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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3107/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3107/2024 R.G., avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa su ricorso congiunto da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elona Kerengi del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiusi
(SI), Via della Fontina n. 2, come da procura allegata al ricorso introduttivo e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Massimiliano Barbanera del foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Chiusi (SI), Via Santa Caterina n. 7, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 10.9.2025
Pubblico ministero: parere favorevole in data 28.11.2024
Pagina 1 di 9 Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso cumulativo per separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., ritualmente depositato in data 5.8.2024, e hanno presentato Parte_1 Parte_2 congiuntamente domanda di separazione personale tra i coniugi e scioglimento del matrimonio, rappresentando che: in data 20.6.2009 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in Chiusi (SI); dal matrimonio sono nati i figli
, nato a [...] il [...], e , nato a [...]_2
Montepulciano il 23 dicembre 2018; i coniugi hanno fissato la propria residenza in Chiusi (SI),
Loc. Passo alle Querce n. 34, nell'immobile acquistato da entrambi in data 22.1.2008 con l'accensione di un mutuo ipotecario con Banca CR Firenze;
la di professione Parte_1 ingegnere, è attualmente in disoccupazione, mentre il svolge attività professionale di Pt_2 fisioterapista;
per motivi personali e malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la convivenza è diventata non più sostenibile.
Alla luce di tali premesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, dichiarando altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. Inoltre, le parti hanno altresì chiesto che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle stesse dinanzi al giudice relatore, la causa venga rimessa sul ruolo e che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso.
A seguito dell'introduzione del giudizio, il Tribunale di Siena ha dichiarato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 137/2024, pubblicata in data 28.10.2024, alle condizioni di cui al ricorso e ha disposto la rimessione sul ruolo dinanzi alla giudice relatrice, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 25 giugno 2025 e contestualmente disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate, con attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza della giudice relatrice del 30.6.2025, dato atto che le parti non avevano depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato, l'udienza è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per i medesimi incombenti, all'udienza del 10.9.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con note scritte per l'udienza del 10.9.2025 le parti hanno dato atto che la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla separazione e che non è più possibile ricostruire
Pagina 2 di 9 l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nella richiesta di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di aver dato seguito agli impegni assunti in sede di separazione relativamente ai passaggi immobiliari e chiedendo, ad integrazione delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che quando la madre avrà le trasferte di lavoro i minori resteranno con il padre indipendentemente dal giorno di pertinenza ed in ogni caso compatibilmente anche con gli impegni del padre, confermando per il resto le condizioni del ricorso cumulativo.
In particolare, la separazione tra i coniugi è stata omologata alle seguenti condizioni congiunte:
“I sig.ri ed vivranno separati, con l'obbligo di portarsi rispetto reciproco. Parte_1 Parte_2
Casa familiare.
La casa familiare è di proprietà di entrambi i coniugi, sulla quale è acceso il mutuo ipotecario della durata di anni 30.
Le parti concordano il trasferimento della quota di proprietà della moglie al marito Parte_1 [...] per il tramite dell'accollo liberatorio del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, per il quale il sig. Pt_2 dichiara di aver già preso accordi preliminari con l'istituto di credito. Pt_2
A far data dal corrente mese di agosto 2024 la rata del mutuo sarà integralmente a carico del sig.
[...]
Pt_2
I coniugi ai sensi dell'articolo 8, primo comma lettera f, della Tariffa Parte Prima allegata al T.U. Imposta
Registro, nonché ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, chiedono che il futuro atto di trasferimento della quota, in quanto attuativo ed in adempimento di un accordo stipulato nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, sia esente dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (come confermato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012, n. 27, 29 maggio 2013,
n.18, 21 febbraio 2014 n.2).
Le Parti inoltre concordano che le spese per l'adeguamento e/o l'ottenimento dell'Attestato di Prestazione
Energetica, da allegare all'atto di trasferimento, sarà a carico del sig. già proprietario della quota di Pt_2 proprietà indivisa del 50%.
Le Parti si impegnano ad intervenire con atto notarile per formalizzare la sopra indicata attribuzione patrimoniale presso il Notaio, che verrà scelto dal sig. entro 60 giorni dalla comunicazione della Pt_2 sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi, salvo proroghe concordate.
Le Parti concordano che le spese e gli oneri notarili per l'atto di trasferimento della quota e per l'accollo liberatorio del mutuo ipotecario saranno a carico del sig. Parte_2
Pagina 3 di 9 Il promesso trasferimento, da perfezionarsi presso il Notaio che verrà scelto, nei tempi e modi sopra indicati, rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione personale e la presente clausola acquista valore di preliminare di compravendita che obbliga le parti alla vendita ed all'acquisto della quota di proprietà con l'accollo liberatorio del mutuo, entro il termine ed alle condizioni specificate.
Sarà cura dei coniugi chiudere il conto corrente cointestato sul quale poggia il mutuo per poi il Sig. Pt_2 aprirne un conto nuovo intestato alla sola parte mutuataria in seguito all'accollo liberatorio.
In merito al conto deposito cointestato acceso presso Ing Direct, i coniugi concordano di mantenerlo in essere, considerato che in tale conto confluiscono versamenti che i genitori effettuano in favore dei figli.
Al raggiungimento della maggiore età dei minori le somme maturate verranno conferite ai figli nella misura del
50% ciascuno ed il conto verrà chiuso.
La mobilia all'interno della casa coniugale viene divisa tra le parti, con espressa autorizzazione alla sig.ra di ritirare, oltre ai propri effetti personali e di quelli dei figli, la seguente mobilia: Parte_1
1. Armadio;
2. Armadio antico ingresso;
3. Copricolonna bagno camere;
4. Scrivania piccola Controparte_1 mansarda con sedia;
5. Baule mansarda;
6. Bucchero;
7. Carrello portaoggetti in legno nella mansarda;
8.
Televisione in sala da pranzo;
9. Comodino antico nel disimpegno camere;
10. camera dei bimbi;
CP_2
11. Scaffale Ikea camera dei bimbi;
12. Poltrona bianca soggiorno;
13. Lampade esterne della veranda;
14.
Tavolo con sedie della veranda;
15. Barbecue in veranda;
16. Bilancia;
17. Cesto della biancheria;
18. Regali matrimonio: un set di posate, bicchieri a calice per acqua, vassoio di Murano con i 12 bicchieri abbinati, servizio di piatti da 8 con girasoli, portaghiaccio, set per fonduta;
19. Tovaglie e biancheria per la cucina (ad esclusione di quelle del campeggio); 20. Pentole della cucina di casa con coperchi (ad esclusione di quelle del campeggio);
21. Posate e mestoli (ad esclusione di quelle del campeggio); 22. 23. 24. CP_3 CP_4 CP_5 da due;
25. Set di manage Tune;
26. Piatti e bicchieri (ad esclusione di quelli del campeggio); 27. Ferro
[...] da stiro Vaporella e ferro piccolo;
28. Set per aerosol;
29. Tappeti bianchi camera da letto;
30. Metà degli asciugamani per il bagno;
31. Due paia di lenzuola del corredo di matrimonio;
I coniugi concordano che entro entro il 7 agosto 2024, la sig.ra ed i minori si trasferiranno Parte_1 nell'immobile preso in locazione dalla madre, in Chiusi, Via F. Filzi n. 9, presso il quale la sig.ra Parte_1 ed i figli e prenderanno la residenza. Per_1 Per_2
Il presente accordo costituisce espressa manifestazione di consenso da parte del padre al trasferimento della residenza dei minori presso la madre nella nuova abitazione.
I genitori inoltre, concordano che al raggiungimento della maggiore età sia da parte di che da parte di Per_1
il padre intesterà loro congiuntamente (assumendosene espresso impegno) la nuda proprietà della casa Per_2
Pagina 4 di 9 familiare, mantenendone l'usufrutto. Il pagamento delle rimanenti rate del mutuo sino a completa estinzione dello stesso con l'integrale saldo del debito, continueranno a rimanere a carico del sig. Parte_2
Invece, le spese dell'atto di trasferimento della nuda proprietà ai figli e costituzione di usufrutto saranno ripartite in parti uguali tra i sig.ri e Parte_2 Parte_1
Affidamento, collocamento prevalente della prole ed il diritto di visita del padre
I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso. Per_1 Persona_2
I minori vivranno con la madre presso la stessa nella nuova abitazione sita in Chiusi, Via F. Filzi n. 9.
Il diritto di visita del padre viene improntato alla massima elasticità, tenendo conto delle esigenze di studio e delle attività extrascolastiche dei figli, nonché in relazione alle esigenze lavorative del padre.
Le parti, in ogni caso, stabiliscono la seguente calendarizzazione del diritto di visita:
- il padre potrà stare con i figli a fine settimana alterni dal sabato sera (cena inclusa) sino a lunedì mattina. In periodo scolastico il padre il lunedì mattina provvederà ad accompagnare i figli a scuola e sarà la madre a prelevarli all'uscita. In assenza di impegni scolastici il padre provvederà ad accompagnarli dalla madre direttamente il lunedì mattina;
- infrasettimanalmente, i minori staranno con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola (sarà il padre ad andarli a prendere) con il pernottamento sino a venerdì mattina quando il padre provvederà ad accompagnarli a scuola oppure a casa della madre.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e Per_1 Per_2 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, il tutto nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente quando questi stanno con l'altro genitore.
I genitori hanno la premura di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località – al di fuori dell'ordinaria quotidianità - quando hanno con sé i minori.
I genitori precisano che e potranno essere prelevati da scuola, in caso di impossibilità e/o Per_1 Per_2 difficoltà dei genitori, dai nonni materni e paterni salve le deleghe conferite o da conferire a soggetti terzi anche da parte della sola madre o del solo padre, per una comodità organizzativa familiare.
In merito alle vacanze estive ed alle festività, nel ricordare in ogni caso l'elasticità organizzativa nell'interesse della prole, i genitori, salvo diverso accordo, potranno organizzarsi come segue:
Pagina 5 di 9 − per le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno condurre in vacanza la prole per almeno 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo modifiche successive attinenti agli impegni lavorativi e/o scolastici dei minori;
- quando uno dei genitori condurrà i minori in vacanza fuori dal proprio domicilio, l'altro genitore dovrà essere messo sempre in grado di tenere contatti telefonici con gli stessi per il tramite del genitore con il quale si trovano fuori o sull'utenza telefonica dei minori ove in loro possesso. Il genitore con il quale i minori sono in vacanza dovrà preventivamente comunicare il luogo e l'indirizzo di soggiorno dei figli.
In merito alle festività, i genitori concordano che:
- le festività natalizie, e le trascorreranno con i genitori ad anni alterni: Per_1 Per_2
il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) ed il giorno di Natale (25 dicembre) fino al tardo pomeriggio con un genitore, che provvederà a riaccompagnarli per l'ora di cena dall'altro genitore, con il quale i figli passeranno la sera del giorno di Natale e il S. Stefano (26 dicembre).
Per il corrente anno 2024, i genitori concordano che e trascorreranno la vigilia di Natale Per_1 Per_2 ed il Natale con la madre, così come specificato;
-il 31 dicembre ed il 1 gennaio, con un genitore (con il quale non hanno trascorso il 24 e 25 dicembre) e il 6 gennaio con l'altro;
- il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale ed il Lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale non hanno trascorso la Pasqua.
Tutto quanto sopra verrà alternato tra i genitori di anno in anno.
Le altre festività, anche nazionali, (a titolo esemplificativo e non esaustivo il giorno festa della mamma, festa del papà, festa dei nonni, ecc) i minori le passeranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, nei modi e nelle modalità previamente concordate tra questi ultimi.
Il giorno del compleanno dei figli, ove non fosse possibile trascorrerlo tutti insieme (soluzione auspicabile e preferibile), verrà passato per metà giornata con un genitore e per l'altra metà con l'altro, il tutto ad anni alterni.
Infine, i genitori prevedono e concordano una clausola di salvaguardia tale da conservare l'equilibrio e la serena crescita dei figli garantendo agli stessi il rispetto del tempo necessario per acquisire consapevolezza della nuova realtà familiare.
I genitori, dunque, si impegnano ad astenersi, almeno per i primi anni, dal fare frequentare i figli ai propri eventuali compagni, nel rispetto della serena crescita di e e tenendo in debito conto sia i Per_1 Per_2 tempi necessari ai minori per l'accettazione di eventuali nuove realtà, sia la disponibilità emotiva e la volontà degli stessi.
Pagina 6 di 9 Contributo al mantenimento dei figli, spese straordinarie
Tenuto conto dell'affidamento sostanzialmente paritario dei minori, il padre verserà per i figli a titolo di contributo per il mantenimento la somma complessiva di € 350,00 per i figli, rivalutabile ISTAT come per legge.
La somma di € 350,00 verrà versata il giorno primo di ogni mese sul conto corrente della sig.ra
[...] con IBAN [...]CC0010419840. Parte_1
Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Per l'elencazione e la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie si fa espresso rinvio al Protocollo del Tribunale di Siena che le parti dichiarano espressamente di avere ricevuto in copia.
Per le spese straordinarie che non necessitano il preventivo accordo, anticipate da uno dei genitori, verranno da quest'ultimo comunicate e documentate entro la fine del mese di pertinenza e l'altro genitore provvederà al rimborso del 50% entro i primi 5 giorni del mese successivo con bonifico bancario sul conto intestato all'altro e con oggetto “rimborso spese straordinarie” relativo al mese di riferimento delle spese in questione.
Per le spese straordinarie che necessitano il preventivo accordo, la madre quale genitore collocatario comunicherà al padre la relativa richiesta.
A sua volta il padre, in caso di disaccordo, ne dovrà comunicare il motivo, anche a mezzo messaggistica istantanea, nei successivi 7 giorni.
In caso di silenzio o di mancata sostanziale motivazione, la spesa straordinaria si riterrà per concordata.
Le parti concordano che l'AUU continuerà ad essere percepito nella misura del 100% da parte della madre.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e quelli dei minori, validi per l'espatrio.
Rapporti tra i coniugi.
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i coniugi, in quanto economicamente autonomi, concordano e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro.
Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano entrambi soddisfatti senza nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra.”
Con ordinanza in data odierna, la giudice relatrice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Pagina 7 di 9 Il collegio, preso atto della dichiarazione di entrambe le parti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e della dichiarazione di non volersi riconciliare, ha pronunciato la presente sentenza.
2. Preliminarmente, il tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. 1,
c.p.c..
Ancora preliminarmente, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 473- bis.49 c.p.c., atteso che la sentenza di separazione personale è passata in giudicato (v. certificazione ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. in atti) ed è decorso il termine previsto dalla legge.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dalla documentazione depositata in atti emerge, infatti, che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20.6.2009 in Chiusi (SI) e che sono comparsi nel presente procedimento con riferimento alla domanda di separazione nelle modalità previste dagli artt. 473-bis.51 e 127 ter, co. 5 c.p.c., con successiva pronuncia della sentenza di separazione n. 137/2024 pubblicata in data 28.10.2024, passata in giudicato.
La circostanza della mancata riconciliazione dei coniugi, ribadita con le note di trattazione scritta, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della l.
898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far data dall'avvenuta comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale e sino ad oggi.
La proposizione di domanda congiunta, l'insistenza del ricorso, la conferma dell'impossibilità di riconciliazione, consentono di escludere con ragionevole certezza che la comunione spirituale e materiale dei coniugi possa essere ricostituita.
Deve, conseguentemente, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, mandando alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di pertinenza, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
In ordine alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene di poter accogliere le condizioni delle parti, come sopra riportate e integrate congiuntamente nelle note di trattazione scritta con riferimento alla domanda di divorzio, in quanto conformi agli interessi delle stesse e dei figli minori, oltre che non contrarie a disposizioni di legge. Tuttavia, con riferimento alla clausola
Pagina 8 di 9 “Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e quelli dei minori, validi per l'espatrio […]” si ribadisce che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023
n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto, sul punto prende atto della dichiarazione delle parti.
Inoltre, si precisa che il tribunale, alla luce del contenuto dell'accordo, ha ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c..
3. Trattandosi di ricorso congiunto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, visti gli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., nonché la l. 898/1970, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in accoglimento della domanda comune delle parti, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.6.2009 in Chiusi (SI) tra , nata a [...] in data [...] e Parte_1
, nato a [...] in data [...] e trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Chiusi, anno 2009, Parte 2, n. 4, serie A, alle condizioni congiunte richiamate in parte motiva e da intendersi qui integralmente riportate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiusi (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, in data 12 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Paolo Bernardini)
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3107/2024 R.G., avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa su ricorso congiunto da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elona Kerengi del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiusi
(SI), Via della Fontina n. 2, come da procura allegata al ricorso introduttivo e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Massimiliano Barbanera del foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Chiusi (SI), Via Santa Caterina n. 7, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 10.9.2025
Pubblico ministero: parere favorevole in data 28.11.2024
Pagina 1 di 9 Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso cumulativo per separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., ritualmente depositato in data 5.8.2024, e hanno presentato Parte_1 Parte_2 congiuntamente domanda di separazione personale tra i coniugi e scioglimento del matrimonio, rappresentando che: in data 20.6.2009 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in Chiusi (SI); dal matrimonio sono nati i figli
, nato a [...] il [...], e , nato a [...]_2
Montepulciano il 23 dicembre 2018; i coniugi hanno fissato la propria residenza in Chiusi (SI),
Loc. Passo alle Querce n. 34, nell'immobile acquistato da entrambi in data 22.1.2008 con l'accensione di un mutuo ipotecario con Banca CR Firenze;
la di professione Parte_1 ingegnere, è attualmente in disoccupazione, mentre il svolge attività professionale di Pt_2 fisioterapista;
per motivi personali e malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la convivenza è diventata non più sostenibile.
Alla luce di tali premesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, dichiarando altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. Inoltre, le parti hanno altresì chiesto che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle stesse dinanzi al giudice relatore, la causa venga rimessa sul ruolo e che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso.
A seguito dell'introduzione del giudizio, il Tribunale di Siena ha dichiarato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 137/2024, pubblicata in data 28.10.2024, alle condizioni di cui al ricorso e ha disposto la rimessione sul ruolo dinanzi alla giudice relatrice, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 25 giugno 2025 e contestualmente disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate, con attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza della giudice relatrice del 30.6.2025, dato atto che le parti non avevano depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato, l'udienza è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per i medesimi incombenti, all'udienza del 10.9.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con note scritte per l'udienza del 10.9.2025 le parti hanno dato atto che la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla separazione e che non è più possibile ricostruire
Pagina 2 di 9 l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nella richiesta di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di aver dato seguito agli impegni assunti in sede di separazione relativamente ai passaggi immobiliari e chiedendo, ad integrazione delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che quando la madre avrà le trasferte di lavoro i minori resteranno con il padre indipendentemente dal giorno di pertinenza ed in ogni caso compatibilmente anche con gli impegni del padre, confermando per il resto le condizioni del ricorso cumulativo.
In particolare, la separazione tra i coniugi è stata omologata alle seguenti condizioni congiunte:
“I sig.ri ed vivranno separati, con l'obbligo di portarsi rispetto reciproco. Parte_1 Parte_2
Casa familiare.
La casa familiare è di proprietà di entrambi i coniugi, sulla quale è acceso il mutuo ipotecario della durata di anni 30.
Le parti concordano il trasferimento della quota di proprietà della moglie al marito Parte_1 [...] per il tramite dell'accollo liberatorio del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, per il quale il sig. Pt_2 dichiara di aver già preso accordi preliminari con l'istituto di credito. Pt_2
A far data dal corrente mese di agosto 2024 la rata del mutuo sarà integralmente a carico del sig.
[...]
Pt_2
I coniugi ai sensi dell'articolo 8, primo comma lettera f, della Tariffa Parte Prima allegata al T.U. Imposta
Registro, nonché ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, chiedono che il futuro atto di trasferimento della quota, in quanto attuativo ed in adempimento di un accordo stipulato nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, sia esente dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (come confermato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012, n. 27, 29 maggio 2013,
n.18, 21 febbraio 2014 n.2).
Le Parti inoltre concordano che le spese per l'adeguamento e/o l'ottenimento dell'Attestato di Prestazione
Energetica, da allegare all'atto di trasferimento, sarà a carico del sig. già proprietario della quota di Pt_2 proprietà indivisa del 50%.
Le Parti si impegnano ad intervenire con atto notarile per formalizzare la sopra indicata attribuzione patrimoniale presso il Notaio, che verrà scelto dal sig. entro 60 giorni dalla comunicazione della Pt_2 sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi, salvo proroghe concordate.
Le Parti concordano che le spese e gli oneri notarili per l'atto di trasferimento della quota e per l'accollo liberatorio del mutuo ipotecario saranno a carico del sig. Parte_2
Pagina 3 di 9 Il promesso trasferimento, da perfezionarsi presso il Notaio che verrà scelto, nei tempi e modi sopra indicati, rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione personale e la presente clausola acquista valore di preliminare di compravendita che obbliga le parti alla vendita ed all'acquisto della quota di proprietà con l'accollo liberatorio del mutuo, entro il termine ed alle condizioni specificate.
Sarà cura dei coniugi chiudere il conto corrente cointestato sul quale poggia il mutuo per poi il Sig. Pt_2 aprirne un conto nuovo intestato alla sola parte mutuataria in seguito all'accollo liberatorio.
In merito al conto deposito cointestato acceso presso Ing Direct, i coniugi concordano di mantenerlo in essere, considerato che in tale conto confluiscono versamenti che i genitori effettuano in favore dei figli.
Al raggiungimento della maggiore età dei minori le somme maturate verranno conferite ai figli nella misura del
50% ciascuno ed il conto verrà chiuso.
La mobilia all'interno della casa coniugale viene divisa tra le parti, con espressa autorizzazione alla sig.ra di ritirare, oltre ai propri effetti personali e di quelli dei figli, la seguente mobilia: Parte_1
1. Armadio;
2. Armadio antico ingresso;
3. Copricolonna bagno camere;
4. Scrivania piccola Controparte_1 mansarda con sedia;
5. Baule mansarda;
6. Bucchero;
7. Carrello portaoggetti in legno nella mansarda;
8.
Televisione in sala da pranzo;
9. Comodino antico nel disimpegno camere;
10. camera dei bimbi;
CP_2
11. Scaffale Ikea camera dei bimbi;
12. Poltrona bianca soggiorno;
13. Lampade esterne della veranda;
14.
Tavolo con sedie della veranda;
15. Barbecue in veranda;
16. Bilancia;
17. Cesto della biancheria;
18. Regali matrimonio: un set di posate, bicchieri a calice per acqua, vassoio di Murano con i 12 bicchieri abbinati, servizio di piatti da 8 con girasoli, portaghiaccio, set per fonduta;
19. Tovaglie e biancheria per la cucina (ad esclusione di quelle del campeggio); 20. Pentole della cucina di casa con coperchi (ad esclusione di quelle del campeggio);
21. Posate e mestoli (ad esclusione di quelle del campeggio); 22. 23. 24. CP_3 CP_4 CP_5 da due;
25. Set di manage Tune;
26. Piatti e bicchieri (ad esclusione di quelli del campeggio); 27. Ferro
[...] da stiro Vaporella e ferro piccolo;
28. Set per aerosol;
29. Tappeti bianchi camera da letto;
30. Metà degli asciugamani per il bagno;
31. Due paia di lenzuola del corredo di matrimonio;
I coniugi concordano che entro entro il 7 agosto 2024, la sig.ra ed i minori si trasferiranno Parte_1 nell'immobile preso in locazione dalla madre, in Chiusi, Via F. Filzi n. 9, presso il quale la sig.ra Parte_1 ed i figli e prenderanno la residenza. Per_1 Per_2
Il presente accordo costituisce espressa manifestazione di consenso da parte del padre al trasferimento della residenza dei minori presso la madre nella nuova abitazione.
I genitori inoltre, concordano che al raggiungimento della maggiore età sia da parte di che da parte di Per_1
il padre intesterà loro congiuntamente (assumendosene espresso impegno) la nuda proprietà della casa Per_2
Pagina 4 di 9 familiare, mantenendone l'usufrutto. Il pagamento delle rimanenti rate del mutuo sino a completa estinzione dello stesso con l'integrale saldo del debito, continueranno a rimanere a carico del sig. Parte_2
Invece, le spese dell'atto di trasferimento della nuda proprietà ai figli e costituzione di usufrutto saranno ripartite in parti uguali tra i sig.ri e Parte_2 Parte_1
Affidamento, collocamento prevalente della prole ed il diritto di visita del padre
I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso. Per_1 Persona_2
I minori vivranno con la madre presso la stessa nella nuova abitazione sita in Chiusi, Via F. Filzi n. 9.
Il diritto di visita del padre viene improntato alla massima elasticità, tenendo conto delle esigenze di studio e delle attività extrascolastiche dei figli, nonché in relazione alle esigenze lavorative del padre.
Le parti, in ogni caso, stabiliscono la seguente calendarizzazione del diritto di visita:
- il padre potrà stare con i figli a fine settimana alterni dal sabato sera (cena inclusa) sino a lunedì mattina. In periodo scolastico il padre il lunedì mattina provvederà ad accompagnare i figli a scuola e sarà la madre a prelevarli all'uscita. In assenza di impegni scolastici il padre provvederà ad accompagnarli dalla madre direttamente il lunedì mattina;
- infrasettimanalmente, i minori staranno con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola (sarà il padre ad andarli a prendere) con il pernottamento sino a venerdì mattina quando il padre provvederà ad accompagnarli a scuola oppure a casa della madre.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e Per_1 Per_2 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, il tutto nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente quando questi stanno con l'altro genitore.
I genitori hanno la premura di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località – al di fuori dell'ordinaria quotidianità - quando hanno con sé i minori.
I genitori precisano che e potranno essere prelevati da scuola, in caso di impossibilità e/o Per_1 Per_2 difficoltà dei genitori, dai nonni materni e paterni salve le deleghe conferite o da conferire a soggetti terzi anche da parte della sola madre o del solo padre, per una comodità organizzativa familiare.
In merito alle vacanze estive ed alle festività, nel ricordare in ogni caso l'elasticità organizzativa nell'interesse della prole, i genitori, salvo diverso accordo, potranno organizzarsi come segue:
Pagina 5 di 9 − per le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno condurre in vacanza la prole per almeno 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo modifiche successive attinenti agli impegni lavorativi e/o scolastici dei minori;
- quando uno dei genitori condurrà i minori in vacanza fuori dal proprio domicilio, l'altro genitore dovrà essere messo sempre in grado di tenere contatti telefonici con gli stessi per il tramite del genitore con il quale si trovano fuori o sull'utenza telefonica dei minori ove in loro possesso. Il genitore con il quale i minori sono in vacanza dovrà preventivamente comunicare il luogo e l'indirizzo di soggiorno dei figli.
In merito alle festività, i genitori concordano che:
- le festività natalizie, e le trascorreranno con i genitori ad anni alterni: Per_1 Per_2
il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) ed il giorno di Natale (25 dicembre) fino al tardo pomeriggio con un genitore, che provvederà a riaccompagnarli per l'ora di cena dall'altro genitore, con il quale i figli passeranno la sera del giorno di Natale e il S. Stefano (26 dicembre).
Per il corrente anno 2024, i genitori concordano che e trascorreranno la vigilia di Natale Per_1 Per_2 ed il Natale con la madre, così come specificato;
-il 31 dicembre ed il 1 gennaio, con un genitore (con il quale non hanno trascorso il 24 e 25 dicembre) e il 6 gennaio con l'altro;
- il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale ed il Lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale non hanno trascorso la Pasqua.
Tutto quanto sopra verrà alternato tra i genitori di anno in anno.
Le altre festività, anche nazionali, (a titolo esemplificativo e non esaustivo il giorno festa della mamma, festa del papà, festa dei nonni, ecc) i minori le passeranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, nei modi e nelle modalità previamente concordate tra questi ultimi.
Il giorno del compleanno dei figli, ove non fosse possibile trascorrerlo tutti insieme (soluzione auspicabile e preferibile), verrà passato per metà giornata con un genitore e per l'altra metà con l'altro, il tutto ad anni alterni.
Infine, i genitori prevedono e concordano una clausola di salvaguardia tale da conservare l'equilibrio e la serena crescita dei figli garantendo agli stessi il rispetto del tempo necessario per acquisire consapevolezza della nuova realtà familiare.
I genitori, dunque, si impegnano ad astenersi, almeno per i primi anni, dal fare frequentare i figli ai propri eventuali compagni, nel rispetto della serena crescita di e e tenendo in debito conto sia i Per_1 Per_2 tempi necessari ai minori per l'accettazione di eventuali nuove realtà, sia la disponibilità emotiva e la volontà degli stessi.
Pagina 6 di 9 Contributo al mantenimento dei figli, spese straordinarie
Tenuto conto dell'affidamento sostanzialmente paritario dei minori, il padre verserà per i figli a titolo di contributo per il mantenimento la somma complessiva di € 350,00 per i figli, rivalutabile ISTAT come per legge.
La somma di € 350,00 verrà versata il giorno primo di ogni mese sul conto corrente della sig.ra
[...] con IBAN [...]CC0010419840. Parte_1
Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Per l'elencazione e la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie si fa espresso rinvio al Protocollo del Tribunale di Siena che le parti dichiarano espressamente di avere ricevuto in copia.
Per le spese straordinarie che non necessitano il preventivo accordo, anticipate da uno dei genitori, verranno da quest'ultimo comunicate e documentate entro la fine del mese di pertinenza e l'altro genitore provvederà al rimborso del 50% entro i primi 5 giorni del mese successivo con bonifico bancario sul conto intestato all'altro e con oggetto “rimborso spese straordinarie” relativo al mese di riferimento delle spese in questione.
Per le spese straordinarie che necessitano il preventivo accordo, la madre quale genitore collocatario comunicherà al padre la relativa richiesta.
A sua volta il padre, in caso di disaccordo, ne dovrà comunicare il motivo, anche a mezzo messaggistica istantanea, nei successivi 7 giorni.
In caso di silenzio o di mancata sostanziale motivazione, la spesa straordinaria si riterrà per concordata.
Le parti concordano che l'AUU continuerà ad essere percepito nella misura del 100% da parte della madre.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e quelli dei minori, validi per l'espatrio.
Rapporti tra i coniugi.
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i coniugi, in quanto economicamente autonomi, concordano e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro.
Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano entrambi soddisfatti senza nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra.”
Con ordinanza in data odierna, la giudice relatrice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Pagina 7 di 9 Il collegio, preso atto della dichiarazione di entrambe le parti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e della dichiarazione di non volersi riconciliare, ha pronunciato la presente sentenza.
2. Preliminarmente, il tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. 1,
c.p.c..
Ancora preliminarmente, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 473- bis.49 c.p.c., atteso che la sentenza di separazione personale è passata in giudicato (v. certificazione ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. in atti) ed è decorso il termine previsto dalla legge.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dalla documentazione depositata in atti emerge, infatti, che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20.6.2009 in Chiusi (SI) e che sono comparsi nel presente procedimento con riferimento alla domanda di separazione nelle modalità previste dagli artt. 473-bis.51 e 127 ter, co. 5 c.p.c., con successiva pronuncia della sentenza di separazione n. 137/2024 pubblicata in data 28.10.2024, passata in giudicato.
La circostanza della mancata riconciliazione dei coniugi, ribadita con le note di trattazione scritta, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della l.
898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far data dall'avvenuta comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale e sino ad oggi.
La proposizione di domanda congiunta, l'insistenza del ricorso, la conferma dell'impossibilità di riconciliazione, consentono di escludere con ragionevole certezza che la comunione spirituale e materiale dei coniugi possa essere ricostituita.
Deve, conseguentemente, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, mandando alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di pertinenza, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
In ordine alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene di poter accogliere le condizioni delle parti, come sopra riportate e integrate congiuntamente nelle note di trattazione scritta con riferimento alla domanda di divorzio, in quanto conformi agli interessi delle stesse e dei figli minori, oltre che non contrarie a disposizioni di legge. Tuttavia, con riferimento alla clausola
Pagina 8 di 9 “Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e quelli dei minori, validi per l'espatrio […]” si ribadisce che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023
n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto, sul punto prende atto della dichiarazione delle parti.
Inoltre, si precisa che il tribunale, alla luce del contenuto dell'accordo, ha ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c..
3. Trattandosi di ricorso congiunto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, visti gli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., nonché la l. 898/1970, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in accoglimento della domanda comune delle parti, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.6.2009 in Chiusi (SI) tra , nata a [...] in data [...] e Parte_1
, nato a [...] in data [...] e trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Chiusi, anno 2009, Parte 2, n. 4, serie A, alle condizioni congiunte richiamate in parte motiva e da intendersi qui integralmente riportate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiusi (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, in data 12 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Paolo Bernardini)
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