Articolo 26 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 25Articolo 27
Versione
18 giugno 1952
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Versione
31 maggio 1955
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Versione
11 giugno 1967
Art. 26.
Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1 luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facolta' della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli articoli 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1948, n. 680 , 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 , e 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto e' utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonche' agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 25, non vi sia gia' stata valutazione in pensione.
Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la relativa quota di pensione teorica e' maggiorata del 1100 per cento; ove pero' il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per intero del beneficio della piu' elevata maggiorazione accordata sulle prime lire 3000 della quota di pensione teorica, la residuale differenza fino alle lire 3000 e' ulteriormente maggiorata del 600 per cento.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei precedenti commi l'assegno supplementare viene riliquidato computando nel numero di anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o reiscrizione e valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni di servizi simultanei.
Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o si consegna l'indennita' una volta tanto anziche' la pensione, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di cinque anni, da diritto al conseguimento di altra indennita' una volta tanto. (2) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Nei riguardi degli iscritti alla Cassa, per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell' art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , al fine del conseguimento del diritto ad altra indennita' una volta tanto."
Lo stesso provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 3 maggio 1967, n. 315 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Per le parti aggiuntive di pensione previste dall' articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , la riliquidazione di cui al comma precedente si effettua aumentandole del 30 per cento."
Entrata in vigore il 11 giugno 1967
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