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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 399/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 399/2021 R.G. promossa con atto di citazione OGGETTO: Azione notificato in data 22.09.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del revocatoria ordinaria 05.03.2025 ex art. 2901 c.c. d a codice: 102002
(C.F. – P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in via Germanico n. 107 a Roma, rappresentata e difesa, dall'avv.
Corrado Mattinzoli del foro di Brescia e dall'abogado Massimo Pasini del
Colegio de abogados de Madrid, iscritto all'Ordine degli avvocati di
Brescia, giusta procura in calce alla costituzione di primo grado;
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ,
[...] C.F._2 Controparte_3
1
[...] (C.F. ), in persona dell'amministratore, geom. P.IVA_2 CP_4
[...]
(C.F. ), CP_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_7
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio C.F._5
Invidia del foro di Verona, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti;
APPELLATI
n o n c h è
C.F. ); Controparte_8 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, pubblicata in data 04.02.2021, n. 273/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Brescia riformare l'ordinanza
impugnata e per l'effetto, contrariis rejectis, per le causali di cui in atti,
così giudicare: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i
motivi tutti meglio dedotti nell'atto di Appello;
2) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 273/2021 pubbl. il
2 04/02/2021 RG n. 11640/2016 Repert. N. 683/2021 del 04/02/2021
notificata all'appellante in data 08/03/2021, Dott.ssa , Controparte_9
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto si
insiste per il rigetto delle domande formulate dagli attori, in quanto
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra indicati. 3) In ogni
caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, nonché relativi
accessori di legge del I° e del II° di giudizio, con distrazione a favore dei
procuratori antistatari. 4) In via istruttoria, data la natura del rito e la
necessità di un'istruttoria prettamente documentale, che possa essere
condotta in modo rapido e deformalizzato, si producono a fondamento
delle pretese dell'appellante i documenti del fascicolo di primo grado e la
sentenza impugnata, chiedendo che venga acquisito in giudizio il fascicolo
di I° avente RGN 11640/2016”
Degli appellati
“In Via Preliminare 1) Voglia l'Ill.mo Corte adita rigettare la richiesta di
sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà della impugnata
sentenza n. 273/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, pubblicata il
04.02.2021 – RG: n. 11640/2016 – Rep. n. 683/2021 del 04.02.2021
notificata all'appellante in data 08.03.2021 in quanto infondata in fatto
ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
2) Voglia l'Ill.ma Corte
adita dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto da
per mancanza dei requisiti ex art. 342 nn. 1) e 2) c.p.c..; In Parte_1
Via Principale nel Merito 3) Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare
3 integralmente l'appello promosso dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 273/2021 – Tribunale di Brescia pubblicata il 04.02.2021 –
RG: n. 11640/2016 – Rep. n. 683/2021 del 04.02.2021, in quanto infondato
e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente
atto; 4) Conseguentemente, per l'effetto, voglia l'Ill.ma Corte adita
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 273/2021 emessa dal
Tribunale di Brescia, pubblicata il 04.02.2021 – RG: n. 11640/2016 – Rep.
n. 683/2021 del 04.02.2021; 5) Altresì, accertata l'infondatezza
dell'appello promosso della nell'aver agito/resistito in Parte_2
giudizio consapevole del proprio torto, nonché per le ragioni esposte in
narrativa, Voglia l'Ill.ma Corte adita condannare l'appellante ex art. 96
c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria nella somma che sarà
ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso 6)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA 4%, Spese generali
15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri Controparte_1
, e il Controparte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
hanno convenuto in giudizio Controparte_3 Controparte_10
e deducendo di essere creditori nei confronti
[...] Parte_1
della prima della somma di € 141.928,34 (come accertato dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2035/2015, pubblicata in data 7.7.2015, passata in giudicato) e chiedendo, pertanto, dichiararsi la revocatoria ex art. 2901
4 cod. civ. degli effetti dell'atto n. 42089/15704 di rep. Notaio dott.ssa
[...]
, con cui, in data 17/06/2011, aveva ceduto a Per_1 CP_10
diciassette immobili di sua proprietà, siti in Via Marziale Parte_1
Cerutti, a Lonato del Garda (BS).
Si è ritualmente costituita in giudizio la società la quale ha Parte_1
chiesto il rigetto della domanda.
È intervenuta in giudizio la società la quale ha Controparte_11
dedotto di essere creditrice della somma di 16.319,36 €, a titolo di spese legali, liquidate dalla citata sentenza del Tribunale di Brescia n.
2035/2015, e ha domandato dichiararsi la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. degli effetti dell'atto impugnato anche nei propri confronti.
All'udienza del 15.12.2016, è stata dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_10
Con sentenza n. 273/2021, pubblicata il 4.2.2021, il Tribunale di Brescia
ha così giudicato: “- dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
, e Controparte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
il nonché della società Controparte_3 Controparte_11
dell'atto n. 42089/15704 di rep. Notaio dott.ssa stipulato Persona_1
in data 17.06.2011 e trascritto in data 5.7.2011, relativamente agli
immobili in Lonato del Garda (BS) via Marziale Cerutti;
- ordina al
competente Conservatore dei Registri immobiliari di annotare la presente
sentenza ai margini dell'atto di c n. 42089/15704 di rep. Notaio dott.ssa
stipulato in data 17.06.2011 e trascritto in data 5.7.2011; Persona_1
- condanna le società e in Controparte_10 Parte_1
5 persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore” e in solido tra
loro, a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in € 20.000,00, oltre
il 15% del rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da
corrispondere a favore dell'avv. Antonio Invidia antistatario, oltre alle già
sostenute spese di C.T.U.; - Condanna le società Controparte_10
e in persona dei rispettivi legali
[...] Parte_1
rappresentanti “pro tempore” e in solido tra loro, a rifondere alla società
le spese di lite liquidate in € 4.835,00, oltre il CP_11 CP_11
15% del rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre alle già sostenute spese di
C.T.U.”
In particolare, il Tribunale ha valutato che:
- fosse provata la stipulazione dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria;
- fossero provati dalla produzione della sentenza n. 2035/2015 i crediti a tutela dei quali gli attori e l'intervenuta avevano agito in revocatoria;
- i crediti vantati dagli attori in revocatoria fossero precedenti alla disposizione patrimoniale e risalissero al periodo compreso tra il 2006 e il
2008; mentre, il credito vantato dall'intervenuta in revocatoria fosse posteriore alla stipula dell'atto impugnato e, precisamente, fosse sorto per effetto delle predetta sentenza n. 2035/2015, a titolo di spese legali;
- sussistesse l'eventus damni, poiché, con l'atto impugnato, CP_10
aveva sostanzialmente azzerato il proprio patrimonio;
inoltre, rimanendo contumace, mancava la prova della capienza del proprio patrimonio residuo;
- le doglianze di circa l'inutilizzabilità dell'atto oggetto di Parte_1
6 revocatoria fossero infondate, considerato che non aveva Parte_1
contestato né la stipulazione dell'atto in discorso, né il suo contenuto e che gli attori avevano dato prova della stipulazione dell'atto impugnato allegando la relativa nota di trascrizione, che ne recava gli elementi essenziali;
- la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio ai creditori fosse dimostrata dal fatto che la debitrice aveva dichiarato un valore del ramo d'azienda irrisorio rispetto a quello stimato dal C.T.U., nonché dal fatto che tale operazione era avvenuta dopo l'instaurazione della causa n.
12379/2010 R.G., promossa dagli attori contro giudizio in CP_10
cui quest'ultima aveva chiamato in causa Controparte_11
- la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione derivasse dalla considerazione che aveva costituito e le CP_10 Parte_1
aveva conferito gli immobili di sua proprietà, nonché dal fatto che le predette società avevano la medesima sede sociale e che il valore degli immobili conferiti era talmente superiore rispetto al valore dichiarato da far ritenere che il terzo fosse partecipe dell'intento fraudolento della debitrice.
Avverso detta decisione ha proposto appello , Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi.
Si sono costituiti i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e il , resistendo Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
al gravame avversario.
All'udienza cartolare del 22.9.2021, la Corte ha dichiarato la contumacia
7 della società e ha rigettato l'istanza di Controparte_11
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del 5.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante, premessa la descrizione delle vicende societarie che hanno riguardato e che hanno portato, in data CP_10
17.06.2011, alla costituzione di con conferimento alla Parte_1
stessa di diciassette immobili in cambio di una quota di partecipazione della costituenda società, poi, all'alienazione della predetta partecipazione a il 14.03.2012, e, infine, all'acquisto di detta quota da CP_12
parte di una società con sede in Lussemburgo, deduce l'inesistenza dell'intento fraudolento sotteso al negozio impugnato e dell'allegato danno per i creditori, attese, da un lato, la congruità della valutazione della quota societaria di cui era divenuta titolare essendo i beni CP_10
immobili conferiti da quest'ultima gravati da mutui ipotecari, e, dall'altro,
la mancata conoscenza dei rapporti tra e gli appellati da CP_10
parte della nuova compagine societaria.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la legittimità della C.T.U.
perché fondata su un atto (nella specie, l'atto pubblico del 17.06.2011,
oggetto di revocatoria) prodotto in giudizio oltre il termine perentorio
8 previsto dall'art.183, co. VI, n. 2, cod. proc. civ.; sottolinea come tale mancato tempestivo deposito avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda per mancanza di prova del comportamento passibile di eventuale censura.
Con il terzo motivo l'appellante richiama i motivi n. I e II anche in merito alla posizione del terzo intervenuto ( ed Controparte_8
evidenzia come la difesa di quest'ultima, nella comparsa di costituzione di intervento volontario a pag. 5, abbia riconosciuto l'estraneità della società
appellante alla vicenda, con la conseguenza che nulla possa esserle imputato.
Dal punto di vista logico-giuridico, occorre preliminarmente esaminare il
secondo motivo, in quanto finalizzato ad escludere dal compendio probatorio un documento rilevante anche ai fini della valutazione del presupposto della 'scientia damni' di cui l'appellante contesta l'esistenza con il primo motivo di gravame.
La censura in esame ripropone l'eccezione di inutilizzabilità, ai fini del decidere, dell'atto negoziale oggetto di revocatoria, asseritamente prodotto non tempestivamente;
inutilizzabilità cui conseguirebbe la nullità
della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe fondato le proprie conclusioni su tale documento, cui conseguirebbe ulteriormente il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sugli attori/odierni appellati.
Il Giudice di primo grado ha respinto la censura, rilevando che l'atto oggetto di domanda revocatoria è stato correttamente identificato dagli
9 attori, i quali hanno allegato all'atto di citazione la relativa nota di trascrizione recante gli elementi essenziali dell'atto pubblico e che,
peraltro, la stipulazione di tale atto e il suo contenuto non sono mai stati contestati da Parte_1
Tali statuizioni sono pienamente condivise da questo Collegio alla luce dell'orientamento espresso sul punto dal Supremo Collegio.
La Corte di cassazione, infatti, nella recentissima ordinanza n. 17510/2025
non ancora massimata, pronunciandosi in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (costituzione del fondo patrimoniale), ha stabilito: “Va
d'altro canto osservato che i limiti legali di prova di un contratto per il
quale sia richiesta la forma scritta 'ad substantiam' o 'ad probationem'
operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in
giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e
non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico
influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non
tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (Cass., sez. 1,
n. 19/02/2015, n. 3336; Cass., sez. 1, 17/01/2001, n. 566; Cass., sez. 6 -3,
04/03/2021, n. 5880). Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha
ritenuto priva di pregio la doglianza fatta valere dagli appellanti, proprio
in considerazione del fatto che il creditore che agisce in revocatoria è
terzo rispetto ai contraenti che hanno stipulato l'atto dispositivo.”
L'applicazione del principio richiamato alla presente fattispecie impone di ritenere la piena utilizzabilità dell'atto pubblico di cui si chiede la revocatoria degli effetti ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
10 Si deve, a questo punto, esaminare il primo motivo di gravame, con il quale è contestata la “conoscibilità ed effettività dell'evento fraudolento”
(cfr. atto d'appello pag. 4): la censura, seppure estremamente sintetica e riferita nella parte “In diritto” (cfr. atto d'appello pag. 6) prevalentemente al presupposto della scientia damni, viene comunque intesa come riferita sia alla effettiva esistenza dell'eventus damni, sia alla configurabilità della
scientia damni in capo all'appellante, in ragione a) dell'accenno alla congruità del valore della quota attribuita a tenuto conto CP_10
del diminuito valore del compendio immobiliare conferito a causa dei mutui ipotecari sullo stesso gravanti;
b) della generica contestazione (ai limiti dell'inammissibilità) della configurabilità di un danno (cfr. atto d'appello pag. 7).
Nel caso in esame, con l'atto dispositivo di cui si chiede la revocatoria,
e hanno costituito e, “a CP_10 Controparte_13 Parte_1
copertura e completa liberazione delle quote di partecipazione sociale”,
le ha conferito “il ramo d'azienda avente ad oggetto CP_10
l'attività di compravendita, gestione e costruzione immobili residenziali,
da intendersi come l'insieme delle risorse destinate alla gestione, alla
compravendita e allo sviluppo immobiliare” (cfr. doc. prodotto da parte attrice/odierna parte appellata in data 12 maggio 2017) e, con esso, la proprietà dei diciassette immobili ubicati a Lonato del Garda.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza del patrimonio
11 del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che renda meno agevole o più difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass. 1902/20215;
Cass. 19.07.2018 n. 19207; Cass. 20232/2023, in tema di sostituzione di beni immobili con quote societarie).
Nel caso in esame, l'atto dispositivo impugnato, disponendo la sostituzione del compendio immobiliare di proprietà della debitrice con una quota di partecipazione societaria, ha quantomeno determinato una variazione qualitativa del patrimonio di quest'ultima, la quale ha reso certamente meno agevole il soddisfacimento del credito vantato dagli appellati, considerato che il bene immobile, per sua natura, risulta più
facilmente aggredibile in sede esecutiva rispetto ad una partecipazione societaria considerato ulteriormente che le quote societarie sono soggette a mutamenti di valore, se non altro, maggiori di quelli dei beni immobili.
Peraltro, a fronte di tale dimostrata modifica patrimoniale, gravava sulla debitrice l'onere della prova in ordine alla sufficienza del proprio residuo patrimonio a soddisfare il credito e, quindi, l'insussistenza di alcun pregiudizio per le ragione dei creditori. Tuttavia, come già rilevato dal
Tribunale, non si è costituita e, pertanto, è decaduta dalla CP_10
relativa possibilità. Né tale prova è stata allegata ed offerta dall'odierna società appellante.
Quanto all'affermazione della società appellante della non configurabilità
di una variazione quantitativa del patrimonio della società CP_10
e, dunque, dell'insussistenza di alcun pregiudizio per i creditori, basata sul
12 rilievo che gli immobili oggetto di conferimento erano gravati da mutui ipotecari che ne riducevano il valore, si osserva che la deduzione non è
stata in alcun modo dimostrata dall'odierna appellante, la quale, essendo conferitaria del ramo d'azienda, ben avrebbe potuto ed anzi dovuto provare i debiti da cui erano asseritamente gravati gli immobili conferiti da CP_10
Ad ogni modo, nel corso del giudizio di primo grado, è stato accertato che con l'atto dispositivo in questione la debitrice ha completamente compromesso il proprio patrimonio, cedendo l'unico cespite avente valore economico.
Non può condividersi neppure il motivo di appello volto a dimostrare che
“la nuova compagine societaria nulla conosceva dei rapporti tra CP_10
[... e gli attuali resistenti” e che “quando la società si è Parte_1
formata con il ramo d'azienda lo ha fatto nella normale dialettica
commerciale e nell'impossibilità di perpetrare un intento fraudolento”.
Data l'anteriorità del credito vantato dagli attori in revocatoria/odierni appellati (è, infatti, incontestato che il credito derivi dai vizi riscontrati negli immobili edificati dalla debitrice e da essa alienati nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008) e data l'onerosità dell'atto dispositivo, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria, la giurisprudenza di legittimità ritiene “sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e
del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica” (cfr.
Cass. ord. 28423/2021; in precedenza, in senso conforme, Cass.
16825/2013). In particolare, il Supremo Collegio ha stabilito: “in tema di
13 azione revocatoria ordinaria, è consolidato il principio giurisprudenziale
secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del
credito - come nella specie accertato dal Giudice del merito -, l'unica
condizione per l'esercizio della detta azione è che il debitore fosse a
conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto
a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione
(per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è
sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto
atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni e la
valutazione degli elementi presuntivi acquisiti costituisce apprezzamento
di fatto, riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è
sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente
motivato (cfr. Cass. nn. 8681/1996; 6272/1997, 17327/2011, 27546/2014
e 5618/2016)” (cfr. Cass. n. 13102/2025; in senso conforme cfr. anche
Cass. n. 13265/2024; Cass. n. 18315/2015; Cass. n. 11577/2008).
Si sottolinea che, con l'atto dispositivo del 17.06.2011, CP_13
e aventi entrambe sede a Roma, in Via Germanico n.
[...] CP_10
107, rappresentate, la prima, dal Sig. e, la seconda, dal Sig. Persona_2
hanno costituito sempre con sede a Roma, Parte_3 Parte_1
in Via Germanico n. 107, amministrata dal Sig. inoltre, Persona_3
al fine di acquisire una quota di partecipazione sociale pari CP_10
ad € 10.000,00 su un capitale di € 100.000,00, ha conferito alla citata costituenda “il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di
compravendita, gestione e costruzione immobili residenziali, da intendersi
14 come l'insieme delle risorse destinate alla gestione, alla compravendita e
allo sviluppo immobiliare”, del valore dichiarato di € 37.890.94 e, con esso, la proprietà di diciassette immobili siti in Via Marziale Cerutti, a
Lonato del Garda.
Dalla semplice lettura dell'atto, si evince che le tre società coinvolte in tale operazione economica avevano la medesima sede, ciò fa logicamente presumere la prossimità delle stesse.
Inoltre, l'atto è stato posto in essere a giugno 2011, ossia pochi mesi dopo l'introduzione da parte degli attori in revocatoria della causa civile n.
12379/2010 R.G. nei confronti della società fondata sulle CP_10
risultanze di un accertamento tecnico preventivo che aveva verificato l'esistenza dei vizi di costruzione imputabili a e che, CP_10
dunque, faceva presagire una condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in favore degli attori;
circostanza quest'ultima concretamente avveratasi, atteso che la sentenza n. 2035/2015, pronunciata a conclusione della causa aveva condannato al pagamento di € 141.890,34 CP_10
in favore degli odierni appellati, e di € 16.319,36 in favore dell'intervenuta in primo grado.
Si osserva inoltre che la perizia di stima allegata all'atto costitutivo di ai sensi dell'art. 2465 cod. civ. forniva il quadro della Parte_1
situazione economico-patrimoniale di al momento del CP_10
conferimento con la conseguenza che la costituenda società Parte_1
odierna appellante, era certamente consapevole che stesse CP_10
cedendo, con l'atto impugnato, l'unico compendio immobiliare di sua
15 proprietà avente valore economico e, atteso che tale atto indicava tra le
“Passività potenziali” “possibili controversie di natura legale e/o fiscale”
(pagina 5), deve ritenersi che fosse altresì consapevole della Parte_1
possibile insorgenza di crediti derivanti da controversie legali pendenti e,
dunque, non potesse non sapere che, con l'atto dispositivo, la conferente avrebbe sottratto tali beni alla garanzia degli eventuali creditori.
I summenzionati elementi fattuali dimostrano come sia stata Parte_1
costituita proprio, e comunque anche, al fine di sottrarre alla garanzia generica dei creditori di gli unici beni da essi utilmente CP_10
aggredibili per soddisfare la loro pretesa creditoria e come la prima fosse compartecipe dell'operazione fraudolenta posta in essere dalla seconda.
Tali premesse impongono il rigetto anche del terzo motivo di gravame,
con cui l'appellante contesta l'accoglimento della revocatoria proposta dalla società intervenuta volontariamente in Controparte_11
primo grado a tutela di un credito sorto posteriormente alla stipula dell'atto impugnato (precisamente, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 2035/2015), e rimasta contumace nel presente giudizio, per insussistenza della prova della scientia damni in capo ad essa conferitaria.
Né può rilevare ai fini della fondatezza del terzo motivo di gravame la deduzione secondo la quale, nell'atto di intervento in primo grado,
abbia riconosciuto l'estraneità di Controparte_11 Parte_1
e di rispetto alla presente controversia;
infatti, dalla lettura CP_12
di tale atto, si evince solo come la terza intervenuta abbia argomentato la propria estraneità rispetto alla vicenda di cui alla controversia n.
16 12739/2010, all'esito della quale era stata emessa la sentenza n.
2035/2015, e non quella dell'odierna appellante.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (141.928,34 €), alle attività
processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55714 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22
– in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio
(valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo, non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
17 pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n.
273/2021, pubblicata in data 4 febbraio 2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 Luglio 2025.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maura Mancini Il Presidente
Dott. Giuseppe
Magnoli
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 399/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 399/2021 R.G. promossa con atto di citazione OGGETTO: Azione notificato in data 22.09.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del revocatoria ordinaria 05.03.2025 ex art. 2901 c.c. d a codice: 102002
(C.F. – P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in via Germanico n. 107 a Roma, rappresentata e difesa, dall'avv.
Corrado Mattinzoli del foro di Brescia e dall'abogado Massimo Pasini del
Colegio de abogados de Madrid, iscritto all'Ordine degli avvocati di
Brescia, giusta procura in calce alla costituzione di primo grado;
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ,
[...] C.F._2 Controparte_3
1
[...] (C.F. ), in persona dell'amministratore, geom. P.IVA_2 CP_4
[...]
(C.F. ), CP_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_7
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio C.F._5
Invidia del foro di Verona, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti;
APPELLATI
n o n c h è
C.F. ); Controparte_8 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, pubblicata in data 04.02.2021, n. 273/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Brescia riformare l'ordinanza
impugnata e per l'effetto, contrariis rejectis, per le causali di cui in atti,
così giudicare: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i
motivi tutti meglio dedotti nell'atto di Appello;
2) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 273/2021 pubbl. il
2 04/02/2021 RG n. 11640/2016 Repert. N. 683/2021 del 04/02/2021
notificata all'appellante in data 08/03/2021, Dott.ssa , Controparte_9
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto si
insiste per il rigetto delle domande formulate dagli attori, in quanto
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra indicati. 3) In ogni
caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, nonché relativi
accessori di legge del I° e del II° di giudizio, con distrazione a favore dei
procuratori antistatari. 4) In via istruttoria, data la natura del rito e la
necessità di un'istruttoria prettamente documentale, che possa essere
condotta in modo rapido e deformalizzato, si producono a fondamento
delle pretese dell'appellante i documenti del fascicolo di primo grado e la
sentenza impugnata, chiedendo che venga acquisito in giudizio il fascicolo
di I° avente RGN 11640/2016”
Degli appellati
“In Via Preliminare 1) Voglia l'Ill.mo Corte adita rigettare la richiesta di
sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà della impugnata
sentenza n. 273/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, pubblicata il
04.02.2021 – RG: n. 11640/2016 – Rep. n. 683/2021 del 04.02.2021
notificata all'appellante in data 08.03.2021 in quanto infondata in fatto
ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
2) Voglia l'Ill.ma Corte
adita dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto da
per mancanza dei requisiti ex art. 342 nn. 1) e 2) c.p.c..; In Parte_1
Via Principale nel Merito 3) Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare
3 integralmente l'appello promosso dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 273/2021 – Tribunale di Brescia pubblicata il 04.02.2021 –
RG: n. 11640/2016 – Rep. n. 683/2021 del 04.02.2021, in quanto infondato
e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente
atto; 4) Conseguentemente, per l'effetto, voglia l'Ill.ma Corte adita
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 273/2021 emessa dal
Tribunale di Brescia, pubblicata il 04.02.2021 – RG: n. 11640/2016 – Rep.
n. 683/2021 del 04.02.2021; 5) Altresì, accertata l'infondatezza
dell'appello promosso della nell'aver agito/resistito in Parte_2
giudizio consapevole del proprio torto, nonché per le ragioni esposte in
narrativa, Voglia l'Ill.ma Corte adita condannare l'appellante ex art. 96
c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria nella somma che sarà
ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso 6)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA 4%, Spese generali
15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri Controparte_1
, e il Controparte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
hanno convenuto in giudizio Controparte_3 Controparte_10
e deducendo di essere creditori nei confronti
[...] Parte_1
della prima della somma di € 141.928,34 (come accertato dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2035/2015, pubblicata in data 7.7.2015, passata in giudicato) e chiedendo, pertanto, dichiararsi la revocatoria ex art. 2901
4 cod. civ. degli effetti dell'atto n. 42089/15704 di rep. Notaio dott.ssa
[...]
, con cui, in data 17/06/2011, aveva ceduto a Per_1 CP_10
diciassette immobili di sua proprietà, siti in Via Marziale Parte_1
Cerutti, a Lonato del Garda (BS).
Si è ritualmente costituita in giudizio la società la quale ha Parte_1
chiesto il rigetto della domanda.
È intervenuta in giudizio la società la quale ha Controparte_11
dedotto di essere creditrice della somma di 16.319,36 €, a titolo di spese legali, liquidate dalla citata sentenza del Tribunale di Brescia n.
2035/2015, e ha domandato dichiararsi la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. degli effetti dell'atto impugnato anche nei propri confronti.
All'udienza del 15.12.2016, è stata dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_10
Con sentenza n. 273/2021, pubblicata il 4.2.2021, il Tribunale di Brescia
ha così giudicato: “- dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
, e Controparte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
il nonché della società Controparte_3 Controparte_11
dell'atto n. 42089/15704 di rep. Notaio dott.ssa stipulato Persona_1
in data 17.06.2011 e trascritto in data 5.7.2011, relativamente agli
immobili in Lonato del Garda (BS) via Marziale Cerutti;
- ordina al
competente Conservatore dei Registri immobiliari di annotare la presente
sentenza ai margini dell'atto di c n. 42089/15704 di rep. Notaio dott.ssa
stipulato in data 17.06.2011 e trascritto in data 5.7.2011; Persona_1
- condanna le società e in Controparte_10 Parte_1
5 persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore” e in solido tra
loro, a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in € 20.000,00, oltre
il 15% del rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da
corrispondere a favore dell'avv. Antonio Invidia antistatario, oltre alle già
sostenute spese di C.T.U.; - Condanna le società Controparte_10
e in persona dei rispettivi legali
[...] Parte_1
rappresentanti “pro tempore” e in solido tra loro, a rifondere alla società
le spese di lite liquidate in € 4.835,00, oltre il CP_11 CP_11
15% del rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre alle già sostenute spese di
C.T.U.”
In particolare, il Tribunale ha valutato che:
- fosse provata la stipulazione dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria;
- fossero provati dalla produzione della sentenza n. 2035/2015 i crediti a tutela dei quali gli attori e l'intervenuta avevano agito in revocatoria;
- i crediti vantati dagli attori in revocatoria fossero precedenti alla disposizione patrimoniale e risalissero al periodo compreso tra il 2006 e il
2008; mentre, il credito vantato dall'intervenuta in revocatoria fosse posteriore alla stipula dell'atto impugnato e, precisamente, fosse sorto per effetto delle predetta sentenza n. 2035/2015, a titolo di spese legali;
- sussistesse l'eventus damni, poiché, con l'atto impugnato, CP_10
aveva sostanzialmente azzerato il proprio patrimonio;
inoltre, rimanendo contumace, mancava la prova della capienza del proprio patrimonio residuo;
- le doglianze di circa l'inutilizzabilità dell'atto oggetto di Parte_1
6 revocatoria fossero infondate, considerato che non aveva Parte_1
contestato né la stipulazione dell'atto in discorso, né il suo contenuto e che gli attori avevano dato prova della stipulazione dell'atto impugnato allegando la relativa nota di trascrizione, che ne recava gli elementi essenziali;
- la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio ai creditori fosse dimostrata dal fatto che la debitrice aveva dichiarato un valore del ramo d'azienda irrisorio rispetto a quello stimato dal C.T.U., nonché dal fatto che tale operazione era avvenuta dopo l'instaurazione della causa n.
12379/2010 R.G., promossa dagli attori contro giudizio in CP_10
cui quest'ultima aveva chiamato in causa Controparte_11
- la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione derivasse dalla considerazione che aveva costituito e le CP_10 Parte_1
aveva conferito gli immobili di sua proprietà, nonché dal fatto che le predette società avevano la medesima sede sociale e che il valore degli immobili conferiti era talmente superiore rispetto al valore dichiarato da far ritenere che il terzo fosse partecipe dell'intento fraudolento della debitrice.
Avverso detta decisione ha proposto appello , Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi.
Si sono costituiti i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e il , resistendo Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
al gravame avversario.
All'udienza cartolare del 22.9.2021, la Corte ha dichiarato la contumacia
7 della società e ha rigettato l'istanza di Controparte_11
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del 5.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante, premessa la descrizione delle vicende societarie che hanno riguardato e che hanno portato, in data CP_10
17.06.2011, alla costituzione di con conferimento alla Parte_1
stessa di diciassette immobili in cambio di una quota di partecipazione della costituenda società, poi, all'alienazione della predetta partecipazione a il 14.03.2012, e, infine, all'acquisto di detta quota da CP_12
parte di una società con sede in Lussemburgo, deduce l'inesistenza dell'intento fraudolento sotteso al negozio impugnato e dell'allegato danno per i creditori, attese, da un lato, la congruità della valutazione della quota societaria di cui era divenuta titolare essendo i beni CP_10
immobili conferiti da quest'ultima gravati da mutui ipotecari, e, dall'altro,
la mancata conoscenza dei rapporti tra e gli appellati da CP_10
parte della nuova compagine societaria.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la legittimità della C.T.U.
perché fondata su un atto (nella specie, l'atto pubblico del 17.06.2011,
oggetto di revocatoria) prodotto in giudizio oltre il termine perentorio
8 previsto dall'art.183, co. VI, n. 2, cod. proc. civ.; sottolinea come tale mancato tempestivo deposito avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda per mancanza di prova del comportamento passibile di eventuale censura.
Con il terzo motivo l'appellante richiama i motivi n. I e II anche in merito alla posizione del terzo intervenuto ( ed Controparte_8
evidenzia come la difesa di quest'ultima, nella comparsa di costituzione di intervento volontario a pag. 5, abbia riconosciuto l'estraneità della società
appellante alla vicenda, con la conseguenza che nulla possa esserle imputato.
Dal punto di vista logico-giuridico, occorre preliminarmente esaminare il
secondo motivo, in quanto finalizzato ad escludere dal compendio probatorio un documento rilevante anche ai fini della valutazione del presupposto della 'scientia damni' di cui l'appellante contesta l'esistenza con il primo motivo di gravame.
La censura in esame ripropone l'eccezione di inutilizzabilità, ai fini del decidere, dell'atto negoziale oggetto di revocatoria, asseritamente prodotto non tempestivamente;
inutilizzabilità cui conseguirebbe la nullità
della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe fondato le proprie conclusioni su tale documento, cui conseguirebbe ulteriormente il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sugli attori/odierni appellati.
Il Giudice di primo grado ha respinto la censura, rilevando che l'atto oggetto di domanda revocatoria è stato correttamente identificato dagli
9 attori, i quali hanno allegato all'atto di citazione la relativa nota di trascrizione recante gli elementi essenziali dell'atto pubblico e che,
peraltro, la stipulazione di tale atto e il suo contenuto non sono mai stati contestati da Parte_1
Tali statuizioni sono pienamente condivise da questo Collegio alla luce dell'orientamento espresso sul punto dal Supremo Collegio.
La Corte di cassazione, infatti, nella recentissima ordinanza n. 17510/2025
non ancora massimata, pronunciandosi in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (costituzione del fondo patrimoniale), ha stabilito: “Va
d'altro canto osservato che i limiti legali di prova di un contratto per il
quale sia richiesta la forma scritta 'ad substantiam' o 'ad probationem'
operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in
giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e
non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico
influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non
tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (Cass., sez. 1,
n. 19/02/2015, n. 3336; Cass., sez. 1, 17/01/2001, n. 566; Cass., sez. 6 -3,
04/03/2021, n. 5880). Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha
ritenuto priva di pregio la doglianza fatta valere dagli appellanti, proprio
in considerazione del fatto che il creditore che agisce in revocatoria è
terzo rispetto ai contraenti che hanno stipulato l'atto dispositivo.”
L'applicazione del principio richiamato alla presente fattispecie impone di ritenere la piena utilizzabilità dell'atto pubblico di cui si chiede la revocatoria degli effetti ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
10 Si deve, a questo punto, esaminare il primo motivo di gravame, con il quale è contestata la “conoscibilità ed effettività dell'evento fraudolento”
(cfr. atto d'appello pag. 4): la censura, seppure estremamente sintetica e riferita nella parte “In diritto” (cfr. atto d'appello pag. 6) prevalentemente al presupposto della scientia damni, viene comunque intesa come riferita sia alla effettiva esistenza dell'eventus damni, sia alla configurabilità della
scientia damni in capo all'appellante, in ragione a) dell'accenno alla congruità del valore della quota attribuita a tenuto conto CP_10
del diminuito valore del compendio immobiliare conferito a causa dei mutui ipotecari sullo stesso gravanti;
b) della generica contestazione (ai limiti dell'inammissibilità) della configurabilità di un danno (cfr. atto d'appello pag. 7).
Nel caso in esame, con l'atto dispositivo di cui si chiede la revocatoria,
e hanno costituito e, “a CP_10 Controparte_13 Parte_1
copertura e completa liberazione delle quote di partecipazione sociale”,
le ha conferito “il ramo d'azienda avente ad oggetto CP_10
l'attività di compravendita, gestione e costruzione immobili residenziali,
da intendersi come l'insieme delle risorse destinate alla gestione, alla
compravendita e allo sviluppo immobiliare” (cfr. doc. prodotto da parte attrice/odierna parte appellata in data 12 maggio 2017) e, con esso, la proprietà dei diciassette immobili ubicati a Lonato del Garda.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza del patrimonio
11 del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che renda meno agevole o più difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass. 1902/20215;
Cass. 19.07.2018 n. 19207; Cass. 20232/2023, in tema di sostituzione di beni immobili con quote societarie).
Nel caso in esame, l'atto dispositivo impugnato, disponendo la sostituzione del compendio immobiliare di proprietà della debitrice con una quota di partecipazione societaria, ha quantomeno determinato una variazione qualitativa del patrimonio di quest'ultima, la quale ha reso certamente meno agevole il soddisfacimento del credito vantato dagli appellati, considerato che il bene immobile, per sua natura, risulta più
facilmente aggredibile in sede esecutiva rispetto ad una partecipazione societaria considerato ulteriormente che le quote societarie sono soggette a mutamenti di valore, se non altro, maggiori di quelli dei beni immobili.
Peraltro, a fronte di tale dimostrata modifica patrimoniale, gravava sulla debitrice l'onere della prova in ordine alla sufficienza del proprio residuo patrimonio a soddisfare il credito e, quindi, l'insussistenza di alcun pregiudizio per le ragione dei creditori. Tuttavia, come già rilevato dal
Tribunale, non si è costituita e, pertanto, è decaduta dalla CP_10
relativa possibilità. Né tale prova è stata allegata ed offerta dall'odierna società appellante.
Quanto all'affermazione della società appellante della non configurabilità
di una variazione quantitativa del patrimonio della società CP_10
e, dunque, dell'insussistenza di alcun pregiudizio per i creditori, basata sul
12 rilievo che gli immobili oggetto di conferimento erano gravati da mutui ipotecari che ne riducevano il valore, si osserva che la deduzione non è
stata in alcun modo dimostrata dall'odierna appellante, la quale, essendo conferitaria del ramo d'azienda, ben avrebbe potuto ed anzi dovuto provare i debiti da cui erano asseritamente gravati gli immobili conferiti da CP_10
Ad ogni modo, nel corso del giudizio di primo grado, è stato accertato che con l'atto dispositivo in questione la debitrice ha completamente compromesso il proprio patrimonio, cedendo l'unico cespite avente valore economico.
Non può condividersi neppure il motivo di appello volto a dimostrare che
“la nuova compagine societaria nulla conosceva dei rapporti tra CP_10
[... e gli attuali resistenti” e che “quando la società si è Parte_1
formata con il ramo d'azienda lo ha fatto nella normale dialettica
commerciale e nell'impossibilità di perpetrare un intento fraudolento”.
Data l'anteriorità del credito vantato dagli attori in revocatoria/odierni appellati (è, infatti, incontestato che il credito derivi dai vizi riscontrati negli immobili edificati dalla debitrice e da essa alienati nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008) e data l'onerosità dell'atto dispositivo, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria, la giurisprudenza di legittimità ritiene “sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e
del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica” (cfr.
Cass. ord. 28423/2021; in precedenza, in senso conforme, Cass.
16825/2013). In particolare, il Supremo Collegio ha stabilito: “in tema di
13 azione revocatoria ordinaria, è consolidato il principio giurisprudenziale
secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del
credito - come nella specie accertato dal Giudice del merito -, l'unica
condizione per l'esercizio della detta azione è che il debitore fosse a
conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto
a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione
(per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è
sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto
atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni e la
valutazione degli elementi presuntivi acquisiti costituisce apprezzamento
di fatto, riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è
sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente
motivato (cfr. Cass. nn. 8681/1996; 6272/1997, 17327/2011, 27546/2014
e 5618/2016)” (cfr. Cass. n. 13102/2025; in senso conforme cfr. anche
Cass. n. 13265/2024; Cass. n. 18315/2015; Cass. n. 11577/2008).
Si sottolinea che, con l'atto dispositivo del 17.06.2011, CP_13
e aventi entrambe sede a Roma, in Via Germanico n.
[...] CP_10
107, rappresentate, la prima, dal Sig. e, la seconda, dal Sig. Persona_2
hanno costituito sempre con sede a Roma, Parte_3 Parte_1
in Via Germanico n. 107, amministrata dal Sig. inoltre, Persona_3
al fine di acquisire una quota di partecipazione sociale pari CP_10
ad € 10.000,00 su un capitale di € 100.000,00, ha conferito alla citata costituenda “il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di
compravendita, gestione e costruzione immobili residenziali, da intendersi
14 come l'insieme delle risorse destinate alla gestione, alla compravendita e
allo sviluppo immobiliare”, del valore dichiarato di € 37.890.94 e, con esso, la proprietà di diciassette immobili siti in Via Marziale Cerutti, a
Lonato del Garda.
Dalla semplice lettura dell'atto, si evince che le tre società coinvolte in tale operazione economica avevano la medesima sede, ciò fa logicamente presumere la prossimità delle stesse.
Inoltre, l'atto è stato posto in essere a giugno 2011, ossia pochi mesi dopo l'introduzione da parte degli attori in revocatoria della causa civile n.
12379/2010 R.G. nei confronti della società fondata sulle CP_10
risultanze di un accertamento tecnico preventivo che aveva verificato l'esistenza dei vizi di costruzione imputabili a e che, CP_10
dunque, faceva presagire una condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in favore degli attori;
circostanza quest'ultima concretamente avveratasi, atteso che la sentenza n. 2035/2015, pronunciata a conclusione della causa aveva condannato al pagamento di € 141.890,34 CP_10
in favore degli odierni appellati, e di € 16.319,36 in favore dell'intervenuta in primo grado.
Si osserva inoltre che la perizia di stima allegata all'atto costitutivo di ai sensi dell'art. 2465 cod. civ. forniva il quadro della Parte_1
situazione economico-patrimoniale di al momento del CP_10
conferimento con la conseguenza che la costituenda società Parte_1
odierna appellante, era certamente consapevole che stesse CP_10
cedendo, con l'atto impugnato, l'unico compendio immobiliare di sua
15 proprietà avente valore economico e, atteso che tale atto indicava tra le
“Passività potenziali” “possibili controversie di natura legale e/o fiscale”
(pagina 5), deve ritenersi che fosse altresì consapevole della Parte_1
possibile insorgenza di crediti derivanti da controversie legali pendenti e,
dunque, non potesse non sapere che, con l'atto dispositivo, la conferente avrebbe sottratto tali beni alla garanzia degli eventuali creditori.
I summenzionati elementi fattuali dimostrano come sia stata Parte_1
costituita proprio, e comunque anche, al fine di sottrarre alla garanzia generica dei creditori di gli unici beni da essi utilmente CP_10
aggredibili per soddisfare la loro pretesa creditoria e come la prima fosse compartecipe dell'operazione fraudolenta posta in essere dalla seconda.
Tali premesse impongono il rigetto anche del terzo motivo di gravame,
con cui l'appellante contesta l'accoglimento della revocatoria proposta dalla società intervenuta volontariamente in Controparte_11
primo grado a tutela di un credito sorto posteriormente alla stipula dell'atto impugnato (precisamente, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 2035/2015), e rimasta contumace nel presente giudizio, per insussistenza della prova della scientia damni in capo ad essa conferitaria.
Né può rilevare ai fini della fondatezza del terzo motivo di gravame la deduzione secondo la quale, nell'atto di intervento in primo grado,
abbia riconosciuto l'estraneità di Controparte_11 Parte_1
e di rispetto alla presente controversia;
infatti, dalla lettura CP_12
di tale atto, si evince solo come la terza intervenuta abbia argomentato la propria estraneità rispetto alla vicenda di cui alla controversia n.
16 12739/2010, all'esito della quale era stata emessa la sentenza n.
2035/2015, e non quella dell'odierna appellante.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (141.928,34 €), alle attività
processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55714 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22
– in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio
(valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo, non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
17 pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n.
273/2021, pubblicata in data 4 febbraio 2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 Luglio 2025.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maura Mancini Il Presidente
Dott. Giuseppe
Magnoli
18