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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1779/2025, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/11/1991.
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. TOSI ELIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno congiuntamente chiesto al tribunale di ottenere la Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro relazione more uxorio alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
In particolare, consta che le parti sono genitori di (c.f. Persona_1
, nato a [...] il [...]. C.F._3
L'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti all'interesse del minore le condizioni delineate dai genitori.
L'assetto individuato, quanto ai rapporti con lo stesso, non presenta infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Data l'età del minore, l'ascolto deve ritenersi non praticabile (art. 473-bis.4 c.p.c.) ed è comunque superfluo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica. La condizione relativa all'immobile produce effetti obbligatori come risulta dal tenore della stessa.
Nulla sulle spese trattandosi di unica difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ciò ai sensi dell'art. 155 Cod.
Civ. così come modificato dalla L. 08.02.2006 n°54, con collocamento e residenza presso la madre.
2) La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3) la casa coniugale sita in Borgo San Giovanni Via Eugenio Castellotti n.21, viene assegnata alla IG.ra la quale continuerà ad abitarla con il figlio minore. Parte_1
Il sig. cederà la propria quota del 50% dell'immobile di proprietà Parte_2 sito in Borgo San Giovanni, via Eugenio Castellotti n.21 alla sig.ra a titolo Parte_1 perequativo di tutte le poste di debito e di credito a qualsiasi titolo escluse quelle previste dal seguente atto;
il trasferimento sarà effettuato entro il mese di settembre 2025 o comunque entro 15 giorni dall'emissione della sentenza di separazione
Pag. 2 Più precisamente l'immobile si compone di una villetta a schiera composta di un locale, cucina, bagno e portico al piano terra;
bagno, due camere, ripostiglio e due balconi al primo piano e locale sottotetto non abitabile al piano ammezzato, oltre a lavanderia e autorimessa pertinenziali al piano terra, con area di proprietà pertinenziale antistante e retrostante, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo San Giovanni(LO) a rogito del Dott. registrato il 13.05.2022 n.50206, Mod. IT, come ivi Parte_3 di seguito :
- foglio 4 mappale 551 subalterno 8: Via Aldo Moro n. snc, piano T-1, categoria A/8, classe
4, vani 6, superficie catastale totale mq. 132, totale escluse aree scoperte mq.125, rendita
Euro 480,30;
- foglio 4 mappale 551 subalterno 7: Via Aldo Moro n. snc, piano T, categoria C/6, classe
6, mq. 23, superficie catastale mq. 27, rendita Euro 60,58. Confini: via Castellotti, villetta sub 9, piazza Caduti di Nassirya, villetta sub 5 e 7. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
Si allegano sub. A e B le planimetrie catastali come depositate in catasto, alle quali le parti fanno riferimento per l'individuazione dell'immobile.
Dichiarazioni Fiscali
Ai fini fiscali, la parte alienante dichiara che il trasferimento di cui al presente atto, non è effettuato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni.
Il presente trasferimento immobiliare gode dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza n.
154 del 10.05.1999 Corte di Cassazione.
Le parti dichiarano inoltre che trattasi di fabbricato non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 L. 02.07.1949 n. 408, e successive modificazioni e che l'immobile è ubicato nel
Comune ove l'acquirente già abita ed ha la propria residenza. L'acquirente precisa inoltre che il presente acquisto costituisce la restante quota del 50% dell'abitazione principale di cui la stessa è già proprietaria ed in cui ella già abita e risiede, e per la quale ha usufruito dei benefici prima casa alla data di acquisto della quota del 50% risalente all'anno 2021, come da atto di provenienza infra specificato.
Le spese di trasferimento dell'immobile saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
La IG.ra , inoltre, si impegna a liberare il IG. dal Parte_1 Parte_2 vincolo del mutuo, contratto con ING Bank ed intestato ad entrambe le parti, provvedendo ad intestarsi ed accollarsi formalmente il debito, attivandosi con l'Istituto di credito per ogni incombente necessario ai fini della liberazione del sig. . Pt_2
Si dà atto in merito che i genitori della IG.ra all'atto di acquisto della casa Parte_1 coniugale, hanno anticipato la somma di € 90.000,00. 4) Il prestito intestato al IG. Pt_2 per l'impianto fotovoltaico della casa coniugale sarà onorato dalla sig.ra Parte_1
5) Il IG. dovrà lasciare la casa coniugale entro il 31 luglio 2025 con contestuale Pt_2 trasferimento della residenza nella nuova abitazione. 6) Il padre, che lavora su turni, terrà con sé il figlio il sabato pomeriggio o la domenica a weekend alternati (indicativamente
Pag. 3 dalle ore 10 per riportarlo alla madre entro le ore 20, oltre un pomeriggio la settimana previo accordo con la madre e in base ai turni di lavoro del padre.
7) I giorni di festività durante le vacanze natalizie, pasquali, o ulteriori festività civili/religiose verranno suddivisi tra le parti in base al principio dell'alternanza, così come il compleanno dei genitori, etc. ( quindi il Natale con un genitore e la vigilia con l'altro e così tutte le altre festività quali Santo Stefano, capodanno, la befana, Pasqua e Pasquetta, il 25 aprile, il 1 maggio, 2 giugno etc) . Solo se possibile, alle feste di compleanno del minore con i compagni, saranno presenti entrambi i genitori. I giorni di sospensione scolastica saranno gestiti dai genitori in base alla gestione ordinaria, salvo nel periodo in cui i genitori si recheranno in vacanza con il figlio.
Il minore trascorrerà con il padre un we con il figlio e, dall'età di sei anni una settimana, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi e migliori accordi.
Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'ausilio dei nonni per la gestione del minore.
8) Il padre verserà alla sig.ra la somma di €. 250,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 di mantenimento del figlio oltre rivalutazione ISTAT.
9) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia Parte_1 espressa da parte del sig. a percepire la propria quota. Pt_2
10) Le spese straordinarie sono suddivise al 50% tra i genitori nelle modalità e nei termini stabilite dal Protocollo della Corte D'Appello di Milano che si allega al presente accordo”.
Nulla sulle spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1779/2025, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/11/1991.
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. TOSI ELIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno congiuntamente chiesto al tribunale di ottenere la Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro relazione more uxorio alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
In particolare, consta che le parti sono genitori di (c.f. Persona_1
, nato a [...] il [...]. C.F._3
L'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti all'interesse del minore le condizioni delineate dai genitori.
L'assetto individuato, quanto ai rapporti con lo stesso, non presenta infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Data l'età del minore, l'ascolto deve ritenersi non praticabile (art. 473-bis.4 c.p.c.) ed è comunque superfluo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica. La condizione relativa all'immobile produce effetti obbligatori come risulta dal tenore della stessa.
Nulla sulle spese trattandosi di unica difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ciò ai sensi dell'art. 155 Cod.
Civ. così come modificato dalla L. 08.02.2006 n°54, con collocamento e residenza presso la madre.
2) La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3) la casa coniugale sita in Borgo San Giovanni Via Eugenio Castellotti n.21, viene assegnata alla IG.ra la quale continuerà ad abitarla con il figlio minore. Parte_1
Il sig. cederà la propria quota del 50% dell'immobile di proprietà Parte_2 sito in Borgo San Giovanni, via Eugenio Castellotti n.21 alla sig.ra a titolo Parte_1 perequativo di tutte le poste di debito e di credito a qualsiasi titolo escluse quelle previste dal seguente atto;
il trasferimento sarà effettuato entro il mese di settembre 2025 o comunque entro 15 giorni dall'emissione della sentenza di separazione
Pag. 2 Più precisamente l'immobile si compone di una villetta a schiera composta di un locale, cucina, bagno e portico al piano terra;
bagno, due camere, ripostiglio e due balconi al primo piano e locale sottotetto non abitabile al piano ammezzato, oltre a lavanderia e autorimessa pertinenziali al piano terra, con area di proprietà pertinenziale antistante e retrostante, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo San Giovanni(LO) a rogito del Dott. registrato il 13.05.2022 n.50206, Mod. IT, come ivi Parte_3 di seguito :
- foglio 4 mappale 551 subalterno 8: Via Aldo Moro n. snc, piano T-1, categoria A/8, classe
4, vani 6, superficie catastale totale mq. 132, totale escluse aree scoperte mq.125, rendita
Euro 480,30;
- foglio 4 mappale 551 subalterno 7: Via Aldo Moro n. snc, piano T, categoria C/6, classe
6, mq. 23, superficie catastale mq. 27, rendita Euro 60,58. Confini: via Castellotti, villetta sub 9, piazza Caduti di Nassirya, villetta sub 5 e 7. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
Si allegano sub. A e B le planimetrie catastali come depositate in catasto, alle quali le parti fanno riferimento per l'individuazione dell'immobile.
Dichiarazioni Fiscali
Ai fini fiscali, la parte alienante dichiara che il trasferimento di cui al presente atto, non è effettuato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni.
Il presente trasferimento immobiliare gode dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza n.
154 del 10.05.1999 Corte di Cassazione.
Le parti dichiarano inoltre che trattasi di fabbricato non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 L. 02.07.1949 n. 408, e successive modificazioni e che l'immobile è ubicato nel
Comune ove l'acquirente già abita ed ha la propria residenza. L'acquirente precisa inoltre che il presente acquisto costituisce la restante quota del 50% dell'abitazione principale di cui la stessa è già proprietaria ed in cui ella già abita e risiede, e per la quale ha usufruito dei benefici prima casa alla data di acquisto della quota del 50% risalente all'anno 2021, come da atto di provenienza infra specificato.
Le spese di trasferimento dell'immobile saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
La IG.ra , inoltre, si impegna a liberare il IG. dal Parte_1 Parte_2 vincolo del mutuo, contratto con ING Bank ed intestato ad entrambe le parti, provvedendo ad intestarsi ed accollarsi formalmente il debito, attivandosi con l'Istituto di credito per ogni incombente necessario ai fini della liberazione del sig. . Pt_2
Si dà atto in merito che i genitori della IG.ra all'atto di acquisto della casa Parte_1 coniugale, hanno anticipato la somma di € 90.000,00. 4) Il prestito intestato al IG. Pt_2 per l'impianto fotovoltaico della casa coniugale sarà onorato dalla sig.ra Parte_1
5) Il IG. dovrà lasciare la casa coniugale entro il 31 luglio 2025 con contestuale Pt_2 trasferimento della residenza nella nuova abitazione. 6) Il padre, che lavora su turni, terrà con sé il figlio il sabato pomeriggio o la domenica a weekend alternati (indicativamente
Pag. 3 dalle ore 10 per riportarlo alla madre entro le ore 20, oltre un pomeriggio la settimana previo accordo con la madre e in base ai turni di lavoro del padre.
7) I giorni di festività durante le vacanze natalizie, pasquali, o ulteriori festività civili/religiose verranno suddivisi tra le parti in base al principio dell'alternanza, così come il compleanno dei genitori, etc. ( quindi il Natale con un genitore e la vigilia con l'altro e così tutte le altre festività quali Santo Stefano, capodanno, la befana, Pasqua e Pasquetta, il 25 aprile, il 1 maggio, 2 giugno etc) . Solo se possibile, alle feste di compleanno del minore con i compagni, saranno presenti entrambi i genitori. I giorni di sospensione scolastica saranno gestiti dai genitori in base alla gestione ordinaria, salvo nel periodo in cui i genitori si recheranno in vacanza con il figlio.
Il minore trascorrerà con il padre un we con il figlio e, dall'età di sei anni una settimana, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi e migliori accordi.
Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'ausilio dei nonni per la gestione del minore.
8) Il padre verserà alla sig.ra la somma di €. 250,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 di mantenimento del figlio oltre rivalutazione ISTAT.
9) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia Parte_1 espressa da parte del sig. a percepire la propria quota. Pt_2
10) Le spese straordinarie sono suddivise al 50% tra i genitori nelle modalità e nei termini stabilite dal Protocollo della Corte D'Appello di Milano che si allega al presente accordo”.
Nulla sulle spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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