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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti NICOLA LEONE e LUISA Parte_1
PICCIRILLO;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ALESSANDRO RAUCCI;
Controparte_1
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.02.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in San Tammaro (CE) il 1.08.2018 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 22.07.2019) e (il 25.02.2022). Per_1 Per_2
Rappresentava che, dopo un iniziale periodo di serenità coniugale, la prosecuzione della vita matrimoniale diveniva conflittuale e tormentata a causa del comportamento del resistente che, facendo uso di sostante stupefacenti, mostrava spesso un atteggiamento aggressivo, disinteressandosi delle esigenze e dei bisogni della famiglia.
Riferiva di svolgere attività lavorativa come impiegata amministrativa part-time, percependo un reddito di euro 4.400,00 annui e di vivere unitamente ai figli, avendo il marito lasciato la casa coniugale;
di sostenere una rata di euro 500,00 mensili per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Chiedeva, quindi, la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
l'affido super esclusivo dei figli;
la casa coniugale con collocamento dei figli presso di lei;
un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore dei figli di euro 500,00 mensili oltre agli arretrati dovuti dal mese di marzo 2023, allorquando abbandonava la casa coniugale;
diritto di visita del padre con modalità protette e all'esito di un percorso presso il SERT territoriale;
un contributo al
50% delle spese straordinarie.
Con memoria di costituzione del 5.1.2024, il resistente contestava tutto quanto dedotto nel ricorso e rappresentava che la crisi coniugale avesse radici risalenti nel tempo per un progressivo logorarsi della relazione matrimoniale dovuta alla differenza caratteriale dei coniugi. Negava di fare uso di sostanze stupefacenti, riferendo di essersi sottoposto spontaneamente a test antidroga per dimostrare il contrario.
Rappresentava che i suoi comportamenti anomali erano da attribuire alla morte prematura del fratello, che aveva acuito una particolare iperattività del suo carattere ben nota alla ricorrente sin dai tempi del fidanzamento.
Negava di essersi allontanato volontariamente dalla casa coniugale e riferiva, invece, di essere stato allontanato dalla ricorrente, che, in seguito, gli aveva impedito di vedere i bambini.
Affermava di essere disoccupato, ma di adoperarsi per provvedere alle esigenze dei figli, con i quali intratteneva un ottimo rapporto.
Non si opponeva, quindi, alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito;
l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre;
approvazione del piano genitoriale da lui redatto con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita;
tenuto conto, infine, delle precarie condizioni economiche in cui versava, si mostrava disponibile alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 300,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione del 6.2.2024, comparivano le parti personalmente.
Parte ricorrente dichiarava che i figli avevano iniziato a vedere il padre con l'assistenza dei servizi sociali;
di essere agente di credito e guadagnare circa 600,00 euro mensili e di percepire per intero l'assegno unico, ammontante a 420,00 euro. Chiedeva, infine, di regolamentare il diritto di visita con incontri protetti, almeno fino a quando il resistente non avesse dimostrato di non far più uso di sostanze stupefacenti.
Parte resistente dichiarava di avere un ottimo rapporto con i figli e di aver intrapreso un'attività lavorativa da poco tempo, non essendo a conoscenza dello stipendio che avrebbe percepito;
negava di fare uso di sostanze stupefacenti e di essere disposto a sottoporsi agli esami tossicologici;
che aveva incominciato ad incontrare i bambini liberamente, senza l'assistenza di altre persone.
All'esito dell'udienza, il giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti affidando i figli minori in forma condivisa, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, stabilendo un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore dei figli di euro 500,00 mensili, oltre al contributo al
50% delle spese straordinarie. Onerava, infine, il resistente al deposito degli esiti degli esami tossicologici e disponeva il monitoraggio dei servizi sociali sullo svolgimento degli incontri padre- figli.
In ottemperanza alle disposizioni suddette, parte resistente depositava gli esiti degli esami tossicologici svolti al SERT di competenza e ai laboratori di analisi, tutti con esito negativo. Inoltre, i
Servizi Sociali depositavano relazione sull'esito del monitoraggio con la quale relazionavano in merito a
Con note di trattazione per l'udienza cartolare del 4.2.2025, i difensori delle parti si riportavano all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
In particolare, con riferimento all'ammontare dell'assegno di mantenimento che il padre dovrà corrispondere in favore dei figli (300,00 euro mensili), si ritiene sia congruo in ragione della circostanza che la ricorrente percepisce l'assegno unico per intero e che la stessa, ascoltata in udienza, ha riferito che l'assegno anzidetto ammonta ad euro 420,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Tammaro (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, Parte II, serie A, anno 2018);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti NICOLA LEONE e LUISA Parte_1
PICCIRILLO;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ALESSANDRO RAUCCI;
Controparte_1
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.02.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in San Tammaro (CE) il 1.08.2018 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 22.07.2019) e (il 25.02.2022). Per_1 Per_2
Rappresentava che, dopo un iniziale periodo di serenità coniugale, la prosecuzione della vita matrimoniale diveniva conflittuale e tormentata a causa del comportamento del resistente che, facendo uso di sostante stupefacenti, mostrava spesso un atteggiamento aggressivo, disinteressandosi delle esigenze e dei bisogni della famiglia.
Riferiva di svolgere attività lavorativa come impiegata amministrativa part-time, percependo un reddito di euro 4.400,00 annui e di vivere unitamente ai figli, avendo il marito lasciato la casa coniugale;
di sostenere una rata di euro 500,00 mensili per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Chiedeva, quindi, la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
l'affido super esclusivo dei figli;
la casa coniugale con collocamento dei figli presso di lei;
un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore dei figli di euro 500,00 mensili oltre agli arretrati dovuti dal mese di marzo 2023, allorquando abbandonava la casa coniugale;
diritto di visita del padre con modalità protette e all'esito di un percorso presso il SERT territoriale;
un contributo al
50% delle spese straordinarie.
Con memoria di costituzione del 5.1.2024, il resistente contestava tutto quanto dedotto nel ricorso e rappresentava che la crisi coniugale avesse radici risalenti nel tempo per un progressivo logorarsi della relazione matrimoniale dovuta alla differenza caratteriale dei coniugi. Negava di fare uso di sostanze stupefacenti, riferendo di essersi sottoposto spontaneamente a test antidroga per dimostrare il contrario.
Rappresentava che i suoi comportamenti anomali erano da attribuire alla morte prematura del fratello, che aveva acuito una particolare iperattività del suo carattere ben nota alla ricorrente sin dai tempi del fidanzamento.
Negava di essersi allontanato volontariamente dalla casa coniugale e riferiva, invece, di essere stato allontanato dalla ricorrente, che, in seguito, gli aveva impedito di vedere i bambini.
Affermava di essere disoccupato, ma di adoperarsi per provvedere alle esigenze dei figli, con i quali intratteneva un ottimo rapporto.
Non si opponeva, quindi, alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito;
l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre;
approvazione del piano genitoriale da lui redatto con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita;
tenuto conto, infine, delle precarie condizioni economiche in cui versava, si mostrava disponibile alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 300,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione del 6.2.2024, comparivano le parti personalmente.
Parte ricorrente dichiarava che i figli avevano iniziato a vedere il padre con l'assistenza dei servizi sociali;
di essere agente di credito e guadagnare circa 600,00 euro mensili e di percepire per intero l'assegno unico, ammontante a 420,00 euro. Chiedeva, infine, di regolamentare il diritto di visita con incontri protetti, almeno fino a quando il resistente non avesse dimostrato di non far più uso di sostanze stupefacenti.
Parte resistente dichiarava di avere un ottimo rapporto con i figli e di aver intrapreso un'attività lavorativa da poco tempo, non essendo a conoscenza dello stipendio che avrebbe percepito;
negava di fare uso di sostanze stupefacenti e di essere disposto a sottoporsi agli esami tossicologici;
che aveva incominciato ad incontrare i bambini liberamente, senza l'assistenza di altre persone.
All'esito dell'udienza, il giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti affidando i figli minori in forma condivisa, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, stabilendo un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore dei figli di euro 500,00 mensili, oltre al contributo al
50% delle spese straordinarie. Onerava, infine, il resistente al deposito degli esiti degli esami tossicologici e disponeva il monitoraggio dei servizi sociali sullo svolgimento degli incontri padre- figli.
In ottemperanza alle disposizioni suddette, parte resistente depositava gli esiti degli esami tossicologici svolti al SERT di competenza e ai laboratori di analisi, tutti con esito negativo. Inoltre, i
Servizi Sociali depositavano relazione sull'esito del monitoraggio con la quale relazionavano in merito a
Con note di trattazione per l'udienza cartolare del 4.2.2025, i difensori delle parti si riportavano all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
In particolare, con riferimento all'ammontare dell'assegno di mantenimento che il padre dovrà corrispondere in favore dei figli (300,00 euro mensili), si ritiene sia congruo in ragione della circostanza che la ricorrente percepisce l'assegno unico per intero e che la stessa, ascoltata in udienza, ha riferito che l'assegno anzidetto ammonta ad euro 420,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Tammaro (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, Parte II, serie A, anno 2018);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio