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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1016/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Guarene (Cn)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 anagraficamente residente in [...](Cn) entrambi rappresentati e difesi dall' STROPPIANA SILVANO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Canale il 04/07/1993.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canale (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: ad Alba (Cn), il 19/01/1996, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
Giulia, ad Alba (Cn), il 21/10/1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ad Alba (Cn), il 04/06/2003, maggiorenne ed Per_2
1 economicamente NON autosufficiente;
, ad Alba (Cn), 01/01/2008, minorenne e non Per_3 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L.
898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1993, parte II serie A n. 15. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canale di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il figlio minore verrà affidato in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento e Per_3 residenza presso la residenza e/o domicilio della madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, previ accordi presi anche direttamente con lo stesso, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio. Tenuto conto del desiderio del padre di mantenere i rapporti con il figlio, ripresi recentemente, la madre si impegna ad agevolarli;
il SI. contribuirà al mantenimento dei figli ed economicamente non ancora Pt_1 Per_3 Per_2 autosufficienti, come segue:
- egli corrisponderà alla SI , quale contributo per il mantenimento di , la Parte_2 Per_3 somma di €. 350,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma indicata quale contributo di mantenimento per il figlio si intende da corrispondere sino al raggiungimento Per_3
2 dell'indipendenza economica dello stesso;
tale somma sarà rivalutata per legge ex indice Istat ogni anno;
- egli corrisponderà direttamente alla figlia la somma di €. 350,00 al mese entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese;
la somma indicata quale contributo di mantenimento per la figlia si intende da Per_2 corrispondere sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
tale somma sarà rivalutata per legge ex indice Istat ogni anno;
- egli si farà carico delle spese di soggiorno della figlia a Pavia ove ha in corso il ciclo di studi Per_2 universitario, ammontanti ad €. 370,00 mensili per la locazione dell'alloggio (in comune con altri studenti), oltre, eventualmente, a quelle, pro-quota, per luce, gas, acqua e rifiuti;
tale obbligo cesserà al termine del ciclo di studi a Pavia o anticipatamente in caso di interruzione;
- sino a quando la SI.ra non avrà trovato una stabile occupazione lavorativa, che si Parte_2 impegna a ricercare, le spese straordinarie rimarranno totalmente a carico del marito;
i coniugi rinviano quanto all'individuazione di tali spese, al procedimento decisionale ed alle modalità di rimborso, al protocollo Tribunale di Asti - COA Asti del 07/07/2017. Nel momento in cui la sig.ra avrà trovato una stabile occupazione lavorativa, i coniugi si impegnato a rivedere la Parte_2 percentuale di contributo alle spese in questione e ciò in base alla futura capacità reddituale e patrimoniale
PRENDE ATTO CHE la SI.ra da atto di avere lasciato, unitamente ai figli ed a causa dell'intollerabilità della Parte_2 convivenza con il marito, la ex casa coniugale ove a tutt'oggi vive unicamente il SI. , sicchè Pt_1 essa SI.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione di detta ex casa coniugale, ubicata in Parte_2
Guarene (Cn), Fraz. Vaccheria, C.so Asti n. 92, che rimarrà pertanto nell'esclusiva disponibilità del marito;
la SI.ra intende infatti trovare una diversa sistemazione abitativa per sè ed i Parte_2 figli, essendo ad oggi domiciliata in via provvisoria presso l'abitazione ove vive la madre;
l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre collocataria ed il SI. si Pt_1 impegna a prestare la collaborazione eventualmente necessaria per tale attribuzione;
- entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per , Per_3 impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tali assensi con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con il genitore richiedente al fine del rilascio dei predetti documenti;
A) coniugi si danno reciprocamente atto di avere autonome capacità di lavoro e di guadagno, di essere economicamente autosufficienti e di avere utilizzato autonome risorse per il proprio sostentamento dall'interruzione della convivenza (25/04/2023), tuttavia, in considerazione del fatto che la SI.ra
è attualmente priva di una stabile occupazione e che la stessa si è impegnata a ricercarla, Parte_2 nonché di una sistemazione abitativa definitiva atteso che la ex casa coniugale è stata lasciata al marito, il sig. , si impegna a versare alla SI.ra , che accetta, le seguenti somme: Pt_1 Parte_2
- €. 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) al momento del deposito del presente ricorso mediante assegno circolare intestato alla SI.ra Parte_2
- €. 25.000,00 (diconsi Euro venticinquemila/00) entro 10 giorni dal deposito della sentenza di divorzio mediante assegno circolare intestato alla SI.ra Parte_2
B) le somme di cui sopra sono versate dal SI. alla SI.ra e da essa accettate per Pt_1 Parte_2 le seguenti causali:
- quanto all'importo di €. 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00):
- - al fine di contribuire al reperimento di un'abitazione in proprietà per sé e per i figli;
3 - - comunque a tacitazione di ogni precedente rapporto di debito e credito tra i coniugi;
- - a titolo di contributo al mantenimento con elargizione una tantum per la fase di separazione;
- quanto all'importo di €. 25.000,00 (diconsi Euro venticinquemila/00):
- - a titolo di assegno divorzile con pagamento in un'unica soluzione quale contributo per la fase successiva alla cessazione degli effetti civili del patrimonio;
C) la Polizza EV Valore Garanzia, int. a , con valore teorico all'08/04/2024 di €. Parte_1 49.283,00 lordi e di €. 47.888,00 al netto della tassazione (c.d. capital gain), rimarrà di esclusiva pertinenza del SI. ; Parte_1
D) la Polizza EL Prospettiva, int. a con valore teorico all'08/04/2024 di €. Parte_2 50.116,00 lordi e di €. 48.259,00 al netto della tassazione (c.d. capital gain), rimarrà di esclusiva pertinenza della SI.ra Parte_2
E) il Fondo Globlea ESG50 01/27°, int. ai coniugi, con valore al 08/04/2024 di €. 9.931,03, verrà suddiviso tra i coniugi in parti uguali;
F) una volta effettuato il deposito del ricorso di cui alla superiore lett. d), i ricorrenti si impegnano a richiedere la chiusura del conto corrente cointestato n. 17551, acceso presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Alba, Via T. Calissano n. 9, con ripartizione del saldo attivo al 50% tra le parti;
G) dato atto che in costanza di matrimonio la SI.ra , su richiesta del marito, si era resa Parte_2 disponibile ad acquisire in proprietà con di Saluzzo del 12/03/2008, Parte_3
Rep. n. 116.235, Racc. n. 12.486, alcuni beni in Brossasco (Cn), nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione, la SI.ra si impegna Parte_2
a cedere al SI. che accetta, a titolo gratuito, la piena proprietà dei beni immobili di cui al cit. Pt_1
Rogito, di seguito meglio descritti:
Nel Comune di Brossasco, borgata Barra:
VENDITA I
a) appezzamenti di terreno agricolo e fabbricati rurali, di vecchia costruzione ed in cattive condizioni di conservazione e manutenzione, privi di impianti e/o servizi di qualsiasi genere, per una superficie catastale complessiva di metri quadrati ottomilatrecentosettantanove (mq. 8.379), censiti in Catasto Terreni come segue:
- Foglio 2,
- - mappale 116, are cinque centiare settanta (a. 5.70), prato, classe 2, rd euro 0,88, ra euro 1,77;
- - mappale 198, are sei centiare venticinque (a. 6.25), seminativo, classe 4, rd euro 0,39, ra euro 1,61;
- - mappale 246, are due centiare trentadue (a. 2.32), prato, classe 2, rd euro 0,36, ra euro 0,72;
- - mappale 301, subalterno 1, are --, porzione di fabbricato rurale, rd euro -- , ra euro -- ; con diritto al forno numero 333 subalterno 1 del Foglio 2;
- - mappale 365, are diciassette centiare venticinque (a. 17.25), prato, classe 3, rd euro 2,23, ra euro
4,45;
- - mappale 631, are sei centiare ottantadue (a. 6.82), seminativo, classe 4, rd euro 0,42, ra euro 1,76;
- - mappale 634, are nove centiare venti (a. 9.20), prato irriguo, classe 3, rd euro 3,09, ra euro 3,09;
- - mappale 636, are due centiare quarantadue (a. 2.42), fabbricato rurale, rd euro -- , ra euro -- ; con diritto ai forni numero 333 subalterno 1 e numero 305 del Foglio 2;
- - mappale 638, are sedici centiare sessantatre (a. 16.63), prato, classe 3, rd euro 2,15, ra euro 4,29;
4 - - mappale 686, are zero centiare cinquanta (a. 0.50), fabbricato rurale, rd euro -- , ra euro -- ; con diritto al forno numero 333 subalterno 1 del Foglio 2;
- Foglio 3,
- - mappale 39, are sedici centiare settanta (a. 16.70), pascolo, classe 1, rd euro 1,55, ra euro 1,12;
b) appezzamenti di terreno ricadenti parte in area a destinazione residenziale e parte in area a destinazione agricola, al tutto privi di enti edificati, per una superficie catastale complessiva di metri quadrati duemiladuecentotredici (mq. 2.213), censiti in Catasto Terreni come segue:
- Foglio 2,
- - mappale 279, are tre centiare ottanta (a. 3.80), prato irriguo, classe 3, rd euro 1,28, ra euro 1,28;
- - mappale 518, are cinque centiare ottantuno (a. 5.81), prato, classe 2, rd euro 0,90, ra euro 1,80;
- - mappale 635, are dodici centiare cinquantadue (a. 12.52), prato irriguo, classe 3, rd euro 4,20, ra euro 4,20;
VENDITA II
- fabbricati rurali, di vecchia costruzione ed in cattive condizioni di conservazione e manutenzione, privi di impianti e/o servizi di qualsiasi genere, censiti in Catasto Terreni come segue:
- Foglio 2,
- - mappale 300, are uno centiare ventinove (a. 1.29), fabbricato rurale, rd euro --, ra euro --; con la corte numero 687 e con diritto ai forni numero 305 e numero 333 subalterno 1 del Foglio 2;
- - mappale 301, subalterno 2, are --, porzione di fabbricato rurale, rd euro --, ra euro --; con diritto al forno numero 333 subalterno 1 del Foglio 2”;
H) con riferimento agli immobili di cui al superiore punto G), il SI. da atto alla SI.ra Pt_1
che tutti gli interventi edilizi effettuati su detti fabbricati sono stati regolarmente Parte_2 assentiti e dichiara espressamente, sempre in relazione a tali immobili, di sollevarla da ogni responsabilità e di manlevarla da ogni eventuale richiesta e/o sanzione che dovesse esserle fatta dalla
P.A. o da terzi;
I)l'atto di trasferimento dei beni di cui sopra verrà stipulato dopo la pronuncia della separazione presso il notaio scelto dal SI. , avanti al quale la SI.ra si impegna a comparire, con Pt_1 Parte_2 preavviso di almeno 15 giorni, per prestare l'assenso al trasferimento a semplice richiesta del SI.
. Il SI. si farà carico di ogni spesa attinente al trasferimento de quo;
Pt_1 Pt_1
J)Con riferimento ai beni mobili che si trovano nella ex casa coniugale i coniugi dispongono come in appresso:
- il SI. si impegna a consegnare alla SI.ra la cameretta del figlio Pt_1 Parte_2 Per_3 completa di tutti gli arredi (compresi i giochi del figlio) a sua richiesta e non appena la stessa avrà trovato una sistemazione abitativa idonea ove collocarla;
- il SI. si impegna a consegnare alla SI.ra il mobiletto bianco da trucco e lo Pt_1 Parte_2 sgabello delle figlie a sua richiesta e non appena la stessa avrà trovato una sistemazione abitativa idonea ove collocarli;
- il SI. si impegna a semplice richiesta della SI.ra a consegnarle, previa accordi Pt_1 Parte_2 tra i legali quanto alle modalità, n. 2 servizi di piatti (un servizio da the e uno da caffè) e n. 1 servizio di bicchieri e n. 1 cesto in ceramica;
5 - la SI.ra , previa accordi tra i legali quanto alle modalità, si impegna a ritirare i 2 scooter Parte_2 ad essa intestati che si trovano presso la ex casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso ed il SI. si impegna a prestare la collaborazione necessaria per la consegna dei mezzi;
Pt_1
- al momento del deposito del presente ricorso la SI si impegna a consegnare al Parte_2
SI. , per il tramite dei legali, le chiavi ed il telecomando del cancello della ex casa coniugale, Pt_1 le chiavi del capannone, dell'ufficio e del cancello con i relativi telecomandi che da accesso al cortile interno, il tutto relativo alla nonchè le fatture della ditta Autospurghi Gallizio, Controparte_1 oggetti già in deposito fiduciario presso l'avvocato Ornato;
- al momento del deposito del presente ricorso il SI. si impegna a consegnare alla SI.ra Pt_1 intestati al minore , unitamente a tutta la documentazione Parte_4 Per_3 relativa al libretto postale intestato al figlio;
- i coniugi si danno reciprocamente atto che i mobili e gli arredi presenti nella ex casa coniugale sono già stati divisi in base a precedenti accordi e che la SI.ra , salvo i beni espressamente Parte_2 sopra menzionati, ha già ritirato tutto quanto di sua spettanza, sicchè tutto quanto rimasto nella predetta ex casa familiare si intende assegnato in proprietà esclusiva al SI. ; Parte_1
K) i coniugi danno atto che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, che per dare ad esse esecuzione richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, anche in applicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/15.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1016/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Guarene (Cn)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 anagraficamente residente in [...](Cn) entrambi rappresentati e difesi dall' STROPPIANA SILVANO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Canale il 04/07/1993.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canale (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: ad Alba (Cn), il 19/01/1996, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
Giulia, ad Alba (Cn), il 21/10/1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ad Alba (Cn), il 04/06/2003, maggiorenne ed Per_2
1 economicamente NON autosufficiente;
, ad Alba (Cn), 01/01/2008, minorenne e non Per_3 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L.
898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1993, parte II serie A n. 15. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canale di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il figlio minore verrà affidato in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento e Per_3 residenza presso la residenza e/o domicilio della madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, previ accordi presi anche direttamente con lo stesso, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio. Tenuto conto del desiderio del padre di mantenere i rapporti con il figlio, ripresi recentemente, la madre si impegna ad agevolarli;
il SI. contribuirà al mantenimento dei figli ed economicamente non ancora Pt_1 Per_3 Per_2 autosufficienti, come segue:
- egli corrisponderà alla SI , quale contributo per il mantenimento di , la Parte_2 Per_3 somma di €. 350,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma indicata quale contributo di mantenimento per il figlio si intende da corrispondere sino al raggiungimento Per_3
2 dell'indipendenza economica dello stesso;
tale somma sarà rivalutata per legge ex indice Istat ogni anno;
- egli corrisponderà direttamente alla figlia la somma di €. 350,00 al mese entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese;
la somma indicata quale contributo di mantenimento per la figlia si intende da Per_2 corrispondere sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
tale somma sarà rivalutata per legge ex indice Istat ogni anno;
- egli si farà carico delle spese di soggiorno della figlia a Pavia ove ha in corso il ciclo di studi Per_2 universitario, ammontanti ad €. 370,00 mensili per la locazione dell'alloggio (in comune con altri studenti), oltre, eventualmente, a quelle, pro-quota, per luce, gas, acqua e rifiuti;
tale obbligo cesserà al termine del ciclo di studi a Pavia o anticipatamente in caso di interruzione;
- sino a quando la SI.ra non avrà trovato una stabile occupazione lavorativa, che si Parte_2 impegna a ricercare, le spese straordinarie rimarranno totalmente a carico del marito;
i coniugi rinviano quanto all'individuazione di tali spese, al procedimento decisionale ed alle modalità di rimborso, al protocollo Tribunale di Asti - COA Asti del 07/07/2017. Nel momento in cui la sig.ra avrà trovato una stabile occupazione lavorativa, i coniugi si impegnato a rivedere la Parte_2 percentuale di contributo alle spese in questione e ciò in base alla futura capacità reddituale e patrimoniale
PRENDE ATTO CHE la SI.ra da atto di avere lasciato, unitamente ai figli ed a causa dell'intollerabilità della Parte_2 convivenza con il marito, la ex casa coniugale ove a tutt'oggi vive unicamente il SI. , sicchè Pt_1 essa SI.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione di detta ex casa coniugale, ubicata in Parte_2
Guarene (Cn), Fraz. Vaccheria, C.so Asti n. 92, che rimarrà pertanto nell'esclusiva disponibilità del marito;
la SI.ra intende infatti trovare una diversa sistemazione abitativa per sè ed i Parte_2 figli, essendo ad oggi domiciliata in via provvisoria presso l'abitazione ove vive la madre;
l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre collocataria ed il SI. si Pt_1 impegna a prestare la collaborazione eventualmente necessaria per tale attribuzione;
- entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per , Per_3 impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tali assensi con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con il genitore richiedente al fine del rilascio dei predetti documenti;
A) coniugi si danno reciprocamente atto di avere autonome capacità di lavoro e di guadagno, di essere economicamente autosufficienti e di avere utilizzato autonome risorse per il proprio sostentamento dall'interruzione della convivenza (25/04/2023), tuttavia, in considerazione del fatto che la SI.ra
è attualmente priva di una stabile occupazione e che la stessa si è impegnata a ricercarla, Parte_2 nonché di una sistemazione abitativa definitiva atteso che la ex casa coniugale è stata lasciata al marito, il sig. , si impegna a versare alla SI.ra , che accetta, le seguenti somme: Pt_1 Parte_2
- €. 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) al momento del deposito del presente ricorso mediante assegno circolare intestato alla SI.ra Parte_2
- €. 25.000,00 (diconsi Euro venticinquemila/00) entro 10 giorni dal deposito della sentenza di divorzio mediante assegno circolare intestato alla SI.ra Parte_2
B) le somme di cui sopra sono versate dal SI. alla SI.ra e da essa accettate per Pt_1 Parte_2 le seguenti causali:
- quanto all'importo di €. 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00):
- - al fine di contribuire al reperimento di un'abitazione in proprietà per sé e per i figli;
3 - - comunque a tacitazione di ogni precedente rapporto di debito e credito tra i coniugi;
- - a titolo di contributo al mantenimento con elargizione una tantum per la fase di separazione;
- quanto all'importo di €. 25.000,00 (diconsi Euro venticinquemila/00):
- - a titolo di assegno divorzile con pagamento in un'unica soluzione quale contributo per la fase successiva alla cessazione degli effetti civili del patrimonio;
C) la Polizza EV Valore Garanzia, int. a , con valore teorico all'08/04/2024 di €. Parte_1 49.283,00 lordi e di €. 47.888,00 al netto della tassazione (c.d. capital gain), rimarrà di esclusiva pertinenza del SI. ; Parte_1
D) la Polizza EL Prospettiva, int. a con valore teorico all'08/04/2024 di €. Parte_2 50.116,00 lordi e di €. 48.259,00 al netto della tassazione (c.d. capital gain), rimarrà di esclusiva pertinenza della SI.ra Parte_2
E) il Fondo Globlea ESG50 01/27°, int. ai coniugi, con valore al 08/04/2024 di €. 9.931,03, verrà suddiviso tra i coniugi in parti uguali;
F) una volta effettuato il deposito del ricorso di cui alla superiore lett. d), i ricorrenti si impegnano a richiedere la chiusura del conto corrente cointestato n. 17551, acceso presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Alba, Via T. Calissano n. 9, con ripartizione del saldo attivo al 50% tra le parti;
G) dato atto che in costanza di matrimonio la SI.ra , su richiesta del marito, si era resa Parte_2 disponibile ad acquisire in proprietà con di Saluzzo del 12/03/2008, Parte_3
Rep. n. 116.235, Racc. n. 12.486, alcuni beni in Brossasco (Cn), nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione, la SI.ra si impegna Parte_2
a cedere al SI. che accetta, a titolo gratuito, la piena proprietà dei beni immobili di cui al cit. Pt_1
Rogito, di seguito meglio descritti:
Nel Comune di Brossasco, borgata Barra:
VENDITA I
a) appezzamenti di terreno agricolo e fabbricati rurali, di vecchia costruzione ed in cattive condizioni di conservazione e manutenzione, privi di impianti e/o servizi di qualsiasi genere, per una superficie catastale complessiva di metri quadrati ottomilatrecentosettantanove (mq. 8.379), censiti in Catasto Terreni come segue:
- Foglio 2,
- - mappale 116, are cinque centiare settanta (a. 5.70), prato, classe 2, rd euro 0,88, ra euro 1,77;
- - mappale 198, are sei centiare venticinque (a. 6.25), seminativo, classe 4, rd euro 0,39, ra euro 1,61;
- - mappale 246, are due centiare trentadue (a. 2.32), prato, classe 2, rd euro 0,36, ra euro 0,72;
- - mappale 301, subalterno 1, are --, porzione di fabbricato rurale, rd euro -- , ra euro -- ; con diritto al forno numero 333 subalterno 1 del Foglio 2;
- - mappale 365, are diciassette centiare venticinque (a. 17.25), prato, classe 3, rd euro 2,23, ra euro
4,45;
- - mappale 631, are sei centiare ottantadue (a. 6.82), seminativo, classe 4, rd euro 0,42, ra euro 1,76;
- - mappale 634, are nove centiare venti (a. 9.20), prato irriguo, classe 3, rd euro 3,09, ra euro 3,09;
- - mappale 636, are due centiare quarantadue (a. 2.42), fabbricato rurale, rd euro -- , ra euro -- ; con diritto ai forni numero 333 subalterno 1 e numero 305 del Foglio 2;
- - mappale 638, are sedici centiare sessantatre (a. 16.63), prato, classe 3, rd euro 2,15, ra euro 4,29;
4 - - mappale 686, are zero centiare cinquanta (a. 0.50), fabbricato rurale, rd euro -- , ra euro -- ; con diritto al forno numero 333 subalterno 1 del Foglio 2;
- Foglio 3,
- - mappale 39, are sedici centiare settanta (a. 16.70), pascolo, classe 1, rd euro 1,55, ra euro 1,12;
b) appezzamenti di terreno ricadenti parte in area a destinazione residenziale e parte in area a destinazione agricola, al tutto privi di enti edificati, per una superficie catastale complessiva di metri quadrati duemiladuecentotredici (mq. 2.213), censiti in Catasto Terreni come segue:
- Foglio 2,
- - mappale 279, are tre centiare ottanta (a. 3.80), prato irriguo, classe 3, rd euro 1,28, ra euro 1,28;
- - mappale 518, are cinque centiare ottantuno (a. 5.81), prato, classe 2, rd euro 0,90, ra euro 1,80;
- - mappale 635, are dodici centiare cinquantadue (a. 12.52), prato irriguo, classe 3, rd euro 4,20, ra euro 4,20;
VENDITA II
- fabbricati rurali, di vecchia costruzione ed in cattive condizioni di conservazione e manutenzione, privi di impianti e/o servizi di qualsiasi genere, censiti in Catasto Terreni come segue:
- Foglio 2,
- - mappale 300, are uno centiare ventinove (a. 1.29), fabbricato rurale, rd euro --, ra euro --; con la corte numero 687 e con diritto ai forni numero 305 e numero 333 subalterno 1 del Foglio 2;
- - mappale 301, subalterno 2, are --, porzione di fabbricato rurale, rd euro --, ra euro --; con diritto al forno numero 333 subalterno 1 del Foglio 2”;
H) con riferimento agli immobili di cui al superiore punto G), il SI. da atto alla SI.ra Pt_1
che tutti gli interventi edilizi effettuati su detti fabbricati sono stati regolarmente Parte_2 assentiti e dichiara espressamente, sempre in relazione a tali immobili, di sollevarla da ogni responsabilità e di manlevarla da ogni eventuale richiesta e/o sanzione che dovesse esserle fatta dalla
P.A. o da terzi;
I)l'atto di trasferimento dei beni di cui sopra verrà stipulato dopo la pronuncia della separazione presso il notaio scelto dal SI. , avanti al quale la SI.ra si impegna a comparire, con Pt_1 Parte_2 preavviso di almeno 15 giorni, per prestare l'assenso al trasferimento a semplice richiesta del SI.
. Il SI. si farà carico di ogni spesa attinente al trasferimento de quo;
Pt_1 Pt_1
J)Con riferimento ai beni mobili che si trovano nella ex casa coniugale i coniugi dispongono come in appresso:
- il SI. si impegna a consegnare alla SI.ra la cameretta del figlio Pt_1 Parte_2 Per_3 completa di tutti gli arredi (compresi i giochi del figlio) a sua richiesta e non appena la stessa avrà trovato una sistemazione abitativa idonea ove collocarla;
- il SI. si impegna a consegnare alla SI.ra il mobiletto bianco da trucco e lo Pt_1 Parte_2 sgabello delle figlie a sua richiesta e non appena la stessa avrà trovato una sistemazione abitativa idonea ove collocarli;
- il SI. si impegna a semplice richiesta della SI.ra a consegnarle, previa accordi Pt_1 Parte_2 tra i legali quanto alle modalità, n. 2 servizi di piatti (un servizio da the e uno da caffè) e n. 1 servizio di bicchieri e n. 1 cesto in ceramica;
5 - la SI.ra , previa accordi tra i legali quanto alle modalità, si impegna a ritirare i 2 scooter Parte_2 ad essa intestati che si trovano presso la ex casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso ed il SI. si impegna a prestare la collaborazione necessaria per la consegna dei mezzi;
Pt_1
- al momento del deposito del presente ricorso la SI si impegna a consegnare al Parte_2
SI. , per il tramite dei legali, le chiavi ed il telecomando del cancello della ex casa coniugale, Pt_1 le chiavi del capannone, dell'ufficio e del cancello con i relativi telecomandi che da accesso al cortile interno, il tutto relativo alla nonchè le fatture della ditta Autospurghi Gallizio, Controparte_1 oggetti già in deposito fiduciario presso l'avvocato Ornato;
- al momento del deposito del presente ricorso il SI. si impegna a consegnare alla SI.ra Pt_1 intestati al minore , unitamente a tutta la documentazione Parte_4 Per_3 relativa al libretto postale intestato al figlio;
- i coniugi si danno reciprocamente atto che i mobili e gli arredi presenti nella ex casa coniugale sono già stati divisi in base a precedenti accordi e che la SI.ra , salvo i beni espressamente Parte_2 sopra menzionati, ha già ritirato tutto quanto di sua spettanza, sicchè tutto quanto rimasto nella predetta ex casa familiare si intende assegnato in proprietà esclusiva al SI. ; Parte_1
K) i coniugi danno atto che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, che per dare ad esse esecuzione richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, anche in applicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/15.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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