Sentenza 17 marzo 2025
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto da
DA Lo CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato relativo alla sentenza n. 2290/23 Tribunale di IA-Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII - Ambito Territoriale di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2290/23 Tribunale di IA-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 7330/22 R.G. in data 26.05.2023, e notificata in forma esecutiva in data 02.03.2024 -, il Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato ad attribuire alla Sig.ra DA Lo CO la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00.
Nonostante la notifica della sentenza in data 02.03.2024 – e benchè essa fosse comunque passata in cosa giudicata, come comprovato da attestazione del 01/09/2025, non prodotta in allegato all’atto di gravame indicato a seguire, ma comunque depositata in segreteria il 12/03/2025 (ovvero: prima che la causa venisse trattenuta in decisione) -, il Ministero non ha ancora messo a disposizione di quella l’importo di € 1.000,00.
Essendo quindi vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra DA Lo CO, dopo avere inviato, in data 06.08.2024, una diffida all’amministrazione resistente (peraltro rimasta anch’essa priva di riscontro), con ricorso notificato il 4 gennaio 2025 ha agito per ottenere, ai sensi ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 104/2010, la nomina di un Commissario ad acta “ al fine compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza, dettagliatamente descritta in ricorso ”.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di memoria – di mera forma - in segreteria l’11/0/2025.
Il giorno 13/03/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 02/03/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 04/01/2025, dopo 10 mesi ca. dall’avvenuta notifica con formula esecutiva della sentenza n. 2290/23 Tribunale di IA-Sezione Lavoro all’indirizzo dell’Amministrazione intimata. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - così come necessario ogni qual volta non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905).
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio ritiene pertanto di poter accogliere la domanda proposta, nominando quale Commissario ad acta – ove l’Amministrazione intimata ometta, in prima battuta, di corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 1.000,00 (oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/9) entro il termine ultimo di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione presente sentenza – il Dirigente dell’Ufficio VII Contenzioso della Direzione Generale per il Personale Scolastico nell’ambito del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 2290/23 Tribunale di IA-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), ove l’Amministrazione intimata ometta, in prima battuta, di corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 1.000,00 (oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/9) entro il termine ultimo di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione presente sentenza, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio VII Contenzioso della Direzione Generale per il Personale Scolastico nell’ambito del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 2290/23 Tribunale di IA-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.000,00 (mille/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae nella misura della metà del rispettivo importo distintamente in favore dei patrocinatori antistatari della ricorrente, in persona degli Avv.ti Marco Di Pietro e Nicola Zampieri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO