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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 729/2024 promossa da: cod. Parte_1 fisc. ) con sede a Morciano di Romagna (RN) in persona del socio P.IVA_1 accomandatario (c.f. ) ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Spagna Musso e Massimo Pasquinotti ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Emai_1 [...]
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- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
- P. Iva in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 P.IVA_3 tempore;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi e con domicilio eletto a Rimini in Via Macanno n. 25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo;
P.E.C. t Email_3
E
Controparte_2
Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D. E
(Codice fiscale e Partita Controparte_3
Iva n. ) con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 in P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenza Solaini del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Via G. Bovini, 35 (PEC:
) Email_4
- OPPOSTI –
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione promossa da avverso Parte_1 l'atto esecutivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 137 20249002628040\000 del valore di complessivi € 376.915,95 emessa in data 22\04\2024 da (notificata in Controparte_4 data 24\04\2024) in relazione alla omissione dei contributi previdenziali e CP_1 dei premi assicurativi di cui alle cartelle di pagamento ed agli Avvisi di CP_2
Addebito di seguito indicati:
Cartella pagamento n. 1372022002114863000 notificata a mezzo PEC in data
17\10\2022 a titolo di omesso pagamento di premi e sanzioni relative alle CP_2 annualità 2019-2020-2021-2022 dell'importo di € 7.866,24 ;
Cartella pagamento n. 1372022005533526000 notificata a mezzo PEC in data
23\09\2022 a titolo di omesso pagamento di premi e sanzioni relative alle CP_2 annualità 2020-2021-2022 dell'importo di € 5.484,28 ;
Cartella pagamento n. 1372022007438208000 notificata a mezzo PEC in data
28\01\2023 a titolo di omesso pagamento di premi e sanzioni relative alle CP_2 annualità 2021-2022 dell'importo di € 4.196,59 ;
Avviso di addebito n. 4372019000108907000 notificato a mezzo PEC in data
02\09\2019 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alla annualità 2019 risultanti da Modelli M10 dell'importo di € 312,43;
Avviso di addebito n. 43720210000841882000 notificato a mezzo PEC in data 10\12\2021 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alla annualità 2020 risultanti da Modelli M10 dell'importo di € 28.810 ;
Avviso di addebito n. 43720220000017304000 notificato a mezzo PEC in data
19\03\2022 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità 2020-2021 risultanti da Modelli M10 dell'importo di € 128.539,61 ; Avviso di addebito n. 43720220001010679000 notificato a mezzo PEC in data
04\10\2022 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alla annualità 2020 risultanti da Modelli M10 dell'importo di € 20.901,90 ;
Avviso di addebito n. 43720220001223064000 notificato a mezzo PEC in data
18\12\2022 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alla annualità 2022 risultanti da Modelli M10 dell'importo € 155.963,77 ;
Avviso di addebito n. 4372023000007348300 notificato a mezzo PEC in data
13\02\2023 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alla annualità 2022 risultanti da Modelli M10 dell'importo di € 24.820,55 .
In particolare la società opponente deduceva la nullità e\o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) e la richiesta di rimborso delle somme già versate pari ad € 42.047,00 .
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti resistenti , e CP_1 CP_2
che contestavano sotto vari Controparte_4 profili le ragioni della opponente chiedendo il rigetto del ricorso
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l'opposizione è risultata immeritevole di accoglimento .
Infatti e costituendosi Controparte_4 CP_1 ritualmente in giudizio hanno prodotto idonea documentazione attestante la rituale notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti che risultano essere stati tutti regolarmente ricevuti dalla parte opponente per come comprovato dalle Ricevute di Avvenuta Consegna (cd.
Rdac) in formato .eml allegate in atti .
Tutte le eccezioni sollevate sul punto dalla parte opponente devono ritenersi infondate alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali della giurisprudenza di legittimità in materia di notifiche a mezzo PEC di seguito riportati :
− Cass. Sez. Unite n. 15979 del 18/05/2022 (Rv. 664909 - 01) : la notifica del ricorso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet" ma non risultante nei pubblici elenchi , non
è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto ; essendo invece richiesta una maggiore rigidità formale per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente . − Cass. Sez.
6-3 Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022 (Rv. 664440 - 01) : la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato;
− Cass. Sezioni Unite n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132 - 02) : le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" siano entrambe ammesse e equivalenti sia pure con le differenti estensioni "*.p7m" e "*.pdf" ;
− Cass. Sez.VI-V Ordinanza n. 6417 del 5\03\2019 Rv. 653074-01 ( conforme n. 27561 del 2018 Rv. 651066-02) : l'eventuale irritualità della notificazione in ragione dell'avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf ” anziché “ p7m” può essere sanata dal raggiungimento dello scopo secondo quanto previsto dall'art. 156 c.p.c. ;
− Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 28/01/2021) 12-05-2021, n. 12517 : la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale") sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")» nel qual caso il provvede «a Controparte_5 inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta» (Cass. n.
30948 del 2019) ; nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale;
ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs.
13 dicembre 2017, n. 217 , le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta » (Cass. n.
30948 del 2019);
− Cass. Sez.
6-1 Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021 (Rv. 661904 - 01) : la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Stante la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e degli Avvisi di Addebito opposti, l'opposizione risulta tardivamente proposta oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente irretrattabilità del credito ( Cass. S.U. sentenza n. 23397 del
17/11/2016 Rv. 641633-01) e la preclusione della eccezione di prescrizione e\o decadenza e\o infondatezza dei crediti e con riferimento al periodo CP_1 CP_2 precedente alla formazione del titolo esecutivo ( Cass. Sez. L. n. 6704 del
6\042016 e n. 16425 del 19/06/2019) .
Risulta inoltre circostanza documentale e pacifica che tra le date di notifica delle cartelle di pagamento e degli AVA e la notifica in data in data in data 24\04\2024 della intimazione di pagamento n. n. 137 20249002628040\000 non sia sicuramente maturata la prescrizione quinquennale dei relativi crediti e CP_1
, dovendo tenersi in adeguata considerazione nel calcolo della CP_2 prescrizione il periodo di sospensione compreso tra l'08\03\2020 ed il 31\08\2021 di cui alla normativa emergenziale pandemica e gli atti interruttivi dianzi richiamati .
Va ulteriormente rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Ordinanza Cass. Sez. V n. 10692 del 19/04/2024 Rv.
670847-01 e le conformi della stessa sezione n. 21333 in data 06\07\2022 n.6209 del 24\02\2022 n. 6209 , 28772 in data 19\10\ 2021, n. 26403 in data 19\11\2020, n. 8700 in data 11\05\2020, n. 1961 in data 24\01\2019 e n. 28689 in data
9\11\2018 nonché Cass. Sezioni Unite n. 22281 del 14/07/2022 Rv. 665273-01) l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo − da notificarsi al contribuente ai sensi del DPR 602\1973 art. 50 commi 2 e 3 − ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia : motivo per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata non essendo necessario pertanto allegarla alla intimazione .
Per lo stesso motivo non occorre che il predetto avviso di intimazione contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo invece sufficiente, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. Cass. Sez. V Ordinanza n. 21065 in data 4\07\2022 e la conforme
Cass. Sez. V n. 28689 in data 9\11\2018 Rv. 651272-01) .
In particolare Cass. Sez. V Ordinanza n. 21065 in data 4\07\2022 ha chiarito che l'intimazione di pagamento non necessiti di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata e che alla stessa non vada allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto : ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Ne consegue che l'avviso di intimazione non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 della Legge 7\08\1990 n. 241 in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.
La conformità al modello ministeriale dell'intimazione ad adempiere − con l'espressa menzione della corrispondente cartella di pagamento e della relativa notifica nonché dell'importo complessivo degli interessi moratori al tasso predeterminato ex lege – è quindi sufficiente a giustificare la pretesa tributaria , senza che sia necessaria la produzione in giudizio di una tabella esplicativa del calcolo degli interessi che appare assolutamente superflua ed ultronea, non 4
Allo stesso modo va rilevato che l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità, attiene alle sole cartelle di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (art. 36, comma 4-ter, d.l.
31 dicembre 2007, n. 248, conv. dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31).
Va allora rilevato come l'intimazione di pagamento opposta contenga le indicazioni sugli interessi applicati e sugli oneri di riscossione., essendo genericamente dedotte ed in ogni caso irrilevanti ed infondate le ulteriori eccezioni prospettate dal ricorrente relative al difetto di allegazione e motivazione della intimazione di pagamento opposta .
Bastando a tale fine rilevare come l'intimazione di pagamento contenga un prospetto analitico di tutta la posizione debitoria del contribuente riferita al recupero di importi dovuti a seguito di contributi previdenziali con il dettaglio degli addebiti dei quali viene indicata, analiticamente, l'annualità di riferimento ed il ruolo con la data di esecutorietà .
Va ulteriormente rilevato come l'intimazione di pagamento faccia seguito a specifici atti impositivi già notificati al contribuente e non costituisca dunque il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita le pretese contributive, motivo per il quale essa non deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione ben può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione ; infatti nell'intimazione di pagamento opposta si trovano espressamente indicati i numeri e le date di notifica degli avvisi di addebito da cui questa trae origine così come negli avvisi in precedenza notificati all'opponente erano indicati la natura dei crediti i, la loro sintetica causale, il periodo di riferimento nonché l'ente impositore .
Non potendo ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato e ricorrendo una effettiva limitazione del diritto di difesa unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente : condizione questa non verificatasi nel caso di specie .
Quanto infine al pignoramento presso terzi n. 13784202400001262001 notificato il 05\6\2024 (non oggetto del presente contenzioso in quanto non formalmente impugnato nel presente giudizio) va detto che abbia chiarito come il CP_6 superiore importo pari a € 432.437,67 è giustificato dalle ulteriori posizioni debitorie della società opponente riferita a due cartelle di pagamento e ad un avviso di addebito che non sono stati inseriti nell'intimazione di pagamento impugnata perché notificati entro l'anno dall'inizio dell'esecuzione.
Per tutti questi motivi si impone dunque il rigetto della opposizione .
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...] con ricorso depositato il Parte_1 giorno 21\06\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con Controparte_4
, e : CP_1 CP_2
1) Rigetta l'opposizione . 2) Condanna Parte_1 alla rifusione in favore di
[...] CP_4 [...]
, e delle spese processuali consistenti nel CP_3 CP_1 CP_2 compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano rispettivamente : quanto a in Controparte_4 euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie) , quanto ad in euro 4.600,00 (di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese CP_1 forfetarie) e quanto ad in euro 3.604,00 (di cui euro 470,00 a titolo di CP_2 rimborso spese forfetarie) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge con distrazione quanto ad in favore del procuratore dichiaratosi antistatario . CP_6
Così deciso a Rimini il giorno 20\03\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'