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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 45/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN IA NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. FEDERICI ROBERTA Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 28/2024 in data 4 settembre 2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del lavoro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Sulmona ha rigettato il ricorso con il quale dipendente del e inquadrato nella Parte_1 Controparte_1
II Area funzionale, aveva chiesto accertarsi il suo diritto ad essere inquadrato nella III Area funzionale, profilo di funzionario Unep, a decorrere dal 01/01/2009 ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento nella III Area funzionale.
Avverso la suindicata sentenza, depositata in data 4 settembre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 3 marzo 2025, Parte_1 lamentando la violazione e falsa applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 e del DM 9 novembre 2017 oltre che del principio di correttezza e buonafede ex art. 1175 e 1375 c.c. avendo il primo giudice erroneamente attribuito natura meramente programmatica all'art. 6 lett. g) dell'Accordo Sindacale del 26 aprile 2017, interamente recepito nel DM sopra citato, omettendo di valutare correttamente la disciplina di cui all'art. 21 quater DL n. 83/2015, in base alla quale, alla data del 30 giugno 2019 (termine fissato dalle parti contrattuali per lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei) si erano pienamente realizzate le condizioni che consentivano tale scorrimento.
L'appellante ha pertanto insistito nelle domande già formulate in primo grado, salvo precisare la data di decorrenza, tanto della retrodatazione dell'inquadramento nella III Area, quanto del risarcimento del danno, dal 1° luglio 2019 – e non già dal 1° gennaio 2009 come indicato in primo grado – quantificando il dovuto in € 7.633,37.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando ogni motivo di gravame e CP_1 proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello principale perché infondato e, in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, il rigetto delle domande avanzate per intervenuta prescrizione.
All'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.pc., lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
La Suprema Corte, con recente pronuncia (cfr. Cass. n. 20623 del 22 luglio 2025), alla quale questa Corte d'Appello intende uniformarsi, ha escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l. 83/2015, ribadendo il precedente orientamento (Cass. n. 16999/2023) per cui tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria - prevedendo, al comma 1, che «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli CP_2
15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione Controparte_1 dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire CP_1
i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle Controparte_1 posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. comparto CP_2
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive» - integra una disposizione che non attribuisce alcun diritto pag. 2/4 agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. La stessa norma espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni. Il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato al CP_1 per procedere alla assunzione nel nuovo inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre 2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI».
Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dal ricorrente, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esecuzione degli adempimenti riservati alla Amministrazione.
Il diritto del ricorrente resta infatti subordinato ai criteri previsti dalla stessa normativa, in particolare al comma 2 dell'art. 21 quater citato, secondo il quale «il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi pag. 3/4 dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto».
D'altra parte l'art. 21 quater del d.l. 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni nella legge 6.8.2015 n. 132, ivi richiamato, si limita ad autorizzare [non ad obbligare] un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili ”.
L'ordinamento infatti attribuisce alle sole amministrazioni il potere di valutare il fabbisogno di personale, di determinare l'organizzazione degli uffici e delle strutture, di ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili, di curarne la funzionale distribuzione, in relazione alle esigenze di volta in volta ritenute, discrezionalmente preminenti.
Stante l'infondatezza della domanda di riconoscimento dell'inquadramento nella III Area, restano assorbite tanto le ulteriori domande di risarcimento del danno, formulate dal ricorrente appellante principale, quanto i motivi dell'appello incidentale.
In ragione della novità della questione ed essendo la pronuncia della Cassazione intervenuta nel corso del presente grado, le spese di lite del grado vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN IA NA IZ Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 45/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN IA NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. FEDERICI ROBERTA Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 28/2024 in data 4 settembre 2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del lavoro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Sulmona ha rigettato il ricorso con il quale dipendente del e inquadrato nella Parte_1 Controparte_1
II Area funzionale, aveva chiesto accertarsi il suo diritto ad essere inquadrato nella III Area funzionale, profilo di funzionario Unep, a decorrere dal 01/01/2009 ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento nella III Area funzionale.
Avverso la suindicata sentenza, depositata in data 4 settembre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 3 marzo 2025, Parte_1 lamentando la violazione e falsa applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 e del DM 9 novembre 2017 oltre che del principio di correttezza e buonafede ex art. 1175 e 1375 c.c. avendo il primo giudice erroneamente attribuito natura meramente programmatica all'art. 6 lett. g) dell'Accordo Sindacale del 26 aprile 2017, interamente recepito nel DM sopra citato, omettendo di valutare correttamente la disciplina di cui all'art. 21 quater DL n. 83/2015, in base alla quale, alla data del 30 giugno 2019 (termine fissato dalle parti contrattuali per lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei) si erano pienamente realizzate le condizioni che consentivano tale scorrimento.
L'appellante ha pertanto insistito nelle domande già formulate in primo grado, salvo precisare la data di decorrenza, tanto della retrodatazione dell'inquadramento nella III Area, quanto del risarcimento del danno, dal 1° luglio 2019 – e non già dal 1° gennaio 2009 come indicato in primo grado – quantificando il dovuto in € 7.633,37.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando ogni motivo di gravame e CP_1 proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello principale perché infondato e, in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, il rigetto delle domande avanzate per intervenuta prescrizione.
All'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.pc., lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
La Suprema Corte, con recente pronuncia (cfr. Cass. n. 20623 del 22 luglio 2025), alla quale questa Corte d'Appello intende uniformarsi, ha escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l. 83/2015, ribadendo il precedente orientamento (Cass. n. 16999/2023) per cui tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria - prevedendo, al comma 1, che «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli CP_2
15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione Controparte_1 dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire CP_1
i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle Controparte_1 posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. comparto CP_2
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive» - integra una disposizione che non attribuisce alcun diritto pag. 2/4 agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. La stessa norma espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni. Il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato al CP_1 per procedere alla assunzione nel nuovo inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre 2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI».
Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dal ricorrente, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esecuzione degli adempimenti riservati alla Amministrazione.
Il diritto del ricorrente resta infatti subordinato ai criteri previsti dalla stessa normativa, in particolare al comma 2 dell'art. 21 quater citato, secondo il quale «il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi pag. 3/4 dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto».
D'altra parte l'art. 21 quater del d.l. 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni nella legge 6.8.2015 n. 132, ivi richiamato, si limita ad autorizzare [non ad obbligare] un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili ”.
L'ordinamento infatti attribuisce alle sole amministrazioni il potere di valutare il fabbisogno di personale, di determinare l'organizzazione degli uffici e delle strutture, di ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili, di curarne la funzionale distribuzione, in relazione alle esigenze di volta in volta ritenute, discrezionalmente preminenti.
Stante l'infondatezza della domanda di riconoscimento dell'inquadramento nella III Area, restano assorbite tanto le ulteriori domande di risarcimento del danno, formulate dal ricorrente appellante principale, quanto i motivi dell'appello incidentale.
In ragione della novità della questione ed essendo la pronuncia della Cassazione intervenuta nel corso del presente grado, le spese di lite del grado vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN IA NA IZ Riga
pag. 4/4