Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela
Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Emanuela Parte_1
Marano;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Tommaso
Simari;
RESISTENTE
e
Controparte_2
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale,
[...]
Carmela Filice e Manuela Varani;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.9.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2022 9003
4849 47000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- all'avviso di addebito n. 33420120002819570000 (notificato in data CP_ 8.10.2012) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2011, per un ammontare complessivo di € 739,45;
(fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2012, per un ammontare complessivo di € 792,96;
- all'avviso di addebito n. 33420120004575048000 (notificato in data CP_ 9.1.2013) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2011, per un ammontare complessivo di € 734,05;
- all'avviso di addebito n. 33420130000753034000 (notificato in data CP_ 3.4.2013) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2012, per un ammontare complessivo di € 777,92;
- all'avviso di addebito n. 33420130002742729000 (notificato in data CP_ 17.12.2013) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2012, per un ammontare complessivo di € 1.533,28;
- all'avviso di addebito n. 33420140000238580000 (notificato in data CP_ 22.5.2014) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2013, per un ammontare complessivo di € 527,91;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 5.105,57.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
- la prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento opposta per decorso del termine prescrizionale quinquennale;
- la nullità dell'atto impugnato per vizi di notificazione;
- la nullità della cartella e degli avvisi di addebito impugnati per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e delle spese di notifica.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
contestando con varie argomentazioni la domanda proposta dal ricorrente.
In particolare, eccepiva: - la propria carenza di legittimazione passiva;
- l'intangibilità dei ruoli esattoriali per omessa impugnazione nei termini di rito di competenza dell'adito Tribunale Sezione Lavoro e
Previdenza; nel merito, dunque, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' che svolgeva ampie ed articolate CP_2 difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva;
-
l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre il termine perentorio di giorni 20 di cui all'art. 617 c.p.c. con riferimento alle questioni afferenti vizi di forma o di notifica degli atti presupposti;
- la sussistenza del credito vantato in quanto divenuto inoppugnabile per decorso del termine di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99per violazione dei termini ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99; -l'insussistenza dell'invocata prescrizione e, dunque, nel merito l'infondatezza del ricorso.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Preliminarmente, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo Controparte_1
la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema
Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la CP_4 notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Ciò posto, e venendo al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i carichi/partite di credito sottesi all'avviso di addebito n. 33420120002819570000, all' avviso di addebito n. 33420120003742088000, all'avviso di addebito n.
33420120004575048000, avviso di addebito n.
33420130000753034000, all'avviso di addebito n.
33420130002742729000 ed all'avviso di addebito n.
33420140000238580000 (cfr. estratto di ruolo in atti) poiché automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l.
n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022
n. 197 “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023,
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo
– anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021. Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali
(debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di totale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.
n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto – l'introduzione della norma sopra citata – idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto del totale annullamento degli avvisi di addebito sopra indicati, nonché relative partite, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge
29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 33420120002819570000, n. 33420120003742088000, n.
33420120004575048000, n. 33420130000753034000, n.
33420130002742729000 e n. 33420140000238580000;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.