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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3291 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SRB) il 23/06/1987)
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 29/06/1977), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LAGANA' MARCELLA del Foro di
Milano, giuste procure in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cinzia Laganà del Foro di Reggio Calabria sito in REGGIO CALABRIA,
VIA PIO XI, TRAV.I n. 4;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 21.12.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 09.03.2013 proponendo contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 16.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 09/03/2013; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 1258/2024 pubbl. il
17.09.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 17.09.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
26.01.2024, il quale ha espresso il parere in data 17.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 21/12/2023 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
09.03.2013 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 29, parte 1, u. 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
“1) dare atto che la casa coniugale, sita in Reggio Calabria, alla via Stadio a Monte, trav. I, n. 8 (ora via Franco Scoglio n. 8), resta in uso al signor che ne è Pt_2
comproprietario con la sorella, e che la signora si è trasferita in altra Parte_1 abitazione dove ora risiede. Sarà cura di quest'ultima recuperare gli ultimi effetti personali rimasti presso la suddetta casa coniugale;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile dichiarando di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.”;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3291 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SRB) il 23/06/1987)
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 29/06/1977), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LAGANA' MARCELLA del Foro di
Milano, giuste procure in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cinzia Laganà del Foro di Reggio Calabria sito in REGGIO CALABRIA,
VIA PIO XI, TRAV.I n. 4;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 21.12.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 09.03.2013 proponendo contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 16.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 09/03/2013; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 1258/2024 pubbl. il
17.09.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 17.09.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
26.01.2024, il quale ha espresso il parere in data 17.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 21/12/2023 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
09.03.2013 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 29, parte 1, u. 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
“1) dare atto che la casa coniugale, sita in Reggio Calabria, alla via Stadio a Monte, trav. I, n. 8 (ora via Franco Scoglio n. 8), resta in uso al signor che ne è Pt_2
comproprietario con la sorella, e che la signora si è trasferita in altra Parte_1 abitazione dove ora risiede. Sarà cura di quest'ultima recuperare gli ultimi effetti personali rimasti presso la suddetta casa coniugale;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile dichiarando di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.”;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna