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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG 5478/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Angelo Grifoni, con domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto in Napoli, Via R. Morghen 63
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Carmela Controparte_1 P.IVA_2
Fimiani, con domicilio eletto in Roma, Via G. Grezar 14
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, via CP_2 P.IVA_3
Savarè 1
), con l'Avv.to Concetta Petrillo, con domicilio eletto in Napoli, Via Nuova CP_3 P.IVA_4
Poggioreale – ang. S. Lazzaro
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 05/05/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
, e proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...] CP_2 CP_3
n. 06820259015386111000 dell'importo complessivo di euro 1.625.599,38; spese rifuse al procuratore antistatario. Si sono ritualmente costituite in giudizio , Controparte_4
e contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse. CP_2 CP_3
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
***
nel presente giudizio ha impugnato l'intimazione in Parte_1 commento in relazione alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito: cartella di pagamento n.
06820160095803176000 – ente creditore sede di Milano, per l'importo di Euro 8.024,97; CP_3 cartella di pagamento n. 06820170046569767000 – ente creditore sede di Milano, per CP_3
l'importo di Euro 17.803,55; cartella di pagamento n. 06820170081663321000 – ente creditore sede di Milano, per l'importo di Euro 6.802,96; cartella di pagamento n. CP_3
06820180029667307000 – ente creditore sede di Milano, per l'importo di Euro 20.281,62; CP_3 cartella di pagamento n. 06820190020578253000 – limitatamente al ruolo emesso dall'ente creditore sede di Milano per l'importo di € 6.633,63; avviso di addebito n. CP_3
36820160028840137000 – ente creditore sede di Milano per l'importo di € 4.469,13; avviso CP_2 di addebito n. 36820170023928609000 – ente creditore sede di Milano per l'importo di € CP_2
5.477,48; avviso di addebito n. 36820180024382466000 – ente creditore sede di Milano per CP_2
l'importo di € 6.201,33, tutte mai notificate, per un importo complessivo di €. 75.694,67.
Nel presente giudizio la società ha eccepito l'omessa notifica di tali atti e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
*
Tanto detto, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di è da escludere l'inammissibilità della CP_2 opposizione per violazione del principio ne bis in idem.
Senza dubbio, vero, difatti, che avanti al Tribunale di Napoli dipende altro giudizio di impugnazione della medesima intimazione di pagamento promosso dalla stessa Parte_1
, salvo che in quest'ultimo giudizio sono differenti le cartelle di pagamento e
[...] gli avvisi di addebito sottesi oggetto di contestazione, come peraltro già chiaramente precisato dalla società nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Del pari, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di CP_3 giacché non è contestato che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio siano stati iscritti a ruolo da enti aventi sedi nella circoscrizione del Tribunale di Milano,
2 dal che la competenza secondo le previsioni dell'articolo 444, comma 3, cpc, non assumendo rilievo alcuno il luogo ove è posta la sede legale dell'azienda.
***
Per il resto, in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento che, a dire della società, non le sarebbero mai stati notificati, si osserva quanto segue.
1) La difesa di ha puntualmente Controparte_4 documentato che ciascuna cartella di competenza (per quanto concerne i crediti ) risultava CP_3 ritualmente notificata nei seguenti termini:
cartella di pagamento n. 06820160095803176000: notificata alla casella pec Email_1 in data 31 agosto 2016
cartella di pagamento n. 06820170046569767000: Notificata alla medesima casella pec in data 24 agosto 2017
cartella di pagamento n. 06820170081663321000: notificata alla medesima casella PEC in data 17 gennaio 2018
cartella di pagamento n. 06820180029667307000: notificata alla medesima casella PEC in data 16 luglio 2018
cartella di pagamento n. 06820190020578253000: notificata alla medesima casella PEC in data
15/01/2019.
2) A sua volta, la difesa di ha puntualmente documentato che ciascun avviso di addebito CP_2 risultava ritualmente notificato nei seguenti termini (e sempre alla medesima casella PEC
): Email_1
a) AVA n. 36820160028840137000 che veniva notificato il 02/02/2017 (relativo al periodo
1/2015 - 09/2015); peraltro la società risulta aver aderito alla definizione agevolata 2016 e 2018 in seguito revocate dall'Agente per la Riscossione nel 2019 e nel 2020;
b) AVA n. 36820170023928609000 che veniva notificato il 15/12/2017; anche in tal caso la società aveva aderito alla definizione agevolata 2018 in seguito revocata dall'agente per la riscossione nel 2020.
c) AVA n. 36820180024382466000 che veniva notificato il 25/12/2018.
Né valga l'eccezione di parte ricorrente circa il formato della notifica prodotta dall'istituto, ovvero quello XML. CP_ Difatti, come correttamente eccepito da l'art. 6, punto 6, DM 2/11/2005 precede espressamente che: Le ricevute generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:
3 c. ricevuta di avvenuta consegna completa, breve, sintetica.
E tra i formati di avvenuta consegna breve vi è senza dubbio il file XLM, il quale peraltro, per quanto non ricomprenda i file allegati, li sostituisce con gli hash crittografici.
Inoltre, è agevole osservare che la produzione in commento dimostra inequivocabilmente l'invio e ricezione del messaggio alla società ricorrente la quale, a questo punto, avrebbe semmai dovuto documentare che il messaggio in commento, ricevuto nella propria casella di posta, conteneva file allegati differenti da quelli oggetto di causa.
***
Deve, inoltre, osservarsi che, in sede di costituzione, Controparte_4
ha altresì documentato che la società ricorrente era nel tempo destinataria dei
[...] seguenti avvisi di intimazione, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale:
06820189015591949000 (notificato alla pec il 16/05/2018),
06820199016967625000 (notificato alla pec il 28/03/2019),
06820229004517803000 (notificato in data 24/12/2022 con deposito presso la Casa Comunale)
06820249011193545000 (notificato alla pec il 25/03/2024), che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
La difesa di , in relazione alle notifiche delle cartelle, degli avvisi e delle Parte_1 intimazioni di pagamento richiamate ai paragrafi precedenti, si è limitata ad una contestazione assolutamente generica, senza prendere una chiara posizione in relazione alle notifiche degli atti richiamati ai paragrafi precedenti.
A fronte di una produzione documentale, quale quella offerta dalle odierne parti convenute, era lecito e doveroso pretendere che la parte opponente offrisse elementi specifici e dettagliati per eventualmente contestare la legittimità di ciascuna di tali notifiche.
*
Alla luce della regolare notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, è agevole osservare che ogni ulteriore contestazione della società è inevitabilmente preclusa in quanto difetta la tempestiva impugnazione nei termini di decadenza previsti dal D.lgs 46/99.
***
Per quanto detto, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento ma potendosi collocare sui minimi atteso il valore di causa.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge ricorso;
condanna a rimborsare a ciascuna delle convenute le spese Parte_1 di lite che liquida in complessivi euro 6.115,00 ciascuna oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 25/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Angelo Grifoni, con domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto in Napoli, Via R. Morghen 63
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Carmela Controparte_1 P.IVA_2
Fimiani, con domicilio eletto in Roma, Via G. Grezar 14
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, via CP_2 P.IVA_3
Savarè 1
), con l'Avv.to Concetta Petrillo, con domicilio eletto in Napoli, Via Nuova CP_3 P.IVA_4
Poggioreale – ang. S. Lazzaro
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 05/05/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
, e proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...] CP_2 CP_3
n. 06820259015386111000 dell'importo complessivo di euro 1.625.599,38; spese rifuse al procuratore antistatario. Si sono ritualmente costituite in giudizio , Controparte_4
e contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse. CP_2 CP_3
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
***
nel presente giudizio ha impugnato l'intimazione in Parte_1 commento in relazione alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito: cartella di pagamento n.
06820160095803176000 – ente creditore sede di Milano, per l'importo di Euro 8.024,97; CP_3 cartella di pagamento n. 06820170046569767000 – ente creditore sede di Milano, per CP_3
l'importo di Euro 17.803,55; cartella di pagamento n. 06820170081663321000 – ente creditore sede di Milano, per l'importo di Euro 6.802,96; cartella di pagamento n. CP_3
06820180029667307000 – ente creditore sede di Milano, per l'importo di Euro 20.281,62; CP_3 cartella di pagamento n. 06820190020578253000 – limitatamente al ruolo emesso dall'ente creditore sede di Milano per l'importo di € 6.633,63; avviso di addebito n. CP_3
36820160028840137000 – ente creditore sede di Milano per l'importo di € 4.469,13; avviso CP_2 di addebito n. 36820170023928609000 – ente creditore sede di Milano per l'importo di € CP_2
5.477,48; avviso di addebito n. 36820180024382466000 – ente creditore sede di Milano per CP_2
l'importo di € 6.201,33, tutte mai notificate, per un importo complessivo di €. 75.694,67.
Nel presente giudizio la società ha eccepito l'omessa notifica di tali atti e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
*
Tanto detto, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di è da escludere l'inammissibilità della CP_2 opposizione per violazione del principio ne bis in idem.
Senza dubbio, vero, difatti, che avanti al Tribunale di Napoli dipende altro giudizio di impugnazione della medesima intimazione di pagamento promosso dalla stessa Parte_1
, salvo che in quest'ultimo giudizio sono differenti le cartelle di pagamento e
[...] gli avvisi di addebito sottesi oggetto di contestazione, come peraltro già chiaramente precisato dalla società nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Del pari, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di CP_3 giacché non è contestato che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio siano stati iscritti a ruolo da enti aventi sedi nella circoscrizione del Tribunale di Milano,
2 dal che la competenza secondo le previsioni dell'articolo 444, comma 3, cpc, non assumendo rilievo alcuno il luogo ove è posta la sede legale dell'azienda.
***
Per il resto, in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento che, a dire della società, non le sarebbero mai stati notificati, si osserva quanto segue.
1) La difesa di ha puntualmente Controparte_4 documentato che ciascuna cartella di competenza (per quanto concerne i crediti ) risultava CP_3 ritualmente notificata nei seguenti termini:
cartella di pagamento n. 06820160095803176000: notificata alla casella pec Email_1 in data 31 agosto 2016
cartella di pagamento n. 06820170046569767000: Notificata alla medesima casella pec in data 24 agosto 2017
cartella di pagamento n. 06820170081663321000: notificata alla medesima casella PEC in data 17 gennaio 2018
cartella di pagamento n. 06820180029667307000: notificata alla medesima casella PEC in data 16 luglio 2018
cartella di pagamento n. 06820190020578253000: notificata alla medesima casella PEC in data
15/01/2019.
2) A sua volta, la difesa di ha puntualmente documentato che ciascun avviso di addebito CP_2 risultava ritualmente notificato nei seguenti termini (e sempre alla medesima casella PEC
): Email_1
a) AVA n. 36820160028840137000 che veniva notificato il 02/02/2017 (relativo al periodo
1/2015 - 09/2015); peraltro la società risulta aver aderito alla definizione agevolata 2016 e 2018 in seguito revocate dall'Agente per la Riscossione nel 2019 e nel 2020;
b) AVA n. 36820170023928609000 che veniva notificato il 15/12/2017; anche in tal caso la società aveva aderito alla definizione agevolata 2018 in seguito revocata dall'agente per la riscossione nel 2020.
c) AVA n. 36820180024382466000 che veniva notificato il 25/12/2018.
Né valga l'eccezione di parte ricorrente circa il formato della notifica prodotta dall'istituto, ovvero quello XML. CP_ Difatti, come correttamente eccepito da l'art. 6, punto 6, DM 2/11/2005 precede espressamente che: Le ricevute generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:
3 c. ricevuta di avvenuta consegna completa, breve, sintetica.
E tra i formati di avvenuta consegna breve vi è senza dubbio il file XLM, il quale peraltro, per quanto non ricomprenda i file allegati, li sostituisce con gli hash crittografici.
Inoltre, è agevole osservare che la produzione in commento dimostra inequivocabilmente l'invio e ricezione del messaggio alla società ricorrente la quale, a questo punto, avrebbe semmai dovuto documentare che il messaggio in commento, ricevuto nella propria casella di posta, conteneva file allegati differenti da quelli oggetto di causa.
***
Deve, inoltre, osservarsi che, in sede di costituzione, Controparte_4
ha altresì documentato che la società ricorrente era nel tempo destinataria dei
[...] seguenti avvisi di intimazione, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale:
06820189015591949000 (notificato alla pec il 16/05/2018),
06820199016967625000 (notificato alla pec il 28/03/2019),
06820229004517803000 (notificato in data 24/12/2022 con deposito presso la Casa Comunale)
06820249011193545000 (notificato alla pec il 25/03/2024), che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
La difesa di , in relazione alle notifiche delle cartelle, degli avvisi e delle Parte_1 intimazioni di pagamento richiamate ai paragrafi precedenti, si è limitata ad una contestazione assolutamente generica, senza prendere una chiara posizione in relazione alle notifiche degli atti richiamati ai paragrafi precedenti.
A fronte di una produzione documentale, quale quella offerta dalle odierne parti convenute, era lecito e doveroso pretendere che la parte opponente offrisse elementi specifici e dettagliati per eventualmente contestare la legittimità di ciascuna di tali notifiche.
*
Alla luce della regolare notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, è agevole osservare che ogni ulteriore contestazione della società è inevitabilmente preclusa in quanto difetta la tempestiva impugnazione nei termini di decadenza previsti dal D.lgs 46/99.
***
Per quanto detto, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento ma potendosi collocare sui minimi atteso il valore di causa.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge ricorso;
condanna a rimborsare a ciascuna delle convenute le spese Parte_1 di lite che liquida in complessivi euro 6.115,00 ciascuna oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 25/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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