TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 230
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario e risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo

    La domanda è accolta e la somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato ancora da ottemperare, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza all'Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione in via sostitutiva da parte del Commissario ad acta.

  • Accolto
    Pagamento di quanto dovuto alla sig.ra RO SA

    Nelle more del giudizio è stato versato dall'Amministrazione quanto dovuto alla sig.ra RO SA, pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere per questa parte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 230
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 230
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo