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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3977/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Oggi 28/05/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti.
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3977 /2023, di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 569/2022 pubblicata il 28/09/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRIONI VITTORIA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In accoglimento dell'appello promosso da riformare l'impugnata sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Brescia n. 569/2022 del 30/03/2022, depositata il 28/09/2022, accertando l'illegittimità della violazione contestata con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. M_IT – PR_BSUTG – 0010439 emessa dalla in data 08/02/2021 e delle relative sanzioni pecuniarie ed accessorie. Controparte_1
Spese e competenze di giudizio, comprese quelle del 1° grado, rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/03/2023, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia confermava l'ordinanza ingiunzione n. 0010439 20210208 del 8/02/2021 emessa da per C.F._2 Controparte_1
il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.032,00 (oltre alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi), ai sensi dell'art. 1 e 5 della L. 386/1990 (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).
pagina 2 di 4 All'udienza del 17/01/2024 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e decreto fissazione udienza all'appellata , ne dichiarava la contumacia.
Acquisito il fascicolo del Giudice di Pace, la causa era rinviata al 27/05/2025 per la decisione ex art. 437
c.p.c., con assegnazione di termine per note conclusive.
***
L'illecito amministrativo contestato a consiste nell'emissione di assegno Parte_1
bancario (segnatamente: assegno n. 0011080309 per euro 3.500,56 emesso in data 30/10/2019, tratto su
Banca di Credito Cooperativo dell'Agro Bresciano, Filiale di Alfianello) in mancanza dell'autorizzazione del trattario prescritta dall'art. 1 L. 386/1990 a norma del quale “chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. […]”.
Ciò posto, l'appellante chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace, confermativa del provvedimento amministrativo, per i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione apparente;
2) carenza di motivazione. L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe fondato il rigetto dell'opposizione su un'erronea ricostruzione dei fatti, individuando la violazione contestata con l'ordinanza di ingiunzione opposta nell'emissione di assegni senza provvista (art. 2 L. 386/1990), anziché nell'emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1 L. 389/1990).
In effetti, la motivazione della sentenza impugnata appare incentrata su fattispecie di illecito differente da quella in questione, pertanto è in tal senso viziata e merita di essere riformata.
Riesaminando nel merito le eccezioni dell'appellante, nei limiti di quelle riproposte in appello (ex art. 346 c.p.c.), si osserva come l'ingiunto (traente) lamenti di non avere avuto conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni o della eventuale propria iscrizione nell'archivio di cui all'art. 10 bis L.386/1990, assumendo di avere dunque ignorato incolpevolmente l'esistenza del divieto.
L'eccezione è dirimente alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990
(emissione di assegno senza autorizzazione), incombe alla Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato
(Cass. n. 23015/2009; Cass. Ordinanza n. 10676/2023); orientamento rispondente al generale principio in base al quale spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione, formalmente convenuta nel giudizio di opposizione, ma avente veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa (Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 3837/2001).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie non risulta documentata la ricezione della comunicazione di revoca al traente, né sono stati forniti dall'amministrazione, sebbene costituita in primo grado, elementi atti a far desumere la conoscenza del divieto in capo al traente, al tempo dell'emissione dell'assegno. Invero la ha CP_1
documentato il rapporto informativo pervenuto dalla banca, da cui però non si desumono elementi sulla conoscenza del divieto in capo al traente, contestando la sussistenza di un proprio onere probatorio a riguardo.
Sulla scorta della giurisprudenza sopra riportata si reputa che l'amministrazione ingiungente non abbia assolto compiutamente l'onere probatorio a suo carico, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, per causa di valore di euro 1.032,00 di bassa complessità, complessivamente in euro 1.309,00, di cui:
- per il giudizio di primo grado euro 457,00 per compenso professionale (segnatamente, euro
118,00 per fase di studio, euro 126,00 per fase introduttiva, euro 213,00 per fase decisionale), oltre a spese ed accessori di legge;
− per il presente giudizio in euro 852,00 per compenso professionale (segnatamente, euro 213,00 per fase di studio, euro 213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase decisionale), oltre a spese ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0010439 20210208 emessa da C.F._2 CP_1
in data 8/02/2021;
[...]
2. condanna l'amministrazione appellata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellante, liquidate in motivazione, in complessivi euro 1.309,00 per compenso professionale (euro 457,00 per il giudizio di primo grado;
euro 852,00 per il presente giudizio), oltre spese, 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 28.5.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c..
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Oggi 28/05/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti.
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3977 /2023, di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 569/2022 pubblicata il 28/09/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRIONI VITTORIA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In accoglimento dell'appello promosso da riformare l'impugnata sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Brescia n. 569/2022 del 30/03/2022, depositata il 28/09/2022, accertando l'illegittimità della violazione contestata con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. M_IT – PR_BSUTG – 0010439 emessa dalla in data 08/02/2021 e delle relative sanzioni pecuniarie ed accessorie. Controparte_1
Spese e competenze di giudizio, comprese quelle del 1° grado, rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/03/2023, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia confermava l'ordinanza ingiunzione n. 0010439 20210208 del 8/02/2021 emessa da per C.F._2 Controparte_1
il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.032,00 (oltre alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi), ai sensi dell'art. 1 e 5 della L. 386/1990 (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).
pagina 2 di 4 All'udienza del 17/01/2024 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e decreto fissazione udienza all'appellata , ne dichiarava la contumacia.
Acquisito il fascicolo del Giudice di Pace, la causa era rinviata al 27/05/2025 per la decisione ex art. 437
c.p.c., con assegnazione di termine per note conclusive.
***
L'illecito amministrativo contestato a consiste nell'emissione di assegno Parte_1
bancario (segnatamente: assegno n. 0011080309 per euro 3.500,56 emesso in data 30/10/2019, tratto su
Banca di Credito Cooperativo dell'Agro Bresciano, Filiale di Alfianello) in mancanza dell'autorizzazione del trattario prescritta dall'art. 1 L. 386/1990 a norma del quale “chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. […]”.
Ciò posto, l'appellante chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace, confermativa del provvedimento amministrativo, per i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione apparente;
2) carenza di motivazione. L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe fondato il rigetto dell'opposizione su un'erronea ricostruzione dei fatti, individuando la violazione contestata con l'ordinanza di ingiunzione opposta nell'emissione di assegni senza provvista (art. 2 L. 386/1990), anziché nell'emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1 L. 389/1990).
In effetti, la motivazione della sentenza impugnata appare incentrata su fattispecie di illecito differente da quella in questione, pertanto è in tal senso viziata e merita di essere riformata.
Riesaminando nel merito le eccezioni dell'appellante, nei limiti di quelle riproposte in appello (ex art. 346 c.p.c.), si osserva come l'ingiunto (traente) lamenti di non avere avuto conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni o della eventuale propria iscrizione nell'archivio di cui all'art. 10 bis L.386/1990, assumendo di avere dunque ignorato incolpevolmente l'esistenza del divieto.
L'eccezione è dirimente alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990
(emissione di assegno senza autorizzazione), incombe alla Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato
(Cass. n. 23015/2009; Cass. Ordinanza n. 10676/2023); orientamento rispondente al generale principio in base al quale spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione, formalmente convenuta nel giudizio di opposizione, ma avente veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa (Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 3837/2001).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie non risulta documentata la ricezione della comunicazione di revoca al traente, né sono stati forniti dall'amministrazione, sebbene costituita in primo grado, elementi atti a far desumere la conoscenza del divieto in capo al traente, al tempo dell'emissione dell'assegno. Invero la ha CP_1
documentato il rapporto informativo pervenuto dalla banca, da cui però non si desumono elementi sulla conoscenza del divieto in capo al traente, contestando la sussistenza di un proprio onere probatorio a riguardo.
Sulla scorta della giurisprudenza sopra riportata si reputa che l'amministrazione ingiungente non abbia assolto compiutamente l'onere probatorio a suo carico, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, per causa di valore di euro 1.032,00 di bassa complessità, complessivamente in euro 1.309,00, di cui:
- per il giudizio di primo grado euro 457,00 per compenso professionale (segnatamente, euro
118,00 per fase di studio, euro 126,00 per fase introduttiva, euro 213,00 per fase decisionale), oltre a spese ed accessori di legge;
− per il presente giudizio in euro 852,00 per compenso professionale (segnatamente, euro 213,00 per fase di studio, euro 213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase decisionale), oltre a spese ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0010439 20210208 emessa da C.F._2 CP_1
in data 8/02/2021;
[...]
2. condanna l'amministrazione appellata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellante, liquidate in motivazione, in complessivi euro 1.309,00 per compenso professionale (euro 457,00 per il giudizio di primo grado;
euro 852,00 per il presente giudizio), oltre spese, 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 28.5.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c..
pagina 4 di 4