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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 112/2023,
proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Parte_1
Giorgi; - appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Controparte_1
Ciampelli; - appellato appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 1187/2022 con la quale il Tribunale di Perugia
l'ha condannata ad arretrare la porzione di porticato realizzato nell'anno 2001,
insistente sulla particella di sua proprietà (n. 156 foglio 146 del NCT del
1 Comune di Città di Castello) che per mt. 1,32 risulta antistante al manufatto in aderenza (capanno) di proprietà dell'attore , sino a Controparte_1
ripristinare la distanza legale tra edifici di mt. 10.
Il Tribunale ha condannato altresì ad arretrare il manufatto Controparte_1
in aderenza (capanno), il marciapiede adiacente al manufatto in aderenza e la recinzione metallica nei limiti in cu insistono sulla particella n. 151 foglio 146
del NCT del Comune di Città di Castello, di proprietà della convenuta.
Il Tribunale ha poi rigettato le domande di risarcimento danni formulate da entrambe le parti ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea e/o inesatta applicazione delle norme di diritto e conseguente erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare si è censurata la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità dell'accordo intervenuto tra e (dante causa di ), con Parte_1 CP_2 Controparte_1
il quale le parti si davano il reciproco assenso ad accettare distanze dai confini e dai fabbricati inferiori a quelle fissate dal regolamento edilizio e dal codice civile. Si afferma al riguardo che se l'atto fosse stato nullo e improduttivo di effetti, non avrebbe avuto valore nei confronti del Controparte_3
che ha subordinato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria del capanno di proprietà all'assenso della sig.ra . CP_1 Parte_1
Inoltre si è censurata la sentenza nella parte in cui è stato applicato alla fattispecie, l'art. 9 D.M. n. 1444/1968 che prescrive una distanza minima di 10
metri tra “pareti finestrate” di “edifici antistanti”. Innanzitutto si è affermato che la distanza minima è stata rispettata perché quella tra il porticato di
2 proprietà e il capanno di proprietà è di 10,80 metri, come Parte_1 CP_1
accertato nella perizia tecnica di parte firmata dal Geom. e come Persona_1
risultante dagli accertamenti e dalle misurazioni effettuate dai tecnici topografi del Comune di Città di Castello nel 2009.
In secondo luogo, anche se la distanza tra fabbricati fosse inferiore a 10 metri,
si dovrebbe applicare l'art. 23 del R.R. n. 2/2015 (norme regolamentari della
L.R. n. 1/2015), il quale stabilisce al comma 1 che la distanza di 10 metri si applica quando “due fabbricati sono fronteggianti per oltre metri lineari 1” ed i fabbricati in oggetto non superano la sovrapposizione di metri lineari 1, anche se il CTU ha indicato metri lineari 1,32, errando nella misurazione. Il comma 4
lett. E) del citato articolo stabilisce poi che tra edifici fuori terra di proprietà
diversa, aventi altezza non superiore a metri 2,40 (come nel caso in questione),
la distanza minima è ridotta di a metri 6. Ed infine al comma 3 il medesimo articolo metri 3 di distanza nel caso – come quello che ci occupa - in cui i fabbricati rivestano valore storico-culturale (art. 96 L.R. n. 1/2015 comma 1
lett.b).
Nella comparsa conclusionale ha affermato l'esistenza Parte_1
di una questione dirimente, fornita dalla novità normativa introdotta dal
Regolamento Regionale del 13 Luglio 2023 n. 5 il quale ha integrato l'art. 23
del Regolamento regionale del 18 Febbraio 2015 n. 2, introducendo al comma
4 la lettera e bis): “tra edifici fuori terra di proprietà diversa, di cui uno avente
altezza non superiore a metri lineari 2,40 e l'altro avente altezza superiore
metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 8. Dalle pareti di tali edifici non
si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b)”.
3 Pertanto la distanza che dovrebbe essere rispettata tra l'edificio di proprietà
dell'appellante (porticato alto 2,80 ml) e quello di proprietà dell'appellato
(capanno alto 1,90 ml.) è di 8 metri. Tale distanza è stata rispettata anche secondo i calcoli errati della CTU.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce carenza assoluta di motivazione circa l'omesso esame della Relazione dell'Ufficio Abusivismo del Comune di
Città di Castello del 08.02.2010 - allegata alla CTU, il quale ha accertato che la distanza tra il portico proprietà e il capanno proprietà è di mt. Parte_1 CP_1
10,80.
Con il terzo motivo si è riproposta l'istanza di rinnovazione della CTU poiché
in essa non è stato riportato il metodo di misurazione utilizzato per verificare il rispetto delle distanze tra edifici, che è stato accertato di metri 8,87 anziché di metri 10,80. Inoltre il CTU ha accertato che gli edifici si fronteggiano per metri
1,32 anziché per metri 1,00 come accertato dal CTP Geom. e dal Per_1 [...]
. Controparte_3
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto delle nuove prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. poiché l'appellante ha del tutto omesso d'indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché il regime delle distanze tra edifici è regolato dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968 che prevede la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, distanza che non è
stata rispettata nella specie perché quella tra il portico di e il capanno Parte_1
4 di è di metri 8,87. A nulla rileva il riferimento all'art. 23 R.R. n. 2/2015 CP_1
che va disapplicato perché in contrasto con la clausola legale della suddetta fonte normativa sovraordinata inderogabile.
ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza di primo grado con attribuzione allo stesso della proprietà della parte dell'edificio ricadente sul fondo altrui, oltre a quella del suolo occupato (20
cm.). Al riguardo ha affermato che il manufatto ad uso fondo garage è stato realizzato dalla dante causa prima del 1960 ed è stato quindi CP_2
oggetto di sanatoria;
esso sconfina sulla proprietà per soli circa 20 Parte_1
cm. Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione di fondo attiguo, vige l'accessione inversa, per cui se il proprietario del fondo occupato non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà della parte dell'edificio ricadente sul fondo altrui, oltre a quella del suolo occupato
(20 cm.). L'eventuale demolizione dei 20 cm. del manufatto potrebbe creare danno alla statica del fabbricato ed inoltre il locale rimessa auto risulta essere indispensabile per l'abitazione in oggetto, non avendo altri locali idonei a essere utilizzati come garage. Infine lo sconfinamento del marciapiede per circa 40-
50 cm. è veramente irrisorio e la proprietà non ha mai contestato Parte_1
alcunché a prima e a poi. CP_2 Controparte_1
In via istruttoria quest'ultimo chiede la espunzione dal fascicolo dell'appellante, degli allegati 2 e 3 perché trattasi di nuovi documenti depositati in violazione dell'art. 345 c.p.c. Inoltre si oppone alla richiesta di rinnovazione
5 della CTU perché inammissibile, in quanto non effettuata entro l'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04/07/2024, con concessione dei termini per il deposito di comparse ai sensi degli artt. 190 e 352
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello perché esso contiene i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante ha indicato i capi della sentenza impugnata;
inoltre attraverso l'impugnazione si comprende quale sia la violazione di legge e l'errata motivazione in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso.
2) Sempre preliminarmente dev'essere rigettata la richiesta di stralcio dal fascicolo dell'appellante degli allegati 2) e 3), consistenti nella produzione di fotografie e della perizia a firma Geom, Le fotografie e la Persona_2
CTP non costituiscono nuovi mezzi di prova né trattasi di nuovi documenti, in quanto le fotografie sono da considerarsi documenti meramente integrativi senza alcuna valenza probatoria poiché attestano solo lo stato attuale dei luoghi,
mentre la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. Civ, n. 259/2013).
3) Venendo al merito, il primo motivo d'appello non é fondato, innanzitutto perché è stata correttamente dichiarata la nullità dell'accordo intervenuto tra
6 e , con il quale le parti si davano reciproco Parte_1 CP_2
assenso ad accettare distanze dai confini e dai fabbricati inferiori a quelle fissate dal regolamento edilizio e dal codice civile. Ciò conformemente all'orientamento giurisprudenziale sul punto secondo cui gli accordi tra confinanti non possono derogare alle distanze imposte tra i confini dal regolamento edilizio. La Suprema Corte ha precisato che le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi in materia di distanze sono dettate (al contrario di quelle del codice civile) a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico e non sono derogabili da privati
(Cass. Civ. n. 24827/2020). Inoltre è applicabile alla fattispecie l'art. 9 D.M. n.
1444/1968 il quale prescrive una distanza minima assoluta di dieci metri tra edifici antistanti aventi almeno una parete finestrata, come quelli oggetto del presente giudizio. Tale distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (Cons. Stato sez. IV, n. 6909/2005; 7731/2010; Corte di
Cassazione n. 166/2018). Sia il porticato di proprietà dell'appellante sia il capanno di proprietà dell'appellato non sono accessori o pertinenze ma devono essere considerati edifici a tutti gli effetti. Portici e porticati sono invero opere edilizie che creano volumetrie con un impatto non trascurabile dal punto di vista urbanistico e edilizio, per cui richiedono il permesso di costruire (Tar Lazio n.
10202/2024). Esso è chiuso con un infisso apribile in alluminio e vetro, con la conseguenza che siffatta parete esterna è a tutti gli effetti parete finestrata.
Anche il capanno in aderenza alla proprietà è da considerarsi manufatto CP_1
7 finestrato ai sensi dell'art. 873 c.c., e la sua parte esterna rappresenta un limite soggetto alla disciplina in materia di distanze legali. Gli edifici in questione sono antistanti e si fronteggiano per una larghezza di 1,32 metri ed il porticato
è posto a una distanza inferiore a 10 metri, avendo il CTU accertato che lo stesso è posto a una distanza di metri 8,87.
Non può essere considerata la distanza di 10,80 come rilevata dal CTP Geom.
e dal Comune di Città di Castello nella relazione del 08.02.2010, Persona_1
perché nella sua misurazione il CTU ha considerato la distanza tra la porzione di portico (chiuso) di proprietà prospiciente il manufatto in aderenza Parte_1
(capanno) di proprietà e non ha considerato il locale termico (box basso) Pt_2
posto in aderenza al portico di proprietà (pag. 8 CTU). La distanza Parte_1
di tali manufatti è risultata essere di mt. 10,80 con rilevazione precisa,
circostanziata e ben graficizzata, avendo il CTU indicato anche gli strumenti di misurazione della stessa (rilievo topografico con strumentazione gps trimble mod. r6 a doppia frequenza e a supporto il rilievo metrico di dettaglio dei fabbricati come ben evidenziato nell'allegata planimetria dimostrativa – pag.
12 CTU).
Il primo motivo viene dunque rigettato.
4) Circa il secondo motivo d'appello, devesi evidenziare che la Relazione del
Comune di Città del Castello del 08.02.2010 è stata valutata e implicitamente ritenuta non rilevante dal giudice di prime cure ai fini della decisione, a fronte della diversa misurazione operata dal CTU alle quali il medesimo giudice ha aderito, in considerazione anche della indicazione specifica dei criteri delle stesse.
8 Secondo la pacifica giurisprudenza, l'omesso esame di un documento può
rilevare solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, in particolare, ove il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. Civ. n.
29820/2020).
E' stato dunque correttamente invocato l'art. 9 D.M. n. 1444/1968, non potendosi applicare l'art. 23, comma 4 lett. e bis) Regolamento regionale n.
2/2015, come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2023. Pur rientrando infatti gli edifici in questione nella disciplina prevista nella lett. e bis) del menzionato Regolamento, essa deve essere disapplicata perché viola il limite inderogabile previsto dalla norma di grado superiore, il Decreto
Interministeriale n. 1444/1968.
Nella gerarchia delle fonti, i regolamenti regionali si collocano a un livello inferiore rispetto ai decreti ministeriali ed una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore. La
Suprema Corte ha più volte ribadito al riguardo che: “In tema di distanze legali,
esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità
ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato
9 fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del
02/10/2018, Rv. 650629; conf. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del
08/01/2016, Rv. 638534 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv.
584152).
"La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio- operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal D. M. n. 1444/1968" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 26518 del 19/10/2018, Rv. 650785, che ha affermato la necessità
di disapplicare la disposizione di cui all'art. 24, lett. a), del regolamento n. 9 del
2008 di attuazione della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2004, la quale, al di fuori di uno strumento urbanistico, dispone che non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione dei muri di contenimento).
Va infatti ribadito che "Il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le
Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18588 del
10 13/07/2018, Rv. 649865; cfr. anche, in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 51 del
07/01/2010, Rv. 611002; Cass. Civ. Sez. II n. 12712/2024).
