Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2025, proposto da
Società Emy S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1588/2023 datato 8.8.2023 emesso dal giudice di pace di Nola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Gianluca Di Vita, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e letta la richiesta di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente in data 22.5.2025;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo in epigrafe con cui il giudice di pace di Nola ha ordinato al Comune di San Giuseppe Vesuviano il pagamento della somma di € 617,75 oltre interessi legali e spese del procedimento ivi liquidate con accessori di legge, originato dal mancato rimborso delle spese di registrazione di altro decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Nola nei confronti dell’ente locale.
L’amministrazione intimata non ha proposto opposizione e il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. e successivamente notificato in forma esecutiva in data 17.4.2024.
L’istante lamenta di aver notificato invano anche l’atto di precetto in data 2.10.2024 e conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’ente locale al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di applicazione delle penalità di mora e di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) del cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2334/2012). Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5045/2011; Cassazione civile, sez. III, n. 2083/2002).
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, commi 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Va dunque dichiarato l'obbligo dell'ente intimato di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto. L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sulle somme dovute in ragione del titolo azionato sono dovuti inoltre gli accessori di legge (interessi e spese del giudizio monitorio) come indicati nel titolo azionato.
Sempre in accoglimento della domanda attorea viene nominato sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli che potrà delegare un funzionario dell’ufficio, il quale si insedierà alla scadenza del termine assegnato alle parti resistenti per l’adempimento e previa richiesta in tal senso ad opera di parte ricorrente, provvedendo all’adempimento del munus nel successivo termine di 60 giorni dall’insediamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura seriale del contenzioso e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO