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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 232/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione ConIGliere
Dott. Giovanna Cannata ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 232/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO, 21 INT. 23 16123
GENOVA presso lo studio dell'Avv. QUERCIOLI ROBERTA LAURA che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLANTE contro e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le conclusioni e le domande formulate nel giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, in riforma parziale della Sentenza n.
2683/2023 del Tribunale di Genova, così giudicare:
Nel merito, in via principale, previa occorrendo rimessione in istruttoria ed ammissione dei mezzi di prova di seguito indicati:
- rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti, le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare inammissibili le eccezioni, deduzioni, contestazioni e domande nuove, svolte e formulate da parte attrice nella fase decisoria del giudizio di primo grado;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero – anche solo parzialmente – accolte le pretese attoree, accertare e dichiarare che la IGnora e/o i figli e hanno Controparte_3 CP_2 Controparte_1
ricevuto dalla IGnora , a titolo di donazione diretta e/o indiretta, Per_1
l'importo di € 10.000,00, e per l'effetto disporre l'imputazione di tale somma alla quota di legittima spettante agli attori e/o ordinarne la collazione ai fini della divisione;
In ogni caso:
- condannare gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria:
- Si chiede ammettersi prova sui seguenti capitoli, per testi, espunte, ove ritenuto, eventuali incisi o espressioni valutative:
pag. 2/19 1) È vero che la IG.ra era solita richiedere al figlio Per_1 [...]
di prelevare periodicamente somme di denaro in contanti dal Parte_1
conto corrente acceso presso la Banca Carige S.p.a. per fare fronte alle proprie necessità?
2) È vero che il IG. a seguito delle richieste della Parte_1
madre, si recava presso lo sportello della Banca Carige ed emetteva assegni bancari “a me stesso” dell'importo indicato dalla madre?
3) È vero che il IG. consegnava alla madre il denaro contante Parte_1
prelevato come sopra?
4) È vero in particolare che la IG.ra era solita andare una volta Per_1
al mese dal parrucchiere, dalla manicure e dalla pedicure?
5) È vero che la IG.ra chiedeva al figlio di Per_1 Parte_1
accompagnarla tre volte alla settimana a fare la spesa?
6) È vero che la IG.ra pagava la spesa e i corrispettivi del Per_1
parrucchiere, della manicure e pedicure in contanti?
7) È vero che la IG.ra in media due volte al mese Parte_2
chiedeva al figlio di accompagnarla al Casinò di Parte_1
Sanremo o al Casinò di Saint Vincent?
8) È vero che la IG.ra , per poter giocare, portava e con Parte_2
sé del denaro contante che cambiava in fiches appena giunta al casinò?
9) È vero che la IG.ra giocava alle slot machine utilizzando le Per_1
suddette fiches?
10) È vero che talvolta la IG.ra chiedeva al figlio di Per_1 Pt_1
anticiparle il denaro per le giocate con l'impegno a restituirlo?
pag. 3/19 11) È vero che la IG.ra autorizzava il figlio a recuperare, Per_1
mediante o giroconti o assegni tratti su proprio conto corrente, il denaro prestatole?
12) È vero che la IG.ra nell'anno 2010 e nell'anno 2012 è stata Per_1
con il figlio in vacanza in Austria, entrambe le volte per Parte_1
2 settimane?
13) È vero che le spese di viaggio e soggiorno sono state pagate dalla IG.ra in contanti? Per_1
14) È vero che nel mese di settembre 2011, l' , all'epoca CP_4
datrice di lavoro del IG. comunicava a quest'ultimo Parte_1
l'accettazione dell'esodo volontario e quindi la domanda di prepensionamento? Contro 15) È vero che il IG. percepiva dalla società di Genova Parte_1
l'importo di € 83.959,82 a titolo di TFR?
16) È vero che nell'anno 2011 il IG. si rivolgeva allo Parte_1
studio del Dott. per sottoporsi ad interventi di implantologia e Parte_3
cure dentarie?
17) È vero che il Dott. formulava un preventivo di spesa, per gli Parte_3
interventi e le cure suddette, di € 30.000?
18) È vero che il IG. nel mese di luglio 2011 chiedeva Parte_1
alla madre l'importo di € 30.000 per poter sostenere il pagamento delle cure dentarie?
19) È vero che la IG.ra acconsentiva a detta richiesta e Per_1
autorizzava il bonifico di € 30.000 dal proprio conto corrente al conto corrente del figlio?
pag. 4/19 20) È vero che il IG. si è effettivamente sottoposto ad Parte_1
interventi di implantologia e protesi dentaria dall'anno 2011 all'anno 2013 presso il Dott. ? Parte_3
21) È vero che nell'anno 2015 la IG.ra , cadendo fortuitamente in Per_1
casa, si procurava la frattura del femore?
22) È vero che dopo il ricovero in ospedale e la degenza presso il reparto di riabilitazione, durata 4 mesi, la IG.ra veniva trasferita presso Per_1
la RSA Santa Marta?
23) È vero che la IG.ra è rimasta ricoverata presso la RSA Santa Per_1
Marta dal 2015 fino alla morte?
24) È vero che il IG. andava tutti i giorni a trovare la Parte_1
madre presso la RSA Santa Marta, talvolta la portava in giro in auto, a prendere un gelato o al ristorante?
25) È vero che la retta della RSA Santa Marta ammontava ad € 1.680,00 mensili?
26) È vero che il IG. provvedeva al pagamento della retta Parte_1
utilizzando il denaro giacente sul conto corrente della IG.ra ? Per_1
27) È vero che nell'anno 2011 la IG.ra versava in Parte_2
favore della figlia l'importo di € 10.000 a titolo di Controparte_5
donazione?
28) È vero che su richiesta della IG.ra il suddetto Controparte_5
assegno veniva intestato al genero IG. Parte_4
Si indica quale testimone la IGnora residente a [...]
(Portogallo). Si chiede di esser ammessi a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie eventualmente ammesse.
Con ogni e più ampia riserva e salvezza.”
pag. 5/19 MOTIVAZIONE
1.1. e convenivano in giudizio lo zio Controparte_1 Controparte_2
materno affinché il Tribunale di Genova lo Parte_1
condannasse, quale erede universale di , deceduta a Parte_2
Genova il 29 luglio 2017, a reintegrarli, ai sensi degli artt. 553 e ss. cod.civ., nella quota di riserva loro spettante, ex art. 537 cod.civ., dell'eredità morendo dismessa dalla predetta, nella quale erano subentrati ex art. 467 cod.civ. per rappresentazione della madre, Controparte_3
scomparsa nel 2010.
Gli attori deducevano che nella massa ereditaria doveva essere incluso anche il valore dell'immobile sito in Genova, Via delle Grazie, 5/11, che la nonna materna, in data 29 giugno 2011, aveva venduto al figlio
[...]
giacché la vendita dissimulava una donazione, nonché i Parte_1
cospicui importi che il IG. aveva indebitamente Parte_1
prelevato dal conto corrente della , che alla sua morte presentava Per_1
un saldo finale di poco più di un centinaio di euro.
Chiedevano pertanto che il Tribunale, ricostruito l'asse ereditario tenendo conto della donazione dissimulata dell'immobile e dei prelievi indebiti effettuati dal convenuto, condannasse quest'ultimo a reintegrare la quota di riserva loro spettante per legge pari ad un terzo dell'eredità.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.01.2021, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli Parte_1
attori.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di accertare e dichiarare che lo stesso aveva sostenuto spese funerarie e cimiteriali e che gli attori, ovvero la di loro madre, avevano ricevuto a pag. 6/19 titolo di donazione alcune somme nella misura da accertare in corso di causa.
1.3. Con sentenza n. 2683/2023, il Tribunale accoglieva le domande formulate dagli attori e, per l'effetto: accertava che la compravendita immobiliare dissimulava una donazione e che il credito della massa ereditaria a seguito dei prelievi bancari effettuati da Parte_1
ammontava a € 134.700,00. Di conseguenza, determinata la quota di legittima, condannava al pagamento di € 43.351,05 a ciascuno Parte_1
degli attori.
Infine, condannava ciascuno degli attori al pagamento a favore di di un sesto delle spese cimiteriali e funerarie. CP_6
In particolare, in merito alla domanda di simulazione della compravendita immobiliare del 29 giugno 2011, il Giudice di primo grado attribuiva rilevanza, ai fini della prova presuntiva ex art. 2729 c.c., ai seguenti elementi: mancanza di un interesse per il IGnor alla stipula di Parte_1
un atto di compravendita immobiliare poiché la madre aveva continuato a vivere nell'immobile; presenza in sede di rogito notarile di due testimoni;
mancanza della prova dell'effettivo versamento da parte del IGnor del corrispettivo della compravendita in favore della madre. Parte_1
In primo luogo, evidenziava che “il possesso dell'immobile compravenduto, contrariamente a quanto normalmente accade nelle vendite immobiliari, non è transitato in capo all'acquirente Parte_1
ma è rimasto in capo alla parte venditrice che ha continuato a
[...]
risiedervi senza peraltro corrispondere alcunché a titolo di godimento dello stesso. Talché non è chiaro quale interesse potesse avere il IG.
a sostenere un esborso patrimoniale di notevole entità, quale Parte_1
pag. 7/19 quello pattuito nella compravendita, per acquistare un immobile che non avrebbe potuto in alcun modo utilizzare”.
In secondo luogo, affermava che “Appare, inoltre, incongruente con
l'apparente natura onerosa dell'atto la forma dell'atto pubblico, che è richiesta dall'art. 782 cod.civ. proprio per il perfezionamento della donazione, ma è una forma non necessaria per la vendita immobiliare”.
Infine, affermava che non risultava provato che il abbia Parte_1
realmente provveduto al versamento del prezzo indicato. In particolare, evidenziava:
- che, se da un lato risultava che l'acconto di € 30.000,00 veniva versato dal convenuto alla madre mediante assegno tratto dal suo conto corrente, d'altro lato emergeva dalle risultanze bancarie che lo stesso in data 15.04.2011 (circa due mesi prima del Parte_1
rogito) - in forza della delega ad operare sul c/c in rappresentanza della madre - aveva emesso dal conto della madre l'assegno n.
275.156.016 dell'importo di € 30.000,00 in favore di sé stesso;
- che l'allegazione di secondo cui la defunta madre, CP_6
mediante la dazione di € 30.000,00 a favore del figlio, avrebbe voluto contribuire alle ingenti spese odontoiatriche che lo stesso avrebbe dovuto sostenere, non era munita di sufficienti riscontri probatori;
- che, quanto al pagamento del saldo del prezzo, dalla documentazione inviata ex art. 210 c.p.c. dalla Banca Carige risultava che la IGnora
– in data 22 luglio 2011 - poche settimane dopo la cessione Per_1
dell'immobile al figlio si era recata in banca per incassare, mediante assegno bancario emesso a favore di sé stessa, la somma di € 75.000
pag. 8/19 in contanti, circostanza che consentiva di presumere che la Per_1
con tale ingente prelievo avesse voluto sgravarlo anche dall'esborso del saldo, conclusione rafforzata dal fatto che il IG. Parte_1
disponesse dei soldi sul conto della madre a suo piacimento mediante continui e consistenti prelievi a proprio favore;
- che il fatto che il convenuto assumesse di aver ottenuto la liquidazione del TFR, in prossimità dell'estinzione del finanziamento, non pareva circostanza decisiva per poter fondatamente escludere la retrocessione del prezzo di vendita desumibile dalle plurime anomalie e incongruenze dell'intera operazione negoziale all'esito della quale, comunque, il patrimonio della de cuius è stato privato del bene immobile senza essere arricchito del corrispondente prezzo pattuito transitato solo per poco tempo nel conto corrente della sedicente parte venditrice e poi volatizzatosi.
Quanto ai prelievi bancari effettuati dal IG. , il Tribunale Parte_1
rilevava che dalla documentazione bancaria acquisita ex art. 210 c.p.c. e dagli estratti conto prodotti risultava che il IG. utilizzando la Parte_1
delega ad operare sul conto corrente rilasciatale dalla madre, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2010 e il 26 luglio 2017, aveva prelevato dal conto corrente intestato alla de cuius, principalmente mediante emissione di assegni a favore di se stesso nonché alcuni giroconti dal conto della madre a quello personale e anche con un bonifico a proprio favore, la somma complessiva di € 134.700,00.
Difatti, nelle relative annotazioni contabili figurava sempre il convenuto quale beneficiario dei numerosi assegni, dei giroconti e del Parte_1
pag. 9/19 bonifico per cui avrebbe dovuto provare che le somme - come allegato - venivano consegnate alla madre.
Per contro, il Giudice rilevava che non aveva provato che gli Parte_1
ingenti prelievi fossero giustificati dalla pretesa vita dispendiosa della de cuius e che anzi risultava che erano iniziati a partire dalla morte della IG.ra
(figlia della de cuius e madre degli attori) e fino all'anno Controparte_3
2015 allorché la IG.ra , ricoverata in una casa di riposo, non aveva Per_1
necessità di sostenere tali ingenti spese giacché le rette della casa di cura venivano direttamente addebitate sul suo conto corrente.
Tanto premesso, il Tribunale procedeva dunque alla ricostruzione dell'asse ereditario, conteggiando sia il valore dell'immobile (quale donatum) sia il credito della massa ereditaria verso il convenuto per i prelievi dal conto corrente della de cuius al fine di determinare la quota di legittima spettante agli attori.
2.1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2683/2023 del Tribunale di Parte_1
Genova deducendo tre motivi di appello censurando il capo della sentenza che ha ritenuto provata la natura simulata della compravendita, il capo che ha ritenuto non provato che i prelievi dal conto corrente della de cuius fossero destinati alle sue eIGenze di vita e nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della donazione di € 10.000,00 in favore di dante causa degli appellati. Controparte_3
2.2. e , ritualmente convenuti in Controparte_1 Controparte_2
giudizio non si costituivano e pertanto venivano dichiarati contumaci.
3. Con ordinanza del 10/06/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 10/19 3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui infra.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza “IN
RELAZIONE AL CAPO N. 1 NONCHÉ, EX ART. 336 C.P.C., IN
RELAZIONE AI CAPI NN. 3-4-5-9, PER AVERE IL GIUDICE DI PRIMO
GRADO ERRONEAMENTE RITENUTO NON PROVATA LA
CORRESPONSIONE DEL PREZZO DELLA COMPRAVENDITA
DELL'IMMOBILE DI GENOVA, VIA DELLE GRAZIE N. 5 E, ANZI, PER
AVER RITENUTO PROVATA LA NATURA SIMULATA DELL'ATTO,
DISSIMULANTE UNA DONAZIONE TRA LE PARTI, E CIÒ IN
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101-116 C.P.C. E 2729 C.C..”
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accertato la simulazione dell'atto di compravendita sulla base di elementi presuntivi – a suo giudizio non gravi, precisi e concordanti - e nello specifico la mancanza di un interesse per il IGnor alla Parte_1
stipula di un atto di compravendita immobiliare poiché la madre avrebbe continuato a vivere nell'immobile; la presenza in sede di rogito notarile di due testimoni;
la mancanza di prova dell'effettivo versamento da parte del IGnor del corrispettivo della compravendita in favore della Parte_1
madre.
In merito alla mancanza di interesse per il IGnor e presenza di Parte_1
testimoni al rogito evidenzia, in primo luogo, che “l'esame delle due circostanze da parte del Giudice ai fini del decidere ha integrato una
pag. 11/19 chiara violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del convenuto. Tali circostanze venivano infatti allegate dai IGnori CP_1
solo in sede di comparsa conclusionale, mai prima di allora;
conseguentemente il IGnor non ha, sul punto, potuto né Parte_1
contro
-dedurre né contrariamente provare”. In secondo lugo, sostiene comunque tali prove presuntive irrilevanti e non provate.
Quanto alla mancanza di prova dell'effettivo versamento da parte del IGnor del corrispettivo della compravendita il Giudice di Parte_1
primo grado avrebbe errato nel non aver valutato le prove documentali offerte del trasferimento di denaro con conseguente arricchimento della venditrice.
In particolare:
- che l'acconto pari ad € 30.000,00 veniva versato dal IGnor in favore della IGnora a mezzo assegno n. Parte_1 Per_1
283.618.125 in data 29 giugno 2011;
- che la somma precedentemente elargita dalla IGnora in data Per_1
15 aprile 2011 per € 30.000,00 veniva successivamente impiegata dal figlio IGnor per sostenere gli ingenti esborsi preventivati Parte_1
dallo per importanti interventi di implantologia Controparte_7
dentale;
- che l'importo dovuto a saldo del corrispettivo della compravendita veniva versato in favore della IGnora in data 29 giugno Per_1
2011 da Banca Carige S.p.a., con la quale il IGnor aveva Parte_1
precedentemente contratto un mutuo ad hoc e del quale aveva provveduto al pagamento in favore dell'Istituto Bancario delle prime rate previste dal piano di ammortamento;
pag. 12/19 - che nel settembre del 2011, il IGnor in ragione del pre- Parte_1
Controp pensionamento, percepiva a titolo di TFR dalla la somma di €
82.959,82, e che pochi giorni dopo l'accredito provvedeva alla estinzione anticipata del mutuo.
L'appellante inoltre evidenzia, rispetto all'importo di 75.000,00 a titolo di saldo del prezzo, che “non vi è alcuna prova che tale importo sia stato poi consegnato al IGnor anzi, come già evidenziato è per giunta Parte_1
ragionevole presumere che quel denaro sia stato poi consegnato al medesimo nucleo famigliare attoreo, o direttamente ai nipoti e CP_1
, oppure al padre IGnor proprio come già era CP_2 Parte_4
accaduto in passato”.
4.2. Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la decisione impugnata dovendosi confermare la simulazione del contratto di compravendita dissimulante una donazione.
4.3. In primo luogo, infatti, deve ritenersi non provato il pagamento del prezzo da parte del la provvista per il versamento dell'acconto Parte_1
di € 30.000,00 è stato fornito dalla madre. Risulta infatti che in data 15 aprile 2011 è stato tratto dal conto della de cuius un assegno dal in favore di se stesso;
in data 5/7/2011 la medesima somma è Parte_1
stata versata sul conto corrente della venditrice.
4.4. A fronte di tale evidenza documentale, non appare verosimile nè credibile che l'importo prelevato dal fosse destinato a spese Parte_1
odontoiatriche che avrebbe dovuto affrontare in futuro in quanto, come ben evidenziato dal Tribunale, non c'è corrispondenza né quanto agli importi, atteso che le spese dentistiche sono costate € 23.000,00, né quanto ai tempi in cui gli esborsi sono stati effettuati atteso che le spese dentistiche sono pag. 13/19 state affrontate in diverse tranches (dal settembre 2011 = € 8.000,00, dicembre 2012 = € 7.000,00, novembre 2012 = € 6.000,00 e dicembre 2013
- € 2.000,00), per cui non si comprende per quale motivo la madre avrebbe anticipato l'importo di gran lunga superiore in una volta sola, ben sei mesi prima dell'inizio delle cure dentali.
4.5. Con riferimento al saldo del prezzo dell'immobile risulta effettivamente che il ha contratto un mutuo per provvedere al Parte_1
pagamento, estinto anticipatamente, verosimilmente utilizzando la somma a lui liquidata a titolo di TFR.
Va tuttavia altresì evidenziato che in data 22/7/2011 risulta tratto un assegno dell'importo di € 75.000,00 in favore della (a se stessa) e Per_1
risulta effettuato in data 12/8/2011 un giroconto dal conto corrente della in favore del di € 12.000,00. Per_1 Parte_1
Sebbene non sia stata dimostrata la destinazione dell'assegno indicato, in mancanza di elementi da cui inferire che la abbia proceduto Per_1
all'acquisto di beni di valore, nonché tenuto conto che nel medesimo periodo di tempo risultano prelievi, giroconti e assegni tratti dal conto corrente della de cuius in favore del e in ragione della Parte_1
corrispondenza degli importi al saldo del prezzo deve ritenersi l'apparente versamento del prezzo con conseguente gratuità della cessione dell'immobile.
4.6. A rafforzare tale convincimento soccorrono la presenza dei testimoni alla redazione dell'atto che non si giustifica in altro modo se non con la finalità gratuita dell'atto stesso, nonché l'effettiva carenza di interesse del all'acquisto sia in quanto la madre è rimasta ivi a vivere sia in Parte_1
pag. 14/19 quanto la stessa non aveva alcuna necessità economica che giustificasse l'alienazione del bene.
Tali elementi risultanti per tabulas non costituiscono allegazioni tardive costituendo circostanze presuntive volte a provare la simulazione dell'atto.
5.1. Con il secondo motivo di appello, impugna la Parte_1
sentenza “IN RELAZIONE AL CAPO N. 2 NONCHÉ, EX ART. 336 C.P.C.,
IN RELAZIONE AI CAPI NN. 3-4-5-9, PER AVERE IL GIUDICE DI
PRIMO GRADO ERRONEAMENTE RITENUTO PROVATA
L'ESISTENZA DI UN CREDITO IN FAVORE DELLA
[...]
, NEI CONFRONTI DEL IN Per_2 Parte_5
RAGIONE DELLA PRESUNTA PERCEZIONE DA PARTE DEL
MEDESIMO DI SOMME ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE
MATERNO, E CIÒ IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101-116 C.P.C. E
2033 C.C.”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il IGnor avrebbe dovuto provare, in ragione di Parte_1
un obbligo di rendiconto, che le somme venivano consegnate alla madre;
che nessun riscontro probatorio sarebbe stato offerto dal IGnor Parte_1
sulla “pretesa vita dispendiosa” condotta dalla IGnora;
che gli Per_1
ingenti prelievi di denaro in contanti ad opera del figlio erano iniziati a partire dalla morte della IG.ra (figlia della de cuius e Controparte_3
madre degli attori), e ciò a comprova del fatto che la de cuius non era sempre stata solita prelevare importi in contanti di tale entità.
Rispetto alla prima circostanza evidenzia che gli odierni appellati, nel corso del giudizio di primo grado, “non hanno mai chiesto al convenuto, né in via principale, né in via incidentale, né in via istruttoria, la presentazione
pag. 15/19 di alcun conto, né hanno mai dedotto alcunché circa il presunto obbligo di rendiconto a carico del medesimo” e che “Solo, ancora una volta, in sede di comparsa conclusionale, gli attori inammissibilmente, tardivamente e confusamente alludevano ad un non meglio precisato obbligo che, tout court, assumevano non esser stato assolto dal convenuto”.
In secondo luogo, assumeva che nel corso del giudizio di primo grado, così come anche in sede di precisazione delle conclusioni, aveva insistito per l'ammissione della prova orale per testi, non accolta senza alcuna motivazione.
5.2. Rispetto al secondo motivo di appello si rileva che dagli estratti conto risultano anche prelevamenti periodici (mensili) di importi limitati (€
1000/2000) che verosimilmente potrebbero essere stati destinati ai bisogni della de cuius.
5.3. Sebbene parte appellante non abbia effettivamente fornito puntuale giustificazione dei prelevamenti effettuati mediante emissione di assegni a se stesso, va altresì valutato, anche esaminando gli estratti conto della de cuius nel periodo precedente al decesso di (avvenuta il Controparte_3
14/6/2010) durante il quale era questa ad occuparsi della gestione economica della madre, risulta erano effettuati prelevamenti periodici mensili sia in contati sia mediante assegni di importo oscillante tra €
1.000,00 e € 2.000,00.
Tali importi erano verosimilmente, ed in mancanza di contestazione sul punto, destinati a tutte le eIGenze della anziana donna poiché costituivano sostanzialmente le uniche uscite oltre al pagamento delle utenze.
5.4. Pertanto, tenuto conto delle eIGenze di vita della de cuius desumibili dal raffronto degli estratti conto nel periodo di tempo precedente il decesso pag. 16/19 della figlia della de cuius, della permanenza in vita della fino al Per_1
29/7/2017, del fatto che sono già stati esclusi dal computo gli importi di cui ai prelevamenti in contanti dal conto corrente, peraltro saltuari, si ritiene che dall'ammontare dei prelievi provato nella misura di € 134.700,00 vada detratto l'importo di € 30.000,00 in quanto effettivamente destinato a tale finalità.
5.5 Pertanto, il calcolo della massa ereditaria deve essere corretto in €
230.106,32 con la conseguenza che la quota di legittima per ciascun appellato è pari a € 38.351,00.
Il motivo deve quindi essere parzialmente accolto.
6.1. Con il terzo motivo di appello, il impugna la sentenza “IN Parte_1
RELAZIONE AI CAPI NN. 4-5, PER AVERE IL GIUDICE DI PRIMO
GRADO ERRONEAMENTE RITENUTO NON PROVATA
L'ELARGIZIONE A TITOLO GRATUITO, PER SPIRITO DI LIBERALITÀ,
PARI AD € 10.000,00 DA PARTE DELLA DE CUIUS IN FAVORE DELLA
E CIÒ IN VIOLAZIONE DELL'ART. Parte_6
116 C.P.C.”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte ha ritenuto non provata la circostanza del versamento, da parte della de cuis in favore della figlia della somma di € 10.000,00, nonostante sia stato Controparte_3
prodotto l'assegno n. 275156011 in data 26 marzo 2010, fatto in sé (così come il documento che lo comprova) non mai contestato dalla controparte, nemmeno in sede di interrogatorio del IGnor Controparte_1
6.2. La doglianza è infondata atteso che l'assegno in oggetto è stato emesso dalla in favore di , padre degli appellati, soggetto Per_1 Parte_4
terzo non parte nel giudizio e parte appellante non ha in alcun modo pag. 17/19 dimostrato che destinataria finale della somma sia stata la moglie
[...]
dante causa degli appellati stessi. CP_3
7. in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della contumacia degli appellati le spese di lite del grado vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
2683/2023 del 2/11/2023 e per l'effetto
2) a modifica del punto 4. del dispositivo di detta sentenza condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_2
38.351,05 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) a modifica del punto 5. Del dispositivo di detta sentenza condanna.
a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
38.351,05 oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) invariata nel resto;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Genova, 14/05/2025.
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Giovanna Cannata Rossella Atzeni
pag. 18/19 pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 232/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione ConIGliere
Dott. Giovanna Cannata ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 232/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO, 21 INT. 23 16123
GENOVA presso lo studio dell'Avv. QUERCIOLI ROBERTA LAURA che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLANTE contro e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le conclusioni e le domande formulate nel giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, in riforma parziale della Sentenza n.
2683/2023 del Tribunale di Genova, così giudicare:
Nel merito, in via principale, previa occorrendo rimessione in istruttoria ed ammissione dei mezzi di prova di seguito indicati:
- rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti, le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare inammissibili le eccezioni, deduzioni, contestazioni e domande nuove, svolte e formulate da parte attrice nella fase decisoria del giudizio di primo grado;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero – anche solo parzialmente – accolte le pretese attoree, accertare e dichiarare che la IGnora e/o i figli e hanno Controparte_3 CP_2 Controparte_1
ricevuto dalla IGnora , a titolo di donazione diretta e/o indiretta, Per_1
l'importo di € 10.000,00, e per l'effetto disporre l'imputazione di tale somma alla quota di legittima spettante agli attori e/o ordinarne la collazione ai fini della divisione;
In ogni caso:
- condannare gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria:
- Si chiede ammettersi prova sui seguenti capitoli, per testi, espunte, ove ritenuto, eventuali incisi o espressioni valutative:
pag. 2/19 1) È vero che la IG.ra era solita richiedere al figlio Per_1 [...]
di prelevare periodicamente somme di denaro in contanti dal Parte_1
conto corrente acceso presso la Banca Carige S.p.a. per fare fronte alle proprie necessità?
2) È vero che il IG. a seguito delle richieste della Parte_1
madre, si recava presso lo sportello della Banca Carige ed emetteva assegni bancari “a me stesso” dell'importo indicato dalla madre?
3) È vero che il IG. consegnava alla madre il denaro contante Parte_1
prelevato come sopra?
4) È vero in particolare che la IG.ra era solita andare una volta Per_1
al mese dal parrucchiere, dalla manicure e dalla pedicure?
5) È vero che la IG.ra chiedeva al figlio di Per_1 Parte_1
accompagnarla tre volte alla settimana a fare la spesa?
6) È vero che la IG.ra pagava la spesa e i corrispettivi del Per_1
parrucchiere, della manicure e pedicure in contanti?
7) È vero che la IG.ra in media due volte al mese Parte_2
chiedeva al figlio di accompagnarla al Casinò di Parte_1
Sanremo o al Casinò di Saint Vincent?
8) È vero che la IG.ra , per poter giocare, portava e con Parte_2
sé del denaro contante che cambiava in fiches appena giunta al casinò?
9) È vero che la IG.ra giocava alle slot machine utilizzando le Per_1
suddette fiches?
10) È vero che talvolta la IG.ra chiedeva al figlio di Per_1 Pt_1
anticiparle il denaro per le giocate con l'impegno a restituirlo?
pag. 3/19 11) È vero che la IG.ra autorizzava il figlio a recuperare, Per_1
mediante o giroconti o assegni tratti su proprio conto corrente, il denaro prestatole?
12) È vero che la IG.ra nell'anno 2010 e nell'anno 2012 è stata Per_1
con il figlio in vacanza in Austria, entrambe le volte per Parte_1
2 settimane?
13) È vero che le spese di viaggio e soggiorno sono state pagate dalla IG.ra in contanti? Per_1
14) È vero che nel mese di settembre 2011, l' , all'epoca CP_4
datrice di lavoro del IG. comunicava a quest'ultimo Parte_1
l'accettazione dell'esodo volontario e quindi la domanda di prepensionamento? Contro 15) È vero che il IG. percepiva dalla società di Genova Parte_1
l'importo di € 83.959,82 a titolo di TFR?
16) È vero che nell'anno 2011 il IG. si rivolgeva allo Parte_1
studio del Dott. per sottoporsi ad interventi di implantologia e Parte_3
cure dentarie?
17) È vero che il Dott. formulava un preventivo di spesa, per gli Parte_3
interventi e le cure suddette, di € 30.000?
18) È vero che il IG. nel mese di luglio 2011 chiedeva Parte_1
alla madre l'importo di € 30.000 per poter sostenere il pagamento delle cure dentarie?
19) È vero che la IG.ra acconsentiva a detta richiesta e Per_1
autorizzava il bonifico di € 30.000 dal proprio conto corrente al conto corrente del figlio?
pag. 4/19 20) È vero che il IG. si è effettivamente sottoposto ad Parte_1
interventi di implantologia e protesi dentaria dall'anno 2011 all'anno 2013 presso il Dott. ? Parte_3
21) È vero che nell'anno 2015 la IG.ra , cadendo fortuitamente in Per_1
casa, si procurava la frattura del femore?
22) È vero che dopo il ricovero in ospedale e la degenza presso il reparto di riabilitazione, durata 4 mesi, la IG.ra veniva trasferita presso Per_1
la RSA Santa Marta?
23) È vero che la IG.ra è rimasta ricoverata presso la RSA Santa Per_1
Marta dal 2015 fino alla morte?
24) È vero che il IG. andava tutti i giorni a trovare la Parte_1
madre presso la RSA Santa Marta, talvolta la portava in giro in auto, a prendere un gelato o al ristorante?
25) È vero che la retta della RSA Santa Marta ammontava ad € 1.680,00 mensili?
26) È vero che il IG. provvedeva al pagamento della retta Parte_1
utilizzando il denaro giacente sul conto corrente della IG.ra ? Per_1
27) È vero che nell'anno 2011 la IG.ra versava in Parte_2
favore della figlia l'importo di € 10.000 a titolo di Controparte_5
donazione?
28) È vero che su richiesta della IG.ra il suddetto Controparte_5
assegno veniva intestato al genero IG. Parte_4
Si indica quale testimone la IGnora residente a [...]
(Portogallo). Si chiede di esser ammessi a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie eventualmente ammesse.
Con ogni e più ampia riserva e salvezza.”
pag. 5/19 MOTIVAZIONE
1.1. e convenivano in giudizio lo zio Controparte_1 Controparte_2
materno affinché il Tribunale di Genova lo Parte_1
condannasse, quale erede universale di , deceduta a Parte_2
Genova il 29 luglio 2017, a reintegrarli, ai sensi degli artt. 553 e ss. cod.civ., nella quota di riserva loro spettante, ex art. 537 cod.civ., dell'eredità morendo dismessa dalla predetta, nella quale erano subentrati ex art. 467 cod.civ. per rappresentazione della madre, Controparte_3
scomparsa nel 2010.
Gli attori deducevano che nella massa ereditaria doveva essere incluso anche il valore dell'immobile sito in Genova, Via delle Grazie, 5/11, che la nonna materna, in data 29 giugno 2011, aveva venduto al figlio
[...]
giacché la vendita dissimulava una donazione, nonché i Parte_1
cospicui importi che il IG. aveva indebitamente Parte_1
prelevato dal conto corrente della , che alla sua morte presentava Per_1
un saldo finale di poco più di un centinaio di euro.
Chiedevano pertanto che il Tribunale, ricostruito l'asse ereditario tenendo conto della donazione dissimulata dell'immobile e dei prelievi indebiti effettuati dal convenuto, condannasse quest'ultimo a reintegrare la quota di riserva loro spettante per legge pari ad un terzo dell'eredità.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.01.2021, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli Parte_1
attori.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di accertare e dichiarare che lo stesso aveva sostenuto spese funerarie e cimiteriali e che gli attori, ovvero la di loro madre, avevano ricevuto a pag. 6/19 titolo di donazione alcune somme nella misura da accertare in corso di causa.
1.3. Con sentenza n. 2683/2023, il Tribunale accoglieva le domande formulate dagli attori e, per l'effetto: accertava che la compravendita immobiliare dissimulava una donazione e che il credito della massa ereditaria a seguito dei prelievi bancari effettuati da Parte_1
ammontava a € 134.700,00. Di conseguenza, determinata la quota di legittima, condannava al pagamento di € 43.351,05 a ciascuno Parte_1
degli attori.
Infine, condannava ciascuno degli attori al pagamento a favore di di un sesto delle spese cimiteriali e funerarie. CP_6
In particolare, in merito alla domanda di simulazione della compravendita immobiliare del 29 giugno 2011, il Giudice di primo grado attribuiva rilevanza, ai fini della prova presuntiva ex art. 2729 c.c., ai seguenti elementi: mancanza di un interesse per il IGnor alla stipula di Parte_1
un atto di compravendita immobiliare poiché la madre aveva continuato a vivere nell'immobile; presenza in sede di rogito notarile di due testimoni;
mancanza della prova dell'effettivo versamento da parte del IGnor del corrispettivo della compravendita in favore della madre. Parte_1
In primo luogo, evidenziava che “il possesso dell'immobile compravenduto, contrariamente a quanto normalmente accade nelle vendite immobiliari, non è transitato in capo all'acquirente Parte_1
ma è rimasto in capo alla parte venditrice che ha continuato a
[...]
risiedervi senza peraltro corrispondere alcunché a titolo di godimento dello stesso. Talché non è chiaro quale interesse potesse avere il IG.
a sostenere un esborso patrimoniale di notevole entità, quale Parte_1
pag. 7/19 quello pattuito nella compravendita, per acquistare un immobile che non avrebbe potuto in alcun modo utilizzare”.
In secondo luogo, affermava che “Appare, inoltre, incongruente con
l'apparente natura onerosa dell'atto la forma dell'atto pubblico, che è richiesta dall'art. 782 cod.civ. proprio per il perfezionamento della donazione, ma è una forma non necessaria per la vendita immobiliare”.
Infine, affermava che non risultava provato che il abbia Parte_1
realmente provveduto al versamento del prezzo indicato. In particolare, evidenziava:
- che, se da un lato risultava che l'acconto di € 30.000,00 veniva versato dal convenuto alla madre mediante assegno tratto dal suo conto corrente, d'altro lato emergeva dalle risultanze bancarie che lo stesso in data 15.04.2011 (circa due mesi prima del Parte_1
rogito) - in forza della delega ad operare sul c/c in rappresentanza della madre - aveva emesso dal conto della madre l'assegno n.
275.156.016 dell'importo di € 30.000,00 in favore di sé stesso;
- che l'allegazione di secondo cui la defunta madre, CP_6
mediante la dazione di € 30.000,00 a favore del figlio, avrebbe voluto contribuire alle ingenti spese odontoiatriche che lo stesso avrebbe dovuto sostenere, non era munita di sufficienti riscontri probatori;
- che, quanto al pagamento del saldo del prezzo, dalla documentazione inviata ex art. 210 c.p.c. dalla Banca Carige risultava che la IGnora
– in data 22 luglio 2011 - poche settimane dopo la cessione Per_1
dell'immobile al figlio si era recata in banca per incassare, mediante assegno bancario emesso a favore di sé stessa, la somma di € 75.000
pag. 8/19 in contanti, circostanza che consentiva di presumere che la Per_1
con tale ingente prelievo avesse voluto sgravarlo anche dall'esborso del saldo, conclusione rafforzata dal fatto che il IG. Parte_1
disponesse dei soldi sul conto della madre a suo piacimento mediante continui e consistenti prelievi a proprio favore;
- che il fatto che il convenuto assumesse di aver ottenuto la liquidazione del TFR, in prossimità dell'estinzione del finanziamento, non pareva circostanza decisiva per poter fondatamente escludere la retrocessione del prezzo di vendita desumibile dalle plurime anomalie e incongruenze dell'intera operazione negoziale all'esito della quale, comunque, il patrimonio della de cuius è stato privato del bene immobile senza essere arricchito del corrispondente prezzo pattuito transitato solo per poco tempo nel conto corrente della sedicente parte venditrice e poi volatizzatosi.
Quanto ai prelievi bancari effettuati dal IG. , il Tribunale Parte_1
rilevava che dalla documentazione bancaria acquisita ex art. 210 c.p.c. e dagli estratti conto prodotti risultava che il IG. utilizzando la Parte_1
delega ad operare sul conto corrente rilasciatale dalla madre, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2010 e il 26 luglio 2017, aveva prelevato dal conto corrente intestato alla de cuius, principalmente mediante emissione di assegni a favore di se stesso nonché alcuni giroconti dal conto della madre a quello personale e anche con un bonifico a proprio favore, la somma complessiva di € 134.700,00.
Difatti, nelle relative annotazioni contabili figurava sempre il convenuto quale beneficiario dei numerosi assegni, dei giroconti e del Parte_1
pag. 9/19 bonifico per cui avrebbe dovuto provare che le somme - come allegato - venivano consegnate alla madre.
Per contro, il Giudice rilevava che non aveva provato che gli Parte_1
ingenti prelievi fossero giustificati dalla pretesa vita dispendiosa della de cuius e che anzi risultava che erano iniziati a partire dalla morte della IG.ra
(figlia della de cuius e madre degli attori) e fino all'anno Controparte_3
2015 allorché la IG.ra , ricoverata in una casa di riposo, non aveva Per_1
necessità di sostenere tali ingenti spese giacché le rette della casa di cura venivano direttamente addebitate sul suo conto corrente.
