Art. 122. (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli) 1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
Articolo 122 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 121Articolo 123
Articolo 122 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Versione
1 gennaio 2001
1 gennaio 2001