Articolo 17 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 febbraio 2003
Art. 17. (Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00) 1. All' articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea".
Nota all' art. 17:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196 , reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione". L'art. 2, comma 2, e' cosi' modificato:
"2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo ; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni.
Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall' art. 416-bis del codice penale , o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , o della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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