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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti
- gop, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 933/2024, promossa da:
nata a [...] il 1°/12/1966, C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] Scala D Int. 2, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Maurizio Gliubich e dall'avv.
Lorenzo Cappa del Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Gliubich, in L'Aquila, Viale Alcide de Gasperi n. 34, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
l' , c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando Gambino, in virtù di procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 n. Persona_1
rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, al Corso San Giorgio n. 14/16. CP_2
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'avviso di addebito n. 408-2023-00016013-87 del CP_2
24/11/2023. Omessa contribuzione Gestione Autonoma Commercianti.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e note conclusionali in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/05/2024, in qualità di socio Parte_1 accomandatario della società “Dietro le Quinte S.a.s. di Centi A. & C.”, con sede in
L'Aquila, evocava innanzi a questo Tribunale l' chiedendo l'annullamento CP_2
dell'avviso di addebito in oggetto, con il quale l' richiedeva il pagamento di CP_2
contributi previdenziali Gestione Commercianti per gli anni 2020 – 2021 - 2022, oltre interessi, sanzioni e oneri di riscossione, per un totale di euro 13.232,57, assumendo l'illegittimità della pretesa creditoria azionata per insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, sostenendo di non aver svolto alcuna attività commerciale, perché la società sarebbe inattiva da molti anni.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e CP_2
la conferma dell'avviso di addebito impugnato.
La causa, istruita documentalmente, perveniva – per la discussione con termine per note – all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*********
In effetti, dalla documentazione versata in atti (cfr. visura camerale storica), risulta che la ditta “Dietro le Quinte s.a.s. di Centi A. & C.”, costituita in data 8/07/2004, è inattiva a far data dall'1/04/2011, il che esclude la sussistenza dei presupposti di legge relativi all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ad opera del l.r.p.t.
Ed invero, l'art. 1 comma 203 della legge 662 del 1996 prescrive l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali solo se ricorrono determinati requisiti. In particolare, sono tenuti all'iscrizione alla
Gestione Commercianti gli imprenditori che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso delle prescritte licenze o autorizzazioni.
E' di tutta evidenza, dunque, che un'impresa inattiva non soddisfa tutti i requisiti sopra esaminati, in quanto non è certamente configurabile il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione dell'imprenditore al lavoro aziendale. E ciò anche qualora quest'ultimo abbia già formalmente richiesto l'iscrizione nel Registro delle
Imprese.
Ne consegue che l'impresa inattiva non è tenuta al versamento dei contributi CP_2
poiché l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste solo nel caso in cui l'attività commerciale sia effettivamente svolta, con l'ulteriore requisito che per l'imprenditore si tratti di attività abituale e prevalente in termini di tempo impiegato e reddito percepito rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.
L' fonda la pretesa creditori sulla base di elementi tratti dall'anagrafe CP_2
tributaria (esistenza di partita IVA;
dichiarazioni dei redditi presentate dalla predetta società, Modello Unico SP 2013 e 2014 – peraltro molto prima del periodo in contestazione).
Ebbene, in merito, recentemente la Suprema Corte, in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (cfr. Cass., Ordinanza n. 3145/2013). Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'Agenzia delle Entrate, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo,
a norma dell'art. 2735 c.c., liberamente valutabile dal Giudice.
In definitiva, l'opposizione va accolta e l'avviso di addebito impugnato va annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei valori tabellari minimi, attesa l'assenza di istruttoria e la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2. Annulla l'avviso di addebito n. 408-2023-00016013-87 del 24/11/2023; CP_2
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_2 liquida in euro 2.697,00, oltre rimborso del contributo unificato, oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, addì 16 Gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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