Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4715/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4715/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. VALANDRO CRISTIANA, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. DANIELETTO ALBERTO, come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate per l'udienza del 14.03.2025:
Perché il Tribunale pronunci con sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...] e residente a [...] (C.F.
[...]
) e nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1 Controparte_1
(PD) via Padova n. 37 (C.F. ), matrimonio contratto a Candiana (PD) in data C.F._2
18.06.2022, atto trascritto nel Registro dello stato civile (registro degli atti di matrimonio) del
ordinandosi la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Candiana, alle seguenti condizioni concordate congiuntamente in ricorso:
1. I signori e dichiarano reciprocamente di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente indipendenti e autosufficienti e che pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento, con reciproca rinuncia all'assegno divorzile.
2. I signori e dichiarano che non sussiste tra loro alcun bene da Parte_1 Controparte_1
dividere, dato che gli stessi hanno già provveduto, nelle more della separazione, a dividere ogni e ciascun cespite eventualmente tra loro in comunione, nonché gli arredi e corredi della casa già coniugale.
3. I signori e dichiarano che nulla hanno più a pretendere, l'uno Parte_1 Controparte_1
dall'altro, dal punto di vista economico-patrimoniale ritenendosi economicamente autosufficienti.
4. Spese legali compensate.
5. I ricorrenti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...] hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 18/06/2022 in Candiana (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 3, Parte II, Serie A, anno 2022.
Con ricorso del 17.04.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04.06.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 26.06.2024 n. 360 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del
04.06.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 18/06/2022 in Candiana
[...] Controparte_1
(PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
n. 3, Parte II, Serie A, anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 23/03/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti