Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2025, proposto da
US BO, RI AN, SA AL, AN PP, DI IA Di RE, KA LI EG, HI AS, AR DE, AL YO AS, AO LA, SAbetta TT, IC AS, UE CC, RO SA e NA DI, rappresentati e difesi dall’avv. NA Mortelliti e dall’avv. Edoardo Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 219/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. AL CA e uditi, per i ricorrenti, i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 219/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato accertato il “… diritto di ciascuna ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici di cui in parte motiva e per l’importo di € 500,00 annui …” ed è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione di ciascuna delle ricorrenti detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che gli interessati assumono rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, essi chiedono che si condanni l’Amministrazione al pagamento di quanto loro spettante in attuazione del giudicato e che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., si “… fissi una somma dovuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni violazione e/o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 25 novembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di Piacenza;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che con memoria difensiva del 9 aprile 2026 si è poi dichiarato che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto alla sig.ra RO SA, permanendo invece l’inottemperanza per gli altri ricorrenti;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 1 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che con memoria difensiva del 9 aprile 2026 si è da ultimo rappresentato che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto alla sig.ra RO SA, sicché per questa parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, invece, in accoglimento della domanda degli altri ricorrenti, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 219/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura dei ricorrenti – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato ancora da ottemperare, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione del giudicato effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda giudiziale formulata dalla sig.ra RO SA;
b) quanto agli altri ricorrenti, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 219/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti, oltre alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione);
c) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, riconoscendo agli interessati anche quanto dovuto loro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.;
d) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL CA, Presidente, Estensore
Caterina RT, Referendario
AO Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL CA |
IL SEGRETARIO