatezza della pretesa, per la insussistenza di una diretta responsabilità dei sanitari dell'ospedale nelle poche ore di ricovero, ed anzi valorizzando l'idoneità e CP_10 congruità dell'assistenza prestata: andava, invece, considerato che il paziente perveniva ivi dopo 4 giorni dalla nascita, e già con gravi sintomi: febbre alta, ipotono ed ittero e gli venivano somministrate le cure del caso (e inoltrata richiesta urgente di sangue, poi non inoculata per il trasferimento del paziente), ma in esito agli esami, appariva necessario il trasferimento presso una struttura dotata di TIN di III livello, individuata nel dove veniva prontamente ONroparte_1 inviato.
ONestava anche le voci di danno, non provate e la quantificazione indicata. In ogni caso, chiedeva di essere manlevata dalla con cui aveva stipulato la polizza 4165844/n a ONroparte_5 cui aveva denunciato il sinistro con nota prot. 8564/13, e considerato che nella polizza si faceva riferimento alla stipula di una coassicurazione con corresponsabilità della per ONroparte_17
30% (società in stato di liquidazione coatta amministrativa e perciò non chiamata) e della CP_4 per il 20%, chiedeva anche la chiamata in causa della incorporante ONroparte_4
.
[...]
Tutte le chieste chiamate in causa erano autorizzate e gli istanti vi provvedevano.
Si costituiva la – rappresentanza generale per l'Italia, chiamata ONroparte_4 in manleva come cossicuratrice dalla (per l'OS San Paolo), eccependo ONroparte_2
l'inefficacia della polizza invocata (n. 4165844) per la manleva del sinistro di causa, in quanto la stessa aveva efficacia dal 20 dicembre 2003 al 20 dicembre 2004, e non era stata rinnovata o prorogata, e all'art. 1 espressamente indicava l'operatività “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta alla contraente durante il periodo di validità della garanzia assicurativa a condizione che i fatti o atti colposi che hanno determinato le richieste di risarcimento siano stati posti in essere nel periodo tra la data di istituzione dell' (1.1.1995) e la data del CP_2
7 20.12.2003”, entrambe condizioni non verificatesi, in quanto il ricovero era del 17 febbraio 2004 e la prima richiesta era del 16.5.2012. In subordine, evidenziava il regime di coassicurazione per il quale l'art. 39 poneva a carico della parte solo la quota indicata in appendice, del 20%. Peraltro ON deduceva che la polizza era stata sottoscritta a seguito di una gara indetta dall' per la copertura ON assicurativa finalizzata alla stipula nei termini di capitolato predisposti dalla stessa Nel merito ON aderiva, comunque, alle difese dell' facendole proprie ed escludendo qualsiasi responsabilità della struttura ospedaliera e del personale sanitario, in particolare osservava che nelle sole tre ore di degenza venivano effettuati tutti gli esami necessari ed inoltrata la richiesta del sangue e gli esami prodromici alla trasfusione, ma al pervenire dei risultati sui valori di bilirubina veniva correttamente indirizzato il paziente senza indugio, in una struttura avente la TIN di III livello. In subordine contestava la quantificazione dei danni in misura massima e con le personalizzazioni e gli aumenti massimi, ma senza alcun riscontro probatorio, considerato anche la inclusione del danno alla capacità lavorativa generica nel danno biologico, e, comunque, dovendo considerare anche gli emolumenti previdenziali erogabili al minore;
nonché i danni patrimoniali dei genitori, quantificati in modo arbitrario e privo di giustificazione.
Si costituiva la chiamata in manleva dal eccependo ONroparte_18 ONroparte_1
l'inoperatività della polizza indicata, avente efficacia dal 21.12.2003 al 21.12.2004, prorogata di un ulteriore anno, con clausola claims made impura, e dunque valida a norma dell'art. 8 del contratto
“per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e anche in data antecedente l'efficacia della presente polizza e comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del contratto”.
Pertanto non copriva il sinistro la cui richiesta è del 2012, ben oltre la data di perdita di efficacia del contratto in data 21.12.2005. Evidenziava, comunque, il risarcimento già erogato in via transattiva dalle altre strutture, come indicato dagli stessi attori, per un valore congruo, superiore al milione di euro, e negava la responsabilità dell'assicurata nell'aggravamento delle condizioni del piccolo paziente.
Si costituiva la chiamata in manleva dalla , ONroparte_5 ONroparte_2 eccependo che la polizza invocata, n. 4165844, cessava efficacia al 20.12.2004 e non veniva rinnovata, ma sostituita da una diversa polizza n. 100030820, così che trattandosi di diritti eterodeterminati, l'indicazione del titolo ormai estinto non consentiva di considerare altre diverse fonti non allegate. Comunque per la polizza indicata stipulata con la clausola claims made impura, non era operativa per il sinistro in oggetto considerata la prima richiesta del danno del 2012,
8 eccependo, inoltre che laddove fosse allegata una diversa richiesta anteriore, proposta in corso di validità, il diritto di manleva sarebbe comunque estinto per prescrizione. In via subordinata, riteneva al più responsabili i dipendenti della struttura ospedaliera, da questa non citati in causa, con le conseguenze sulla domanda di manleva proposta, e comunque, le precedenti strutture che avevano tenuto in carico il paziente. In ogni caso riteneva corrette le cure che erogate, risultando a carico degli attori la prova dell'insorgenza o aggravamento delle patologie come conseguenza della condotta colposa della parte convenuta. In subordine, ancora, chiedeva di determinare le quote di corresponsabilità tra le parti e i soggetti coinvolti nei fatti, limitando la condanna a detta quota, e contestava il quantum esorbitante delle richieste.
Si costituiva la (poi, ridenominata , chiamata in causa dal CP_19 CP_6 ONroparte_1 insieme con la , eccependo l'inoperatività della polizza stipulata con la clausola claims CP_8 made, tale da escludere l'efficacia al 2012, e in subordine se ritenuta operativa, valutando anche l'operatività della garanzia della , sì da ripartire l'onere della manleva. Il contratto citato a Parte_6 fondamento della chiamata aveva operatività claims made fino al 2009 e retrodatata dal dicembre
2000. In data 4.10.2017 (decorsi i termini ex art. 183 cpc) con la costituzione di co difensore, l'avv.
Napolitano, anche specificando la nuova denominazione della società in ONroparte_6
veniva depositata la polizza della Milano n. 2613200593751 (non invocata dall'assicurato).
[...]
Alle eccezioni proposte dalle società assicuratrici, la , contestava la ONroparte_9 inderogabilità dell'art. 1917 cc e comunque la vessatorietà della clausola, perché limitativa del rischio per l'assicuratore, di un'eventuale clausola claims made se ritenuta valida, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione specifica determinava la sua nullità (addirittura nell'appendice della si indicava espressamente la clausola come non sottoscritta). CP_7
Nel corso del giudizio si procedeva all'espletamento della CTU, a mezzo del consulente nominato dal giudice, dott. , e a seguito di alcune proroghe nel deposito, si procedeva alla Persona_2 precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 650/2020, pubblicata il 21.1.2020, il Tribunale così pronunciava: “accoglie, limitatamente a quanto esposto in parte motiva, la domanda di e Parte_2 Pt_3 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore e condanna la
[...] Parte_4
al pagamento nei confronti degli stessi nella loro qualità della somma di € 59.710,40 CP_2 nonché l'OS Fatebenefratelli al pagamento nei confronti degli stessi della somma di €
179.131,20; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13.2.2004) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma
9 dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito, e poi incrementata fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
accoglie, limitatamente a quanto esposto in parte motiva, la domanda di e per l'effetto condanna la al pagamento in suo Parte_2 CP_2 favore della somma di € 8.298,00 e condanna altresì l'OS Fatebenefratelli al pagamento in suo favore della somma di € 24.894,00; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13.2.2004) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito, e poi incrementata fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
accoglie, limitatamente a quanto esposto in parte motiva, la domanda di e per l'effetto condanna la al Parte_3 CP_2 pagamento in suo favore della somma di € 8.298,00 e condanna altresì l'OS Fatebenefratelli al pagamento in suo favore della somma di € 24.894,00; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13.2.2004) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
condanna le convenute nella quota di ¾ a carico del e di ¼ a carico dell' al ONroparte_1 Pt_7 pagamento nei confronti del legale attoreo dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
spese che si liquidano in € 1.486,00 per spese vive ed € 25.664,40 (incluso l'aumento del 20%) a titolo di compensi professionali oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra i convenuti e le compagnie assicurative;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti nella quota di ¼ a carico dell' e di ¾ a carico del . Pt_7 ONroparte_1
Il Tribunale rigettava le preliminari eccezioni di rito e di merito, escludendo la nullità dell'atto di citazione, ritenuti determinati sia il petitum che la causa petendi;
infondata la carenza di legittimazione passiva, consistendo, in realtà, in una doglianza di merito sulla effettiva responsabilità degli enti convenuti, e dunque da esaminare congiuntamente alla situazione giuridica sostanziale;
infine disattendeva l'eccepita prescrizione quinquennale, dichiarando la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie e dunque il termine decennale, peraltro decorrente dal momento in cui la malattia viene percepita, o poteva esserlo, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, con le ricadute in tema di onere probatorio, specificate nella giurisprudenza di legittimità, per cui il danneggiato deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, o della struttura, e quindi l'aggravamento o l'insorgenza della situazione patologica, e il nesso eziologico tra le due circostanze, secondo il criterio del “più probabile che non”, restando a carico del convenuto la dimostrazione della correttezza della prestazione.
10 Disattese le eccezioni preliminari, e date le coordinate in tema di onere di allegazione e prova, esaminando gli elementi dell'istruttoria, principalmente la documentazione e la relazione tecnica del dott. , nominato d'ufficio, e ritenuta completa e lineare, il giudice valutava sussistente la Per_2 corresponsabilità degli enti convenuti. In particolare lo stato attuale del ER CA di tetraparesi spastica distonica con grave ritardo psicomotorio e ipoacusia grave neurosensoriale bilaterale era stato causato dal grave ittero da isoimmunizzazione RH, produttivo di ittero nucleare e paralisi cerebrale. Tale danno era ricollegabile, in prima battuta alla condotta del personale della
[...]
, da cui il neonato era stato dimesso dopo 3 giorni dalla nascita, nonostante la bilirubina CP_16 molto alta (16,5 ml/dl), senza espletare la fototerapia;
in seconda battuta, dai sanitari dell'OS
San Paolo, per aver omesso, durante la breve degenza, la fototerapia, nonostante la diagnosi;
ed infine, dall'OS Fatebenefratelli, dove, pur operando la fototerapia necessitata, ritardava di 14 ore la exsanguino emotrasfusione. Alle dette condotte, rispondendo allo specifico quesito, il consulente assegnava le quote percentuali di corresponsabilità, rispettivamente nel 80% per la
[...]
(non evocata in giudizio), nel 5% l'OS San Paolo, nel 15 % l' CP_16 [...]
ONroparte_14
Sulla liquidazione dei danni, il consulente, a cui il giudice dava piena adesione, accertava un danno biologico originario del 98%, senza componenti temporanee. Il Tribunale, adottando le tabelle di
Milano, aggiornate al momento della pronuncia (le più recenti erano del 2018) determinava un risarcimento complessivo di € 1.194.208,00, di cui le somme corrispondenti alle percentuali sopra indicate, determinavano gli importi contenuti nel dispositivo. Non erano state allegate spese mediche, nè erano prevedibili quelle future.
Il Tribunale seguendo la pronuncia della Cassazione 12470/2017 riconosceva al parente del macroleso, lo stesso risarcimento per la perdita parentale, e quindi, per i genitori riteneva equa la somma di € 165.960,00 cadauno, sempre da limitare alle percentuali imputabili alle strutture convenute, senza la componente patrimoniale della flessione di reddito, non dimostrata. Le somme indicate non dovevano essere ulteriormente personalizzate, in quale l'ulteriore quantificazione esige la prova concreta del diverso e maggior pregiudizio sofferto, prova qui non fornita.
In merito alle assicurazioni chiamate in manleva, il Tribunale riteneva non operative tutte le polizze, in virtù della applicazione della clausole claims made, come eccepito da tutte le società assicuratrici e rigettava le domande conseguenziali. Si riportava alla motivazione espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze nn. 9140/2016 e 22437/2018.
11 In particolare per l' , la con la coassicurazione nei limiti del CP_2 ONroparte_5
20% della : per la prima, non appariva rilevante l'erronea indicazione del numero di CP_4 polizza a fronte del deposito della copia del contratto coretto operativo fino al 2009, ma la prima richiesta inoltrata nel 2012 escludeva l'operatività della stessa ai sensi della clausola di cui al punto
25, e per la seconda non solo la polizza copriva solo i fatti avvenuti entro il dicembre 2003, ma aveva la doppia condizione della claims made ed essendo efficacie fino al dicembre 2004, era ben che cessata al 2012.
Parimenti per l'OS Fatebenfratelli, sia la polizza della che quella della CP_7 CP_18
avevano la doppia condizione che il fatto fosse avvenuto durante la loro vigenza, così
[...] come anche la richiesta, claims made, e pertanto, avverata la prima condizione (la prima aveva efficacia dal 2000 al 2009 e la seconda dal dicembre 2003 al dicembre 20024), ma per entrambe mancava la seconda, ovvero la richiesta del 2012 era pervenuta ben oltre i limiti temporali della operatività, né peraltro la clausola andava considerata vessatoria.
In merito alle spese, condannava i due convenuti principale, pro quota alle spese in favore degli attori (concedendo ai medesimi difensori dei tre soggetti difesi l'aumento del 20% ex art. 4 comma
2 DM 55/2014), compensando le spese nei confronti delle società assicuratrici, tenuto conto che “la non operatività della garanzia per effetto delle clausole claims made è frutto di un revirement giurisprudenziale radicale e successivo alla introduzione del presente giudizio”.
Appello iscritto al RG n. 711/2020
Avverso questa pronuncia proponeva appello, con atto di citazione notificato il 21.2.2020, iscritto al
RG n. 711/2020, la Parte_8
chiedendo, in via preliminare di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata,
[...]
e poi nel merito: “in accoglimento del primo motivo di appello accertare l'erronea valutazione del
Tribunale circa l'accertamento della colpa e dell'onere probatorio e del nesso di causalità riformando la sentenza nella parte che afferma la colpa dei sanitari e che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio dichiarando che in virtù di tanto non può ritenersi esistente il nesso di causalità, né tantomeno assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice sulla base della consulenza tecnica che non è mezzo di prova e che, dunque, la domanda va dichiarata infondata, prescritta, non provata o in subordine si dovrà operare una sensibile riduzione degli importi liquidati, in via subordinata e comunque, in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare l'ordinanza nella parte in cui ha disposto la inoperatività delle garanzia assicurative accertando la
12 validità della copertura assicurativa invocata per le ragioni tutte sopra indicate (nullità per abuso o in subordine vessatorietà, meritevolezza di tutela) e accogliendo, quindi, la domanda di manleva/garanzia formulata in primo grado, dichiarando in ogni caso la e/o ONroparte_20 la tenute a pagare direttamente ex art. 1917 cc e/o comunque tenute a rimborsare la CP_8 comparente da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa derivata o che dovesse ONroparte_9 derivare dal giudizio proposto da parte attrice ed oggi all'attenzione della Corte di Appello di
Napoli ad impulso del presente atto. Infine, ove nelle more del presente giudizio, la comparente materialmente fosse costretta a versare un qualcosa agli appellanti in forza della sentenza impugnata, si chiede che la Corte di Appello ordini a questi ultimi la restituzione delle somme eventualmente incassate”, con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Con il primo motivo lamentava l'erronea valutazione dell'accertamento della colpa, dell'onere probatorio e del nesso causale, nonché della prescrizione.
Sotto un primo profilo, l'appellante contestava la motivazione per aver recepito i risultati della
CTU, ritenendo esistente il nesso causale, pur se su argomenti apodittici e senza considerazione della corretta condotta dei sanitari. In particolare, il consulente considerava che se la CP_13 avesse tempestivamente effettuato la fototerapia, sarebbe stata superflua l'exsanguineo trasfusionale al dunque la condotta imputata all'appellante è conseguenza dell'omissione della ONroparte_1 precedente struttura, ma inidonea da sola a produrre l'evento; non essendole imputabile un evento ormai determinato dalla precedente errata assistenza. Quanto meno contestava la percentuale del
15%, soprattutto in correlazione al solo 5% dell'OS , in cui il piccolo paziente era CP_10
CP_1 stato ricoverato, dopo le dimissioni dalla e prima di pervenire al ONroparte_1
Sotto un secondo profilo, invocava l'applicabilità della legge Balduzzi l. 189/2012 e dunque la natura aquiliana della responsabilità sanitaria (citava Cass. 1157/2020) con le conseguenze in termini di onere probatorio, da estendere a carico dell'attore sia all'evento, al nesso eziologico che alla colpa, e sia in termini di prescrizione, ritenendo certamente decorso il quinquennio dal parto, con le dannose conseguenze per il neonato prima della richiesta risarcitoria del 2012.
Con il secondo motivo, contestava il capo della decisione sulla inoperatività delle polizze invocate con la (già e in quanto fondate sull'erronea ONroparte_21 CP_7 ONroparte_18 valutazione di validità delle clausole “claims made” da ritenere invece nulle e vessatorie.
In particolare, l'appellante ribadiva la abusività della clausola, dunque un profilo diverso dalla meritevolezza, e da valutare anche alla stregua del momento anteriore alla stipulazione, ovvero quello delle trattative e, quindi, della buona fede e della responsabilità precontrattuale. Il giudice
13 avrebbe dovuto valutare l'adeguato assetto degli opposti interessi delle parti, incluso gli specifici obblighi informativi nella fase della stipula, a carico dell'impresa assicuratrice, prova gravante sulla compagnia stessa. Richiamava quindi i principi delle norme degli artt. 1175, 1337, 1366, 1373,
1343 cc e 33 cod. consumo, per sottoporre al giudice il vaglio di validità della clausola comportante uno squilibrio evidente tra gli interessi delle parti, con svantaggio dell'assicurato, il quale peraltro non poteva determinare il momento della richiesta, lasciata alla libera autonomia del terzo danneggiato (né potendo sollecitare il danneggiato per non incorrere nell'obbligo di salvataggio ex art. 1915 cc) e paventando una deviazione dalla causa concreta del contratto assicurativo. In ultimo, la clausola era ulteriormente sbilanciata, letta in combinato disposto con la libera recedibilità dell'assicuratore a fronte di particolari sinistri (art. 16 polizza), e, comunque con la previsione di premi assicurativi del tutto sproporzionati rispetto al quadro delineato.
Si costituivano le società assicuratrici del ONroparte_1
Si costituiva tempestivamente la (già , ONroparte_6 ONroparte_7 assicuratrice della contestando il gravame da questa proposto ONroparte_9
e proponendo anche appello incidentale.
Riteneva preliminarmente l'avverso appello inammissibile secondo i requisiti dell'atto di impugnazione dettati dall'art. 342 c.p.c., in particolare per genericità delle doglianze ed improponibile. Nel merito, contestava la pretesa e reiterata invalidità della clausola claims made, esposta nel secondo motivo di appello, escludendo l'eccepita vessatorietà, sulla scorta della pronuncia a SSUU della Cassazione n. 9140/2016, e rimarcando che la retroattività della polizza per gli eventi (l'inclusione dei fatti di cui alle richieste proposte nel periodo di vigenza) nel congruo periodo di 5 anni (rispetto ai 3 anni di cui alla pronuncia di legittimità indicata) rendeva le prestazioni corrispettive in equilibrio. Escludeva la valenza di precedente dell'unico pronunciamento difforme Cass. 18506/2017 sconfessato da successive due pronunce della medesima sezione conformi alle SSUU (12488/2017 e 13158/2017).
Rappresentava inoltre che la non specifica sottoscrizione dell'art. 8 dell'appendice era solo legata alla ritenuta non vessatorietà della clausola, con conseguente non sottoscrizione ai fini e per gli effetti dell'art. 1341 cc. e non l'esclusione dell'art. 8 dall'accorso negoziale tra le parti.
Ribadiva che l'invocata polizza aveva efficacia dal 31.12.2005 al 31. 12 2008 (con proroga fino al
31.12.2009), con validità pregressa per fatti anteriori di 5 anni (dal 31.12.2000) e secondo il citato art. 8: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di efficacia dell'assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi
14 posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e anche in data antecedente l'effetto della presente polizza e comunque non prima del 31.12.2005”, dunque in conformità alle sentenze a
Sezioni Unite, clausola valida ed efficace, limitando l'oggetto del contratto e non la responsabilità dell'assicuratore, come già appurato dalle successive pronunce Cassazione, senza tenere conto della pronuncia isolata 10506/2017.
Chiedeva dunque la conferma della pronuncia del tribunale per corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, con conseguente validità della clausola dell'art. 8 dell'appendice di polizza e la non operatività di quest'ultima a fronte di una richiesta pervenuta nell'anno 2012 con il termine di efficacia al 2009.
Peraltro, formulava sul medesimo punto una “eccezione di giudicato esterno ex art. 2909 cc: inammisibilità ed infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla ONroparte_9 nei confronti di attesa l'efficacia diretta e non riflessa del
[...] ONroparte_6 giudicato (Cassazione 8117/2020) formatosi sulla statuizione di validità, liceità e non vessatorietà del contratto di polizza esistente tra e n. 708/1280”, ritenendo che il CP_6 ONroparte_14 giudizio espresso dalla Corte di legittimità potesse fare stato anche nel presente giudizio, essendo intervenuto tra le medesime parti del rapporto di garanzia, e sulla medesima polizza, ed anche su una fattispecie concreta del tutto analoga, poiché relativa ad un fatto dannoso verificatosi durante la vigenza della polizza, ma con richiesta di risarcimento successiva alla scadenza.
Riteneva in diritto che potesse parlarsi di giudicato esterno come stabilito da cass. 24433/2013 e
Cass. 1365/2006 “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispsosito della sentenza ne preclude il riesame anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito il petitum del primo”. Si veda anche sul caso specifico Cass. 24952/2015.
In subordine riproponeva l'eccezione di contenimento della pronuncia nel massimale di polizza (€
2.500.000,00).
Sul merito della domanda, e quindi, con riferimento al primo motivo di appello del ONroparte_1 aderiva alle doglianze dell'assicurata, ritenendola esente da responsabilità
15 Proponeva infine appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, con riferimento al capo sulle spese, ritenendo ingiusta la compensazione e priva di motivi giustificativi validi, stante la soccombenza della struttura appellante, la quale aveva provocato la chiamata in garanzia formulando una propria richiesta di manleva a fronte del rigetto della domanda medesima.
Si costituiva la società anch'essa ritenendo la clausola claims ONroparte_22 made, contenuta nella indicata polizza stipulata con il conforme ai principi delineati ONroparte_1 nella pronunce della Cassazione a SSUU 1465/2016 e 22437/2018, nonché con quella 8117/2020, specificando che in sede di stipulazione gli interessi dell'appellante erano stati anche tutelati dalla presenza del broker assicurativo, il cui ruolo era proprio quello di effettuare consulenza ed assistenza all'assicurando, escludendosi così l'ipotesi di responsabilità precontrattuale della società assicuratrice.
Pur avendo proposto separato appello, si costituivano l' , la ONroparte_2 CP_3
(per ) chiedendo preliminarmente la riunione dei due gravami. CP_4
Con ordinanza del 7.7.2020, il Collegio della Ottava sezione, originariamente assegnataria del fascicolo, rilevava la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti della ancora non costituita, e prendeva atto della proposizione di un diverso CP_23
ON giudizio di impugnazione avverso la stessa sentenza, proposto dall' disponendo la rinnovazione della citazione e rinviando per la riunione, ma riteneva tali questioni preliminari differite, non preclusive alla decisione sulla sospensiva richiesta dal sul capo ONroparte_1 condannatorio, in favore dei , procedendo al rigetto dell'istanza cautelare, in quanto non Pt_4 emergeva l'evidente fondatezza dei motivi di appello e vi era assoluta carenza deduttiva sull'eventuale periculum in mora.
Si costituiva anche la aderendo all'istanza di riunione. ONroparte_24
Appello qui riunito, iscritto al RG 836/2020
Avverso la medesima sentenza del tribunale di Napoli n. 650/2020, con atto di appello notificato in data 21.2.2020 ed iscritto successivamente, rispetto al primo appello, al RG n. 836/2020, la
[...]
, proponeva gravame, chiedendo: “in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ONroparte_2 ex artt. 283 e 351 cpc, sospendere la provvisorietà dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di
Napoli, VIII sezione civile, nella persona del giudice unico Francesca Console n. 650 del 20.1.2020, pubblicata il 21.1.2020; nel merito in via principale, revocare, dichiarare nulla e, comunque
16 riformare la sentenza nella parte impugnata per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di
Napoli, la domanda così come proposta dagli appellati attori, nei confronti della CP_2
; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata una quota di
[...] responsabilità anche dell' per l'evento dannoso per cui è causa, dichiarare per i CP_2 dedotti motivi l'inoperatività delle garanzie di cui alla polizza in atti n. 4165844/N della chiamata in garanzia ora in uno alla ONroparte_25 ONroparte_26 [...]
ON
e per l'effetto, condannarle a manlevare la ed a corrispondere tutte le somme ONroparte_4
ON che per sorta, spese ed accessori la dovesse andare soccombente;
condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”.
Premetteva al fine di ottenere la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la fondatezza manifesta dei motivi di doglianza ed il grave danno che sarebbe conseguito alle ragioni del soccombente, con sottrazione di fondi per la sanità pubblica, nonché le inevitabili difficoltà nel recuperare le somme dagli attori.
Con il primo motivo riteneva errata la decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la patologia sofferta da e la condotta dei sanitario dell'OS Parte_4 [...]
CP_1
, mentre l'evento era scaturito evidentemente solo dall'evoluzione delle problematiche sorte alla nascita e mal gestite dalla , mentre presso l'ospedale pubblico, il paziente era CP_13 rimasto solo per tre ore in cui venivano compiuti gli esami diagnostici corretti, come anche riconosciuto dai consulenti, ma non sottoposto a fototerapia, proprio per trasferirlo immediatamente ON al fornito di TIN. In particolare riteneva l' che il consulente, nonché il giudice ONroparte_1 aderendo alle conclusioni del primo, non consideravano l'arrivo del bambino all'OS
[...]
CP_1
, già in condizioni molto compromesse, tanto da ritenere imprescindibile, prima di ogni trattamento il trasferimento in una struttura adatta, dotata di TIN.
Con il secondo motivo, lamentava il rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti della e , tenuto conto che la polizza n. 4165844N con validità dal 31.12.2003 al CP_23 CP_4
31.12.2004 era senz'altro operativa, essendosi il fatto verificato durante la sua efficacia, nel febbraio 2004, e non operando la disposizione claims made contenuto nell'art. 1, applicabile solo ai fatti pregressi dal 1.1.1995 al 31.12.2003. Diversamente, ritenendo la suddetta clausola applicabile anche ai fatti accaduti nell'anno di validità della polizza, questa era da considerarsi comunque nulla in quanto vessatoria, senza la specifica sottoscrizione del contraente aderente, ex art. 1341 cc, in
17 quanto atipica e non meritevole ex art. 1322 cc, anche alla luce dei vuoti di tutela per l'assicurato, e della sproporzione tra le prestazioni, tenuto conto dell'esorbitante premio di € 4.711.612,50 annui, eventualmente da riportare in equilibrio con il meccanismo ex art. 1419 comma 2 cc.. Riproponeva, inoltre, la nullità della clausola per la responsabilità precontrattuale della società assicuratrice, in riferimento all'inadempimento degli obblighi informativi nelle trattative, con il conseguente danno dell'assunzione di una copertura assicurativa, sbilanciata a favore della compagnia, con evidenti vuoti di tutela.
Si costituiva la contestando il gravame con riferimento alla inoperatività ONroparte_27 della polizza n. 4165844N, da ritenersi del tutto valido e corretto, non sussistendo la natura vessatoria, ritenuta la meritevolezza del tipo specifico di clausola, peraltro voluta dall'assicurato, e bilanciata da premi sensibilmente inferiori a quelli che si sarebbero praticati con una polizza “loss occurance”, e senza che si formassero buchi di copertura per la successiva stipula di polizze dopo il
2009 con la Rappresentava di aver insieme alla (coassicuratrice) fornito tutte CP_28 CP_4 le informazioni del caso e discusso le clausole specifiche con l'assicurato.
Si costituiva , incorporante la CP_3 ONroparte_4
, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. non
[...] avendo l' nel procedimento di primo grado depositato le memorie ex art. 183 comma 6 CP_2
c.p.c., non avendo quindi svolto alcuna difesa contro le eccezioni dell'assicuratrice né fornendo alcuna prova in merito. In subordine, comunque, eccepiva l'infondatezza delle doglianza proposte nei confronti del rigetto della domanda di manleva, fondata sulla polizza 4165844N in regime di CP_ coassicurazione tra (ora , e (in l.c.a.), su capitolato predisposto CP_29 CP_23 CP_4
ON dalla la quale aveva indetto una gara per l'assegnazione del servizio di copertura assicurativa alla condizioni indicate, circostanza pacifica ed incontestata, tra cui anche l'art. 1 il quale stabiliva che la garanzia era operante “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità della garanzia assicurativa, a condizione che i fatti o atti colposi che hanno determinato le richieste di risarcimento sano state poste in essere nel periodo compreso tra la data di istituzione dell' (1.1.1995) e la data del 20.12.2003”, dunque CP_2 con un periodo di retroattività piuttosto ampio in combinato con le richieste pervenute in corso di validità, periodo non includente il sinistro per cui era causa, carente di entrambe le coordinate temporali di validità dell'assicurazione. Insisteva sulla non vessatorietà della clausola, anche perché ON la polizza era meramente riproduttiva del capitolato d'appalto proposto dalla (cfr. Cass.
5549/2004, Cass. 7197/2011), ma anche come affermato dalla giurisprudenza richiamata dal tribunale decidente a cui si rinvia Cass. 9140/2016, Cass. 10447/2019, Cass. 8117/2020.
18 Escludeva, inoltre l'applicabilità della disciplina del consumatore, incompatibile con una polizza rischi legata all'attività professionale, (cfr. Cass. 9140/2016). Riteneva, in accordo con quanto stabilito dal Tribunale, la meritevolezza della clausola derogatoria all'art. 1917 c.c., in quanto salvata dal bilanciamento offerto dall'applicazione anche in un certo lasso pregresso, risultando più sbilanciata e penalizzante quella in cui sia il fatto che la richiesta debbano intervenire nel periodo di decorrenza, cosi come ben argomentato in Cass. 22437/2018, con riferimento ad una verifica della causa in concreto. Deduceva che solo a pag. 42 dell'atto di appello, e mai prima nel corso del primo ON grado, la paventava un forte squilibrio tra i premi pagati e i rischi assicurati, deduzione del tutto nuova, ma comunque infondata considerato il lungo periodo di retroattività.
Anche nell'applicazione del 1419 comma 2 c.c. non avrebbe potuto farsi ricorso ad una copertura
“loss occurance” pura, in quanto in tal caso il premio sarebbe risultato sproporzionato per difetto, a fronte dell'aumento esponenziale del rischio. Ribadiva ex art. 346 cc la eccezione della franchigia fissa assoluta di € 25.000,00 per sinistro. Pertanto nel chiedere vittoria di spese ad esito del rigetto ON dell'appello, considerata la granitica giurisprudenza, chiedeva l'applicazione nei confronti dell' dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Si costituivano il aderendo alle doglianze similari sulla invalidità della clausola ONroparte_1 claims made, e rappresentando di aver già proposto autonomo appello. Nonché si costituiva la chiedendo la riunione dei giudizi, ed anche e CP_6 Parte_2 Parte_3 anche nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore per sollecitare la Parte_4 riunione degli appelli, e contestando i motivi dell' sull'assenza di ONroparte_2 responsabilità per il sinistro oggetto di causa.
Alla prima udienza, del 21.7.2020, non risultando rispettati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. con rifermento alla notifica alla soc. non costituitasi in quel giudizio, e ONroparte_30 resa nota la pendenza del procedimento di appello avverso la medesima sentenza incardinato anteriormente al RG 711/2020, il Collegio della IX sezione civile, procedente su questo secondo appello, rimetteva gli atti alla sezione ottava, trattandosi di ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c., autorizzando la rinotifica nel rispetto dei termini a comparire (risultante eseguita, da copia agli atti) e riservando dinanzi a quella diversa sezione in esito alla riunione, la decisione sulla sospensiva.
Riunione dei giudizi
19 Chiamati congiuntamente dinanzi alla ottava sezione della Corte di Appello e disposta la riunione, ON con ordinanza del 13.9.2021, il Collegio rigettava anche l'istanza di sospensiva proposta dall' non ritenendo fondate le ragioni del periculum per la non particolare importanza della somma e per la non ritenuta precarietà economica dei genitori del minore, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della
Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data
24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano. Alla udienza del 8.7.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante
Cartabia) di giorni 60 per le memorie conclusionali e successivi 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli principali qui riuniti, nonché l'appello incidentale di ONroparte_6 vanno rigettati con totale conferma della sentenza impugnata.
[...]
Per ordine logico, ritiene questo Collegio di esaminare preliminarmente le doglianze sull'accertamento delle responsabilità delle strutture qui convenute, con specifico riferimento alle quote attribuibili alla condotta di ciascuna delle parti, per poi esaminare le questioni sulle domande di manleva, ed infine sull'appello incidentale sulle spese.
Va premesso che entrambi gli appelli riuniti risultano ammissibili, alla luce dei presupposti richiesti dall'art. 342 cpc disattendendo le opposte eccezioni formulate dall'una struttura nei confronti dell'altra, in quanto contenenti oltre la volontà di riforma della decisione con riferimento ai capi che li riguardano, anche una parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico – giuridico della pronuncia con doglianze specifiche (Cass. SSUU
27199/2017 e 36481/2022).
Come visto, entrambe le strutture appellanti lamentavano l'accertamento della propria responsabilità attribuitale, anche a scapito dell'altro impugnante.
In particolare l' , per l'OS San Paolo, contestando la sentenza in cui era ONroparte_2 stato riconosciuto il suo apporto eziologico, nella percentuale del 5%, escludeva la valenza eziologica della condotta dei propri sanitari, giacchè l'evento era stato solo l'evoluzione delle
20 problematiche alla nascita, mal gestite dalla , ed il bambino era pervenuto all'ospedale CP_13 già particolarmente compromesso. Peraltro, vi restava solo per tre ore, dalle 20,55 alle 24,00, lasso temporale in cui veniva sottoposto a diversi e pertinenti esami clinici, con contestuale inoltro di domanda di sangue per emotrasfusione, ma dall'esito degli esami, rivelata la estrema gravità, si preferiva l'immediato trasferimento in una struttura dotata di T.I.N., di cui il era privo, CP_10 prima di praticare ogni altro trattamento. Le suddette argomentazioni a detta della parte, contenute nei rilievi critici alle bozze di consulenza erano rimasti privi di riscontro dal dott. , Per_2 inficiandone le conclusioni, recepite dal giudicante.
Anche il occupatasi del caso dopo il trasferimento del neonato dall'OS ONroparte_1 [...]
CP_1
, e ritenuto responsabile del 15%, lamentava l'erronea valutazione dell'accertamento della colpa, dell'onere probatorio e del nesso causale, nonché della prescrizione.
Da un lato, contestava la mera ricezione da parte del giudicante della CTU, pur se apodittica e senza considerazione della corretta condotta dei sanitari convenuti, evidenziando che se la CP_13 avesse tempestivamente effettuato la fototerapia, sarebbe stata superflua l'exsanguineo trasfusionale, la cui omissione le era stata imputata come condotta colposa omissiva concorrente nella detta percentuale alla produzione del danno. Invero il danno era seguito alle omissioni dei sanitari delle strutture aventi in carico l'attore precedentemente, mentre la condotta imputatagli era inidonea da sola a produrre l'evento. ONestava, inoltre, la stima della quota di responsabilità nel
15%, tenuto conto della percentuale del 5% imputata all'OS San Paolo, il quale lo aveva preceduto nella ricezione del paziente e quindi nella catena di eventi asseritamente causa del danno.
Peraltro invocava l'applicabilità retroattiva della legge Balduzzi l. 189/2012, e dunque la natura aquiliana della responsabilità sanitaria (citava Cass. 1157/2020) con le conseguenze in termini di onere probatorio, e sia in termini di prescrizione.
Le doglianze non colgono nel segno. A completamento e specificazione della corretta, esaustiva e diffusa motivazione del Tribunale, sulla natura contrattuale della responsabilità sanitaria e sul conseguente contenuto dell'onere probatoria di ciascuna parte e determinazione del nesso causale, in ordine agli specifici rilievi, questa Corte osserva che il CTU aveva correttamente premesso che se la avesse iniziato tempestivamente la fototerapia si sarebbe evitata la necessità di CP_13 ricorrere alla trasfusione, nonché si sarebbero evitati i successivi danni neurologici. Tuttavia, se è vero che il neonato perveniva al già con una patologia acuta di iperbilirubinemia, anche CP_10 lì, l'uso tempestivo della fototerapia avrebbe evitato l'aggravamento del danno o limitato parzialmente lo stesso;
allo stesso modo se il avesse fatto tempestivo ricorso alla ONroparte_1
21 trasfusione con “probabilità superiore al 50% il successivo aggravamento derivato dalla persistente azione nociva della bilirubina sui nuclei encefalici della base” (cfr. pag. 35 della relazione).
Sulle osservazioni critiche proposte dai CTP e ritrascritte nei motivi di appello, volte a ritenere da CP_1 sola idonea a cagionare il danno l'omissione della clinica , rendendo irrilevanti le successive condotte, (comunque non idonee da sole a cagionarlo), il consulente d'ufficio spiegava: “va innanzi tutto tenuto presente che gli effetti neurotossici determinati da incremento dei livelli ematici di bilirubina non sono del tipo “o tutto o nulla”; ciò in quanto il danno a carico del parenchima encefalico si determina in misura direttamente proporzionale sia ai livelli di bilirubina, sia alla durata della esposizione alla stessa. (…). Ne deriva che una riduzione della bilirubinemia entro valori fisiologici oppure valori patologici sensibilmente più contenuti sia in grado di determinare una minore gravità di effetti neurotossici, fino all'instaurarsi del danno massimale consistente nella produzione di effetti nocivi a carico dei centri nervosi vitali che determina morte”; proprio su tali premesse, il consulente escludeva la tesi del secondo cui all'ingresso nella struttura, ONroparte_1 il piccolo “era già stabilizzato nella sua gravità”, ritenendo tale osservazione semplicistica Pt_4 poiché “gli esiti neurologici di cui è portatore il paziente non consistono nella menomazione di una singola funzione nervosa, ma rappresentano l'espressione di plurimi effetti lesivi a carico di diverse strutture nervose centrali deputate rispettivamente a funzioni cognitive, sensitive, neuromotorie ecc., ciascuna con differenti stadi di gravità”, pertanto pur non potendosi negare che a seguito della CP_1 degenza nella clinica già si erano instaurati gravi esiti irreversibili, nondimeno i ritardi e le omissioni stigmatizzate in capo ai sanitari delle successive strutture aventi in carico il piccolo paziente, come descritti, abbiano determinato un ulteriore peggioramento del quadro patologico, apparendo corretta la individuazione di un concorso di responsabilità delle successive strutture che lo ebbero in cura.
Va premesso in diritto che, a fronte dell'accertamento di più condotte umane colpose concorrenti nella produzione del danno, la disciplina dettata dall'art. 2055 cc, in tema di responsabilità aquiliana, stabilisce la solidarietà dell'obbligazione verso il danneggiato, e la possibilità secondo la quota di ciascuno, di domande di regresso tra i responsabili. Detta norma è estesa anche alla responsabilità contrattuale, o al concorso tra le due forme, in quanto espressione di un principio generale, con la precisazione che la norma trova applicazione nel caso di unicità di fatto dannoso, pur se dovuto a diverse azioni od amissioni, costituenti illeciti distinti, sempre che abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno ed interdipendenti tra loro, escludendosi il legame eziologico della condotta con il danno solo se ad uno dei fatti antecedenti possa riconoscersi efficacia determinante ed assorbente, con la possibilità, inoltre, di accertare contestualmente al
22 concorso anche l'apporto comparativo di ciascun danneggiante. Nel caso di specie, come visto, basandosi correttamente sulle valutazioni peritali, sussiste, dunque una corresponsabilità, dovendosi escludere per quanto detto sopra, e non sconfessato scientificamente dai consulenti di parte, che la condotta della risulti determinante ed assorbente, mentre invece, pur avendo una forte CP_13 efficienza causale, si è verificata una situazione patologica non correttamente gestita da tutte le successive strutture aventi in cura il paziente, e perciò evoluta in una progressione di aggravamenti continui, dovuti al persistente elevato grado di bilirubinemia, fino al suo corretto trattamento posto in essere, ma con forte ritardo, dai sanitari del (Cass. 17397/2007, Cass. 6041/2010, ONroparte_1
Cass. 18899/2015).
Pertanto alla luce delle valutazioni tecniche non adeguatamente confutate nei motivi di doglianza e dei principi sopra emarginati, sussiste senz'altro la corresponsabilità tra i vari agenti considerati e, peraltro, appaiono corrette le percentuali indicate, adeguatamente motivate, tenendo in debito conto il breve lasso temporale della degenza presso il – nella cui permanenza poteva, CP_10 comunque, essere praticata la fototerapia con le positive conseguenze indicate, e tenendo conto, ancora del tempo di degenza un po' più lungo presso il senza terapie adeguate fino ONroparte_1 alla esecuzione della trasfusione, avente efficacia contrastante l'aumento di bilirubina, eseguita ben
14 ore dopo il ricovero.
Né tantomeno può essere ritenuta extracontrattuale la responsabilità dei sanitari per le conseguenze direttamente cagionate all'assistito, risultando corretta la indicazione del Tribunale come responsabilità contrattuale da contatto sociale secondo la disciplina codicistica delle obbligazioni contrattuali.
In primis, va ribadita la non applicabilità della L. 189/2012, in quanto il fatto illecito è precedente l'entrata in vigore dell'invocata legge n. 189/2012, di conversione del DL 158/2012, vigendo quindi il generale principio di irretroattività della legge, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità a cui ci si riporta, in particolare Cass. 28994/2019 e Cass. 28811/2009 per cui le norme poste dagli artt. 3 comma 1 del DL 158/2012, conv. in legge 189/2012, così come anche l'art. 7 della L. 24/2017, non hanno efficacia retroattiva, e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Sul punto, va peraltro osservato che prima dell'entrata in vigore della norma invocata non solo i fatti erano accaduti, ma vi era anche piena consapevolezza della riferibilità eziologica alla errata gestione della patologia insorta subito alla nascita, tanto che nel 2011 era stata stipulata la transazione con la . CP_13
23 Peraltro, questa Corte recepisce l'interpretazione del dettato normativo dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi ed in particolare quando dice “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della sua attività professionale si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalle comunità scientifiche non risponde penalmente per colpa lieve” e “in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 cc”, secondo cui tale disposizione va interpretata, nel senso che il primo inciso si riferisce ad una limitazione della responsabilità penale per colpa lieve, mentre nella responsabilità civile, il riferimento all'art. 2043 cc va limitato al grado della colpa, non essendo irrilevante in questa area della responsabilità, la colpa lieve, in virtù del brocardo lege aequilia et levissima culpa venit e, non ad un'opzione sulla natura della responsabilità professionale come extracontrattuale, forzando le categorie oltre l'evidente realtà fenomenica ed oggettiva, in quanto ontologicamente riferibile alla materia contrattuale, anche con riferimento al vincolo sorto sulla base del contatto sociale (Cass. 8940/2014, Corte Appello IX sez. 502/2020).
Alla luce di ciò, la diversa sentenza richiamata dall'appellante Cass. 1152/2020 ONroparte_1 riguarda la diversa problematica della possibilità di uso dei diversi parametri liquidativi del danno del codice delle assicurazioni, considerata la mancanza di parametri specifici nella normativa anteriore sul tema della responsabilità sanitaria (fondata peraltro sia sulla circostanza della prevalenza di una legge su una prassi giurisprudenziale, quale le tabelle pretorie, sia sull'utilizzo della legge successiva come parametro conformante la liquidazione equitativa) e dunque non è pertinente alla specifica questione.
Pertanto, le doglianze dell'appello principale RG 711/2020 e di quello riunito RG 836/2020, rispettivamente proposte dal e dall' , sull'accertamento e ONroparte_1 ONroparte_2 quantificazione percentuale delle loro rispettive corresponsabilità nel danno vanno parimenti rigettati in quanto non fondati, con piena conferma dei capi di sentenza nn. 1, 2 e 3 qui appellati, i quali vanno confermati.
La decisione va confermata anche con riferimento al rigetto di tutte le domande di manleva, sebbene occorre procedere alle singole disamine dei motivi di impugnazione e delle decisioni in merito da parte del primo giudicante.
Va premesso che la clausola claims made, apposta ad un contratto di assicurazione determina una copertura dei rischi limitata ai sinistri denunciati nel corso della sua vigenza (definita clausola claims made pura), laddove secondo lo schema tipico dell'art. 1917 c.c. la copertura opererebbe per i sinistri accaduti durante la vigenza della polizza (loss occurence). Nelle clausole cliams made
24 miste, inoltre, si richiede non solo la domanda risarcitoria nel periodo di vigenza, ma l'accadimento del sinistro in detto periodo, o entro una fascia temporale precedente in estensione.
Dette clausole sono state riconosciute come valide, se rispettose della causa in concreto con due interventi della cassazione a SSUU, segnatamente Cass. n. 22437/2018 e Cass. n. 9140/2016 a cui questa Corte aderisce, svisceranti tutti i possibili problemi sistematici prospettati a fondamento della loro nullità. Le clausole sono valide se rispettano le condizioni di seguito indicate.
In particolare: non potrebbero essere dichiarate nulle sulla base della violazione di criteri di buona fede nella stipulazione del contratto, poiché a monte, detta violazione, qualora ravvisabile, non condurrebbe alla nullità bensì ad una tutela risarcitoria. Peraltro va esclusa la configurabilità di un comportamento contrario a buona fede della società assicuratrice nell'inserimento di detta clausola in capi contrattuali (in genere formulari), facenti riferimento al tempo della garanzia, poiché di fatto il loro contenuto limitando l'oggetto della garanzia, fa riferimento a limiti cronologici. Ovviamente la responsabilità precontrattuale, va comunque valutata nel concreto atteggiarsi dell'attività prodromica alla stipula.
Né peraltro, il primo comma dell'art. 1917 c.c. ovvero la determinazione della copertura tipica “loss occurence”, come definita può essere ritenuta una norma inderogabile, in quanto non richiamata nella specifica previsione delle disposizioni aventi tale forza nell'anboto del contratto di assicurazione, prevista dall'art. 1932 c.c..
Le pronunce di legittimità richiamate, escludevano, altresì, la nullità fondata sulla immeritevolezza della clausola atipica in oggetto - in quanto causante una significativa delimitazione dei rischi risarcibili nonché di pericolo di mancanza di copertura in caso di mutamento dell'assicuratore con polizze non allineate cronologicamente (con ripercussioni anche sul piano della concorrenza tra imprese). Premesso che tale indagine va necessariamente condotta sulla fattispecie concreta, essa troverà luogo solo ove determini un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi scaturenti dal contratto con una valutazione di merito spettante al giudice secondo criteri legali, volta a determinare “l'adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti” (cfr.
Cass. 22437/2018). Ancora,: “ (detta) verifica che transita attraverso la portata che assume la cd. causa in concreto ossia quella che ne rappresenta lo scolpo pratico, la sintesi, cioè degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare. (…) in quest'ottica l'analisi dell'asseto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo, là
25 dove l'emersione di disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come carenza della causa in concreto dell'operazione economica”.
In tali decisioni, è altresì esclusa la natura vessatoria della clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto non rientrante nella categoria delle clausole limitative della responsabilità, bensì in quelle che limitano l'oggetto del contratto, definendo secondo estremi temporali, il novero dei sinistri aventi copertura con il contratto medesimo.
Pertanto, va tenuto in conto il principio di diritto enunciato in conclusione della sentenza
22437/2018 secondo cui: “il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausola “on claims basis” che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni , quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917
c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 secondo comma c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto, sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia, esemplificando: responsabilità risarcitoria precontrattuale, anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità anche parziale del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge, o comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti, conformazione del contratto in caso di clausola abusiva”.
Ciò detto, nel procedimento RG n. 711/2020, il chiedeva in accoglimento del ONroparte_1 secondo motivo di appello, riformare la sentenza nella parte in cui aveva disposto la inoperatività delle garanzia assicurative accertando la validità della copertura assicurativa medesima, invocata per le ragioni tutte sopra indicate (nullità per abuso o in subordine vessatorietà, carenza di meritevolezza di tutela della clausola apposta) e accogliendo, quindi, la domanda di manleva/garanzia formulata in primo grado, dichiarando in ogni caso la e/o ONroparte_20 la tenute a pagare direttamente ex art. 1917 cc e/o comunque tenute a rimborsare la CP_8 comparente da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa derivata o che dovesse ONroparte_9 derivare dal giudizio proposto da parte attrice ed oggi all'attenzione della Corte di Appello di
Napoli ad impulso del presente atto”.
26 In particolare, l'appellante ribadiva la abusività della clausola, dunque un profilo diverso dalla meritevolezza, e da valutare anche alla stregua del momento anteriore alla stipulazione, ovvero quello delle trattative e, quindi, della buona fede e della responsabilità precontrattuale. Il giudice avrebbe dovuto valutare l'adeguato assetto degli opposti interessi delle parti, incluso gli specifici obblighi informativi nella fase della stipula a carico dell'impresa assicuratrice, prova gravante sulla compagnia stessa.
Richiamava quindi i principi delle norme degli artt. 1175, 1337, 1366, 1373, 1343 cc e 33 cod. consumo, per sottoporre al giudice il vaglio di validità della clausola comportante uno squilibrio evidente tra gli interessi delle parti, con svantaggio dell'assicurato, il quale peraltro non poteva determinare il momento della richiesta, lasciata alla libera autonomia del terzo danneggiato (né potendo sollecitare il danneggiato per non incorrere nell'obbligo di salvataggio ex art. 1915 cc) e paventando una deviazione dalla causa concreta del contratto assicurativo.
In ultimo, la clausola era ulteriormente sbilanciata, anche letta in combinato con la libera recedibilità dell'assicuratore a fronte di particolari sinistri (art. 16 polizza), e, comunque con la previsione di premi assicurativi del tutto sproporzionati rispetto al quadro delineato.
In merito alla polizza n. 708/1280 stipulata dal con la (dal 31.12.2005 ONroparte_1 CP_7 al 2009 con proroghe), ora riteneva questa Corte che il contratto in esame ONroparte_21 superi il vaglio di legittimità e validità nei termini indicati dal Tribunale, ma che sugli stessi sia caduto anche il giudicato esterno in esito alla pronuncia della Cass. 8117/2020.
La clausola in discussione è quella dell'art. 8: “validità temporale dell'assicurazione:
l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e, anche in data antecedente l'effetto della presente polizza e, comunque non prima del 31.12.2000”.
La clausola è senz'altro valida alla luce delle riflessioni elaborate nelle pronunce a SSUU della
Cass. 9140/2016 e 22437/2018 a cui questa Corte aderisce: ribadita la non vessatorietà in quanto la clausola limita l'oggetto del contratto, e non la responsabilità del contraente, ed esclusa qualsiasi applicabilità del codice del consumo, vista la chiara ed univoca natura professionale della responsabilità dell'assicurato coperta dalla polizza in cui è inserita la clausola, non appare dirimente la contestazione sulla mancata considerazione da parte del giudice della correttezza precontrattuale, ed in particolare dei connessi obblighi di informazione precipui, nonché della buona fede come norma imperativa: in primis queste due valutazione avrebbero al più potuto condurre ad una tutela
27 risarcitoria, non divenendo causa di nullità del vincolo, ma peraltro, la violazione della buona fede precontrattuale è rimasta del tutto indimostrata.
Questa Corte osserva che la chiarezza e linearità lessicale della clausola contenuta in un capo denominato “validità temporale”, essendo connaturale dell'assicurazione, la durata di efficacia, e la stretta connessione tra i limiti temporali ed i limiti oggettivi introdotti dalla clausola in esame.
Pertanto in mancanza di altre indicazioni va esclusa la mancanza di correttezza precontrattuale.
Pertanto la decisione del primo giudice va pienamente confermata con rigetto delle doglianze qui proposte.
Va infine osservato nella prospettiva della valutazione di esistenza e liceità della causa in concreto del contratto in esame, valutata sul complessivo programma negoziale, e sul generale equilibrio tra le prestazioni delle parti, va ritenuto che il contratto nel suo complesso, e dunque nel determinare l'oggetto sulla base della cronologia della richiesta, nonché del sinistro oggetto della richiesta medesima, nei limiti sopra letteralmente riferiti, mantiene un bilanciamento degli opposti interessi tale da ritenere perseguita la sua causa concreta.
Ed infatti, il contratto in oggetto introduce una pattuizione, adottata nel 2005, legata ad una claims made impura per cui alla richiesta deve accompagnarsi anche la specifica cronologia del sinistro, ma questo non è limitato al solo periodo di efficacia della polizza, ma, avente una retroattività per fatti a partire dal 2000 e dunque anche oltre il triennio. Detta estensione a ritroso dei fatti coperti dall'assicurazione appare stabilire un accettabile equilibrio tra le prestazioni (anche alla luce della naturale aleatorietà del contratto). Detto equilibrio non appare inficiato dalla clausola del punto 16, riguardante la recedibilità dell'assicuratore a seguito di una richiesta indennitaria (non operante per la richiesta medesima).
Non sembra, infine, emergere uno squilibrio contrattuale dall'ammontare dei premi, pari ad €
627.000,00 circa semestrale, premio non particolarmente esoso raffrontato con il contesto dell'oggetto della polizza, ma soprattutto con le dimensioni ed il bacino di utenza delle strutture ospedaliere i cui sinistri per malpractice professionale sono coperti (nella descrizione del rischio, in apertura della polizza sono indicati ben 5 ospedali: di ONroparte_1 CP_31 CP_32
di Palermo, nonché la struttura di Benevento e di Genzano Romano), con massimale di €
[...]
2.500.000,00 per sinistro.
28 Peraltro come si è detto sulla questione è calato il giudicato esterno in forza della pronuncia
8117/2020 della Cassazione, come eccepito dalla stessa all'atto della costituzione in CP_6 appello.
Premesso che alla luce dell'art. 2909 c.c., e della giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione, a cui si aderisce, il giudicato esterno sulla validità della clausola “on claims made basis” può essere fondata solo su pronunce dichiarative definitive, emesse in processi in cui la garanzia era stata fondata sulla medesima polizza, e con piena coincidenza di tutti gli elementi costitutivi delle personae, petitum e causa petendi, rispetto al procedimento in cui viene invocato, nel caso di specie, le condizioni sembrano tutte soddisfatte (Cass. 29437/2024, Cass. 31678/2024).
La polizza, individuata con il numero identificativo, e la efficacia nel tempo coincidono, le parti coincidono, e soprattutto l'atteggiarsi della garanzia invocata comporta una sovrapponibilità del petitum e causa petendi, vertendosi anche in quel diverso giudizio, deciso in via definitiva dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 8117/2020, in un danno prodottosi come evento nel periodo di vigenza della polizza ma con richiesta risarcitorie avanzata per la prima volta dopo la sua scadenza (ovvero nell'agosto 2009, scadenza maggio 2009). Ebbene detta pronuncia ha definitivamente accertato la validità della polizza invocata, escludendone la vessatorietà, perché limitativa dell'oggetto e non della responsabilità, meritevole in quanto determinante l'indennizzo, non sulla scorta dell'evento – fatto dannoso, ma della richiesta, ed ormai divenuta tipica nell'ordinamento in quanto recepita nei medesimi termini anche dalla L. 24/2017, con determinate indicazioni di disciplina. Ma soprattutto, la pronuncia qui richiamata, con forza di giudicato, ritiene la causa in concreto del contratto immune da squilibrio, poiché pur non avendo alcuna valenza postuma, per le richieste successive alla scadenza di fatti avvenuti nel suo corso, aveva una scadenza pregressa, ovvero per richieste in corso di validità, relative a fatti pregressi di 5 anni, e quindi di consistente apertura.
Questa Corte può pervenire, inoltre, ad un giudizio positivo, confermativo delle ragioni indicate dal primo giudice anche sulla polizza della confermandone la non operatività. ONroparte_18
Lo stesso ragionamento sopra espresso, porta a confermare il giudizio di validità e dunque di operatività della clausola contenuta nella polizza, stipulata con la allegata agli atti, ONroparte_33 con validità dal 31.12.2003, all'art. 8: “validità temporale dell'assicurazione” si stabilisce:
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e, anche in data antecedente
29 l'effetto della presente polizza non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto”.
La clausola è senz'altro valida alla luce delle riflessioni elaborate nelle pronunce a SSUU della
Cass. 9140/2016 e 22437/2018: ribadita la non vessatorietà in quanto la clausola limita l'oggetto del contratto e non la responsabilità del contraente;
ed esclusa qualsiasi applicabilità del codice del consumo, vista la chiara ed univoca natura professionale della responsabilità dell'assicurato coperta dall'assicurazione. Va altresì disattesa, l'eccepita responsabilità precontrattuale, con riferimento agli obblighi di informazione precipui, nonché della buona fede come norma imperativa, per i motivi in diritto già sopra enunciati.
Anche qui nel caso concreto la chiarezza e linearità lessicale della clausola, contenuta sistematicamente nel capo denominato “validità temporale”, escludono la carenza informativa a monte, e in mancanza di altre deduzioni conducono a rigettare il rilievo.
Pertanto la decisione del primo giudice va pienamente confermata con rigetto delle doglianze qui proposte.
Va infine osservato nella prospettiva della valutazione di esistenza e liceità della causa in concreto del contratto in esame, valutata sul complessivo programma negoziale, la clausola claims made impura, richiedente la richiesta ed il fatto nel periodo di validità, ma con estensione della copertura a fatti accaduti nel triennio precedente, pur se oggetto di richiesta nel periodo di validità, appare determinare un accettabile equilibrio tra le prestazioni (anche alla luce della naturale aleatorietà del contratto). Anche qui, tale equilibrio non è inciso dalla libera recedibilità da parte dell'assicuratore, come già detto.
Non sembra infine emergere uno squilibrio contrattuale dall'ammontare dei premi, pari ad €
1.349.700,00 circa annuo, premio non particolarmente esoso raffrontato con il contesto dell'oggetto della polizza, anche in tal caso afferente alla responsabilità professionale dei cinque ospedali già indicati a proposito della con un rapporto al fatturato stimato (come indicato ONroparte_34 nella polizza) in € 55.000.000, ma soprattutto delle dimensioni e bacino di utenza delle strutture ospedaliere in questione.
Pertanto, va confermata la operatività dell'art. 8 e, considerato che la polizza ha cessato la sua efficacia nel dicembre 2004, iniziata il 31.12.2003, la richiesta è intervenuta ben oltre la cessazione di efficacia, mentre il fatto vi era compreso, e va dunque confermata la statuizione di non operatività dell'assicurazione, come decisa dal tribunale.
30 Occorre ora esaminare il secondo motivo dell'appello riunito RG 836/2020, proposto dalla
[...]
, la quale lamentava il rigetto della domanda di manleva, nei confronti della ONroparte_2 CP_23
(succeduta a a seguito di vicende societarie documentate) e . ONroparte_35 CP_4
In questo caso va valutata un'unica polizza, che stabiliva la coassicurazione anche della seconda CP_ compagnia, nonché della (non citata poiché in l.c.a.).
In particolare contestava il rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti della e CP_23
, tenuto conto che la polizza n. 4165844N con validità dal 31.12.2003 al 31.12.2004 era CP_4 senz'altro operativa, essendosi il fatto verificato durante la sua efficacia, febbraio 2004, e non operando la disposizione “claims made” contenuto nell'art. 1, in quanto questa specifica statuizione era applicabile, a suo parere, solo ai fatti pregressi la validità ed oggetto della polizza, dal 1.1.1995 al 31.12.2003.
Riteneva l' che diversamente, se la previsione relativa alla limitazione temporale del fatto, Pt_9 fosse stata applicabile anche ai fatti accaduti nell'anno di validità della polizza, la clausola era comunque nulla in quanto vessatoria e non specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., atipica e non meritevole ex art. 1322 cc, anche alla luce dei vuoti di tutela per l'assicurato e dell'esorbitante premio di € 4.711.612,50 annui, eventualmente da riportare in equilibrio con il meccanismo ex art. 1419 comma 2 cc.. Richiamava, inoltre, la responsabilità precontrattuale, nell'aver la società assicuratrice non adempiuto compiutamente agli obblighi informativi, comportando l'assunzione di una copertura assicurativa sbilanciata a favore delle compagnie con evidenti vuoti di tutela.
A tale doglianza si erano opposte costituendosi sia la che la , CP_23 CP_4
Entrambe contestavano il motivo di doglianza, sulla base degli argomenti simili a quelli già sopra esposti, sulla natura non vessatoria, sulla meritevolezza e sulla validità della causa in concreto, nonché sull'assenza di responsabilità precontrattuale.
Aggiungevano che le dedotte invalidità e responsabilità erano vieppiù infondate, considerato che ON l' aveva indetto una gara dalla la quale per l'assegnazione del servizio di CP_2 copertura assicurativa alle condizioni indicate, con redazione di capitolato, circostanza pacifica ed incontestata.
Osservavano non sussistente alcun vuoto di tutela in quanto la successiva stipula di polizza, dopo il
2009, con la arantiva continuità. CP_28
31 La polizza 9in esame contiene una valida clausola claims made e quindi la copertura del rischio non
è operativa per il sinistro per cui è causa.
Nella polizza contestata, l'art. 1 stabilisce che la garanzia era operante “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità della garanzia assicurativa, a condizione che i fatti o atti colposi che hanno determinato le richieste di risarcimento sano state poste in essere nel periodo compreso tra la data di istituzione dell' CP_2
(1.1.1995) e la data del 20.12.2003”, dunque con un periodo di retroattività piuttosto ampio.
Appare evidente che tale oggetto non ricomprende il sinistro per cui è causa, non rispondente a nessuna delle coordinate temporali di validità dell'assicurazione, essendo la richiesta pervenuta dopo la cessazione dell'efficacia della polizza (2012) ed il sinistro avvenuto dopo il 20.12.2003
(febbraio 2004).
Anche in tal caso si perviene alla conferma della decisione del primo grado, con alcune ON precisazioni: la polizza richiamata per la garanzia dall' nell'atto introduttivo è la 4165844N, così come ribadito nell'atto di appello, non essendo quindi possibile argomentare su altre polizze, anche allegate in atti, ma che non costituiscono titolo della domanda specificamente formulata in primo e secondo grado dall' Pt_9
Ad ogni buon conto è corretta la valutazione effettuata dal primo giudice con riferimento alla
[...]
e alla di piena validità del primo articolo della polizza facente riferimento alle CP_4 CP_24 richieste pervenute nel termine di validità (dal 31.121.2003 al 31.12.2004) ed ai fatti accaduti dal
1.1.1995 al 31.12.2003.
Posto il superamento dell'eccezione di vessatorietà come già sopra vista, e qui a maggior ragione, ON considerato il contenuto riproduttiva del capitolato d'appalto proposto dalla (cfr. cass.
5549/2004, Cass. 7197/2011), e di meritevolezza, in tal caso evidenziata dalla lunga durata della copertura pregressa, tenuto conto che la prescrizione in tema sanitario decorre dalla consapevolezza o conoscibilità del nesso eziologico tra il danno e la condotta medica e, dunque, con possibile dilatazione temporale anche notevole, al passo con l'evoluzione della scienza medica. La causa in concreto, anche tenuto conto del premio ingente trova salvezza nelle dimensioni notevoli dell'ente assicurato, la , con riferimento a tutte le strutture nosocomiali o ambulatoriali ONroparte_2 ricomprese nel distretto.
Sulla paventata responsabilità anche precontrattuale per difetto di informazione, si pone il limite della mancata deduzione in primo grado ex art. 345 c.p.c..
32 Appare, peraltro, evidente come già detto che l'accertata violazione dei doveri informativi condurrebbe ad una mera tutela risarcitoria. Nel caso in oggetto, è particolarmente inverosimile alla ON luce della deduzione, non provata, ma mai contestata dalla e dunque da ritenere ammessa per non contestazione, del recepimento nella regolamentazione della polizza di un disciplinare indicato nella gara di appalto per la scelta del contraente assicurativo, circostanza che esclude la possibile rilevanza di difetto informativo in capo al contraente scelto, aggiudicatario della gara (risultando predefinito dall'altro contraente).
Va, dunque, rigettato anche l'appello della , con conferma del rigetto delle ONroparte_2 domande di manleva a carico delle due coassicuratrici.
Va, infine, scrutinato l'appello incidentale proposto dalla contenuto nella ONroparte_6 comparsa di costituzione del 1.6.2020, avverso l'impugnata sentenza, con riferimento al capo sulle spese, ritenendo ingiusta la compensazione e priva di motivi giustificativi validi, stante la soccombenza della struttura appellante, la quale aveva provocato la chiamata in garanzia
In primis la compensazione delle spese in primo grado non risulta priva di giustificati motivi validi, avendo il giudice del primo grado motivato nel senso che “la non operatività della garanzia per effetto delle clausole claims made è frutto di un revirement giurisprudenziale radicale e successivo alla introduzione del presente giudizio”, facendo evidente riferimento alle pronunce a Sezioni Unite del 2016 e 2018, seguite numerose pronunce antecedenti, fortemente contrastanti. La predetta motivazione non è stata in alcun modo sconfessata dall'appellante incidentale che richiama a sostegno della sua richiesta riforma l'ordinario criterio della soccombenza.
L'appello appare quindi non circostanziato e comunque infondato, essendo stata correttamente e motivatamente applicata dal primo giudice la norma dell'art. 92 c.p.c. vigente.
Secondo la soccombenza le due strutture sanitarie sono tenute alle spese di lite in favore dei danneggiati, qui recependosi il criterio di imputazione correlato alle quote di responsabilità a ciascuno attribuite e qui confermate, secondo il valore del liquidato, per tutte le fasi del giudizio.
Allo stato attuale, dalla proposizione del presente giudizio all'attualità, sebbene non possono dirsi sopiti tutti i dubbi e i profili della questione giuridica relativa ai patti dei contratti assicurativi qui in esame, tuttavia la giurisprudenza si muove in modo ormai più compatto, di tal che può effettivamente farsi applicazione dell'ordinario principio di soccombenza per cui le spese di lite, dovute per ¼ e ¾ a carico dell' e del rispettivamente per quelle in favore CP_2 ONroparte_1 degli attori, vanno invece a gravare i singoli soccombenti per i rispettivi assicuratori, per l'intero, in
33 misura minima per ciascuna, considerato la sovrapponibilità delle questioni giuridiche per ciascuna assicuratrice, con eccezione del rapporto tra ed il cui rigetto ONroparte_1 ONroparte_6 dell'appello incidentale determina una soccombenza reciproca.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per i tre appellanti (principali ed incidentale),
[...]
in persona del ONroparte_9
l.r.p.t. e il , in persona del l.r.p.t. ed ONroparte_10
ONroparte_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da
[...]
in persona del l.r.p.t. (RG 711/2020) e il ONroparte_9
, in persona del l.r.p.t. (RG 836/2020), nei ONroparte_10 confronti di anche quali rappresentanti legali del figlio Parte_2 Parte_3 minore (già ), Parte_4 CP_3 ONroparte_36 ONroparte_27
, e
[...] ONroparte_37 ONroparte_6 quest'utlima appellante incidentale, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
- Rigetta gli appelli principali qui riuniti proposti dalla
[...]
in persona del l.r.p.t. e dal ONroparte_9
, in persona del l.r.p.t. e l'appello ONroparte_10 incidentale della confermando integralmente la sentenza ONroparte_6 appellata;
- Condanna la ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. e il
[...] ONroparte_10
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
anche nella spiegata qualità, nelle quote di ¾ il primo ed ¼ il
[...] Parte_3 secondo, che si liquidano in € 12.000,00 complessive;
- Condanna la ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] [...]
, nell'importo di € 11.000,00 per compensi ONroparte_37 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%;
34 - Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la
[...]
e ONroparte_9 [...]
ONroparte_6
- Condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite ONroparte_2 in favore di (già ), ed CP_3 ONroparte_36 ONroparte_27 nell'importo di € 11.000,00 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% per ciascuna parte;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. e del
[...] ONroparte_10
, in persona del l.r.p.t., nonché
[...] ONroparte_21
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 711/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, a cui è riunito il processo civile di appello iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili
n. 836/2020, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 650/2020 del 21.1.2020, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
PROVINCIA RELIGIOSA – Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Troncone (c.f. n. e Maurizio C.F._1
BA (c.f. n. ), per mandato in calce all'atto di appello nel fascicolo C.F._2 telematico, elettivamente domiciliata nello studio dei predetti procuratori, in Napoli, alla Piazza
Giovanni Bovio 22, n. fax 0815529260 e indirizzi PEC
e ; Email_1 Email_2
APPELLANTE nel procedimento RG 711/2020
E
1 , in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e difesa, ONroparte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ANmaria De Nicola (c.f. n.
), AN VI (c.f. n. ), US OL (c.f. C.F._3 C.F._4
n. ) e AN ES (c.f. n. , in virtù di procura C.F._5 C.F._6 speciale a rogito del Notaio del 5.9.2019, n. rep. 42728, racc. 3926, ed elettivamente Per_1 domiciliati in Napoli, in via Comunale del Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali dell'
[...]
, i quali procuratori chiedono di ricevere le comunicazioni attinenti al presente ONroparte_2 procedimento al n. fax 0812544528 e indirizzo PEC
Email_3
APPELLANTE nel procedimento RG 836/2020
E
(c.f. n. ), (c.f. n. Parte_2 C.F._7 Parte_3
), anche quali rappresentanti legali del figlio (c.f. C.F._8 Parte_4
) rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa di costituzione CodiceFiscale_9
e risposta, allegata al fascicolo telematico che la contiene, dall'avv. Maria Federica Bonadies (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in C.F._10
Napoli, alla via Giovanni Pascoli 95, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax 039321120, indirizzo PEC
; Email_4
APPELLATO
E
già CP_3 ONroparte_4
in persona del l.r.p.t. (c.f. n.
[...]
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per mandato in calce rilasciata su P.IVA_3 foglio separato con estratto nel fascicolo telematico contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cristina Cavaliere (c.f. n. ), Roberto Alberto (c.f. n. C.F._11
e RA LE (c.f. n. ) del Foro di Torino, ed C.F._12 C.F._13 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Cincotti, in Napoli, alla Calata San Marco
13, i quali procuratori dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 0110206320 o agli indirizzi PEC Email_5
e Email_6 Email_7
2 APPELLATA
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , ONroparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Faustino Manfredonia (c.f. n. ) e Claudio Manfredonia C.F._14
(c.f. n. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti C.F._15 procuratori in Napoli, via Cervantes 64, i quali procuratori dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 0815514443 o agli indirizzi PEC
e ; Email_8 Email_9
APPELLATA
E
nuova denominazione della ONroparte_6 ONroparte_7 in persona del l.r.p.t. (p. IVA n. , rappresentata e difesa, per mandato in calce P.IVA_5 rilasciata su foglio separato inserito nel fascicolo telematico contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Napolitano (c.f. n. e dall'avv. Francesco C.F._16
ND NI (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._17 del primo dei predetti procuratori in Napoli, al Viale Augusto 162, indirizzi PEC
e Email_10
; Email_11
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROCEDIMENTO 711/2020
E
in persona del l.r.p.t. (p. ONroparte_8
IVA n. , rappresentata e difesa, per mandato in calce rilasciata alla comparsa di P.IVA_6 costituzione, dall'avv. Mario Collarile (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliata C.F._18 presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via Santa Lucia 173, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 08119514524
o indirizzo PEC;
Email_12
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione notificato il 17.12.2013, e anche quali Parte_5 Parte_3 rappresentanti legali del figlio minorenne convenivano davanti al Tribunale di Parte_4
Napoli, la ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. e il ,
[...] ONroparte_10 in persona del l.r.p.t. chiedendo di: “accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa che tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai sigg. Parte_3 Parte_5
e dal minore sono riconducibili al comportamento colposo e, comunque, in
[...] Parte_4 violazione degli obblighi contrattualmente assunti e delle discipline e normative mediche, compresa quella sul consenso informato, dei sanitari del di Napoli e ONroparte_10 dell'OS “Buon Consiglio” di Napoli, appartenente alla provincia Religiosa di Parte_1 dell' accertare e dichiarare per le ONroparte_1 causali esposte in narrativa la responsabilità contrattuale del ONroparte_11
in persona del l.r.p.t. e anche, in via solidale dell'
[...] [...]
appartenente alla Provincia Religiosa di dell' ONroparte_12 Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., per i fatti precisati e denunciati in ONroparte_1 narrativa, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal minore Parte_4
e dai genitori e;
per l'effetto condannare parti convenute, Parte_2 Parte_3 anche in via solidale, al pronto ed immediato risarcimento in favore degli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà familiare sul minore dell'importo complessivo di € Parte_4
847.665,00 o di quella maggiore o minore che l'On.le giudicante dovesse ritenere equa e giusta anche a seguito di CTU per il danno da lesione all'integrità psico fisica (cd. danno biologico permanete) di per l'effetto condannare parti convenute, anche in via solidale, al Parte_4 pronto ed immediato risarcimento in favore degli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà familiare ex art. 316 cc sul figlio minore dell'importo complessivo di € 320.850,38 Parte_4
a titolo di danno patrimoniale futuro o di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante dovesse ritenere equa e giusta;
per l'effetto condannare parti convenute anche in via solidale, al pronto ed immediato risarcimento in favore del sig. in proprio dell'importo Parte_2 complessivo di € 350.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionalmente garantiti o di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante dovesse ritenere equa e giusta;
per l'effetto condannare parti convenute, anche con vincolo di solidarietà, al pronto ed immediato risarcimento in favore dei sigg. e in Parte_3 Parte_2 proprio dell'importo complessivo di € 150.000,00 a titolo di danno patrimoniale o di quella maggiore o minore che l'On. Giudicante dovesse ritenere equa e giusta;
in via subordinata e condizionata, condannare anche con vincolo solidale parti convenute al pronto ed immediato
4 risarcimento in favore dei sigg. e dell'eventuale danno da Parte_3 Parte_2 perdita di chance di guarigione che per sua stessa natura è da liquidarsi in via equitativa”, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del parte, ed oltre vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Deducevano in fatto che:
- , in data 15.8.2003, incinta alla 11° settimana, aveva una minaccia di Parte_3 aborto, per cui si recava al PS di Giulianova, dove le veniva prescritto un farmaco tocolitico senza altra indagine;
- In data 13.2.2004, veniva ricoverata alla per il parto con taglio cesareo: il CP_13 piccolo nasceva positivo al fattore RH (non anche la madre) e con l'ittero (birilubina Pt_4 totale a 1,65), ma non veniva sottoposto a fototerapia e dimesso il 16.2.2004;
- La sera, dopo le dimissioni, la madre, rilevato nel figlio un rialzo termico e, il giorno seguente, anche crisi ripetute di ipertono, lo ricoverava all'OS di Napoli, CP_10 alle 20,55 del 17.2.2004, dove perveniva con ipertermia e ittero franco e veniva sottoposto ad esami ematici ed emocultura, nonché si inoltrava richiesta di sangue per una exsanguinotrasfusione;
effettuata inoltre una rachicentesi si consigliava il ricovero in altra struttura dotata di T.I.N., optando per l'OS Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli;
- Perveniva a tale seconda struttura alle 00,20 con segni di Kernicterus: i sanitari provvedevano a sottoporlo a doppia fototerapia, terapia anti convulsivante ed anche serrata terapia poliantibiotica e, solo dopo 14 ore dal ricovero, procedevano alla richiesta del sangue per la exsanguino trasfusione, praticata dalle 17,00 del 18.2.2004.
Ad esito delle vicende riportate ha sofferto con esiti irreversibili di critroblastite Parte_4 fetale con iperbulirubinemia, o Kernicterus, sindrome neurologica da tossicità bilirubinica. Per il danno cerebrale conseguente a questo ittero neonatale, non tempestivamente trattato, il piccolo ha riportato: esiti di paralisi tetraplegica distonica con gravi deficit funzionali caratterizzati dall'impossibilità a mantenere la stazione eretta e deambulare, ritardo dello sviluppo motorio, ipoacusia neurosensoriale trattata con protesi acustica, strabismo divergente. Dunque si determinava una encefalopatia cronica, con danni per di invalidità permanente del 100%, con Parte_4 danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica del 100%, e danni da stress per i genitori.
Tutte queste patologie, a parere degli attori, scaturivano dalla condotta colposa, imprudente ed imperita del P.S. di Giulianova, della , del P.O. e dell' CP_13 CP_10 [...]
[..
[...] condotte autonome, tra loro concorrenti e dotate di efficienza causale ONroparte_14 rispetto all'evento.
Con scrittura privata del 15.12.2011, la (ex ) e ONroparte_15 ONroparte_16
l'ospedale di Giulianova offrivano in solido la somma di € 650.000,00 al minore e di Parte_4
€ 350.000,00 a favore di per il danno non patrimoniale per l'invalidità del figlio, Parte_3
a saldo e stralcio delle pretese nei confronti delle transigenti, riservandosi i coniugi anche nella spiegata qualità, al punto 7 della transazione, il diritto di agire verso le altre strutture sopra indicate per quanto loro imputabile.
Pertanto con lettere raccomandate A/R del 16.5.2012 e del 19.3.2013 formulavano richieste risarcitorie, qui esercitate, mettendo in mora le due strutture convenute, senza positivo riscontro.
Quindi proponevano il presente giudizio, ritenendo la domanda procedibile, avendo presentato istanza di mediazione ex art. 4 D.lgs. 28/2013 senza esito alcuno, e fondata, sussistendo la responsabilità solidale delle strutture convenute. In particolare: i sanitari dell'OS San Paolo non avevano eseguito nell'immediatezza la fototerapia che avrebbe ridotto l'incremento della birilubina;
ed invece i sanitari del avevano atteso ben 14 ore prima di procedere ONroparte_1 alla richiesta, e dunque alla esecuzione, di emotrasfusione. Indicavano i danni patiti da Parte_4 in: danni non patrimoniali consistenti nella invalidità al 100% e patrimoniali, per tale
[...] incapacità lavorativa generale assoluta, e per i genitori in proprio: i danni patrimoniali per spese e mancati guadagni, nonché non patrimoniali, per la sofferenza e lo stravolgimento delle abitudini di vita, ritenendo la somma versata ad esito della trattazione dai soggetti estranei al giudizio, congrua per la posizione della , per danno non patrimoniale, e quindi formulando richiesta solo per Pt_3 il coniuge.
Si costituiva tempestivamente la ONroparte_9
eccependo: la genericità del fatto determinativo del danno,
[...] descritto in modo del tutto ipotetico e della domanda risarcitoria, la carenza di legittimazione passiva, non distinguendo responsabilità dei medici e della struttura sanitaria;
infondatezza nel merito della domanda: mancando prova della riferibilità eziologica del danno alla condotta dei convenuti, e riteneva, invece, del tutto diligente il comportamento della struttura sanitaria, tenuto anche conto che all'arrivo del piccolo paziente, questi presentava già evidenti segni del danno neurologico. ONestava anche il quantum delle richieste avanzate, non provate ed esorbitanti;
in ogni caso chiedeva di chiamare in causa la e la con cui ONroparte_7 ONroparte_8 aveva in esecuzione le polizze rispettivamente identificate con nn 708/1280 e 3853, a cui era stato
6 prontamente denunciato il sinistro, chiedendone la chiamata in giudizio previo differimento di udienza.
Si costituiva tempestivamente anche la eccependo la prescrizione ONroparte_2 quinquennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c. come responsabilità aquiliana, ricadendo il fatto nella disciplina della legge 189/2012 (cd. Legge Balduzzi), all'art. 3, o comunque, anche ravvisando la natura contrattuale, limitandola al minore e non anche ai genitori iure proprio, quali domande di danni extracontrattuali, non essendo questi ultimi parti del contratto di prestazione sanitaria né di spedalità.
Predicava anche l'infondatezza della pretesa, per la insussistenza di una diretta responsabilità dei sanitari dell'ospedale nelle poche ore di ricovero, ed anzi valorizzando l'idoneità e CP_10 congruità dell'assistenza prestata: andava, invece, considerato che il paziente perveniva ivi dopo 4 giorni dalla nascita, e già con gravi sintomi: febbre alta, ipotono ed ittero e gli venivano somministrate le cure del caso (e inoltrata richiesta urgente di sangue, poi non inoculata per il trasferimento del paziente), ma in esito agli esami, appariva necessario il trasferimento presso una struttura dotata di TIN di III livello, individuata nel dove veniva prontamente ONroparte_1 inviato.
ONestava anche le voci di danno, non provate e la quantificazione indicata. In ogni caso, chiedeva di essere manlevata dalla con cui aveva stipulato la polizza 4165844/n a ONroparte_5 cui aveva denunciato il sinistro con nota prot. 8564/13, e considerato che nella polizza si faceva riferimento alla stipula di una coassicurazione con corresponsabilità della per ONroparte_17
30% (società in stato di liquidazione coatta amministrativa e perciò non chiamata) e della CP_4 per il 20%, chiedeva anche la chiamata in causa della incorporante ONroparte_4
.
[...]
Tutte le chieste chiamate in causa erano autorizzate e gli istanti vi provvedevano.
Si costituiva la – rappresentanza generale per l'Italia, chiamata ONroparte_4 in manleva come cossicuratrice dalla (per l'OS San Paolo), eccependo ONroparte_2
l'inefficacia della polizza invocata (n. 4165844) per la manleva del sinistro di causa, in quanto la stessa aveva efficacia dal 20 dicembre 2003 al 20 dicembre 2004, e non era stata rinnovata o prorogata, e all'art. 1 espressamente indicava l'operatività “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta alla contraente durante il periodo di validità della garanzia assicurativa a condizione che i fatti o atti colposi che hanno determinato le richieste di risarcimento siano stati posti in essere nel periodo tra la data di istituzione dell' (1.1.1995) e la data del CP_2
7 20.12.2003”, entrambe condizioni non verificatesi, in quanto il ricovero era del 17 febbraio 2004 e la prima richiesta era del 16.5.2012. In subordine, evidenziava il regime di coassicurazione per il quale l'art. 39 poneva a carico della parte solo la quota indicata in appendice, del 20%. Peraltro ON deduceva che la polizza era stata sottoscritta a seguito di una gara indetta dall' per la copertura ON assicurativa finalizzata alla stipula nei termini di capitolato predisposti dalla stessa Nel merito ON aderiva, comunque, alle difese dell' facendole proprie ed escludendo qualsiasi responsabilità della struttura ospedaliera e del personale sanitario, in particolare osservava che nelle sole tre ore di degenza venivano effettuati tutti gli esami necessari ed inoltrata la richiesta del sangue e gli esami prodromici alla trasfusione, ma al pervenire dei risultati sui valori di bilirubina veniva correttamente indirizzato il paziente senza indugio, in una struttura avente la TIN di III livello. In subordine contestava la quantificazione dei danni in misura massima e con le personalizzazioni e gli aumenti massimi, ma senza alcun riscontro probatorio, considerato anche la inclusione del danno alla capacità lavorativa generica nel danno biologico, e, comunque, dovendo considerare anche gli emolumenti previdenziali erogabili al minore;
nonché i danni patrimoniali dei genitori, quantificati in modo arbitrario e privo di giustificazione.
Si costituiva la chiamata in manleva dal eccependo ONroparte_18 ONroparte_1
l'inoperatività della polizza indicata, avente efficacia dal 21.12.2003 al 21.12.2004, prorogata di un ulteriore anno, con clausola claims made impura, e dunque valida a norma dell'art. 8 del contratto
“per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e anche in data antecedente l'efficacia della presente polizza e comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del contratto”.
Pertanto non copriva il sinistro la cui richiesta è del 2012, ben oltre la data di perdita di efficacia del contratto in data 21.12.2005. Evidenziava, comunque, il risarcimento già erogato in via transattiva dalle altre strutture, come indicato dagli stessi attori, per un valore congruo, superiore al milione di euro, e negava la responsabilità dell'assicurata nell'aggravamento delle condizioni del piccolo paziente.
Si costituiva la chiamata in manleva dalla , ONroparte_5 ONroparte_2 eccependo che la polizza invocata, n. 4165844, cessava efficacia al 20.12.2004 e non veniva rinnovata, ma sostituita da una diversa polizza n. 100030820, così che trattandosi di diritti eterodeterminati, l'indicazione del titolo ormai estinto non consentiva di considerare altre diverse fonti non allegate. Comunque per la polizza indicata stipulata con la clausola claims made impura, non era operativa per il sinistro in oggetto considerata la prima richiesta del danno del 2012,
8 eccependo, inoltre che laddove fosse allegata una diversa richiesta anteriore, proposta in corso di validità, il diritto di manleva sarebbe comunque estinto per prescrizione. In via subordinata, riteneva al più responsabili i dipendenti della struttura ospedaliera, da questa non citati in causa, con le conseguenze sulla domanda di manleva proposta, e comunque, le precedenti strutture che avevano tenuto in carico il paziente. In ogni caso riteneva corrette le cure che erogate, risultando a carico degli attori la prova dell'insorgenza o aggravamento delle patologie come conseguenza della condotta colposa della parte convenuta. In subordine, ancora, chiedeva di determinare le quote di corresponsabilità tra le parti e i soggetti coinvolti nei fatti, limitando la condanna a detta quota, e contestava il quantum esorbitante delle richieste.
Si costituiva la (poi, ridenominata , chiamata in causa dal CP_19 CP_6 ONroparte_1 insieme con la , eccependo l'inoperatività della polizza stipulata con la clausola claims CP_8 made, tale da escludere l'efficacia al 2012, e in subordine se ritenuta operativa, valutando anche l'operatività della garanzia della , sì da ripartire l'onere della manleva. Il contratto citato a Parte_6 fondamento della chiamata aveva operatività claims made fino al 2009 e retrodatata dal dicembre
2000. In data 4.10.2017 (decorsi i termini ex art. 183 cpc) con la costituzione di co difensore, l'avv.
Napolitano, anche specificando la nuova denominazione della società in ONroparte_6
veniva depositata la polizza della Milano n. 2613200593751 (non invocata dall'assicurato).
[...]
Alle eccezioni proposte dalle società assicuratrici, la , contestava la ONroparte_9 inderogabilità dell'art. 1917 cc e comunque la vessatorietà della clausola, perché limitativa del rischio per l'assicuratore, di un'eventuale clausola claims made se ritenuta valida, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione specifica determinava la sua nullità (addirittura nell'appendice della si indicava espressamente la clausola come non sottoscritta). CP_7
Nel corso del giudizio si procedeva all'espletamento della CTU, a mezzo del consulente nominato dal giudice, dott. , e a seguito di alcune proroghe nel deposito, si procedeva alla Persona_2 precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 650/2020, pubblicata il 21.1.2020, il Tribunale così pronunciava: “accoglie, limitatamente a quanto esposto in parte motiva, la domanda di e Parte_2 Pt_3 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore e condanna la
[...] Parte_4
al pagamento nei confronti degli stessi nella loro qualità della somma di € 59.710,40 CP_2 nonché l'OS Fatebenefratelli al pagamento nei confronti degli stessi della somma di €
179.131,20; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13.2.2004) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma
9 dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito, e poi incrementata fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
accoglie, limitatamente a quanto esposto in parte motiva, la domanda di e per l'effetto condanna la al pagamento in suo Parte_2 CP_2 favore della somma di € 8.298,00 e condanna altresì l'OS Fatebenefratelli al pagamento in suo favore della somma di € 24.894,00; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13.2.2004) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito, e poi incrementata fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
accoglie, limitatamente a quanto esposto in parte motiva, la domanda di e per l'effetto condanna la al Parte_3 CP_2 pagamento in suo favore della somma di € 8.298,00 e condanna altresì l'OS Fatebenefratelli al pagamento in suo favore della somma di € 24.894,00; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13.2.2004) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
condanna le convenute nella quota di ¾ a carico del e di ¼ a carico dell' al ONroparte_1 Pt_7 pagamento nei confronti del legale attoreo dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
spese che si liquidano in € 1.486,00 per spese vive ed € 25.664,40 (incluso l'aumento del 20%) a titolo di compensi professionali oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra i convenuti e le compagnie assicurative;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti nella quota di ¼ a carico dell' e di ¾ a carico del . Pt_7 ONroparte_1
Il Tribunale rigettava le preliminari eccezioni di rito e di merito, escludendo la nullità dell'atto di citazione, ritenuti determinati sia il petitum che la causa petendi;
infondata la carenza di legittimazione passiva, consistendo, in realtà, in una doglianza di merito sulla effettiva responsabilità degli enti convenuti, e dunque da esaminare congiuntamente alla situazione giuridica sostanziale;
infine disattendeva l'eccepita prescrizione quinquennale, dichiarando la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie e dunque il termine decennale, peraltro decorrente dal momento in cui la malattia viene percepita, o poteva esserlo, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, con le ricadute in tema di onere probatorio, specificate nella giurisprudenza di legittimità, per cui il danneggiato deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, o della struttura, e quindi l'aggravamento o l'insorgenza della situazione patologica, e il nesso eziologico tra le due circostanze, secondo il criterio del “più probabile che non”, restando a carico del convenuto la dimostrazione della correttezza della prestazione.
10 Disattese le eccezioni preliminari, e date le coordinate in tema di onere di allegazione e prova, esaminando gli elementi dell'istruttoria, principalmente la documentazione e la relazione tecnica del dott. , nominato d'ufficio, e ritenuta completa e lineare, il giudice valutava sussistente la Per_2 corresponsabilità degli enti convenuti. In particolare lo stato attuale del ER CA di tetraparesi spastica distonica con grave ritardo psicomotorio e ipoacusia grave neurosensoriale bilaterale era stato causato dal grave ittero da isoimmunizzazione RH, produttivo di ittero nucleare e paralisi cerebrale. Tale danno era ricollegabile, in prima battuta alla condotta del personale della
[...]
, da cui il neonato era stato dimesso dopo 3 giorni dalla nascita, nonostante la bilirubina CP_16 molto alta (16,5 ml/dl), senza espletare la fototerapia;
in seconda battuta, dai sanitari dell'OS
San Paolo, per aver omesso, durante la breve degenza, la fototerapia, nonostante la diagnosi;
ed infine, dall'OS Fatebenefratelli, dove, pur operando la fototerapia necessitata, ritardava di 14 ore la exsanguino emotrasfusione. Alle dette condotte, rispondendo allo specifico quesito, il consulente assegnava le quote percentuali di corresponsabilità, rispettivamente nel 80% per la
[...]
(non evocata in giudizio), nel 5% l'OS San Paolo, nel 15 % l' CP_16 [...]
ONroparte_14
Sulla liquidazione dei danni, il consulente, a cui il giudice dava piena adesione, accertava un danno biologico originario del 98%, senza componenti temporanee. Il Tribunale, adottando le tabelle di
Milano, aggiornate al momento della pronuncia (le più recenti erano del 2018) determinava un risarcimento complessivo di € 1.194.208,00, di cui le somme corrispondenti alle percentuali sopra indicate, determinavano gli importi contenuti nel dispositivo. Non erano state allegate spese mediche, nè erano prevedibili quelle future.
Il Tribunale seguendo la pronuncia della Cassazione 12470/2017 riconosceva al parente del macroleso, lo stesso risarcimento per la perdita parentale, e quindi, per i genitori riteneva equa la somma di € 165.960,00 cadauno, sempre da limitare alle percentuali imputabili alle strutture convenute, senza la componente patrimoniale della flessione di reddito, non dimostrata. Le somme indicate non dovevano essere ulteriormente personalizzate, in quale l'ulteriore quantificazione esige la prova concreta del diverso e maggior pregiudizio sofferto, prova qui non fornita.
In merito alle assicurazioni chiamate in manleva, il Tribunale riteneva non operative tutte le polizze, in virtù della applicazione della clausole claims made, come eccepito da tutte le società assicuratrici e rigettava le domande conseguenziali. Si riportava alla motivazione espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze nn. 9140/2016 e 22437/2018.
11 In particolare per l' , la con la coassicurazione nei limiti del CP_2 ONroparte_5
20% della : per la prima, non appariva rilevante l'erronea indicazione del numero di CP_4 polizza a fronte del deposito della copia del contratto coretto operativo fino al 2009, ma la prima richiesta inoltrata nel 2012 escludeva l'operatività della stessa ai sensi della clausola di cui al punto
25, e per la seconda non solo la polizza copriva solo i fatti avvenuti entro il dicembre 2003, ma aveva la doppia condizione della claims made ed essendo efficacie fino al dicembre 2004, era ben che cessata al 2012.
Parimenti per l'OS Fatebenfratelli, sia la polizza della che quella della CP_7 CP_18
avevano la doppia condizione che il fatto fosse avvenuto durante la loro vigenza, così
[...] come anche la richiesta, claims made, e pertanto, avverata la prima condizione (la prima aveva efficacia dal 2000 al 2009 e la seconda dal dicembre 2003 al dicembre 20024), ma per entrambe mancava la seconda, ovvero la richiesta del 2012 era pervenuta ben oltre i limiti temporali della operatività, né peraltro la clausola andava considerata vessatoria.
In merito alle spese, condannava i due convenuti principale, pro quota alle spese in favore degli attori (concedendo ai medesimi difensori dei tre soggetti difesi l'aumento del 20% ex art. 4 comma
2 DM 55/2014), compensando le spese nei confronti delle società assicuratrici, tenuto conto che “la non operatività della garanzia per effetto delle clausole claims made è frutto di un revirement giurisprudenziale radicale e successivo alla introduzione del presente giudizio”.
Appello iscritto al RG n. 711/2020
Avverso questa pronuncia proponeva appello, con atto di citazione notificato il 21.2.2020, iscritto al
RG n. 711/2020, la Parte_8
chiedendo, in via preliminare di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata,
[...]
e poi nel merito: “in accoglimento del primo motivo di appello accertare l'erronea valutazione del
Tribunale circa l'accertamento della colpa e dell'onere probatorio e del nesso di causalità riformando la sentenza nella parte che afferma la colpa dei sanitari e che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio dichiarando che in virtù di tanto non può ritenersi esistente il nesso di causalità, né tantomeno assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice sulla base della consulenza tecnica che non è mezzo di prova e che, dunque, la domanda va dichiarata infondata, prescritta, non provata o in subordine si dovrà operare una sensibile riduzione degli importi liquidati, in via subordinata e comunque, in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare l'ordinanza nella parte in cui ha disposto la inoperatività delle garanzia assicurative accertando la
12 validità della copertura assicurativa invocata per le ragioni tutte sopra indicate (nullità per abuso o in subordine vessatorietà, meritevolezza di tutela) e accogliendo, quindi, la domanda di manleva/garanzia formulata in primo grado, dichiarando in ogni caso la e/o ONroparte_20 la tenute a pagare direttamente ex art. 1917 cc e/o comunque tenute a rimborsare la CP_8 comparente da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa derivata o che dovesse ONroparte_9 derivare dal giudizio proposto da parte attrice ed oggi all'attenzione della Corte di Appello di
Napoli ad impulso del presente atto. Infine, ove nelle more del presente giudizio, la comparente materialmente fosse costretta a versare un qualcosa agli appellanti in forza della sentenza impugnata, si chiede che la Corte di Appello ordini a questi ultimi la restituzione delle somme eventualmente incassate”, con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Con il primo motivo lamentava l'erronea valutazione dell'accertamento della colpa, dell'onere probatorio e del nesso causale, nonché della prescrizione.
Sotto un primo profilo, l'appellante contestava la motivazione per aver recepito i risultati della
CTU, ritenendo esistente il nesso causale, pur se su argomenti apodittici e senza considerazione della corretta condotta dei sanitari. In particolare, il consulente considerava che se la CP_13 avesse tempestivamente effettuato la fototerapia, sarebbe stata superflua l'exsanguineo trasfusionale al dunque la condotta imputata all'appellante è conseguenza dell'omissione della ONroparte_1 precedente struttura, ma inidonea da sola a produrre l'evento; non essendole imputabile un evento ormai determinato dalla precedente errata assistenza. Quanto meno contestava la percentuale del
15%, soprattutto in correlazione al solo 5% dell'OS , in cui il piccolo paziente era CP_10
CP_1 stato ricoverato, dopo le dimissioni dalla e prima di pervenire al ONroparte_1
Sotto un secondo profilo, invocava l'applicabilità della legge Balduzzi l. 189/2012 e dunque la natura aquiliana della responsabilità sanitaria (citava Cass. 1157/2020) con le conseguenze in termini di onere probatorio, da estendere a carico dell'attore sia all'evento, al nesso eziologico che alla colpa, e sia in termini di prescrizione, ritenendo certamente decorso il quinquennio dal parto, con le dannose conseguenze per il neonato prima della richiesta risarcitoria del 2012.
Con il secondo motivo, contestava il capo della decisione sulla inoperatività delle polizze invocate con la (già e in quanto fondate sull'erronea ONroparte_21 CP_7 ONroparte_18 valutazione di validità delle clausole “claims made” da ritenere invece nulle e vessatorie.
In particolare, l'appellante ribadiva la abusività della clausola, dunque un profilo diverso dalla meritevolezza, e da valutare anche alla stregua del momento anteriore alla stipulazione, ovvero quello delle trattative e, quindi, della buona fede e della responsabilità precontrattuale. Il giudice
13 avrebbe dovuto valutare l'adeguato assetto degli opposti interessi delle parti, incluso gli specifici obblighi informativi nella fase della stipula, a carico dell'impresa assicuratrice, prova gravante sulla compagnia stessa. Richiamava quindi i principi delle norme degli artt. 1175, 1337, 1366, 1373,
1343 cc e 33 cod. consumo, per sottoporre al giudice il vaglio di validità della clausola comportante uno squilibrio evidente tra gli interessi delle parti, con svantaggio dell'assicurato, il quale peraltro non poteva determinare il momento della richiesta, lasciata alla libera autonomia del terzo danneggiato (né potendo sollecitare il danneggiato per non incorrere nell'obbligo di salvataggio ex art. 1915 cc) e paventando una deviazione dalla causa concreta del contratto assicurativo. In ultimo, la clausola era ulteriormente sbilanciata, letta in combinato disposto con la libera recedibilità dell'assicuratore a fronte di particolari sinistri (art. 16 polizza), e, comunque con la previsione di premi assicurativi del tutto sproporzionati rispetto al quadro delineato.
Si costituivano le società assicuratrici del ONroparte_1
Si costituiva tempestivamente la (già , ONroparte_6 ONroparte_7 assicuratrice della contestando il gravame da questa proposto ONroparte_9
e proponendo anche appello incidentale.
Riteneva preliminarmente l'avverso appello inammissibile secondo i requisiti dell'atto di impugnazione dettati dall'art. 342 c.p.c., in particolare per genericità delle doglianze ed improponibile. Nel merito, contestava la pretesa e reiterata invalidità della clausola claims made, esposta nel secondo motivo di appello, escludendo l'eccepita vessatorietà, sulla scorta della pronuncia a SSUU della Cassazione n. 9140/2016, e rimarcando che la retroattività della polizza per gli eventi (l'inclusione dei fatti di cui alle richieste proposte nel periodo di vigenza) nel congruo periodo di 5 anni (rispetto ai 3 anni di cui alla pronuncia di legittimità indicata) rendeva le prestazioni corrispettive in equilibrio. Escludeva la valenza di precedente dell'unico pronunciamento difforme Cass. 18506/2017 sconfessato da successive due pronunce della medesima sezione conformi alle SSUU (12488/2017 e 13158/2017).
Rappresentava inoltre che la non specifica sottoscrizione dell'art. 8 dell'appendice era solo legata alla ritenuta non vessatorietà della clausola, con conseguente non sottoscrizione ai fini e per gli effetti dell'art. 1341 cc. e non l'esclusione dell'art. 8 dall'accorso negoziale tra le parti.
Ribadiva che l'invocata polizza aveva efficacia dal 31.12.2005 al 31. 12 2008 (con proroga fino al
31.12.2009), con validità pregressa per fatti anteriori di 5 anni (dal 31.12.2000) e secondo il citato art. 8: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di efficacia dell'assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi
14 posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e anche in data antecedente l'effetto della presente polizza e comunque non prima del 31.12.2005”, dunque in conformità alle sentenze a
Sezioni Unite, clausola valida ed efficace, limitando l'oggetto del contratto e non la responsabilità dell'assicuratore, come già appurato dalle successive pronunce Cassazione, senza tenere conto della pronuncia isolata 10506/2017.
Chiedeva dunque la conferma della pronuncia del tribunale per corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, con conseguente validità della clausola dell'art. 8 dell'appendice di polizza e la non operatività di quest'ultima a fronte di una richiesta pervenuta nell'anno 2012 con il termine di efficacia al 2009.
Peraltro, formulava sul medesimo punto una “eccezione di giudicato esterno ex art. 2909 cc: inammisibilità ed infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla ONroparte_9 nei confronti di attesa l'efficacia diretta e non riflessa del
[...] ONroparte_6 giudicato (Cassazione 8117/2020) formatosi sulla statuizione di validità, liceità e non vessatorietà del contratto di polizza esistente tra e n. 708/1280”, ritenendo che il CP_6 ONroparte_14 giudizio espresso dalla Corte di legittimità potesse fare stato anche nel presente giudizio, essendo intervenuto tra le medesime parti del rapporto di garanzia, e sulla medesima polizza, ed anche su una fattispecie concreta del tutto analoga, poiché relativa ad un fatto dannoso verificatosi durante la vigenza della polizza, ma con richiesta di risarcimento successiva alla scadenza.
Riteneva in diritto che potesse parlarsi di giudicato esterno come stabilito da cass. 24433/2013 e
Cass. 1365/2006 “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispsosito della sentenza ne preclude il riesame anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito il petitum del primo”. Si veda anche sul caso specifico Cass. 24952/2015.
In subordine riproponeva l'eccezione di contenimento della pronuncia nel massimale di polizza (€
2.500.000,00).
Sul merito della domanda, e quindi, con riferimento al primo motivo di appello del ONroparte_1 aderiva alle doglianze dell'assicurata, ritenendola esente da responsabilità
15 Proponeva infine appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, con riferimento al capo sulle spese, ritenendo ingiusta la compensazione e priva di motivi giustificativi validi, stante la soccombenza della struttura appellante, la quale aveva provocato la chiamata in garanzia formulando una propria richiesta di manleva a fronte del rigetto della domanda medesima.
Si costituiva la società anch'essa ritenendo la clausola claims ONroparte_22 made, contenuta nella indicata polizza stipulata con il conforme ai principi delineati ONroparte_1 nella pronunce della Cassazione a SSUU 1465/2016 e 22437/2018, nonché con quella 8117/2020, specificando che in sede di stipulazione gli interessi dell'appellante erano stati anche tutelati dalla presenza del broker assicurativo, il cui ruolo era proprio quello di effettuare consulenza ed assistenza all'assicurando, escludendosi così l'ipotesi di responsabilità precontrattuale della società assicuratrice.
Pur avendo proposto separato appello, si costituivano l' , la ONroparte_2 CP_3
(per ) chiedendo preliminarmente la riunione dei due gravami. CP_4
Con ordinanza del 7.7.2020, il Collegio della Ottava sezione, originariamente assegnataria del fascicolo, rilevava la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti della ancora non costituita, e prendeva atto della proposizione di un diverso CP_23
ON giudizio di impugnazione avverso la stessa sentenza, proposto dall' disponendo la rinnovazione della citazione e rinviando per la riunione, ma riteneva tali questioni preliminari differite, non preclusive alla decisione sulla sospensiva richiesta dal sul capo ONroparte_1 condannatorio, in favore dei , procedendo al rigetto dell'istanza cautelare, in quanto non Pt_4 emergeva l'evidente fondatezza dei motivi di appello e vi era assoluta carenza deduttiva sull'eventuale periculum in mora.
Si costituiva anche la aderendo all'istanza di riunione. ONroparte_24
Appello qui riunito, iscritto al RG 836/2020
Avverso la medesima sentenza del tribunale di Napoli n. 650/2020, con atto di appello notificato in data 21.2.2020 ed iscritto successivamente, rispetto al primo appello, al RG n. 836/2020, la
[...]
, proponeva gravame, chiedendo: “in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ONroparte_2 ex artt. 283 e 351 cpc, sospendere la provvisorietà dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di
Napoli, VIII sezione civile, nella persona del giudice unico Francesca Console n. 650 del 20.1.2020, pubblicata il 21.1.2020; nel merito in via principale, revocare, dichiarare nulla e, comunque
16 riformare la sentenza nella parte impugnata per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di
Napoli, la domanda così come proposta dagli appellati attori, nei confronti della CP_2
; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata una quota di
[...] responsabilità anche dell' per l'evento dannoso per cui è causa, dichiarare per i CP_2 dedotti motivi l'inoperatività delle garanzie di cui alla polizza in atti n. 4165844/N della chiamata in garanzia ora in uno alla ONroparte_25 ONroparte_26 [...]
ON
e per l'effetto, condannarle a manlevare la ed a corrispondere tutte le somme ONroparte_4
ON che per sorta, spese ed accessori la dovesse andare soccombente;
condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”.
Premetteva al fine di ottenere la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la fondatezza manifesta dei motivi di doglianza ed il grave danno che sarebbe conseguito alle ragioni del soccombente, con sottrazione di fondi per la sanità pubblica, nonché le inevitabili difficoltà nel recuperare le somme dagli attori.
Con il primo motivo riteneva errata la decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la patologia sofferta da e la condotta dei sanitario dell'OS Parte_4 [...]
CP_1
, mentre l'evento era scaturito evidentemente solo dall'evoluzione delle problematiche sorte alla nascita e mal gestite dalla , mentre presso l'ospedale pubblico, il paziente era CP_13 rimasto solo per tre ore in cui venivano compiuti gli esami diagnostici corretti, come anche riconosciuto dai consulenti, ma non sottoposto a fototerapia, proprio per trasferirlo immediatamente ON al fornito di TIN. In particolare riteneva l' che il consulente, nonché il giudice ONroparte_1 aderendo alle conclusioni del primo, non consideravano l'arrivo del bambino all'OS
[...]
CP_1
, già in condizioni molto compromesse, tanto da ritenere imprescindibile, prima di ogni trattamento il trasferimento in una struttura adatta, dotata di TIN.
Con il secondo motivo, lamentava il rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti della e , tenuto conto che la polizza n. 4165844N con validità dal 31.12.2003 al CP_23 CP_4
31.12.2004 era senz'altro operativa, essendosi il fatto verificato durante la sua efficacia, nel febbraio 2004, e non operando la disposizione claims made contenuto nell'art. 1, applicabile solo ai fatti pregressi dal 1.1.1995 al 31.12.2003. Diversamente, ritenendo la suddetta clausola applicabile anche ai fatti accaduti nell'anno di validità della polizza, questa era da considerarsi comunque nulla in quanto vessatoria, senza la specifica sottoscrizione del contraente aderente, ex art. 1341 cc, in
17 quanto atipica e non meritevole ex art. 1322 cc, anche alla luce dei vuoti di tutela per l'assicurato, e della sproporzione tra le prestazioni, tenuto conto dell'esorbitante premio di € 4.711.612,50 annui, eventualmente da riportare in equilibrio con il meccanismo ex art. 1419 comma 2 cc.. Riproponeva, inoltre, la nullità della clausola per la responsabilità precontrattuale della società assicuratrice, in riferimento all'inadempimento degli obblighi informativi nelle trattative, con il conseguente danno dell'assunzione di una copertura assicurativa, sbilanciata a favore della compagnia, con evidenti vuoti di tutela.
Si costituiva la contestando il gravame con riferimento alla inoperatività ONroparte_27 della polizza n. 4165844N, da ritenersi del tutto valido e corretto, non sussistendo la natura vessatoria, ritenuta la meritevolezza del tipo specifico di clausola, peraltro voluta dall'assicurato, e bilanciata da premi sensibilmente inferiori a quelli che si sarebbero praticati con una polizza “loss occurance”, e senza che si formassero buchi di copertura per la successiva stipula di polizze dopo il
2009 con la Rappresentava di aver insieme alla (coassicuratrice) fornito tutte CP_28 CP_4 le informazioni del caso e discusso le clausole specifiche con l'assicurato.
Si costituiva , incorporante la CP_3 ONroparte_4
, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. non
[...] avendo l' nel procedimento di primo grado depositato le memorie ex art. 183 comma 6 CP_2
c.p.c., non avendo quindi svolto alcuna difesa contro le eccezioni dell'assicuratrice né fornendo alcuna prova in merito. In subordine, comunque, eccepiva l'infondatezza delle doglianza proposte nei confronti del rigetto della domanda di manleva, fondata sulla polizza 4165844N in regime di CP_ coassicurazione tra (ora , e (in l.c.a.), su capitolato predisposto CP_29 CP_23 CP_4
ON dalla la quale aveva indetto una gara per l'assegnazione del servizio di copertura assicurativa alla condizioni indicate, circostanza pacifica ed incontestata, tra cui anche l'art. 1 il quale stabiliva che la garanzia era operante “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità della garanzia assicurativa, a condizione che i fatti o atti colposi che hanno determinato le richieste di risarcimento sano state poste in essere nel periodo compreso tra la data di istituzione dell' (1.1.1995) e la data del 20.12.2003”, dunque CP_2 con un periodo di retroattività piuttosto ampio in combinato con le richieste pervenute in corso di validità, periodo non includente il sinistro per cui era causa, carente di entrambe le coordinate temporali di validità dell'assicurazione. Insisteva sulla non vessatorietà della clausola, anche perché ON la polizza era meramente riproduttiva del capitolato d'appalto proposto dalla (cfr. Cass.
5549/2004, Cass. 7197/2011), ma anche come affermato dalla giurisprudenza richiamata dal tribunale decidente a cui si rinvia Cass. 9140/2016, Cass. 10447/2019, Cass. 8117/2020.
18 Escludeva, inoltre l'applicabilità della disciplina del consumatore, incompatibile con una polizza rischi legata all'attività professionale, (cfr. Cass. 9140/2016). Riteneva, in accordo con quanto stabilito dal Tribunale, la meritevolezza della clausola derogatoria all'art. 1917 c.c., in quanto salvata dal bilanciamento offerto dall'applicazione anche in un certo lasso pregresso, risultando più sbilanciata e penalizzante quella in cui sia il fatto che la richiesta debbano intervenire nel periodo di decorrenza, cosi come ben argomentato in Cass. 22437/2018, con riferimento ad una verifica della causa in concreto. Deduceva che solo a pag. 42 dell'atto di appello, e mai prima nel corso del primo ON grado, la paventava un forte squilibrio tra i premi pagati e i rischi assicurati, deduzione del tutto nuova, ma comunque infondata considerato il lungo periodo di retroattività.
Anche nell'applicazione del 1419 comma 2 c.c. non avrebbe potuto farsi ricorso ad una copertura
“loss occurance” pura, in quanto in tal caso il premio sarebbe risultato sproporzionato per difetto, a fronte dell'aumento esponenziale del rischio. Ribadiva ex art. 346 cc la eccezione della franchigia fissa assoluta di € 25.000,00 per sinistro. Pertanto nel chiedere vittoria di spese ad esito del rigetto ON dell'appello, considerata la granitica giurisprudenza, chiedeva l'applicazione nei confronti dell' dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Si costituivano il aderendo alle doglianze similari sulla invalidità della clausola ONroparte_1 claims made, e rappresentando di aver già proposto autonomo appello. Nonché si costituiva la chiedendo la riunione dei giudizi, ed anche e CP_6 Parte_2 Parte_3 anche nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore per sollecitare la Parte_4 riunione degli appelli, e contestando i motivi dell' sull'assenza di ONroparte_2 responsabilità per il sinistro oggetto di causa.
Alla prima udienza, del 21.7.2020, non risultando rispettati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. con rifermento alla notifica alla soc. non costituitasi in quel giudizio, e ONroparte_30 resa nota la pendenza del procedimento di appello avverso la medesima sentenza incardinato anteriormente al RG 711/2020, il Collegio della IX sezione civile, procedente su questo secondo appello, rimetteva gli atti alla sezione ottava, trattandosi di ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c., autorizzando la rinotifica nel rispetto dei termini a comparire (risultante eseguita, da copia agli atti) e riservando dinanzi a quella diversa sezione in esito alla riunione, la decisione sulla sospensiva.
Riunione dei giudizi
19 Chiamati congiuntamente dinanzi alla ottava sezione della Corte di Appello e disposta la riunione, ON con ordinanza del 13.9.2021, il Collegio rigettava anche l'istanza di sospensiva proposta dall' non ritenendo fondate le ragioni del periculum per la non particolare importanza della somma e per la non ritenuta precarietà economica dei genitori del minore, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della
Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data
24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano. Alla udienza del 8.7.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante
Cartabia) di giorni 60 per le memorie conclusionali e successivi 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli principali qui riuniti, nonché l'appello incidentale di ONroparte_6 vanno rigettati con totale conferma della sentenza impugnata.
[...]
Per ordine logico, ritiene questo Collegio di esaminare preliminarmente le doglianze sull'accertamento delle responsabilità delle strutture qui convenute, con specifico riferimento alle quote attribuibili alla condotta di ciascuna delle parti, per poi esaminare le questioni sulle domande di manleva, ed infine sull'appello incidentale sulle spese.
Va premesso che entrambi gli appelli riuniti risultano ammissibili, alla luce dei presupposti richiesti dall'art. 342 cpc disattendendo le opposte eccezioni formulate dall'una struttura nei confronti dell'altra, in quanto contenenti oltre la volontà di riforma della decisione con riferimento ai capi che li riguardano, anche una parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico – giuridico della pronuncia con doglianze specifiche (Cass. SSUU
27199/2017 e 36481/2022).
Come visto, entrambe le strutture appellanti lamentavano l'accertamento della propria responsabilità attribuitale, anche a scapito dell'altro impugnante.
In particolare l' , per l'OS San Paolo, contestando la sentenza in cui era ONroparte_2 stato riconosciuto il suo apporto eziologico, nella percentuale del 5%, escludeva la valenza eziologica della condotta dei propri sanitari, giacchè l'evento era stato solo l'evoluzione delle
20 problematiche alla nascita, mal gestite dalla , ed il bambino era pervenuto all'ospedale CP_13 già particolarmente compromesso. Peraltro, vi restava solo per tre ore, dalle 20,55 alle 24,00, lasso temporale in cui veniva sottoposto a diversi e pertinenti esami clinici, con contestuale inoltro di domanda di sangue per emotrasfusione, ma dall'esito degli esami, rivelata la estrema gravità, si preferiva l'immediato trasferimento in una struttura dotata di T.I.N., di cui il era privo, CP_10 prima di praticare ogni altro trattamento. Le suddette argomentazioni a detta della parte, contenute nei rilievi critici alle bozze di consulenza erano rimasti privi di riscontro dal dott. , Per_2 inficiandone le conclusioni, recepite dal giudicante.
Anche il occupatasi del caso dopo il trasferimento del neonato dall'OS ONroparte_1 [...]
CP_1
, e ritenuto responsabile del 15%, lamentava l'erronea valutazione dell'accertamento della colpa, dell'onere probatorio e del nesso causale, nonché della prescrizione.
Da un lato, contestava la mera ricezione da parte del giudicante della CTU, pur se apodittica e senza considerazione della corretta condotta dei sanitari convenuti, evidenziando che se la CP_13 avesse tempestivamente effettuato la fototerapia, sarebbe stata superflua l'exsanguineo trasfusionale, la cui omissione le era stata imputata come condotta colposa omissiva concorrente nella detta percentuale alla produzione del danno. Invero il danno era seguito alle omissioni dei sanitari delle strutture aventi in carico l'attore precedentemente, mentre la condotta imputatagli era inidonea da sola a produrre l'evento. ONestava, inoltre, la stima della quota di responsabilità nel
15%, tenuto conto della percentuale del 5% imputata all'OS San Paolo, il quale lo aveva preceduto nella ricezione del paziente e quindi nella catena di eventi asseritamente causa del danno.
Peraltro invocava l'applicabilità retroattiva della legge Balduzzi l. 189/2012, e dunque la natura aquiliana della responsabilità sanitaria (citava Cass. 1157/2020) con le conseguenze in termini di onere probatorio, e sia in termini di prescrizione.
Le doglianze non colgono nel segno. A completamento e specificazione della corretta, esaustiva e diffusa motivazione del Tribunale, sulla natura contrattuale della responsabilità sanitaria e sul conseguente contenuto dell'onere probatoria di ciascuna parte e determinazione del nesso causale, in ordine agli specifici rilievi, questa Corte osserva che il CTU aveva correttamente premesso che se la avesse iniziato tempestivamente la fototerapia si sarebbe evitata la necessità di CP_13 ricorrere alla trasfusione, nonché si sarebbero evitati i successivi danni neurologici. Tuttavia, se è vero che il neonato perveniva al già con una patologia acuta di iperbilirubinemia, anche CP_10 lì, l'uso tempestivo della fototerapia avrebbe evitato l'aggravamento del danno o limitato parzialmente lo stesso;
allo stesso modo se il avesse fatto tempestivo ricorso alla ONroparte_1
21 trasfusione con “probabilità superiore al 50% il successivo aggravamento derivato dalla persistente azione nociva della bilirubina sui nuclei encefalici della base” (cfr. pag. 35 della relazione).
Sulle osservazioni critiche proposte dai CTP e ritrascritte nei motivi di appello, volte a ritenere da CP_1 sola idonea a cagionare il danno l'omissione della clinica , rendendo irrilevanti le successive condotte, (comunque non idonee da sole a cagionarlo), il consulente d'ufficio spiegava: “va innanzi tutto tenuto presente che gli effetti neurotossici determinati da incremento dei livelli ematici di bilirubina non sono del tipo “o tutto o nulla”; ciò in quanto il danno a carico del parenchima encefalico si determina in misura direttamente proporzionale sia ai livelli di bilirubina, sia alla durata della esposizione alla stessa. (…). Ne deriva che una riduzione della bilirubinemia entro valori fisiologici oppure valori patologici sensibilmente più contenuti sia in grado di determinare una minore gravità di effetti neurotossici, fino all'instaurarsi del danno massimale consistente nella produzione di effetti nocivi a carico dei centri nervosi vitali che determina morte”; proprio su tali premesse, il consulente escludeva la tesi del secondo cui all'ingresso nella struttura, ONroparte_1 il piccolo “era già stabilizzato nella sua gravità”, ritenendo tale osservazione semplicistica Pt_4 poiché “gli esiti neurologici di cui è portatore il paziente non consistono nella menomazione di una singola funzione nervosa, ma rappresentano l'espressione di plurimi effetti lesivi a carico di diverse strutture nervose centrali deputate rispettivamente a funzioni cognitive, sensitive, neuromotorie ecc., ciascuna con differenti stadi di gravità”, pertanto pur non potendosi negare che a seguito della CP_1 degenza nella clinica già si erano instaurati gravi esiti irreversibili, nondimeno i ritardi e le omissioni stigmatizzate in capo ai sanitari delle successive strutture aventi in carico il piccolo paziente, come descritti, abbiano determinato un ulteriore peggioramento del quadro patologico, apparendo corretta la individuazione di un concorso di responsabilità delle successive strutture che lo ebbero in cura.
Va premesso in diritto che, a fronte dell'accertamento di più condotte umane colpose concorrenti nella produzione del danno, la disciplina dettata dall'art. 2055 cc, in tema di responsabilità aquiliana, stabilisce la solidarietà dell'obbligazione verso il danneggiato, e la possibilità secondo la quota di ciascuno, di domande di regresso tra i responsabili. Detta norma è estesa anche alla responsabilità contrattuale, o al concorso tra le due forme, in quanto espressione di un principio generale, con la precisazione che la norma trova applicazione nel caso di unicità di fatto dannoso, pur se dovuto a diverse azioni od amissioni, costituenti illeciti distinti, sempre che abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno ed interdipendenti tra loro, escludendosi il legame eziologico della condotta con il danno solo se ad uno dei fatti antecedenti possa riconoscersi efficacia determinante ed assorbente, con la possibilità, inoltre, di accertare contestualmente al
22 concorso anche l'apporto comparativo di ciascun danneggiante. Nel caso di specie, come visto, basandosi correttamente sulle valutazioni peritali, sussiste, dunque una corresponsabilità, dovendosi escludere per quanto detto sopra, e non sconfessato scientificamente dai consulenti di parte, che la condotta della risulti determinante ed assorbente, mentre invece, pur avendo una forte CP_13 efficienza causale, si è verificata una situazione patologica non correttamente gestita da tutte le successive strutture aventi in cura il paziente, e perciò evoluta in una progressione di aggravamenti continui, dovuti al persistente elevato grado di bilirubinemia, fino al suo corretto trattamento posto in essere, ma con forte ritardo, dai sanitari del (Cass. 17397/2007, Cass. 6041/2010, ONroparte_1
Cass. 18899/2015).
Pertanto alla luce delle valutazioni tecniche non adeguatamente confutate nei motivi di doglianza e dei principi sopra emarginati, sussiste senz'altro la corresponsabilità tra i vari agenti considerati e, peraltro, appaiono corrette le percentuali indicate, adeguatamente motivate, tenendo in debito conto il breve lasso temporale della degenza presso il – nella cui permanenza poteva, CP_10 comunque, essere praticata la fototerapia con le positive conseguenze indicate, e tenendo conto, ancora del tempo di degenza un po' più lungo presso il senza terapie adeguate fino ONroparte_1 alla esecuzione della trasfusione, avente efficacia contrastante l'aumento di bilirubina, eseguita ben
14 ore dopo il ricovero.
Né tantomeno può essere ritenuta extracontrattuale la responsabilità dei sanitari per le conseguenze direttamente cagionate all'assistito, risultando corretta la indicazione del Tribunale come responsabilità contrattuale da contatto sociale secondo la disciplina codicistica delle obbligazioni contrattuali.
In primis, va ribadita la non applicabilità della L. 189/2012, in quanto il fatto illecito è precedente l'entrata in vigore dell'invocata legge n. 189/2012, di conversione del DL 158/2012, vigendo quindi il generale principio di irretroattività della legge, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità a cui ci si riporta, in particolare Cass. 28994/2019 e Cass. 28811/2009 per cui le norme poste dagli artt. 3 comma 1 del DL 158/2012, conv. in legge 189/2012, così come anche l'art. 7 della L. 24/2017, non hanno efficacia retroattiva, e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Sul punto, va peraltro osservato che prima dell'entrata in vigore della norma invocata non solo i fatti erano accaduti, ma vi era anche piena consapevolezza della riferibilità eziologica alla errata gestione della patologia insorta subito alla nascita, tanto che nel 2011 era stata stipulata la transazione con la . CP_13
23 Peraltro, questa Corte recepisce l'interpretazione del dettato normativo dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi ed in particolare quando dice “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della sua attività professionale si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalle comunità scientifiche non risponde penalmente per colpa lieve” e “in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 cc”, secondo cui tale disposizione va interpretata, nel senso che il primo inciso si riferisce ad una limitazione della responsabilità penale per colpa lieve, mentre nella responsabilità civile, il riferimento all'art. 2043 cc va limitato al grado della colpa, non essendo irrilevante in questa area della responsabilità, la colpa lieve, in virtù del brocardo lege aequilia et levissima culpa venit e, non ad un'opzione sulla natura della responsabilità professionale come extracontrattuale, forzando le categorie oltre l'evidente realtà fenomenica ed oggettiva, in quanto ontologicamente riferibile alla materia contrattuale, anche con riferimento al vincolo sorto sulla base del contatto sociale (Cass. 8940/2014, Corte Appello IX sez. 502/2020).
Alla luce di ciò, la diversa sentenza richiamata dall'appellante Cass. 1152/2020 ONroparte_1 riguarda la diversa problematica della possibilità di uso dei diversi parametri liquidativi del danno del codice delle assicurazioni, considerata la mancanza di parametri specifici nella normativa anteriore sul tema della responsabilità sanitaria (fondata peraltro sia sulla circostanza della prevalenza di una legge su una prassi giurisprudenziale, quale le tabelle pretorie, sia sull'utilizzo della legge successiva come parametro conformante la liquidazione equitativa) e dunque non è pertinente alla specifica questione.
Pertanto, le doglianze dell'appello principale RG 711/2020 e di quello riunito RG 836/2020, rispettivamente proposte dal e dall' , sull'accertamento e ONroparte_1 ONroparte_2 quantificazione percentuale delle loro rispettive corresponsabilità nel danno vanno parimenti rigettati in quanto non fondati, con piena conferma dei capi di sentenza nn. 1, 2 e 3 qui appellati, i quali vanno confermati.
La decisione va confermata anche con riferimento al rigetto di tutte le domande di manleva, sebbene occorre procedere alle singole disamine dei motivi di impugnazione e delle decisioni in merito da parte del primo giudicante.
Va premesso che la clausola claims made, apposta ad un contratto di assicurazione determina una copertura dei rischi limitata ai sinistri denunciati nel corso della sua vigenza (definita clausola claims made pura), laddove secondo lo schema tipico dell'art. 1917 c.c. la copertura opererebbe per i sinistri accaduti durante la vigenza della polizza (loss occurence). Nelle clausole cliams made
24 miste, inoltre, si richiede non solo la domanda risarcitoria nel periodo di vigenza, ma l'accadimento del sinistro in detto periodo, o entro una fascia temporale precedente in estensione.
Dette clausole sono state riconosciute come valide, se rispettose della causa in concreto con due interventi della cassazione a SSUU, segnatamente Cass. n. 22437/2018 e Cass. n. 9140/2016 a cui questa Corte aderisce, svisceranti tutti i possibili problemi sistematici prospettati a fondamento della loro nullità. Le clausole sono valide se rispettano le condizioni di seguito indicate.
In particolare: non potrebbero essere dichiarate nulle sulla base della violazione di criteri di buona fede nella stipulazione del contratto, poiché a monte, detta violazione, qualora ravvisabile, non condurrebbe alla nullità bensì ad una tutela risarcitoria. Peraltro va esclusa la configurabilità di un comportamento contrario a buona fede della società assicuratrice nell'inserimento di detta clausola in capi contrattuali (in genere formulari), facenti riferimento al tempo della garanzia, poiché di fatto il loro contenuto limitando l'oggetto della garanzia, fa riferimento a limiti cronologici. Ovviamente la responsabilità precontrattuale, va comunque valutata nel concreto atteggiarsi dell'attività prodromica alla stipula.
Né peraltro, il primo comma dell'art. 1917 c.c. ovvero la determinazione della copertura tipica “loss occurence”, come definita può essere ritenuta una norma inderogabile, in quanto non richiamata nella specifica previsione delle disposizioni aventi tale forza nell'anboto del contratto di assicurazione, prevista dall'art. 1932 c.c..
Le pronunce di legittimità richiamate, escludevano, altresì, la nullità fondata sulla immeritevolezza della clausola atipica in oggetto - in quanto causante una significativa delimitazione dei rischi risarcibili nonché di pericolo di mancanza di copertura in caso di mutamento dell'assicuratore con polizze non allineate cronologicamente (con ripercussioni anche sul piano della concorrenza tra imprese). Premesso che tale indagine va necessariamente condotta sulla fattispecie concreta, essa troverà luogo solo ove determini un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi scaturenti dal contratto con una valutazione di merito spettante al giudice secondo criteri legali, volta a determinare “l'adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti” (cfr.
Cass. 22437/2018). Ancora,: “ (detta) verifica che transita attraverso la portata che assume la cd. causa in concreto ossia quella che ne rappresenta lo scolpo pratico, la sintesi, cioè degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare. (…) in quest'ottica l'analisi dell'asseto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo, là
25 dove l'emersione di disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come carenza della causa in concreto dell'operazione economica”.
In tali decisioni, è altresì esclusa la natura vessatoria della clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto non rientrante nella categoria delle clausole limitative della responsabilità, bensì in quelle che limitano l'oggetto del contratto, definendo secondo estremi temporali, il novero dei sinistri aventi copertura con il contratto medesimo.
Pertanto, va tenuto in conto il principio di diritto enunciato in conclusione della sentenza
22437/2018 secondo cui: “il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausola “on claims basis” che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni , quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917
c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 secondo comma c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto, sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia, esemplificando: responsabilità risarcitoria precontrattuale, anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità anche parziale del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge, o comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti, conformazione del contratto in caso di clausola abusiva”.
Ciò detto, nel procedimento RG n. 711/2020, il chiedeva in accoglimento del ONroparte_1 secondo motivo di appello, riformare la sentenza nella parte in cui aveva disposto la inoperatività delle garanzia assicurative accertando la validità della copertura assicurativa medesima, invocata per le ragioni tutte sopra indicate (nullità per abuso o in subordine vessatorietà, carenza di meritevolezza di tutela della clausola apposta) e accogliendo, quindi, la domanda di manleva/garanzia formulata in primo grado, dichiarando in ogni caso la e/o ONroparte_20 la tenute a pagare direttamente ex art. 1917 cc e/o comunque tenute a rimborsare la CP_8 comparente da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa derivata o che dovesse ONroparte_9 derivare dal giudizio proposto da parte attrice ed oggi all'attenzione della Corte di Appello di
Napoli ad impulso del presente atto”.
26 In particolare, l'appellante ribadiva la abusività della clausola, dunque un profilo diverso dalla meritevolezza, e da valutare anche alla stregua del momento anteriore alla stipulazione, ovvero quello delle trattative e, quindi, della buona fede e della responsabilità precontrattuale. Il giudice avrebbe dovuto valutare l'adeguato assetto degli opposti interessi delle parti, incluso gli specifici obblighi informativi nella fase della stipula a carico dell'impresa assicuratrice, prova gravante sulla compagnia stessa.
Richiamava quindi i principi delle norme degli artt. 1175, 1337, 1366, 1373, 1343 cc e 33 cod. consumo, per sottoporre al giudice il vaglio di validità della clausola comportante uno squilibrio evidente tra gli interessi delle parti, con svantaggio dell'assicurato, il quale peraltro non poteva determinare il momento della richiesta, lasciata alla libera autonomia del terzo danneggiato (né potendo sollecitare il danneggiato per non incorrere nell'obbligo di salvataggio ex art. 1915 cc) e paventando una deviazione dalla causa concreta del contratto assicurativo.
In ultimo, la clausola era ulteriormente sbilanciata, anche letta in combinato con la libera recedibilità dell'assicuratore a fronte di particolari sinistri (art. 16 polizza), e, comunque con la previsione di premi assicurativi del tutto sproporzionati rispetto al quadro delineato.
In merito alla polizza n. 708/1280 stipulata dal con la (dal 31.12.2005 ONroparte_1 CP_7 al 2009 con proroghe), ora riteneva questa Corte che il contratto in esame ONroparte_21 superi il vaglio di legittimità e validità nei termini indicati dal Tribunale, ma che sugli stessi sia caduto anche il giudicato esterno in esito alla pronuncia della Cass. 8117/2020.
La clausola in discussione è quella dell'art. 8: “validità temporale dell'assicurazione:
l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e, anche in data antecedente l'effetto della presente polizza e, comunque non prima del 31.12.2000”.
La clausola è senz'altro valida alla luce delle riflessioni elaborate nelle pronunce a SSUU della
Cass. 9140/2016 e 22437/2018 a cui questa Corte aderisce: ribadita la non vessatorietà in quanto la clausola limita l'oggetto del contratto, e non la responsabilità del contraente, ed esclusa qualsiasi applicabilità del codice del consumo, vista la chiara ed univoca natura professionale della responsabilità dell'assicurato coperta dalla polizza in cui è inserita la clausola, non appare dirimente la contestazione sulla mancata considerazione da parte del giudice della correttezza precontrattuale, ed in particolare dei connessi obblighi di informazione precipui, nonché della buona fede come norma imperativa: in primis queste due valutazione avrebbero al più potuto condurre ad una tutela
27 risarcitoria, non divenendo causa di nullità del vincolo, ma peraltro, la violazione della buona fede precontrattuale è rimasta del tutto indimostrata.
Questa Corte osserva che la chiarezza e linearità lessicale della clausola contenuta in un capo denominato “validità temporale”, essendo connaturale dell'assicurazione, la durata di efficacia, e la stretta connessione tra i limiti temporali ed i limiti oggettivi introdotti dalla clausola in esame.
Pertanto in mancanza di altre indicazioni va esclusa la mancanza di correttezza precontrattuale.
Pertanto la decisione del primo giudice va pienamente confermata con rigetto delle doglianze qui proposte.
Va infine osservato nella prospettiva della valutazione di esistenza e liceità della causa in concreto del contratto in esame, valutata sul complessivo programma negoziale, e sul generale equilibrio tra le prestazioni delle parti, va ritenuto che il contratto nel suo complesso, e dunque nel determinare l'oggetto sulla base della cronologia della richiesta, nonché del sinistro oggetto della richiesta medesima, nei limiti sopra letteralmente riferiti, mantiene un bilanciamento degli opposti interessi tale da ritenere perseguita la sua causa concreta.
Ed infatti, il contratto in oggetto introduce una pattuizione, adottata nel 2005, legata ad una claims made impura per cui alla richiesta deve accompagnarsi anche la specifica cronologia del sinistro, ma questo non è limitato al solo periodo di efficacia della polizza, ma, avente una retroattività per fatti a partire dal 2000 e dunque anche oltre il triennio. Detta estensione a ritroso dei fatti coperti dall'assicurazione appare stabilire un accettabile equilibrio tra le prestazioni (anche alla luce della naturale aleatorietà del contratto). Detto equilibrio non appare inficiato dalla clausola del punto 16, riguardante la recedibilità dell'assicuratore a seguito di una richiesta indennitaria (non operante per la richiesta medesima).
Non sembra, infine, emergere uno squilibrio contrattuale dall'ammontare dei premi, pari ad €
627.000,00 circa semestrale, premio non particolarmente esoso raffrontato con il contesto dell'oggetto della polizza, ma soprattutto con le dimensioni ed il bacino di utenza delle strutture ospedaliere i cui sinistri per malpractice professionale sono coperti (nella descrizione del rischio, in apertura della polizza sono indicati ben 5 ospedali: di ONroparte_1 CP_31 CP_32
di Palermo, nonché la struttura di Benevento e di Genzano Romano), con massimale di €
[...]
2.500.000,00 per sinistro.
28 Peraltro come si è detto sulla questione è calato il giudicato esterno in forza della pronuncia
8117/2020 della Cassazione, come eccepito dalla stessa all'atto della costituzione in CP_6 appello.
Premesso che alla luce dell'art. 2909 c.c., e della giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione, a cui si aderisce, il giudicato esterno sulla validità della clausola “on claims made basis” può essere fondata solo su pronunce dichiarative definitive, emesse in processi in cui la garanzia era stata fondata sulla medesima polizza, e con piena coincidenza di tutti gli elementi costitutivi delle personae, petitum e causa petendi, rispetto al procedimento in cui viene invocato, nel caso di specie, le condizioni sembrano tutte soddisfatte (Cass. 29437/2024, Cass. 31678/2024).
La polizza, individuata con il numero identificativo, e la efficacia nel tempo coincidono, le parti coincidono, e soprattutto l'atteggiarsi della garanzia invocata comporta una sovrapponibilità del petitum e causa petendi, vertendosi anche in quel diverso giudizio, deciso in via definitiva dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 8117/2020, in un danno prodottosi come evento nel periodo di vigenza della polizza ma con richiesta risarcitorie avanzata per la prima volta dopo la sua scadenza (ovvero nell'agosto 2009, scadenza maggio 2009). Ebbene detta pronuncia ha definitivamente accertato la validità della polizza invocata, escludendone la vessatorietà, perché limitativa dell'oggetto e non della responsabilità, meritevole in quanto determinante l'indennizzo, non sulla scorta dell'evento – fatto dannoso, ma della richiesta, ed ormai divenuta tipica nell'ordinamento in quanto recepita nei medesimi termini anche dalla L. 24/2017, con determinate indicazioni di disciplina. Ma soprattutto, la pronuncia qui richiamata, con forza di giudicato, ritiene la causa in concreto del contratto immune da squilibrio, poiché pur non avendo alcuna valenza postuma, per le richieste successive alla scadenza di fatti avvenuti nel suo corso, aveva una scadenza pregressa, ovvero per richieste in corso di validità, relative a fatti pregressi di 5 anni, e quindi di consistente apertura.
Questa Corte può pervenire, inoltre, ad un giudizio positivo, confermativo delle ragioni indicate dal primo giudice anche sulla polizza della confermandone la non operatività. ONroparte_18
Lo stesso ragionamento sopra espresso, porta a confermare il giudizio di validità e dunque di operatività della clausola contenuta nella polizza, stipulata con la allegata agli atti, ONroparte_33 con validità dal 31.12.2003, all'art. 8: “validità temporale dell'assicurazione” si stabilisce:
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e, anche in data antecedente
29 l'effetto della presente polizza non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto”.
La clausola è senz'altro valida alla luce delle riflessioni elaborate nelle pronunce a SSUU della
Cass. 9140/2016 e 22437/2018: ribadita la non vessatorietà in quanto la clausola limita l'oggetto del contratto e non la responsabilità del contraente;
ed esclusa qualsiasi applicabilità del codice del consumo, vista la chiara ed univoca natura professionale della responsabilità dell'assicurato coperta dall'assicurazione. Va altresì disattesa, l'eccepita responsabilità precontrattuale, con riferimento agli obblighi di informazione precipui, nonché della buona fede come norma imperativa, per i motivi in diritto già sopra enunciati.
Anche qui nel caso concreto la chiarezza e linearità lessicale della clausola, contenuta sistematicamente nel capo denominato “validità temporale”, escludono la carenza informativa a monte, e in mancanza di altre deduzioni conducono a rigettare il rilievo.
Pertanto la decisione del primo giudice va pienamente confermata con rigetto delle doglianze qui proposte.
Va infine osservato nella prospettiva della valutazione di esistenza e liceità della causa in concreto del contratto in esame, valutata sul complessivo programma negoziale, la clausola claims made impura, richiedente la richiesta ed il fatto nel periodo di validità, ma con estensione della copertura a fatti accaduti nel triennio precedente, pur se oggetto di richiesta nel periodo di validità, appare determinare un accettabile equilibrio tra le prestazioni (anche alla luce della naturale aleatorietà del contratto). Anche qui, tale equilibrio non è inciso dalla libera recedibilità da parte dell'assicuratore, come già detto.
Non sembra infine emergere uno squilibrio contrattuale dall'ammontare dei premi, pari ad €
1.349.700,00 circa annuo, premio non particolarmente esoso raffrontato con il contesto dell'oggetto della polizza, anche in tal caso afferente alla responsabilità professionale dei cinque ospedali già indicati a proposito della con un rapporto al fatturato stimato (come indicato ONroparte_34 nella polizza) in € 55.000.000, ma soprattutto delle dimensioni e bacino di utenza delle strutture ospedaliere in questione.
Pertanto, va confermata la operatività dell'art. 8 e, considerato che la polizza ha cessato la sua efficacia nel dicembre 2004, iniziata il 31.12.2003, la richiesta è intervenuta ben oltre la cessazione di efficacia, mentre il fatto vi era compreso, e va dunque confermata la statuizione di non operatività dell'assicurazione, come decisa dal tribunale.
30 Occorre ora esaminare il secondo motivo dell'appello riunito RG 836/2020, proposto dalla
[...]
, la quale lamentava il rigetto della domanda di manleva, nei confronti della ONroparte_2 CP_23
(succeduta a a seguito di vicende societarie documentate) e . ONroparte_35 CP_4
In questo caso va valutata un'unica polizza, che stabiliva la coassicurazione anche della seconda CP_ compagnia, nonché della (non citata poiché in l.c.a.).
In particolare contestava il rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti della e CP_23
, tenuto conto che la polizza n. 4165844N con validità dal 31.12.2003 al 31.12.2004 era CP_4 senz'altro operativa, essendosi il fatto verificato durante la sua efficacia, febbraio 2004, e non operando la disposizione “claims made” contenuto nell'art. 1, in quanto questa specifica statuizione era applicabile, a suo parere, solo ai fatti pregressi la validità ed oggetto della polizza, dal 1.1.1995 al 31.12.2003.
Riteneva l' che diversamente, se la previsione relativa alla limitazione temporale del fatto, Pt_9 fosse stata applicabile anche ai fatti accaduti nell'anno di validità della polizza, la clausola era comunque nulla in quanto vessatoria e non specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., atipica e non meritevole ex art. 1322 cc, anche alla luce dei vuoti di tutela per l'assicurato e dell'esorbitante premio di € 4.711.612,50 annui, eventualmente da riportare in equilibrio con il meccanismo ex art. 1419 comma 2 cc.. Richiamava, inoltre, la responsabilità precontrattuale, nell'aver la società assicuratrice non adempiuto compiutamente agli obblighi informativi, comportando l'assunzione di una copertura assicurativa sbilanciata a favore delle compagnie con evidenti vuoti di tutela.
A tale doglianza si erano opposte costituendosi sia la che la , CP_23 CP_4
Entrambe contestavano il motivo di doglianza, sulla base degli argomenti simili a quelli già sopra esposti, sulla natura non vessatoria, sulla meritevolezza e sulla validità della causa in concreto, nonché sull'assenza di responsabilità precontrattuale.
Aggiungevano che le dedotte invalidità e responsabilità erano vieppiù infondate, considerato che ON l' aveva indetto una gara dalla la quale per l'assegnazione del servizio di CP_2 copertura assicurativa alle condizioni indicate, con redazione di capitolato, circostanza pacifica ed incontestata.
Osservavano non sussistente alcun vuoto di tutela in quanto la successiva stipula di polizza, dopo il
2009, con la arantiva continuità. CP_28
31 La polizza 9in esame contiene una valida clausola claims made e quindi la copertura del rischio non
è operativa per il sinistro per cui è causa.
Nella polizza contestata, l'art. 1 stabilisce che la garanzia era operante “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità della garanzia assicurativa, a condizione che i fatti o atti colposi che hanno determinato le richieste di risarcimento sano state poste in essere nel periodo compreso tra la data di istituzione dell' CP_2
(1.1.1995) e la data del 20.12.2003”, dunque con un periodo di retroattività piuttosto ampio.
Appare evidente che tale oggetto non ricomprende il sinistro per cui è causa, non rispondente a nessuna delle coordinate temporali di validità dell'assicurazione, essendo la richiesta pervenuta dopo la cessazione dell'efficacia della polizza (2012) ed il sinistro avvenuto dopo il 20.12.2003
(febbraio 2004).
Anche in tal caso si perviene alla conferma della decisione del primo grado, con alcune ON precisazioni: la polizza richiamata per la garanzia dall' nell'atto introduttivo è la 4165844N, così come ribadito nell'atto di appello, non essendo quindi possibile argomentare su altre polizze, anche allegate in atti, ma che non costituiscono titolo della domanda specificamente formulata in primo e secondo grado dall' Pt_9
Ad ogni buon conto è corretta la valutazione effettuata dal primo giudice con riferimento alla
[...]
e alla di piena validità del primo articolo della polizza facente riferimento alle CP_4 CP_24 richieste pervenute nel termine di validità (dal 31.121.2003 al 31.12.2004) ed ai fatti accaduti dal
1.1.1995 al 31.12.2003.
Posto il superamento dell'eccezione di vessatorietà come già sopra vista, e qui a maggior ragione, ON considerato il contenuto riproduttiva del capitolato d'appalto proposto dalla (cfr. cass.
5549/2004, Cass. 7197/2011), e di meritevolezza, in tal caso evidenziata dalla lunga durata della copertura pregressa, tenuto conto che la prescrizione in tema sanitario decorre dalla consapevolezza o conoscibilità del nesso eziologico tra il danno e la condotta medica e, dunque, con possibile dilatazione temporale anche notevole, al passo con l'evoluzione della scienza medica. La causa in concreto, anche tenuto conto del premio ingente trova salvezza nelle dimensioni notevoli dell'ente assicurato, la , con riferimento a tutte le strutture nosocomiali o ambulatoriali ONroparte_2 ricomprese nel distretto.
Sulla paventata responsabilità anche precontrattuale per difetto di informazione, si pone il limite della mancata deduzione in primo grado ex art. 345 c.p.c..
32 Appare, peraltro, evidente come già detto che l'accertata violazione dei doveri informativi condurrebbe ad una mera tutela risarcitoria. Nel caso in oggetto, è particolarmente inverosimile alla ON luce della deduzione, non provata, ma mai contestata dalla e dunque da ritenere ammessa per non contestazione, del recepimento nella regolamentazione della polizza di un disciplinare indicato nella gara di appalto per la scelta del contraente assicurativo, circostanza che esclude la possibile rilevanza di difetto informativo in capo al contraente scelto, aggiudicatario della gara (risultando predefinito dall'altro contraente).
Va, dunque, rigettato anche l'appello della , con conferma del rigetto delle ONroparte_2 domande di manleva a carico delle due coassicuratrici.
Va, infine, scrutinato l'appello incidentale proposto dalla contenuto nella ONroparte_6 comparsa di costituzione del 1.6.2020, avverso l'impugnata sentenza, con riferimento al capo sulle spese, ritenendo ingiusta la compensazione e priva di motivi giustificativi validi, stante la soccombenza della struttura appellante, la quale aveva provocato la chiamata in garanzia
In primis la compensazione delle spese in primo grado non risulta priva di giustificati motivi validi, avendo il giudice del primo grado motivato nel senso che “la non operatività della garanzia per effetto delle clausole claims made è frutto di un revirement giurisprudenziale radicale e successivo alla introduzione del presente giudizio”, facendo evidente riferimento alle pronunce a Sezioni Unite del 2016 e 2018, seguite numerose pronunce antecedenti, fortemente contrastanti. La predetta motivazione non è stata in alcun modo sconfessata dall'appellante incidentale che richiama a sostegno della sua richiesta riforma l'ordinario criterio della soccombenza.
L'appello appare quindi non circostanziato e comunque infondato, essendo stata correttamente e motivatamente applicata dal primo giudice la norma dell'art. 92 c.p.c. vigente.
Secondo la soccombenza le due strutture sanitarie sono tenute alle spese di lite in favore dei danneggiati, qui recependosi il criterio di imputazione correlato alle quote di responsabilità a ciascuno attribuite e qui confermate, secondo il valore del liquidato, per tutte le fasi del giudizio.
Allo stato attuale, dalla proposizione del presente giudizio all'attualità, sebbene non possono dirsi sopiti tutti i dubbi e i profili della questione giuridica relativa ai patti dei contratti assicurativi qui in esame, tuttavia la giurisprudenza si muove in modo ormai più compatto, di tal che può effettivamente farsi applicazione dell'ordinario principio di soccombenza per cui le spese di lite, dovute per ¼ e ¾ a carico dell' e del rispettivamente per quelle in favore CP_2 ONroparte_1 degli attori, vanno invece a gravare i singoli soccombenti per i rispettivi assicuratori, per l'intero, in
33 misura minima per ciascuna, considerato la sovrapponibilità delle questioni giuridiche per ciascuna assicuratrice, con eccezione del rapporto tra ed il cui rigetto ONroparte_1 ONroparte_6 dell'appello incidentale determina una soccombenza reciproca.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per i tre appellanti (principali ed incidentale),
[...]
in persona del ONroparte_9
l.r.p.t. e il , in persona del l.r.p.t. ed ONroparte_10
ONroparte_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da
[...]
in persona del l.r.p.t. (RG 711/2020) e il ONroparte_9
, in persona del l.r.p.t. (RG 836/2020), nei ONroparte_10 confronti di anche quali rappresentanti legali del figlio Parte_2 Parte_3 minore (già ), Parte_4 CP_3 ONroparte_36 ONroparte_27
, e
[...] ONroparte_37 ONroparte_6 quest'utlima appellante incidentale, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
- Rigetta gli appelli principali qui riuniti proposti dalla
[...]
in persona del l.r.p.t. e dal ONroparte_9
, in persona del l.r.p.t. e l'appello ONroparte_10 incidentale della confermando integralmente la sentenza ONroparte_6 appellata;
- Condanna la ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. e il
[...] ONroparte_10
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
anche nella spiegata qualità, nelle quote di ¾ il primo ed ¼ il
[...] Parte_3 secondo, che si liquidano in € 12.000,00 complessive;
- Condanna la ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] [...]
, nell'importo di € 11.000,00 per compensi ONroparte_37 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%;
34 - Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la
[...]
e ONroparte_9 [...]
ONroparte_6
- Condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite ONroparte_2 in favore di (già ), ed CP_3 ONroparte_36 ONroparte_27 nell'importo di € 11.000,00 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% per ciascuna parte;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della ONroparte_9
in persona del l.r.p.t. e del
[...] ONroparte_10
, in persona del l.r.p.t., nonché
[...] ONroparte_21
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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