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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cerreto, in virtù di procura Parte_1
agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Roma n. 249, Maddaloni (CE),
APPELLANTE
E
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di L'Aquila n. 447/2023 pubblicata in data
28.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< … Accogliere l'appello e, di conseguenza, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza poiché nulla e/o ingiusta per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del Controparte_2
, odierno appellato, in persona del Ministro p.t., in relazione alle
[...] conseguenze pregiudizievoli subite da nell'evento del 22.05.2014 presso la Casa Parte_1
circondariale di Teramo;
1 - Condannare, per l'effetto, il Controparte_2
, in persona del al risarcimento dei danni per le causali di cui in premessa,
[...] CP_3
e cioè alla somma in favore dello di €. 152.874,00, o quella di Giustizia, oltre Parte_1
interessi e svalutazione come per legge, con il governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. >>
Appellato Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione o domanda, confermare la sentenza del
[...]
Tribunale di L'Aquila n. 477/2023 del 27/06/2023 pubblicata il 28/06/2023, resa nel procedimento portante R.G. 2019/2766 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto
e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di L'Aquila ha respinto la domanda con la quale deducendo di essere rimasto vittima, il 6.5.2014 mentre era ristretto nel carcere Parte_1 di Teramo, di un'aggressione fisica riportando lesioni personali (trauma cranico per il quale veniva sottoposto a intervento chirurgico “per ematoma epidurale destro”), aveva convenuto il
[...]
affinché fosse accertata la sua responsabilità e fosse condannato al risarcimento dei Controparte_2
danni, ammontanti ad € 152.874,00 o a quella giudizialmente accertata.
1.1. In sintesi, la decisione è motivata sulla base della non dimostrazione di una omissione di vigilanza da parte del personale della Polizia Penitenziaria ed, in particolare, che l'aggressione fosse in qualche modo prevedibile da parte dello stesso personale.
2. Avverso tale decisione l'attore ha proposto appello.
Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Il Tribunale, applicando erroneamente l'art. 2049 c.c., non ha considerato che il personale dell'amministrazione penitenziaria ometteva di rimuovere lo sgabello nella “saletta”, ove avveniva l'incontro tra i detenuti e così poneva in essere un illecito penalmente rilevante, ossia il reato di omissione di atti d'ufficio, determinando una violazione dei loro obblighi di custodia e sorveglianza e, conseguentemente, il sorgere di una responsabilità civile in capo all'ente pubblico per i danni cagionati all'appellante.
2.2. Le risultanze istruttorie sono state interpretate erroneamente. Le dichiarazioni testimoniali del Commissario (al tempo Comandante della Casa Circondariale di Teramo, Testimone_1 escusso all'udienza del 10.11.2022) – “… i detenuti accedono quotidianamente, sia di mattina che di pomeriggio nella cd. saletta socialità e dunque quel giorno, come gli altri i detenuti di cui mi si chiede stavano in saletta. ADR Non è possibile che abbiano detto al personale di scegliere la saletta per
2 avere un chiarimento;
in tal caso il personale avrebbe avvertito della richiesta anomala l'ispettore di sorveglianza e ciò in quanto a tutti i detenuti ristretti in quella sezione era consentito in via ordinaria di andare in saletta o al cortile di passeggio” – sono contraddette dalla nota del 19.05.2014 depositata dallo stesso Ministero – ove è scritto “il successivo mattino del 6 maggio, al momento dell'apertura delle celle per l'immissione ai cortili di passeggio, saletta socialità, locale doccia e altre attività, tutti i detenuti di origini campane (napoletani e casertani) escluso il solo
[...]
(!), hanno chiesto all'unità di p.p. in servizio di andare in saletta, ritrovandosi quindi a Per_1 decine in detto locale perché “doveva esserci un chiarimento con – per cui esse risultano Parte_1 inattendibili. E' evidente, dunque, il tentativo del Comandante del Reparto, il Commissario
[...]
di “ritrattare”, in sede di escussione testi, quanto ufficialmente aveva dichiarato nella Tes_1
relazione inviata all'Ispettore Ministeriale e poi depositata nel giudizio di prime cure dall'Avvocatura dello Stato. E', a questo punto, chiaro che non è vero quanto affermato nella sentenza gravata cioè che gli agenti preposti alla vigilanza avessero avuto contezza dell'appuntamento tra i detenuti solo in un momento successivo all'aggressione. Per di più, il Tribunale ha omesso di valutare, a carico del
, quale elemento sintomatico della sua responsabilità, la presenza “assurda” di uno sgabello, CP_2
idoneo ad essere usato come arma bianca e di cui era manifestamente prevedibile tale uso, all'interno della c.d. “saletta” socialità, dove è avvenuto l'incontro/scontro tra i detenuti. Presenza che risulta provata sia documentalmente che a mezzo dei testimoni (v. deposizione assistente capo della P.P.
. Proprio detto sgabello veniva usato per aggredire l'appellante il quale subiva un Testimone_2
grave trauma cranico i cui conseguenti danni, in termini di postumi permanenti fisici e psichici, sono stati valutati a seguito di visita medico-legale presso una struttura pubblica e cioè Unità Operativa di
Salute Mentale dell' dal dott. , e stimati in termini di I.P. nella misura Parte_2 Persona_2
del 25%.