5) Infine la richiesta di rinnovazione della CTU – svolta nel terzo motivo d'appello – oltre ad essere superflua e irrilevante per le ragioni sopra esposte, è
inammissibile perché essa non risulta essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. Deve dunque ritenersi che la parte vi abbia tacitamente rinunciato con conseguente inammissibilità della riproposizione della medesima in appello (Corte
d'Appello l'Aquila n. 103/2019).
L'appello principale viene quindi essere rigettato.
6) Anche l'appello incidentale non merita accoglimento, non potendosi riformare la sentenza di primo grado e attribuire a la Controparte_1
proprietà:
1) della parte del capanno che ricade sulla proprietà per circa 20 cm Parte_1
in corrispondenza dello spigolo nord dell'annesso;
2) del marciapiede che ricade nella proprietà per circa 40.50 cm.; Parte_1
3) della recinzione metallica che ricade nella proprietà in Parte_1
corrispondenza dello spigolo nord del manufatto in aderenza per un massimo di circa 20 cm. e in corrispondenza della zona di accesso carrabile alle proprietà
per un massimo di 25 cm.
Al riguardo non può trovare applicazione l'art. 938 c.c., perché non è stata dimostrata la buona fede nella occupazione di porzione del fondo attiguo,
rilevante ai fini dell'invocata accessione invertita. La stessa consiste infatti nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di
11 non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo,
in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità
dell'occupazione del suolo del vicino (Cass. Civ. n. 11845/2021; 9093/2018).
L'indispensabilità del locale rimessa auto, l'irrisorietà dello sconfinamento del marciapiede e della recinzione, nonché la mancata contestazione di tali opere da parte della sig.ra non costituiscono motivi rilevanti ai fini della Parte_1
riforma della statuizione di condanna di all'arretramento del Controparte_1
manufatto, del marciapiede e della recinzione.
Infine la denunciata circostanza che l'eventuale demolizione del manufatto possa arrecare danno alla statica del fabbricato è una generica deduzione non specificata né supportata da elementi probatori. Essa è in ogni caso irrilevante ai fini della decisione perché non integra una deroga agli effetti di cui all'art. 938 c.c.
7) Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale inducono alla compensazione delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio per soccombenza reciproca, ai sensi dell'art 92 c.p.c.
12 In ragione della soccombenza degli appellanti, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale.
Così deciso in Perugia il 21/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 112/2023,
proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Parte_1
Giorgi; - appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Controparte_1
Ciampelli; - appellato appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 1187/2022 con la quale il Tribunale di Perugia
l'ha condannata ad arretrare la porzione di porticato realizzato nell'anno 2001,
insistente sulla particella di sua proprietà (n. 156 foglio 146 del NCT del
1 Comune di Città di Castello) che per mt. 1,32 risulta antistante al manufatto in aderenza (capanno) di proprietà dell'attore , sino a Controparte_1
ripristinare la distanza legale tra edifici di mt. 10.
Il Tribunale ha condannato altresì ad arretrare il manufatto Controparte_1
in aderenza (capanno), il marciapiede adiacente al manufatto in aderenza e la recinzione metallica nei limiti in cu insistono sulla particella n. 151 foglio 146
del NCT del Comune di Città di Castello, di proprietà della convenuta.
Il Tribunale ha poi rigettato le domande di risarcimento danni formulate da entrambe le parti ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea e/o inesatta applicazione delle norme di diritto e conseguente erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare si è censurata la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità dell'accordo intervenuto tra e (dante causa di ), con Parte_1 CP_2 Controparte_1
il quale le parti si davano il reciproco assenso ad accettare distanze dai confini e dai fabbricati inferiori a quelle fissate dal regolamento edilizio e dal codice civile. Si afferma al riguardo che se l'atto fosse stato nullo e improduttivo di effetti, non avrebbe avuto valore nei confronti del Controparte_3
che ha subordinato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria del capanno di proprietà all'assenso della sig.ra . CP_1 Parte_1
Inoltre si è censurata la sentenza nella parte in cui è stato applicato alla fattispecie, l'art. 9 D.M. n. 1444/1968 che prescrive una distanza minima di 10
metri tra “pareti finestrate” di “edifici antistanti”. Innanzitutto si è affermato che la distanza minima è stata rispettata perché quella tra il porticato di
2 proprietà e il capanno di proprietà è di 10,80 metri, come Parte_1 CP_1
accertato nella perizia tecnica di parte firmata dal Geom. e come Persona_1
risultante dagli accertamenti e dalle misurazioni effettuate dai tecnici topografi del Comune di Città di Castello nel 2009.
In secondo luogo, anche se la distanza tra fabbricati fosse inferiore a 10 metri,
si dovrebbe applicare l'art. 23 del R.R. n. 2/2015 (norme regolamentari della
L.R. n. 1/2015), il quale stabilisce al comma 1 che la distanza di 10 metri si applica quando “due fabbricati sono fronteggianti per oltre metri lineari 1” ed i fabbricati in oggetto non superano la sovrapposizione di metri lineari 1, anche se il CTU ha indicato metri lineari 1,32, errando nella misurazione. Il comma 4
lett. E) del citato articolo stabilisce poi che tra edifici fuori terra di proprietà
diversa, aventi altezza non superiore a metri 2,40 (come nel caso in questione),
la distanza minima è ridotta di a metri 6. Ed infine al comma 3 il medesimo articolo metri 3 di distanza nel caso – come quello che ci occupa - in cui i fabbricati rivestano valore storico-culturale (art. 96 L.R. n. 1/2015 comma 1
lett.b).
Nella comparsa conclusionale ha affermato l'esistenza Parte_1
di una questione dirimente, fornita dalla novità normativa introdotta dal
Regolamento Regionale del 13 Luglio 2023 n. 5 il quale ha integrato l'art. 23
del Regolamento regionale del 18 Febbraio 2015 n. 2, introducendo al comma
4 la lettera e bis): “tra edifici fuori terra di proprietà diversa, di cui uno avente
altezza non superiore a metri lineari 2,40 e l'altro avente altezza superiore
metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 8. Dalle pareti di tali edifici non
si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b)”.
3 Pertanto la distanza che dovrebbe essere rispettata tra l'edificio di proprietà
dell'appellante (porticato alto 2,80 ml) e quello di proprietà dell'appellato
(capanno alto 1,90 ml.) è di 8 metri. Tale distanza è stata rispettata anche secondo i calcoli errati della CTU.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce carenza assoluta di motivazione circa l'omesso esame della Relazione dell'Ufficio Abusivismo del Comune di
Città di Castello del 08.02.2010 - allegata alla CTU, il quale ha accertato che la distanza tra il portico proprietà e il capanno proprietà è di mt. Parte_1 CP_1
10,80.
Con il terzo motivo si è riproposta l'istanza di rinnovazione della CTU poiché
in essa non è stato riportato il metodo di misurazione utilizzato per verificare il rispetto delle distanze tra edifici, che è stato accertato di metri 8,87 anziché di metri 10,80. Inoltre il CTU ha accertato che gli edifici si fronteggiano per metri
1,32 anziché per metri 1,00 come accertato dal CTP Geom. e dal Per_1 [...]
. Controparte_3
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto delle nuove prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. poiché l'appellante ha del tutto omesso d'indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché il regime delle distanze tra edifici è regolato dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968 che prevede la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, distanza che non è
stata rispettata nella specie perché quella tra il portico di e il capanno Parte_1
4 di è di metri 8,87. A nulla rileva il riferimento all'art. 23 R.R. n. 2/2015 CP_1
che va disapplicato perché in contrasto con la clausola legale della suddetta fonte normativa sovraordinata inderogabile.
ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza di primo grado con attribuzione allo stesso della proprietà della parte dell'edificio ricadente sul fondo altrui, oltre a quella del suolo occupato (20
cm.). Al riguardo ha affermato che il manufatto ad uso fondo garage è stato realizzato dalla dante causa prima del 1960 ed è stato quindi CP_2
oggetto di sanatoria;
esso sconfina sulla proprietà per soli circa 20 Parte_1
cm. Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione di fondo attiguo, vige l'accessione inversa, per cui se il proprietario del fondo occupato non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà della parte dell'edificio ricadente sul fondo altrui, oltre a quella del suolo occupato
(20 cm.). L'eventuale demolizione dei 20 cm. del manufatto potrebbe creare danno alla statica del fabbricato ed inoltre il locale rimessa auto risulta essere indispensabile per l'abitazione in oggetto, non avendo altri locali idonei a essere utilizzati come garage. Infine lo sconfinamento del marciapiede per circa 40-
50 cm. è veramente irrisorio e la proprietà non ha mai contestato Parte_1
alcunché a prima e a poi. CP_2 Controparte_1
In via istruttoria quest'ultimo chiede la espunzione dal fascicolo dell'appellante, degli allegati 2 e 3 perché trattasi di nuovi documenti depositati in violazione dell'art. 345 c.p.c. Inoltre si oppone alla richiesta di rinnovazione
5 della CTU perché inammissibile, in quanto non effettuata entro l'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04/07/2024, con concessione dei termini per il deposito di comparse ai sensi degli artt. 190 e 352
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello perché esso contiene i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante ha indicato i capi della sentenza impugnata;
inoltre attraverso l'impugnazione si comprende quale sia la violazione di legge e l'errata motivazione in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso.
