Versione
12 gennaio 1982
12 gennaio 1982
Art. 33. Dispensa dalla ferma di leva
I profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.
La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovra' essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di eta'.
I profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.
La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovra' essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di eta'.
Giurisprudenza • 9
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/05/2019, n. 3365Provvedimento: […] 8. L'art. 33 della legge della legge n. 763 del 1981 prevede che “i profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva”.Leggi di più...
- vizio di ultrapetizione·
- dispensa dal servizio militare·
- principi generali sull'interpretazione della legge·
- art. 33 della legge n. 763 del 1981·
- tutela cautelare·
- art. 91 e seguenti del codice di procedura civile·
- vizio di motivazione·
- legge 241 del 1990·
- condanna alle spese·
- cessazione della materia del contendere·
- familiari a carico dei profughi·
- art. 112 del codice di procedura civile·
- soccombenza virtuale·
- improcedibilità del ricorso