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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 698/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso il proprio Parte_1
studio in Cagliari, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ricorrente contro
, convenuta contumace;
Controparte_1
convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024, premesso di essere iscritto Parte_1 alla a partire dall'anno 2020, ha adito il Tribunale di Cagliari esponendo: CP_1
- di aver ricevuto in data 7 febbraio 2024 la notifica, da parte dell' Controparte_2
, della cartella di pagamento n. 025 2024 00010819 40 000 (doc. 1 fascicolo del
[...]
ricorrente) con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.707,96 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla Controparte_1
per gli anni 2021 e 2022;
[...]
- di non aver mai precedentemente ricevuto la notificazione di alcun provvedimento da parte della né a titolo di accertamento delle eventuali somme dovute né a titolo di CP_1
contestazioni delle presunte violazioni commesse;
- di avere inoltrato, in data 15 marzo 2023 istanza telematica di Regolarizzazione Spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, mediante apposita modalità predisposta nel portale telematico della stessa (doc. 3 fascicolo del ricorrente); CP_1
- che in data 16 marzo 2023, la ha comunicato l'avvio del procedimento di CP_1
regolarizzazione spontanea ex art. 76 (doc. 4 fascicolo del ricorrente);
- di aver trasmesso, in data 30 agosto 2023, l'istanza di rateizzazione delle somme dovute in tre annualità (doc. 6 fascicolo del ricorrente);
pagina 1 di 3 - che l'istanza veniva accolta con provvedimento del 29 settembre 2023, per cui veniva stilato un piano di pagamento dilazionato in tre rate, la prima delle quali, dall'importo di euro 567,32, da pagarsi entro il 31 ottobre 2023, la seconda, dall'importo di euro 595,01, da pagarsi entro il 31 ottobre 2024 e la terza, dall'importo di euro 622,70, da pagarsi entro il 31 ottobre 2025.
- di aver provveduto, in data 16 ottobre 2023, al pagamento, entro i termini fissati, della prima delle tre rate concesse (doc. 9 fascicolo del ricorrente);
- che, nonostante il pagamento entro i termini fissati della prima delle tre rate concesse e benché non siano fossero spirati i termini per il pagamento della seconda e terza rata, le somme oggetto della cartella impugnata sono state iscritte a ruolo;
- che nonostante le comunicazioni inoltrate, finalizzate ad una risoluzione bonaria della controversia, non è pervenuto alcun riscontro da parte della convenuta CP_1
Ritenendo le somme richieste non dovute, stante il procedimento di regolarizzazione ancora in essere, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 chiedendo di accertare l'illegittimità della cartella n. 025 2024 00010819 40 000 e, di
[...] conseguenza, di dichiararne l'annullamento.
La , nonostante la regolarità della notifica del Controparte_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2. Con note depositate per l'udienza del 18 ottobre 2024, il ricorrenteha dato atto che la CP_1
Forense ha disposto lo sgravio delle somme controverse con il provvedimento n. 92433825 adottato in data 8 marzo 2024, depositando copia del provvedimento prodotto dall'
[...]
attestante lo sgravio della cartella impugnata. Controparte_3
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, la convenuta ha autonomamente provveduto, in autotutela, allo sgravio della cartella impugnata.
Dai documenti allegati agli atti del giudizio risulta che il ricorrente avesse inoltrato l'istanza telematica di Regolarizzazione Spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico della Previdenza
pagina 2 di 3 Forense in data 15 marzo 2023, accolta il successivo 16 marzo (doc. 4 fascicolo del ricorrente) così come la successiva istanza di rateizzazione in tre annualità (doc. 6 fascicolo del ricorrente).
Risulta altresì che il ricorrente avesse provveduto al saldo, entro il termine previsto del 31 ottobre
2023, della prima rata del piano di pagamento, pari all'importo di euro 567,32, mediante versamento datato 16 ottobre 2023 (doc. 9 fascicolo del ricorrente).
Parte convenuta ha quindi erroneamente proceduto alla formazione della cartella impugnata;
il ricorrente aveva infatti regolarmente saldato la prima rata del piano e non era ancora spirato il termine per il versamento della seconda, per cui non poteva dirsi decaduto dal beneficio.
Infine, parte ricorrente ha documentato di aver contestato la legittimità della cartella impugnata mediante comunicazione pec ricevuta dall'odierna convenuta in data 19 febbraio 2024, alla quale non risulta alcun riscontro.
La necessità di fare ricorso alla tutela giurisdizionale è stata determinata dunque dal comportamento tenuto dalla . Controparte_1
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, la parte convenuta deve essere quindi condannata alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 886,00 per compenso professionale, oltre spese di contributo unificato determinate nella misura di euro 49,00, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge.
Cagliari, 15 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 698/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso il proprio Parte_1
studio in Cagliari, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ricorrente contro
, convenuta contumace;
Controparte_1
convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024, premesso di essere iscritto Parte_1 alla a partire dall'anno 2020, ha adito il Tribunale di Cagliari esponendo: CP_1
- di aver ricevuto in data 7 febbraio 2024 la notifica, da parte dell' Controparte_2
, della cartella di pagamento n. 025 2024 00010819 40 000 (doc. 1 fascicolo del
[...]
ricorrente) con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.707,96 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla Controparte_1
per gli anni 2021 e 2022;
[...]
- di non aver mai precedentemente ricevuto la notificazione di alcun provvedimento da parte della né a titolo di accertamento delle eventuali somme dovute né a titolo di CP_1
contestazioni delle presunte violazioni commesse;
- di avere inoltrato, in data 15 marzo 2023 istanza telematica di Regolarizzazione Spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, mediante apposita modalità predisposta nel portale telematico della stessa (doc. 3 fascicolo del ricorrente); CP_1
- che in data 16 marzo 2023, la ha comunicato l'avvio del procedimento di CP_1
regolarizzazione spontanea ex art. 76 (doc. 4 fascicolo del ricorrente);
- di aver trasmesso, in data 30 agosto 2023, l'istanza di rateizzazione delle somme dovute in tre annualità (doc. 6 fascicolo del ricorrente);
pagina 1 di 3 - che l'istanza veniva accolta con provvedimento del 29 settembre 2023, per cui veniva stilato un piano di pagamento dilazionato in tre rate, la prima delle quali, dall'importo di euro 567,32, da pagarsi entro il 31 ottobre 2023, la seconda, dall'importo di euro 595,01, da pagarsi entro il 31 ottobre 2024 e la terza, dall'importo di euro 622,70, da pagarsi entro il 31 ottobre 2025.
- di aver provveduto, in data 16 ottobre 2023, al pagamento, entro i termini fissati, della prima delle tre rate concesse (doc. 9 fascicolo del ricorrente);
- che, nonostante il pagamento entro i termini fissati della prima delle tre rate concesse e benché non siano fossero spirati i termini per il pagamento della seconda e terza rata, le somme oggetto della cartella impugnata sono state iscritte a ruolo;
- che nonostante le comunicazioni inoltrate, finalizzate ad una risoluzione bonaria della controversia, non è pervenuto alcun riscontro da parte della convenuta CP_1
Ritenendo le somme richieste non dovute, stante il procedimento di regolarizzazione ancora in essere, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 chiedendo di accertare l'illegittimità della cartella n. 025 2024 00010819 40 000 e, di
[...] conseguenza, di dichiararne l'annullamento.
La , nonostante la regolarità della notifica del Controparte_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2. Con note depositate per l'udienza del 18 ottobre 2024, il ricorrenteha dato atto che la CP_1
Forense ha disposto lo sgravio delle somme controverse con il provvedimento n. 92433825 adottato in data 8 marzo 2024, depositando copia del provvedimento prodotto dall'
[...]
attestante lo sgravio della cartella impugnata. Controparte_3
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, la convenuta ha autonomamente provveduto, in autotutela, allo sgravio della cartella impugnata.
Dai documenti allegati agli atti del giudizio risulta che il ricorrente avesse inoltrato l'istanza telematica di Regolarizzazione Spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico della Previdenza
pagina 2 di 3 Forense in data 15 marzo 2023, accolta il successivo 16 marzo (doc. 4 fascicolo del ricorrente) così come la successiva istanza di rateizzazione in tre annualità (doc. 6 fascicolo del ricorrente).
Risulta altresì che il ricorrente avesse provveduto al saldo, entro il termine previsto del 31 ottobre
2023, della prima rata del piano di pagamento, pari all'importo di euro 567,32, mediante versamento datato 16 ottobre 2023 (doc. 9 fascicolo del ricorrente).
Parte convenuta ha quindi erroneamente proceduto alla formazione della cartella impugnata;
il ricorrente aveva infatti regolarmente saldato la prima rata del piano e non era ancora spirato il termine per il versamento della seconda, per cui non poteva dirsi decaduto dal beneficio.
Infine, parte ricorrente ha documentato di aver contestato la legittimità della cartella impugnata mediante comunicazione pec ricevuta dall'odierna convenuta in data 19 febbraio 2024, alla quale non risulta alcun riscontro.
La necessità di fare ricorso alla tutela giurisdizionale è stata determinata dunque dal comportamento tenuto dalla . Controparte_1
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, la parte convenuta deve essere quindi condannata alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 886,00 per compenso professionale, oltre spese di contributo unificato determinate nella misura di euro 49,00, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge.
Cagliari, 15 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3