2) Sempre preliminarmente dev'essere rigettata la richiesta di stralcio dal fascicolo dell'appellante degli allegati 2) e 3), consistenti nella produzione di fotografie e della perizia a firma Geom, Le fotografie e la Persona_2
CTP non costituiscono nuovi mezzi di prova né trattasi di nuovi documenti, in quanto le fotografie sono da considerarsi documenti meramente integrativi senza alcuna valenza probatoria poiché attestano solo lo stato attuale dei luoghi,
mentre la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. Civ, n. 259/2013).
3) Venendo al merito, il primo motivo d'appello non é fondato, innanzitutto perché è stata correttamente dichiarata la nullità dell'accordo intervenuto tra
6 e , con il quale le parti si davano reciproco Parte_1 CP_2
assenso ad accettare distanze dai confini e dai fabbricati inferiori a quelle fissate dal regolamento edilizio e dal codice civile. Ciò conformemente all'orientamento giurisprudenziale sul punto secondo cui gli accordi tra confinanti non possono derogare alle distanze imposte tra i confini dal regolamento edilizio. La Suprema Corte ha precisato che le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi in materia di distanze sono dettate (al contrario di quelle del codice civile) a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico e non sono derogabili da privati
(Cass. Civ. n. 24827/2020). Inoltre è applicabile alla fattispecie l'art. 9 D.M. n.
1444/1968 il quale prescrive una distanza minima assoluta di dieci metri tra edifici antistanti aventi almeno una parete finestrata, come quelli oggetto del presente giudizio. Tale distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (Cons. Stato sez. IV, n. 6909/2005; 7731/2010; Corte di
Cassazione n. 166/2018). Sia il porticato di proprietà dell'appellante sia il capanno di proprietà dell'appellato non sono accessori o pertinenze ma devono essere considerati edifici a tutti gli effetti. Portici e porticati sono invero opere edilizie che creano volumetrie con un impatto non trascurabile dal punto di vista urbanistico e edilizio, per cui richiedono il permesso di costruire (Tar Lazio n.
10202/2024). Esso è chiuso con un infisso apribile in alluminio e vetro, con la conseguenza che siffatta parete esterna è a tutti gli effetti parete finestrata.
Anche il capanno in aderenza alla proprietà è da considerarsi manufatto CP_1
7 finestrato ai sensi dell'art. 873 c.c., e la sua parte esterna rappresenta un limite soggetto alla disciplina in materia di distanze legali. Gli edifici in questione sono antistanti e si fronteggiano per una larghezza di 1,32 metri ed il porticato
è posto a una distanza inferiore a 10 metri, avendo il CTU accertato che lo stesso è posto a una distanza di metri 8,87.
Non può essere considerata la distanza di 10,80 come rilevata dal CTP Geom.
e dal Comune di Città di Castello nella relazione del 08.02.2010, Persona_1
perché nella sua misurazione il CTU ha considerato la distanza tra la porzione di portico (chiuso) di proprietà prospiciente il manufatto in aderenza Parte_1
(capanno) di proprietà e non ha considerato il locale termico (box basso) Pt_2
posto in aderenza al portico di proprietà (pag. 8 CTU). La distanza Parte_1
di tali manufatti è risultata essere di mt. 10,80 con rilevazione precisa,
circostanziata e ben graficizzata, avendo il CTU indicato anche gli strumenti di misurazione della stessa (rilievo topografico con strumentazione gps trimble mod. r6 a doppia frequenza e a supporto il rilievo metrico di dettaglio dei fabbricati come ben evidenziato nell'allegata planimetria dimostrativa – pag.
12 CTU).
Il primo motivo viene dunque rigettato.
4) Circa il secondo motivo d'appello, devesi evidenziare che la Relazione del
Comune di Città del Castello del 08.02.2010 è stata valutata e implicitamente ritenuta non rilevante dal giudice di prime cure ai fini della decisione, a fronte della diversa misurazione operata dal CTU alle quali il medesimo giudice ha aderito, in considerazione anche della indicazione specifica dei criteri delle stesse.
8 Secondo la pacifica giurisprudenza, l'omesso esame di un documento può
rilevare solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, in particolare, ove il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. Civ. n.
29820/2020).
E' stato dunque correttamente invocato l'art. 9 D.M. n. 1444/1968, non potendosi applicare l'art. 23, comma 4 lett. e bis) Regolamento regionale n.
2/2015, come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2023. Pur rientrando infatti gli edifici in questione nella disciplina prevista nella lett. e bis) del menzionato Regolamento, essa deve essere disapplicata perché viola il limite inderogabile previsto dalla norma di grado superiore, il Decreto
Interministeriale n. 1444/1968.
Nella gerarchia delle fonti, i regolamenti regionali si collocano a un livello inferiore rispetto ai decreti ministeriali ed una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore. La
Suprema Corte ha più volte ribadito al riguardo che: “In tema di distanze legali,
esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità
ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato
9 fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del
02/10/2018, Rv. 650629; conf. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del
08/01/2016, Rv. 638534 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv.
584152).
"La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio- operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal D. M. n. 1444/1968" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 26518 del 19/10/2018, Rv. 650785, che ha affermato la necessità
di disapplicare la disposizione di cui all'art. 24, lett. a), del regolamento n. 9 del
2008 di attuazione della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2004, la quale, al di fuori di uno strumento urbanistico, dispone che non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione dei muri di contenimento).
Va infatti ribadito che "Il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le
Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18588 del
10 13/07/2018, Rv. 649865; cfr. anche, in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 51 del
07/01/2010, Rv. 611002; Cass. Civ. Sez. II n. 12712/2024).
5) Infine la richiesta di rinnovazione della CTU – svolta nel terzo motivo d'appello – oltre ad essere superflua e irrilevante per le ragioni sopra esposte, è
inammissibile perché essa non risulta essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. Deve dunque ritenersi che la parte vi abbia tacitamente rinunciato con conseguente inammissibilità della riproposizione della medesima in appello (Corte
d'Appello l'Aquila n. 103/2019).
L'appello principale viene quindi essere rigettato.
6) Anche l'appello incidentale non merita accoglimento, non potendosi riformare la sentenza di primo grado e attribuire a la Controparte_1
proprietà:
1) della parte del capanno che ricade sulla proprietà per circa 20 cm Parte_1
in corrispondenza dello spigolo nord dell'annesso;
2) del marciapiede che ricade nella proprietà per circa 40.50 cm.; Parte_1
3) della recinzione metallica che ricade nella proprietà in Parte_1
corrispondenza dello spigolo nord del manufatto in aderenza per un massimo di circa 20 cm. e in corrispondenza della zona di accesso carrabile alle proprietà
per un massimo di 25 cm.
Al riguardo non può trovare applicazione l'art. 938 c.c., perché non è stata dimostrata la buona fede nella occupazione di porzione del fondo attiguo,
rilevante ai fini dell'invocata accessione invertita. La stessa consiste infatti nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di
11 non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo,
in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità
dell'occupazione del suolo del vicino (Cass. Civ. n. 11845/2021; 9093/2018).
L'indispensabilità del locale rimessa auto, l'irrisorietà dello sconfinamento del marciapiede e della recinzione, nonché la mancata contestazione di tali opere da parte della sig.ra non costituiscono motivi rilevanti ai fini della Parte_1
riforma della statuizione di condanna di all'arretramento del Controparte_1
manufatto, del marciapiede e della recinzione.
Infine la denunciata circostanza che l'eventuale demolizione del manufatto possa arrecare danno alla statica del fabbricato è una generica deduzione non specificata né supportata da elementi probatori. Essa è in ogni caso irrilevante ai fini della decisione perché non integra una deroga agli effetti di cui all'art. 938 c.c.
7) Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale inducono alla compensazione delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio per soccombenza reciproca, ai sensi dell'art 92 c.p.c.
12 In ragione della soccombenza degli appellanti, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale.
Così deciso in Perugia il 21/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
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