Art. 122. (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli) 1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
Articolo 121Articolo 123
Articolo 122 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Versione
1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 8745
- Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2017, n. 57733
- TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 1309
- TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 387
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 2004
- Trib. Vallo della Lucania, sentenza 23/01/2025, n. 43
- Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 23
- Trib. Lanusei, sentenza 15/01/2025, n. 9
- Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1682
- Articolo 165 del Codice dell'ordinamento militare
- Articolo 6 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
- Articolo 2 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157