Tanto premesso, il Tribunale procedeva dunque alla ricostruzione dell'asse ereditario, conteggiando sia il valore dell'immobile (quale donatum) sia il credito della massa ereditaria verso il convenuto per i prelievi dal conto corrente della de cuius al fine di determinare la quota di legittima spettante agli attori.
2.1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2683/2023 del Tribunale di Parte_1
Genova deducendo tre motivi di appello censurando il capo della sentenza che ha ritenuto provata la natura simulata della compravendita, il capo che ha ritenuto non provato che i prelievi dal conto corrente della de cuius fossero destinati alle sue eIGenze di vita e nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della donazione di € 10.000,00 in favore di dante causa degli appellati. Controparte_3
2.2. e , ritualmente convenuti in Controparte_1 Controparte_2
giudizio non si costituivano e pertanto venivano dichiarati contumaci.
3. Con ordinanza del 10/06/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 10/19 3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui infra.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza “IN
RELAZIONE AL CAPO N. 1 NONCHÉ, EX ART. 336 C.P.C., IN
RELAZIONE AI CAPI NN. 3-4-5-9, PER AVERE IL GIUDICE DI PRIMO
GRADO ERRONEAMENTE RITENUTO NON PROVATA LA
CORRESPONSIONE DEL PREZZO DELLA COMPRAVENDITA
DELL'IMMOBILE DI GENOVA, VIA DELLE GRAZIE N. 5 E, ANZI, PER
AVER RITENUTO PROVATA LA NATURA SIMULATA DELL'ATTO,
DISSIMULANTE UNA DONAZIONE TRA LE PARTI, E CIÒ IN
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101-116 C.P.C. E 2729 C.C..”
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accertato la simulazione dell'atto di compravendita sulla base di elementi presuntivi – a suo giudizio non gravi, precisi e concordanti - e nello specifico la mancanza di un interesse per il IGnor alla Parte_1
stipula di un atto di compravendita immobiliare poiché la madre avrebbe continuato a vivere nell'immobile; la presenza in sede di rogito notarile di due testimoni;
la mancanza di prova dell'effettivo versamento da parte del IGnor del corrispettivo della compravendita in favore della Parte_1
madre.
In merito alla mancanza di interesse per il IGnor e presenza di Parte_1
testimoni al rogito evidenzia, in primo luogo, che “l'esame delle due circostanze da parte del Giudice ai fini del decidere ha integrato una
pag. 11/19 chiara violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del convenuto. Tali circostanze venivano infatti allegate dai IGnori CP_1
solo in sede di comparsa conclusionale, mai prima di allora;
conseguentemente il IGnor non ha, sul punto, potuto né Parte_1
contro
-dedurre né contrariamente provare”. In secondo lugo, sostiene comunque tali prove presuntive irrilevanti e non provate.
Quanto alla mancanza di prova dell'effettivo versamento da parte del IGnor del corrispettivo della compravendita il Giudice di Parte_1
primo grado avrebbe errato nel non aver valutato le prove documentali offerte del trasferimento di denaro con conseguente arricchimento della venditrice.
In particolare:
- che l'acconto pari ad € 30.000,00 veniva versato dal IGnor in favore della IGnora a mezzo assegno n. Parte_1 Per_1
283.618.125 in data 29 giugno 2011;
- che la somma precedentemente elargita dalla IGnora in data Per_1
15 aprile 2011 per € 30.000,00 veniva successivamente impiegata dal figlio IGnor per sostenere gli ingenti esborsi preventivati Parte_1
dallo per importanti interventi di implantologia Controparte_7
dentale;
- che l'importo dovuto a saldo del corrispettivo della compravendita veniva versato in favore della IGnora in data 29 giugno Per_1
2011 da Banca Carige S.p.a., con la quale il IGnor aveva Parte_1
precedentemente contratto un mutuo ad hoc e del quale aveva provveduto al pagamento in favore dell'Istituto Bancario delle prime rate previste dal piano di ammortamento;
pag. 12/19 - che nel settembre del 2011, il IGnor in ragione del pre- Parte_1
Controp pensionamento, percepiva a titolo di TFR dalla la somma di €
82.959,82, e che pochi giorni dopo l'accredito provvedeva alla estinzione anticipata del mutuo.
L'appellante inoltre evidenzia, rispetto all'importo di 75.000,00 a titolo di saldo del prezzo, che “non vi è alcuna prova che tale importo sia stato poi consegnato al IGnor anzi, come già evidenziato è per giunta Parte_1
ragionevole presumere che quel denaro sia stato poi consegnato al medesimo nucleo famigliare attoreo, o direttamente ai nipoti e CP_1
, oppure al padre IGnor proprio come già era CP_2 Parte_4
accaduto in passato”.
4.2. Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la decisione impugnata dovendosi confermare la simulazione del contratto di compravendita dissimulante una donazione.
4.3. In primo luogo, infatti, deve ritenersi non provato il pagamento del prezzo da parte del la provvista per il versamento dell'acconto Parte_1
di € 30.000,00 è stato fornito dalla madre. Risulta infatti che in data 15 aprile 2011 è stato tratto dal conto della de cuius un assegno dal in favore di se stesso;
in data 5/7/2011 la medesima somma è Parte_1
stata versata sul conto corrente della venditrice.
4.4. A fronte di tale evidenza documentale, non appare verosimile nè credibile che l'importo prelevato dal fosse destinato a spese Parte_1
odontoiatriche che avrebbe dovuto affrontare in futuro in quanto, come ben evidenziato dal Tribunale, non c'è corrispondenza né quanto agli importi, atteso che le spese dentistiche sono costate € 23.000,00, né quanto ai tempi in cui gli esborsi sono stati effettuati atteso che le spese dentistiche sono pag. 13/19 state affrontate in diverse tranches (dal settembre 2011 = € 8.000,00, dicembre 2012 = € 7.000,00, novembre 2012 = € 6.000,00 e dicembre 2013
- € 2.000,00), per cui non si comprende per quale motivo la madre avrebbe anticipato l'importo di gran lunga superiore in una volta sola, ben sei mesi prima dell'inizio delle cure dentali.
4.5. Con riferimento al saldo del prezzo dell'immobile risulta effettivamente che il ha contratto un mutuo per provvedere al Parte_1
pagamento, estinto anticipatamente, verosimilmente utilizzando la somma a lui liquidata a titolo di TFR.
Va tuttavia altresì evidenziato che in data 22/7/2011 risulta tratto un assegno dell'importo di € 75.000,00 in favore della (a se stessa) e Per_1
risulta effettuato in data 12/8/2011 un giroconto dal conto corrente della in favore del di € 12.000,00. Per_1 Parte_1
Sebbene non sia stata dimostrata la destinazione dell'assegno indicato, in mancanza di elementi da cui inferire che la abbia proceduto Per_1
all'acquisto di beni di valore, nonché tenuto conto che nel medesimo periodo di tempo risultano prelievi, giroconti e assegni tratti dal conto corrente della de cuius in favore del e in ragione della Parte_1
corrispondenza degli importi al saldo del prezzo deve ritenersi l'apparente versamento del prezzo con conseguente gratuità della cessione dell'immobile.
4.6. A rafforzare tale convincimento soccorrono la presenza dei testimoni alla redazione dell'atto che non si giustifica in altro modo se non con la finalità gratuita dell'atto stesso, nonché l'effettiva carenza di interesse del all'acquisto sia in quanto la madre è rimasta ivi a vivere sia in Parte_1
pag. 14/19 quanto la stessa non aveva alcuna necessità economica che giustificasse l'alienazione del bene.
Tali elementi risultanti per tabulas non costituiscono allegazioni tardive costituendo circostanze presuntive volte a provare la simulazione dell'atto.
5.1. Con il secondo motivo di appello, impugna la Parte_1
sentenza “IN RELAZIONE AL CAPO N. 2 NONCHÉ, EX ART. 336 C.P.C.,
IN RELAZIONE AI CAPI NN. 3-4-5-9, PER AVERE IL GIUDICE DI
PRIMO GRADO ERRONEAMENTE RITENUTO PROVATA
L'ESISTENZA DI UN CREDITO IN FAVORE DELLA
[...]
, NEI CONFRONTI DEL IN Per_2 Parte_5
RAGIONE DELLA PRESUNTA PERCEZIONE DA PARTE DEL
MEDESIMO DI SOMME ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE
MATERNO, E CIÒ IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101-116 C.P.C. E
2033 C.C.”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il IGnor avrebbe dovuto provare, in ragione di Parte_1
un obbligo di rendiconto, che le somme venivano consegnate alla madre;
che nessun riscontro probatorio sarebbe stato offerto dal IGnor Parte_1
sulla “pretesa vita dispendiosa” condotta dalla IGnora;
che gli Per_1
ingenti prelievi di denaro in contanti ad opera del figlio erano iniziati a partire dalla morte della IG.ra (figlia della de cuius e Controparte_3
madre degli attori), e ciò a comprova del fatto che la de cuius non era sempre stata solita prelevare importi in contanti di tale entità.
Rispetto alla prima circostanza evidenzia che gli odierni appellati, nel corso del giudizio di primo grado, “non hanno mai chiesto al convenuto, né in via principale, né in via incidentale, né in via istruttoria, la presentazione
pag. 15/19 di alcun conto, né hanno mai dedotto alcunché circa il presunto obbligo di rendiconto a carico del medesimo” e che “Solo, ancora una volta, in sede di comparsa conclusionale, gli attori inammissibilmente, tardivamente e confusamente alludevano ad un non meglio precisato obbligo che, tout court, assumevano non esser stato assolto dal convenuto”.
In secondo luogo, assumeva che nel corso del giudizio di primo grado, così come anche in sede di precisazione delle conclusioni, aveva insistito per l'ammissione della prova orale per testi, non accolta senza alcuna motivazione.
5.2. Rispetto al secondo motivo di appello si rileva che dagli estratti conto risultano anche prelevamenti periodici (mensili) di importi limitati (€
1000/2000) che verosimilmente potrebbero essere stati destinati ai bisogni della de cuius.
5.3. Sebbene parte appellante non abbia effettivamente fornito puntuale giustificazione dei prelevamenti effettuati mediante emissione di assegni a se stesso, va altresì valutato, anche esaminando gli estratti conto della de cuius nel periodo precedente al decesso di (avvenuta il Controparte_3
14/6/2010) durante il quale era questa ad occuparsi della gestione economica della madre, risulta erano effettuati prelevamenti periodici mensili sia in contati sia mediante assegni di importo oscillante tra €
1.000,00 e € 2.000,00.
Tali importi erano verosimilmente, ed in mancanza di contestazione sul punto, destinati a tutte le eIGenze della anziana donna poiché costituivano sostanzialmente le uniche uscite oltre al pagamento delle utenze.
5.4. Pertanto, tenuto conto delle eIGenze di vita della de cuius desumibili dal raffronto degli estratti conto nel periodo di tempo precedente il decesso pag. 16/19 della figlia della de cuius, della permanenza in vita della fino al Per_1
29/7/2017, del fatto che sono già stati esclusi dal computo gli importi di cui ai prelevamenti in contanti dal conto corrente, peraltro saltuari, si ritiene che dall'ammontare dei prelievi provato nella misura di € 134.700,00 vada detratto l'importo di € 30.000,00 in quanto effettivamente destinato a tale finalità.
5.5 Pertanto, il calcolo della massa ereditaria deve essere corretto in €
230.106,32 con la conseguenza che la quota di legittima per ciascun appellato è pari a € 38.351,00.
Il motivo deve quindi essere parzialmente accolto.
6.1. Con il terzo motivo di appello, il impugna la sentenza “IN Parte_1
RELAZIONE AI CAPI NN. 4-5, PER AVERE IL GIUDICE DI PRIMO
GRADO ERRONEAMENTE RITENUTO NON PROVATA
L'ELARGIZIONE A TITOLO GRATUITO, PER SPIRITO DI LIBERALITÀ,
PARI AD € 10.000,00 DA PARTE DELLA DE CUIUS IN FAVORE DELLA
E CIÒ IN VIOLAZIONE DELL'ART. Parte_6
116 C.P.C.”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte ha ritenuto non provata la circostanza del versamento, da parte della de cuis in favore della figlia della somma di € 10.000,00, nonostante sia stato Controparte_3
prodotto l'assegno n. 275156011 in data 26 marzo 2010, fatto in sé (così come il documento che lo comprova) non mai contestato dalla controparte, nemmeno in sede di interrogatorio del IGnor Controparte_1
6.2. La doglianza è infondata atteso che l'assegno in oggetto è stato emesso dalla in favore di , padre degli appellati, soggetto Per_1 Parte_4
terzo non parte nel giudizio e parte appellante non ha in alcun modo pag. 17/19 dimostrato che destinataria finale della somma sia stata la moglie
[...]
dante causa degli appellati stessi. CP_3
7. in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della contumacia degli appellati le spese di lite del grado vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
2683/2023 del 2/11/2023 e per l'effetto
2) a modifica del punto 4. del dispositivo di detta sentenza condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_2
38.351,05 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) a modifica del punto 5. Del dispositivo di detta sentenza condanna.
a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
38.351,05 oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) invariata nel resto;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Genova, 14/05/2025.
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Giovanna Cannata Rossella Atzeni
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