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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/09/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14418 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23/09/2025, davanti al Giudice Costanza Teti e al MOT Gianfranco Verrillo,
E' presente/ Sono presenti per la parte attrice, , l'Avv. TURIN LUCIA Parte_1
per la parte convenuta, l'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA, oggi CP_1 sostituita dall'Avv. Luca Solimando;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Turin precisa le conclusioni come in atti.
L'Avv. Solimando si riporta e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
Al termine della discussione orale le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Costanza Teti n. R.G. 14418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa iscritta al n. 14418/2024 R.G., avente come oggetto:
“altri istituti in materia di successioni” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Turin
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucrezia CP_1 C.F._2
Francesca Pulcini
CONVENUTO
Conclusioni
Come sopra precisate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva questo Tribunale al fine di essere Parte_1 autorizzato ad accettare l'eredità di in luogo di a tal fine, deduceva Persona_1 CP_1 che quest'ultima aveva rinunziato all'eredità paterna (non avendola accettata entro il termine di cui all'art. 481 c.c.), così pregiudicando le ragioni di credito dell'attore, ovvero rendendone maggiormente difficoltosa la soddisfazione.
La si costituiva in giudizio affermandosi creditrice di in forza della CP_1 Parte_1 sentenza di separazione personale con la quale è stato posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento mensile in favore della prima;
per l'effetto chiedeva il rigetto della domanda, nonché la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la dava atto di aver “confuso” con CP_1 Parte_1
e che l'attore di conseguenza non era l'ex coniuge, ma il di lui fratello;
Controparte_2 richiamava sentenza della Corte d'Appello di Brescia intervenuta nelle more del giudizio relativa a un'azione revocatoria da lei proposta nei confronti dei fratelli senza tuttavia produrla, e Pt_1 rinunciava alla domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
La causa, di natura documentale, veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 23.09.2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
1. La domanda di è fondata. Parte_1
Prima di tutto, deve rilevarsi che risulta provata in atti la sussistenza di ragioni di credito da parte di nei confronti di , già accertate dall'autorità giudiziaria (cfr. doc. 1 di Parte_1 CP_1 parte attrice). Peraltro, la convenuta nulla ha riferito in ordine alle stesse, confermando ulteriormente la ricostruzione attorea sul punto, anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Nell'ambito del giudizio ex art. 524 c.c., invero, il Tribunale deve limitarsi ad accertare la sussistenza di una ragione di credito e la lesione del diritto del creditore di vedere soddisfatte le proprie ragioni in virtù della condotta complessivamente posta in essere dalla debitrice.
Deve però rilevarsi che la ha a sua volta allegato di essere creditrice di CP_1 Parte_1 nonché ex coniuge, alla luce dell'assegno di mantenimento mensile posto a suo carico da questo
Tribunale, con sentenza n. 2604/2011 (cfr. docc. Nn. 1, e 3 di parte convenuta).
Tuttavia, da una piana lettura degli allegati, emerge ictu oculi l'errore nel quale è incorsa la atteso che lei era coniugata con fratello di sicché le CP_1 Controparte_2 Parte_1 sue ragioni di credito non vedono come obbligato l'odierno attore, che è soggetto estraneo rispetto alle stesse. Nella memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., la si avvedeva dell'errore nel quale era in corsa e CP_1 ammetteva candidamente di aver “confuso” con tuttavia, Parte_1 Controparte_2 allegava pronuncia della Corte di Appello di Brescia, relativamente all'azione revocatoria da lei esperita nei confronti di entrambi i fratelli Pt_1
Il contenuto di tale sentenza non risulta meglio chiarito nel presente giudizio, non essendo stata prodotta. La questione viene – per sommi capi – chiarita da parte attrice che dà atto che con tale pronuncia la Corte d'Appello di Brescia avrebbe dichiarato inefficace nei confronti della un CP_1 atto dispositivo di quote societarie effettuato da in favore di Controparte_2 Parte_1
Dal momento in cui tale provvedimento giurisprudenziale assume rilievo come fatto e non già come giurisprudenza, non trova applicazione il principio iura novit curia e non può essere acquisito d'ufficio.
In ogni caso, la precitata pronuncia non è idonea a inficiare l'esito della domanda formulata da non verificandosi alcuna estinzione delle ragioni di credito vantate da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della CP_1
Per l'effetto, deve affermarsi che risultano provate nel presente giudizio le ragioni di credito vantate da nei confronti della Parte_1 CP_1
In giurisprudenza si osserva che per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia a un'eredità da parte dei creditori del rinunziante è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. ex plurimis
Cass. civ. sent. n. 8519 del 29 aprile 2016; n. 3548 del 25 marzo 1995, n. 2394 del 1974).
ha fornito adeguata prova dell'incapienza del patrimonio della (cfr. doc. 2 Parte_1 CP_1 di parte attrice) e il credito da quest'ultima vantato nei confronti di non appare Controparte_2 sufficiente per soddisfare integralmente il suo creditore, anche in considerazione delle evidenti difficoltà di recupero di tale somma manifestate dalla stessa, nonché della poca chiarezza in ordine all'ammontare di tale credito, sommariamente indicato e mai provato in modo specifico dalla nel presente giudizio. CP_1 Deve ulteriormente ritenersi che la nel momento in cui il ha adito questo CP_1 Pt_1
Tribunale ai sensi dell'art. 481 c.c., aveva piena consapevolezza delle ragioni di credito vantate da quest'ultimo, attesa l'anteriorità del titolo giudiziario con il quale le stesse sono state accertate e anche in considerazione del fatto che è proprio l'odierno attore ad aver esercitato la c.d. actio interrogatoria.
Ultimo profilo meritevole di approfondimento è l'equiparabilità degli effetti della decadenza dal diritto di accettare l'eredità per decorrenza del termine di cui all'art. 481 c.c. a una rinuncia all'eredità ai fini dell'esperibilità del rimedio di cui all'art. 524 c.c.
A tal proposito, ritiene questo Tribunale di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, a mente del quale “il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. actio interrogatoria ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato” (cfr. Cass. Sez. 6, 11/11/2021, n. 33479, Rv. 662841 - 01). Tale interpretazione estensiva, del resto, trova piena giustificazione alla luce del principio generale di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato: sarebbe iniquo accordare il rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria. Una simile interpretazione, difatti, consentirebbe al debitore di inibire l'operatività di un istituto rimediale che l'ordinamento giuridico pone a tutela del creditore. Peraltro, non pare ostare a un'interpretazione estensiva dell'art. 524 c.c. la natura stessa della disposizione, atteso che comunque tale disposizione appare riconducibile al generale principio di organizzazione del sistema.
In termini riassuntivi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti di legge per autorizzare a impugnare la rinunzia all'eredità di Parte_1 Per_1
difatti: a) vanta ragioni di credito nei confronti della b) il
[...] Parte_1 CP_1 patrimonio della non appare sufficiente per soddisfare le ragioni di credito del e la CP_1 Pt_1 stessa nemmeno ha contestato tale circostanza;
c) la ha rinunziato – o, rectius, non ha CP_1 accettato entro il termine fissato ex art. 481 c.c. – all'eredità paterna;
d) nel patrimonio del de cuius risultano presenti beni immobili siti nel territorio di UO (BS) (cfr. doc. 4 Persona_1 parte attrice); e) la rinuncia – mancata accettazione nel termine fissato ex art. 481 c.c. – ha comportato un pregiudizio delle pretese creditorie di riducendo notevolmente le Parte_1 possibilità di soddisfare le proprie ragioni di credito da parte di quest'ultimo. Per l'effetto, sussistono i presupposti di legge per autorizzare ad accettare l'eredità Parte_1 di in nome e in luogo di al solo scopo di soddisfarsi sui beni Persona_1 CP_1 ereditari fino alla concorrenza del suo diritto di credito (allo stato € 18.244,97, come da sentenza e decreto ingiuntivo prodotti sub doc.1 da parte attrice).
Quanto all'estensione del diritto di accettare l'eredità di in luogo di Persona_1 CP_1 da parte di giova precisare che questo Tribunale, invece, nulla può statuire in Parte_1 ordine alla quota di eredità di che sarebbe spettata a – madre di Persona_1 Persona_2
– qualora avesse accettato l'eredità di non essendovi alcuna prova CP_1 Persona_1 in ordine all'accettazione o alla rinuncia dell'eredità di da parte di Persona_2 CP_1 difatti, non vi è prova del fatto che sia subentrata nel diritto di accettare l'eredità di CP_1 spettante a . Persona_1 Persona_2
2. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di CP_1 si rileva che la stessa ha espressamente rinunciato a tale domanda nelle proprie Parte_1 memorie ex art. 171 ter c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste integralmente a carico di in considerazione della ridotta complessità del presente giudizio, nonché della CP_1 natura documentale dello stesso e del modulo decisorio (discussione orale), si liquidano i valori minimi (valori medi dimidiati) per un giudizio di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 5.001,00 ed euro 26.000,00 ex d.m. 55/2014 e ss. mm. ii.
4. Sussistono, inoltre, i presupposti per condannare ex art. 96 c.p.c., comma terzo, CP_1 dovendosi ritenere che abbia resistito al presente giudizio quantomeno con colpa grave. Difatti, in un primo momento, ha “confuso” con l'ex coniuge Parte_1 Controparte_2 successivamente, ha modificato la propria linea difensiva invocando una sentenza della Corte
d'Appello di Brescia a lei favorevole – che assumeva rilievo come elemento di fatto – senza tuttavia produrla nel presente giudizio;
peraltro, anche tale tesi era palesemente destituita di ogni fondamento giuridico.
In via equitativa, appare congruo determinare l'importo dovuto dalla a in CP_1 Parte_1 misura pari a 1/5 di quanto liquidato a titolo di rifusione delle spese di lite (senza tenere in tale sede conto del rimborso spese generali, dell'IVA e della Cassa Forense).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. sussistono i presupposti di legge per condannare al pagamento della somma di euro 500,00, in favore della Ammende. CP_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Autorizza ex art. 524 c.c. ad accettare l'eredità di in nome Parte_1 Persona_1
e in luogo di al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla CP_1 concorrenza del suo diritto di credito;
2. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CP_1 Pt_1
che si liquidano in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
[...]
3. Condanna a corrispondere a la somma di euro 508,00 ex art. CP_1 Parte_1
96, co. III, c.p.c.;
4. Condanna al pagamento della somma di euro 500,00, in favore della CP_1 CP_3 delle Ammende.
Brescia, 23.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23/09/2025, davanti al Giudice Costanza Teti e al MOT Gianfranco Verrillo,
E' presente/ Sono presenti per la parte attrice, , l'Avv. TURIN LUCIA Parte_1
per la parte convenuta, l'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA, oggi CP_1 sostituita dall'Avv. Luca Solimando;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Turin precisa le conclusioni come in atti.
L'Avv. Solimando si riporta e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
Al termine della discussione orale le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Costanza Teti n. R.G. 14418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa iscritta al n. 14418/2024 R.G., avente come oggetto:
“altri istituti in materia di successioni” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Turin
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucrezia CP_1 C.F._2
Francesca Pulcini
CONVENUTO
Conclusioni
Come sopra precisate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva questo Tribunale al fine di essere Parte_1 autorizzato ad accettare l'eredità di in luogo di a tal fine, deduceva Persona_1 CP_1 che quest'ultima aveva rinunziato all'eredità paterna (non avendola accettata entro il termine di cui all'art. 481 c.c.), così pregiudicando le ragioni di credito dell'attore, ovvero rendendone maggiormente difficoltosa la soddisfazione.
La si costituiva in giudizio affermandosi creditrice di in forza della CP_1 Parte_1 sentenza di separazione personale con la quale è stato posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento mensile in favore della prima;
per l'effetto chiedeva il rigetto della domanda, nonché la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la dava atto di aver “confuso” con CP_1 Parte_1
e che l'attore di conseguenza non era l'ex coniuge, ma il di lui fratello;
Controparte_2 richiamava sentenza della Corte d'Appello di Brescia intervenuta nelle more del giudizio relativa a un'azione revocatoria da lei proposta nei confronti dei fratelli senza tuttavia produrla, e Pt_1 rinunciava alla domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
La causa, di natura documentale, veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 23.09.2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
1. La domanda di è fondata. Parte_1
Prima di tutto, deve rilevarsi che risulta provata in atti la sussistenza di ragioni di credito da parte di nei confronti di , già accertate dall'autorità giudiziaria (cfr. doc. 1 di Parte_1 CP_1 parte attrice). Peraltro, la convenuta nulla ha riferito in ordine alle stesse, confermando ulteriormente la ricostruzione attorea sul punto, anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Nell'ambito del giudizio ex art. 524 c.c., invero, il Tribunale deve limitarsi ad accertare la sussistenza di una ragione di credito e la lesione del diritto del creditore di vedere soddisfatte le proprie ragioni in virtù della condotta complessivamente posta in essere dalla debitrice.
Deve però rilevarsi che la ha a sua volta allegato di essere creditrice di CP_1 Parte_1 nonché ex coniuge, alla luce dell'assegno di mantenimento mensile posto a suo carico da questo
Tribunale, con sentenza n. 2604/2011 (cfr. docc. Nn. 1, e 3 di parte convenuta).
Tuttavia, da una piana lettura degli allegati, emerge ictu oculi l'errore nel quale è incorsa la atteso che lei era coniugata con fratello di sicché le CP_1 Controparte_2 Parte_1 sue ragioni di credito non vedono come obbligato l'odierno attore, che è soggetto estraneo rispetto alle stesse. Nella memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., la si avvedeva dell'errore nel quale era in corsa e CP_1 ammetteva candidamente di aver “confuso” con tuttavia, Parte_1 Controparte_2 allegava pronuncia della Corte di Appello di Brescia, relativamente all'azione revocatoria da lei esperita nei confronti di entrambi i fratelli Pt_1
Il contenuto di tale sentenza non risulta meglio chiarito nel presente giudizio, non essendo stata prodotta. La questione viene – per sommi capi – chiarita da parte attrice che dà atto che con tale pronuncia la Corte d'Appello di Brescia avrebbe dichiarato inefficace nei confronti della un CP_1 atto dispositivo di quote societarie effettuato da in favore di Controparte_2 Parte_1
Dal momento in cui tale provvedimento giurisprudenziale assume rilievo come fatto e non già come giurisprudenza, non trova applicazione il principio iura novit curia e non può essere acquisito d'ufficio.
In ogni caso, la precitata pronuncia non è idonea a inficiare l'esito della domanda formulata da non verificandosi alcuna estinzione delle ragioni di credito vantate da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della CP_1
Per l'effetto, deve affermarsi che risultano provate nel presente giudizio le ragioni di credito vantate da nei confronti della Parte_1 CP_1
In giurisprudenza si osserva che per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia a un'eredità da parte dei creditori del rinunziante è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. ex plurimis
Cass. civ. sent. n. 8519 del 29 aprile 2016; n. 3548 del 25 marzo 1995, n. 2394 del 1974).
ha fornito adeguata prova dell'incapienza del patrimonio della (cfr. doc. 2 Parte_1 CP_1 di parte attrice) e il credito da quest'ultima vantato nei confronti di non appare Controparte_2 sufficiente per soddisfare integralmente il suo creditore, anche in considerazione delle evidenti difficoltà di recupero di tale somma manifestate dalla stessa, nonché della poca chiarezza in ordine all'ammontare di tale credito, sommariamente indicato e mai provato in modo specifico dalla nel presente giudizio. CP_1 Deve ulteriormente ritenersi che la nel momento in cui il ha adito questo CP_1 Pt_1
Tribunale ai sensi dell'art. 481 c.c., aveva piena consapevolezza delle ragioni di credito vantate da quest'ultimo, attesa l'anteriorità del titolo giudiziario con il quale le stesse sono state accertate e anche in considerazione del fatto che è proprio l'odierno attore ad aver esercitato la c.d. actio interrogatoria.
Ultimo profilo meritevole di approfondimento è l'equiparabilità degli effetti della decadenza dal diritto di accettare l'eredità per decorrenza del termine di cui all'art. 481 c.c. a una rinuncia all'eredità ai fini dell'esperibilità del rimedio di cui all'art. 524 c.c.
A tal proposito, ritiene questo Tribunale di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, a mente del quale “il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. actio interrogatoria ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato” (cfr. Cass. Sez. 6, 11/11/2021, n. 33479, Rv. 662841 - 01). Tale interpretazione estensiva, del resto, trova piena giustificazione alla luce del principio generale di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato: sarebbe iniquo accordare il rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria. Una simile interpretazione, difatti, consentirebbe al debitore di inibire l'operatività di un istituto rimediale che l'ordinamento giuridico pone a tutela del creditore. Peraltro, non pare ostare a un'interpretazione estensiva dell'art. 524 c.c. la natura stessa della disposizione, atteso che comunque tale disposizione appare riconducibile al generale principio di organizzazione del sistema.
In termini riassuntivi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti di legge per autorizzare a impugnare la rinunzia all'eredità di Parte_1 Per_1
difatti: a) vanta ragioni di credito nei confronti della b) il
[...] Parte_1 CP_1 patrimonio della non appare sufficiente per soddisfare le ragioni di credito del e la CP_1 Pt_1 stessa nemmeno ha contestato tale circostanza;
c) la ha rinunziato – o, rectius, non ha CP_1 accettato entro il termine fissato ex art. 481 c.c. – all'eredità paterna;
d) nel patrimonio del de cuius risultano presenti beni immobili siti nel territorio di UO (BS) (cfr. doc. 4 Persona_1 parte attrice); e) la rinuncia – mancata accettazione nel termine fissato ex art. 481 c.c. – ha comportato un pregiudizio delle pretese creditorie di riducendo notevolmente le Parte_1 possibilità di soddisfare le proprie ragioni di credito da parte di quest'ultimo. Per l'effetto, sussistono i presupposti di legge per autorizzare ad accettare l'eredità Parte_1 di in nome e in luogo di al solo scopo di soddisfarsi sui beni Persona_1 CP_1 ereditari fino alla concorrenza del suo diritto di credito (allo stato € 18.244,97, come da sentenza e decreto ingiuntivo prodotti sub doc.1 da parte attrice).
Quanto all'estensione del diritto di accettare l'eredità di in luogo di Persona_1 CP_1 da parte di giova precisare che questo Tribunale, invece, nulla può statuire in Parte_1 ordine alla quota di eredità di che sarebbe spettata a – madre di Persona_1 Persona_2
– qualora avesse accettato l'eredità di non essendovi alcuna prova CP_1 Persona_1 in ordine all'accettazione o alla rinuncia dell'eredità di da parte di Persona_2 CP_1 difatti, non vi è prova del fatto che sia subentrata nel diritto di accettare l'eredità di CP_1 spettante a . Persona_1 Persona_2
2. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di CP_1 si rileva che la stessa ha espressamente rinunciato a tale domanda nelle proprie Parte_1 memorie ex art. 171 ter c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste integralmente a carico di in considerazione della ridotta complessità del presente giudizio, nonché della CP_1 natura documentale dello stesso e del modulo decisorio (discussione orale), si liquidano i valori minimi (valori medi dimidiati) per un giudizio di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 5.001,00 ed euro 26.000,00 ex d.m. 55/2014 e ss. mm. ii.
4. Sussistono, inoltre, i presupposti per condannare ex art. 96 c.p.c., comma terzo, CP_1 dovendosi ritenere che abbia resistito al presente giudizio quantomeno con colpa grave. Difatti, in un primo momento, ha “confuso” con l'ex coniuge Parte_1 Controparte_2 successivamente, ha modificato la propria linea difensiva invocando una sentenza della Corte
d'Appello di Brescia a lei favorevole – che assumeva rilievo come elemento di fatto – senza tuttavia produrla nel presente giudizio;
peraltro, anche tale tesi era palesemente destituita di ogni fondamento giuridico.
In via equitativa, appare congruo determinare l'importo dovuto dalla a in CP_1 Parte_1 misura pari a 1/5 di quanto liquidato a titolo di rifusione delle spese di lite (senza tenere in tale sede conto del rimborso spese generali, dell'IVA e della Cassa Forense).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. sussistono i presupposti di legge per condannare al pagamento della somma di euro 500,00, in favore della Ammende. CP_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Autorizza ex art. 524 c.c. ad accettare l'eredità di in nome Parte_1 Persona_1
e in luogo di al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla CP_1 concorrenza del suo diritto di credito;
2. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CP_1 Pt_1
che si liquidano in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
[...]
3. Condanna a corrispondere a la somma di euro 508,00 ex art. CP_1 Parte_1
96, co. III, c.p.c.;
4. Condanna al pagamento della somma di euro 500,00, in favore della CP_1 CP_3 delle Ammende.
Brescia, 23.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio