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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14848/2024
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 27.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14848/2024 RGAC pendente
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
22 (CF: elettivamente domiciliato in Palermo in Via Libertà 193, presso lo C.F._1
Studio dell'Avv. Matilde Vitello (CF: C.F._2
Attore opponente
1 CONTRO
in persona di Controparte_1 Controparte_2
in qualita' di Responsabile Contenzioso , rappresentata e difesa dell'Avv.
[...] CP_3
AC CO C.F. ( ) domicilio presso lo studio del predetto C.F._3 avvocato sito in Santa Margherita di Belice via Togliatti n°11
Convenuta-opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 27.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620249033082487000, il sig. agiva contro Parte_1 Controparte_1
.
[...]
La parte attrice rappresentava che, in data 04.11.2024, veniva notificata l'intimazione di pagamento nr. 29620249033082487000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 14.858,66 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr.
29620190029331454000 presumibilmente notificata il 06.09.2019
Il sig. , dunque, motivava la propria opposizione deducendo la mancata notifica Parte_1 dell'atto prodromico, la prescrizione del credito e la nullità degli interessi-
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: In via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente atto, ricorrendo sia il fumus boni iuris (apparenza di fondatezza dei motivi di opposizione e sufficienza del compendio documentale) sia il periculum in mora (anche in rilevanza dell'atto impugnato); Nel merito, in accoglimento del presente atto, per i motivi sopra esposti, dichiarare nulla e/o invalida con qualsiasi statuizione l'intimazione di pagamento N° 29620249033082487000 oggi impugnata con riferimento alla cartella di pagamento 2962019002931454000 per i motivi di cui in narrativa;
Per l'effetto, ritenere e dichiarare insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata di Controparte_1 in forza dell'intimazione impugnata ed insussistente il diritto di credito vantato dall
[...] CP_4
e dell'Ente impositore per i motivi in narrativa;
Sempre per l'effetto dichiarare che nessuna somma a titolo
[...] di interessi e sanzioni sulla sorte è tenuta a versare parte attrice in considerazione dell'avvenuta prescrizione quinquennale delle somme a tal titolo richieste tra la probabile data di notifica della cartella di pagamento e quella di
2 notifica dell'intimazione impugnata. Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.
La convenuta si costituiva, in data 28.02.2025, rilevando l'infondatezza dell'atto avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “In via preliminare Controparte_1
e nel merito: Dichiarare legittima la procedura di riscossione;
Rigettare le domande tutte proposte, nel ricorso introduttivo, con qualsivoglia statuizione, poiché destituite di fondamento in fatto come in diritto, per più motivi e sotto ogni profilo. Condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio.
Con provvedimento del 03.03.2025, si fissava udienza al 13.05.2025 facendo decorrere da tale data i termini ex art 171 ter cpc.
Con decreto del 05.04.2025 si rigettava l'istanza di parte attrice di chiamare in causa il
Comune di Palermo.
Con ordinanza del 13.05.2025 si fissava l'udienza del 02.12.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 10.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno specificare l'oggetto della presente pronuncia.
Come indicato nel provvedimento dell'intestato Tribunale del 03.05.2025, con cui si rigettava l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento nr. 29620249033082487000,
l'attuale giudizio si è instaurato a seguito dell'atto di citazione, notificato il 03.12.2024, avverso l'atto di intimazione notificato in data 04.11.2024.
Orbene, appare da condividere il principio, già indicato dal Tribunale nel provvedimento del 03.05.2025, secondo cui “ alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle
3 tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi quando si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale
(che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto) (Cass. 10326/2014).
Ne consegue che la doglianza relativa alla mancata notificazione dell'atto prodromico ossia della cartella di pagamento nr29620190029331454000, essendo equiparato ad un vizio denunciabile ex art 617 cpc, andava proposta con un'azione giudiziaria da incardinarsi entro
20 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione stesso.
Orbene, poiché l'atto di citazione è stato notificato solo in data 03.12.2024 (come risulta dal file NOTIFICA allegato all'atto di citazione) deve ritenersi inammissibile il motivo di opposizione relativo alla presunta mancata notifica della cartella di pagamento.
Peraltro, stante l'inammissibilità della doglianza, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, non può che ribadirsi, come già indicato da questo Tribunale, come superflua ai fini della decisione.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve ritenersi respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte attrice deduce che sarebbe decorso un periodo ultra-quinquennale tra la notifica della cartella, avvenuta il 06.09.2019, e la notifica dell'intimazione opposta avvenuta il 04.11.2024.
Invero, come dedotto dalla parte convenuta, nel periodo tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'atto di intimazione, è intervenuto il decreto Cura Italia nr.
18/2020, che all'art 68 dispone “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributaria, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 nr. 122.
4 I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 nr. 159.
Dunque, non può ritenersi maturato il dedotto termine prescrizionale: peraltro, parte attrice non prende alcuna posizione difensiva su quanto dedotto da parte convenuta in ordine all'infondatezza di tale motivo di opposizione.
Ne discende che anche il secondo motivo di doglianza debba essere respinto.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5201 ed euro 26000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa in favore dell' Controparte_1
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620249033082487000, notificata in data
04.11.2024.
3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Palermo lì 24.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
5
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14848/2024
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 27.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14848/2024 RGAC pendente
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
22 (CF: elettivamente domiciliato in Palermo in Via Libertà 193, presso lo C.F._1
Studio dell'Avv. Matilde Vitello (CF: C.F._2
Attore opponente
1 CONTRO
in persona di Controparte_1 Controparte_2
in qualita' di Responsabile Contenzioso , rappresentata e difesa dell'Avv.
[...] CP_3
AC CO C.F. ( ) domicilio presso lo studio del predetto C.F._3 avvocato sito in Santa Margherita di Belice via Togliatti n°11
Convenuta-opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 27.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620249033082487000, il sig. agiva contro Parte_1 Controparte_1
.
[...]
La parte attrice rappresentava che, in data 04.11.2024, veniva notificata l'intimazione di pagamento nr. 29620249033082487000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 14.858,66 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr.
29620190029331454000 presumibilmente notificata il 06.09.2019
Il sig. , dunque, motivava la propria opposizione deducendo la mancata notifica Parte_1 dell'atto prodromico, la prescrizione del credito e la nullità degli interessi-
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: In via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente atto, ricorrendo sia il fumus boni iuris (apparenza di fondatezza dei motivi di opposizione e sufficienza del compendio documentale) sia il periculum in mora (anche in rilevanza dell'atto impugnato); Nel merito, in accoglimento del presente atto, per i motivi sopra esposti, dichiarare nulla e/o invalida con qualsiasi statuizione l'intimazione di pagamento N° 29620249033082487000 oggi impugnata con riferimento alla cartella di pagamento 2962019002931454000 per i motivi di cui in narrativa;
Per l'effetto, ritenere e dichiarare insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata di Controparte_1 in forza dell'intimazione impugnata ed insussistente il diritto di credito vantato dall
[...] CP_4
e dell'Ente impositore per i motivi in narrativa;
Sempre per l'effetto dichiarare che nessuna somma a titolo
[...] di interessi e sanzioni sulla sorte è tenuta a versare parte attrice in considerazione dell'avvenuta prescrizione quinquennale delle somme a tal titolo richieste tra la probabile data di notifica della cartella di pagamento e quella di
2 notifica dell'intimazione impugnata. Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.
La convenuta si costituiva, in data 28.02.2025, rilevando l'infondatezza dell'atto avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “In via preliminare Controparte_1
e nel merito: Dichiarare legittima la procedura di riscossione;
Rigettare le domande tutte proposte, nel ricorso introduttivo, con qualsivoglia statuizione, poiché destituite di fondamento in fatto come in diritto, per più motivi e sotto ogni profilo. Condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio.
Con provvedimento del 03.03.2025, si fissava udienza al 13.05.2025 facendo decorrere da tale data i termini ex art 171 ter cpc.
Con decreto del 05.04.2025 si rigettava l'istanza di parte attrice di chiamare in causa il
Comune di Palermo.
Con ordinanza del 13.05.2025 si fissava l'udienza del 02.12.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 10.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno specificare l'oggetto della presente pronuncia.
Come indicato nel provvedimento dell'intestato Tribunale del 03.05.2025, con cui si rigettava l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento nr. 29620249033082487000,
l'attuale giudizio si è instaurato a seguito dell'atto di citazione, notificato il 03.12.2024, avverso l'atto di intimazione notificato in data 04.11.2024.
Orbene, appare da condividere il principio, già indicato dal Tribunale nel provvedimento del 03.05.2025, secondo cui “ alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle
3 tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi quando si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale
(che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto) (Cass. 10326/2014).
Ne consegue che la doglianza relativa alla mancata notificazione dell'atto prodromico ossia della cartella di pagamento nr29620190029331454000, essendo equiparato ad un vizio denunciabile ex art 617 cpc, andava proposta con un'azione giudiziaria da incardinarsi entro
20 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione stesso.
Orbene, poiché l'atto di citazione è stato notificato solo in data 03.12.2024 (come risulta dal file NOTIFICA allegato all'atto di citazione) deve ritenersi inammissibile il motivo di opposizione relativo alla presunta mancata notifica della cartella di pagamento.
Peraltro, stante l'inammissibilità della doglianza, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, non può che ribadirsi, come già indicato da questo Tribunale, come superflua ai fini della decisione.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve ritenersi respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte attrice deduce che sarebbe decorso un periodo ultra-quinquennale tra la notifica della cartella, avvenuta il 06.09.2019, e la notifica dell'intimazione opposta avvenuta il 04.11.2024.
Invero, come dedotto dalla parte convenuta, nel periodo tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'atto di intimazione, è intervenuto il decreto Cura Italia nr.
18/2020, che all'art 68 dispone “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributaria, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 nr. 122.
4 I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 nr. 159.
Dunque, non può ritenersi maturato il dedotto termine prescrizionale: peraltro, parte attrice non prende alcuna posizione difensiva su quanto dedotto da parte convenuta in ordine all'infondatezza di tale motivo di opposizione.
Ne discende che anche il secondo motivo di doglianza debba essere respinto.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5201 ed euro 26000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa in favore dell' Controparte_1
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620249033082487000, notificata in data
04.11.2024.
3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Palermo lì 24.11.2025
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