3. Con deposito di comparsa di risposta, si è costituita, per il , l'Avvocatura dello CP_2
Stato la quale ha resistito agli avversi assunti deducendone la palese infondatezza.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Preliminarmente si evidenzia che l'inquadramento giuridico della vicenda in esame, operato dal giudice di prime cure alla luce degli artt. 1 della legge 354/1975, 2 del d.p.r. 230/2000 nonché
2049 c.c. per responsabilità da omessa vigilanza dell'amministrazione penitenziaria, non è oggetto di
3 discussione per cui, onde evitare inutili ripetizioni, è sufficiente fare riferimento alla sentenza gravata
(che, peraltro, è conforme anche alla giurisprudenza più recente;
cfr. Cass. 29826/2024).
6. Ciò posto, il primo motivo è infondato.
6.1. L'assunto, secondo cui la presenza nella “saletta di socialità” di uno sgabello e/o il fatto della sua non rimozione integrerebbe per ciò solo la responsabilità dell'amministrazione appellata in quanto costituente il reato p. e p. dall'art. 328 c.p. non ha pregio. Innanzitutto, per la funzione di socialità della saletta (ove, come è ovvio, vi deve essere qualche forma di seduta), non è anomala la presenza di uno sgabello che, infatti, è il normale corredo della stessa, insieme a tavoli e sedie. In secondo luogo, nessuna responsabilità può derivare a carico dell'appellata per l'uso improprio ovvero assolutamente estraneo a quello derivante dalla sua ordinaria funzione dello sgabello da parte di un utente (si tratta di un principio consolidato in materia di cose in custodia;
cfr., tra le altre, Cass.
25838/2017).
7. Anche il secondo motivo è infondato.
7.1. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcuna contraddizione tra quanto dichiarato dal teste (sentito all'udienza del 10.11.2022) – il quale, come i testi Tes_1 Tes_3
(sentito all'udienza del 6.10.2022) e (sentito alle udienza del 26.9.2022 e del
[...] Testimone_4
6.10.2022), ha recisamente negato che i detenuti “napoletani” (asseritamente autori della aggressione del 6.5.2014), recandosi nella saletta di socialità (anziché nel cortile per il passeggio all'aperto), avessero manifestato l'intenzione di avere “un colloquio chiarificatore” con l'appellante in una stanza isolata e priva della presenza del personale di vigilanza, ed ha sottolineato che tale intenzione non fu resa palese al personale penitenziario – e il contenuto della relazione del 19.5.2014 a firma dello stesso teste – ove si afferma che il motivo per cui i detenuti “napoletani” si erano recati nella saletta era il “chiarimento” con l'appellante – per la semplice ragione che, nella seconda, il commissario riportava l'esito delle indagini svolte nei giorni successivi all'accaduto (in particolare, Tes_1
quanto appreso dalle varie fonti confidenziali). Dunque, la circostanza che avrebbe dovuto esserci un
“chiarimento” tra i detenuti non è rappresentata come nota nei giorni 5 e 6 maggio 2014 (epoca dei fatti), ma come acquisita successivamente all'esito delle approfondite indagini svolte dal predetto in qualità di comandante. Tes_1
7.2. Circa la presenza asseritamente “assurda” dello sgabello, si richiama quanto sopra esposto aggiungendosi che tale oggetto non può qualificarsi come “arma bianca” (cioè da taglio o da punta) esulando completamente da tale categoria.
7.3. Dunque, la valutazione del giudice di prime cure – secondo il quale la condotta aggressiva dei detenuti non era assolutamente prevedibile neppure alla luce del (semplice) alterco avvenuto il
4 giorno prima tra i detenuti (lavorante portavitto) da un lato, e e Persona_3 Controparte_5
l'appellante dall'altro lato (peraltro, anche nella relazione del commissario Vaddinelli è sottolineato che, nella circostanza, al personale intervenuto, tutti gli astanti dissero che non c'erano problemi e che era stato tutto chiarito – resiste alle censure sollevate dall'appellante ed è condivisa dalla Corte.
8. In conclusione, l'appello va respinto.
8.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i valori medi per tutte le fasi eccetto quella di trattazione e di istruttoria per la quale, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
8.2. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. Ai fini di tale attestazione, è irrilevante che la parte appellante, sulla base della documentazione versata in atti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando all'amministrazione giudiziaria e non alla Corte l'accertamento dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Sul punto, si richiama la sentenza 4315/2020 delle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo cui <La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria>>; nella motivazione della pronuncia è anche affermato che il giudice può formulare l'attestazione “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto rendendo esplicita la distinzione tra i due predetti ambiti aventi distinta competenza, distinzione che è implicita nella norma, fermo restando che lo stesso giudice ben può esimersi dalla attestazione in parola ove, a differenza del caso in esame, appaia ictu oculi evidente che l'iniziale pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del
2001 o disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
5 2) condanna l'appellante al rimborso in favore dell'amministrazione appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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