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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2024, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.5.24, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia n° RG 1175/23 vertente tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti
[...] dall'Avv. DOMENICO DI MICCO;
appellante E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. RAFFAELE FERRARA;
Controparte_1
Appellato/i MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n° 5713/2022, affidando il gravame ai motivi di cui al ricorso.
Ha chiesto la riforma della sentenza gravata. Ritualmente citato si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame. All'odierna udienza fissata per la trattazione scritta della controversia le parti hanno allegato verbale di conciliazione in sede sindacale ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero in data 9.5.24 le parti hanno sottoscritto, in sede sindacale, un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c. (allegato in atti). Con lo stesso le parti, nell'ambito di una transazione generale e novativa, hanno, tra l'altro, rinunciato ai giudizi pendenti, tra cui il presente, rinunce accettate reciprocamente, regolando anche le spese.
La rinuncia è sintomatica del venir meno dell'interesse alla pronuncia con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le stesse parti hanno richiesto anche disporsi la compensazione delle spese in ragione dell'accordo intervenuto.
In tal senso la controversia è decisa.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.24
Il Presidente
Il Consigliere est.