Ordinanza cautelare 19 ottobre 2023
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Lubello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Majno, n. 9;
contro
Questura di Milano, U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di Milano, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, -OMISSIS-, del 7 giugno 2023 e notificato in data 8 giugno 2023, avente ad oggetto la sospensione della licenza per la conduzione dell''esercizio pubblico sopra indicato per giorni 7 (sette) dalla notifica dello stesso nonché di ogni atto presupposto e connesso; in subordine, del Provvedimento del Prefetto di Milano, Area I O.S.P. - Polizia Amministrativa, del 18 agosto 2023 e notificato in data 18 agosto 2023, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico, nonché di ogni atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. AL Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il Decreto del Questore della Provincia di Milano, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, -OMISSIS-, del 7 giugno 2023 e notificato in data 8 giugno 2023, avente ad oggetto la sospensione della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito in via -OMISSIS-, Milano per giorni 7 (sette), dalla notifica dello stesso a cagione dell’aggressione ad agenti intervenuti sul posto su richiesta dei titolari del locale, ad opera dei titolari stessi, per asserito ritardo nell’intervento richiesto. Ha impugnato anche il provvedimento del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS. Violazione del principio di legalità ed eccesso di potere.
Il ricorrente lamenta che l’episodio che ha reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine - su richiesta, tra l’altro, dello stesso ricorrente - si è verificato in un’area prossima a quella del locale ed in alcun modo è riconducibile al locale stesso e ai suoi abituali frequentatori.
II) Violazione degli artt. 1, 3, 6, 10, l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, per travisamento dei fatti, nonché per violazione del principio di ragionevolezza.
Il ricorrente lamenta che sebbene la memoria di difesa del ricorrente sia stata trasmessa mezzo pec in data 3 giugno 2023, questa non è stata in alcun modo presa in considerazione. Tantoché, all’interno del successivo decreto del Questore si legge espressamente “[...] a tutt’oggi non risultano pervenute memorie difensive o altra documentazione utile” (Pag. 2, Doc. 1). Diversamente, nel provvedimento del Prefetto di Milano si legge che il decreto del Questore relativo alla sospensione è stato “adottato in esito alla valutazione delle memorie difensive prodotte dal NO e non pervenute all’attenzione dell’Ufficio di Polizia per un mero disguido informatico”.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dall’esame del provvedimento impugnato risulta che al ricorrente non è stato imputato il fatto che nel bar od a causa dei suoi avventori si fossero verificati dei tumulti o gravi disordini per l’episodio che ha reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, bensì per l’atteggiamento che il titolare del bar e gli avventori hanno tenuto nei confronti delle Forse dell’Ordine intervenute, tacciate a vario titolo di non svolgere le funzioni di competenza in modo diligente e tempestivo.
Ciò ha cagionato pesanti alterchi con gli agenti di Polizia, verbalizzati, che hanno condotto gli agenti presenti a chiamare una terza volante al fine di ricondurre alla calma gli atteggiamenti degli avventori e del titolare del locale che non volevano essere individuati.
La tesi dei ricorrenti secondo la quale i fatti di aggressione e di esplosione di colpi di arma da fuoco nei pressi del locale derivava da soggetti estranei al bar non poteva essere considerata a priori valida dagli agenti che erano tenuti ad effettuare tutti gli accertamenti del caso.
Il comportamento aggressivo e non collaborativo di coloro che, avendo chiamato la Polizia ritenevano di non dover essere identificati, integra una situazione di pericolosità sociale in quanto intralcia lo svolgimento delle attività di Polizia, riducendo l’intervento delle Forze dell’Ordine a quella di una polizia privata chiamata a tutelare in via esclusiva gli interessi di coloro che ne invocano l’intervento.
Ne consegue che il motivo va respinto.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90 “ 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: ….b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento ”.
Il contraddittorio nei due gradi di merito (atto e ricorso gerarchico) è stato rispettato.
Infatti il provvedimento prefettizio indica che le memorie del ricorrente sono state valutate e che l’invocata unicità del comportamento contestato non costituisce esimente all’adozione di un provvedimento sospensivo, non essendo richiesto dalla legge la recidiva, né può ritenersi che la condotta tenuta sia irrilevante.
A ciò si aggiunge che, secondo la giurisprudenza, « sebbene nell’ambito di un procedimento amministrativo la presentazione di memorie non imponga la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, deve intendersi necessaria una esternazione motivazionale quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo » (Cons. Stato, Sez. IV, 24.02.2017, n. 873, richiamata anche da Cons. Stato, Sez. II, 13.08.2024, n. 7121).
Nel caso di specie l’apparato motivazionale seppur succinto, si estende anche alle osservazioni presentate, né il ricorrente ha evidenziato altri profili specifici che richiedessero una confutazione analitica da parte dell’amministrazione.
4. In definitiva il ricorso va respinto.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON NC, Presidente
AL Di IO, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL Di IO | ON NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.