Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. CIPRIANI ANDREA
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
- Convenuto contumace -
Nonché contro
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
Rappr. e dif. dagli avv.ti Nasso Mariateresa e ANDRIULLI Antonio
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/03/2021 la ricorrente assumeva di aver lavorato senza regolare inquadramento (c.d. "in nero"), alle dipendenze della convenuta, svolgendo mansioni di commessa e cassiera, assertivamente inquadrabili nel livello B2 del CCNL Alimentari Artigianato settore panificazione, dal 1/5/2001 al 15/3/2020, data
2011 e 2012.
Precisati altresì gli orari di lavoro osservati nell'arco di tutto il periodo dedotto, deduceva di aver percepito dal 1.5.2001 fino al 31.12.2006 una retribuzione a nero pari ad euro 620,00 mensili, e dal 31.12.2006 fino al 31.12.2015 una retribuzione a nero, pari ad euro 700,00 mensili;
dal 31.12.2015 al 15.03.2020 ha percepito una retribuzione a nero, pari ad euro 100,00 settimanali nel periodo invernale (16 Settembre-14 Giugno
) ed euro 40,00 al giorno nel periodo estivo (15 Giugno-15 Settembre).
Sicché ella sarebbe risultata ancora creditrice, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore o comunque ex art. 36 Cost., della ulteriore somma complessiva di € 379.644,49 maturati a titolo di differenze retributive e di euro 25.751,16, quali differenze per
T.F.R. (importi determinati sulla base di specifici conteggi allegati al ricorso, relativamente a differenze retributive ordinarie, compenso per lavoro straordinario, indennità sostitutive di ferie non godute, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità
e FR) per i quali chiedeva la condanna della parte convenuta al relativo pagamento, oltre al versamento dei contributi previdenziali relativi all'accertato rapporto di lavoro, con accessori e rifusione delle spese del giudizio.
Nonostante rituale notifica, è rimasta contumace la Controparte_1
[...] né il suo legale rappresentante ha inteso comparire per rendere
,
l'interrogatorio formale deferitogli.
Escussi i testi addotti ed espletata CTU, all'odierna udienza la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 1.5.2001 al 15.3.2020, atteso che detto rapporto sia stato regolarizzato solo per pochi mesi, nonché per l'ottenimento delle conseguenti differenze economiche sulle tutte le voci di cui al CCNL applicabile o ex art 36 cost..
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia solo parzialmente fondato, potendo essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorre premettere che: "La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, ... anche perché la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato" (sic CASS. LAV. 21 NOVEMBRE 2014 N° 24885; cfr. anche CASS.
LAV. 14 GENNAIO 2015 N° 461).
Si rammenti inoltre che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche,
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità. sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass.,
S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Tuttavia va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al FR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale "affirmanti incumbit probatio" le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima mensilità e il FR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario e alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
Ed allora, fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, occorre rilevare che le prospettazioni attoree sono state solo parzialmente supportate dalle prove testimoniali acquisite, sì come avvalorate e suffragate anche dall'esito negativo dell'interrogatorio formale disposto a carico della parte convenuta.
Deve sul punto preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell'art. 232 cpc., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”: ed invero, nel caso di specie, valutati positivamente gli “altri elementi di prova", la mancata risposta all'interrogatorio formale può legittimamente comportare ex se un effetto di definitivo e pieno accertamento delle circostanze dedotte dall'attore, sia pure limitatamente a quelle sulle quali sia stato acquisito un qualche
"elemento di prova”.
In particolare, è stato reiteratamente affermato che: “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova" (sic ex plurimis CASS. SEZ. I, 6 AGOSTO
2014 N° 17719; conf. CASS. SEZ. VI-II, 18 APRILE 2018 N° 9436).
Orbene, atteso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi,
l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione ma anche la sua decorrenza dal 1° maggio 2001 al 15 marzo 2020, deve essere esaminato il materiale probatorio emerso durante l'attività istruttoria.
Tutte le deposizioni raccolte consentono di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta per gli anni dedotti in ricorso (2001 -2020) seppur con taluni limiti.
In primo luogo la natura e la durata del periodo di lavoro c.d. in nero trovano riscontro nelle risultanze dell'istruttoria orale atteso che tutte dichiarazioni testimoniali,
convergendo concordemente, confermano adeguatamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, le modalità di svolgimento del rapporto in modo continuativo e la sussistenza dei requisiti della subordinazione per tutto il periodo dedotto dalla. ricorrente, dal 2001 al 2020.
In tal senso le dichiarazioni rese dai testi sono apparse credibili, in quanto connotate dal carattere della precisione e della intrinseca coerenza e logicità, nonché circostanziate nei tratti essenziali.
Allo stesso modo si ritiene per la conclusione del rapporto di lavoro, atteso che anche tale circostanza, dedotta dalla ricorrente, risulta comprovata dalle dichiarazioni di tutti e tre i testi escussi.
Anche le mansioni dedotte da parte ricorrente risultano adeguatamente delineatesi nei loro connotati essenziali, tanto da non far residuare dubbi in ordine al relativo inquadramento nel Livello B2 del CCNL di riferimento come banconista con mansioni di commessa e cassiera.
Rilevanti, in tal senso, oltre che la documentazione fotografica allegata in atti, risultano le dichiarazioni rese dal teste Testimone 1 terza estranea rispetto alla ricorrente e cliente abituale del panificio, sia della sede invernale che di quella estiva: le stesse sono apparse credibili, in quanto connotate dal carattere della precisione e della intrinseca coerenza e logicità, nonché circostanziate nei tratti essenziali. Parte 2 ha confermato tale circostanzaAnche il padre della ricorrente recandosi spesso ad accompagnare la figlia o a prenderla sul luogo di lavoro;
seppur sia teste legato da vincolo parentale con la ricorrente è pur vero che quanto dallo stesso dichiarato si intreccia perfettamente con le dichiarazioni degli altri testi, quindi valutabile senz'altro positivamente.
Ed invero, pur non potendosi aprioristicamente escludere l'attendibilità del teste legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (cfr. ex plurimis Cass. Sez.
III, 17 dicembre 2015 n° 25358), deve nondimeno ritenersi che la credibilità delle loro propalazioni almeno quando si tratti, come nella specie, di soggetti estranei all'ambito aziendale che, quindi, verosimilmente hanno perlopiù reso dichiarazioni de relato actoris - necessiti di qualche specifico elemento di riscontro che, invero, nel caso di specie risulta presente.
Con riferimento invece all'orario di lavoro, (in ordine al quale l'onere probatorio ricade sulla parte ricorrente) si deve rilevare che, le risultanze istruttorie documentali e testimoniali sul punto non consentono di ritenere provato lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata con gli orari indicati dalla ricorrente. Difatti per quanto i testi abbiano affermato lo svolgimento di attività lavorativa con le mansioni e negli orari indicati in ricorso, (chi dichiarando di aver accompagnato la fidanzata e figlia sul luogo di lavoro chi di essere cliente abituale), tali dichiarazioni non sono sufficienti, di per sé sole, per ritenere provata in modo pieno e rigoroso lo svolgimento di attività lavorativa nei tempi indicati.
Sul punto si osserva come, a differenza di quello che poteva essere un collega della ricorrente, presente sul luogo di lavoro e quindi a conoscenza diretta dei fatti in causa, la testimonianza dei tre testi appaia scarsamente attendibile, soprattutto dal tenore delle risposte date in cui si limitano a ripetere pedissequamente le circostanze dedotte in
-
ricorso , le quali appaiono più frutto di una conoscenza assunta de relato da parte della ricorrente che di una conoscenza diretta dei fatti.
Si consideri, inoltre, che le dichiarazioni dei testi per cui "passavano"
"accompagnavano” e “si fermavano” non sono sufficienti a comprovare lo svolgimento specifico degli orari asseritamente svolti in un così ampio spazio temporale.
Ciò comporta che nonostante il convenuto abbia omesso di presentarsi per rendere interrogatorio formale, e non abbia quindi ha risposto sul capitolo relativo all'orario di lavoro, il tribunale non lo ritiene dimostrato alla luce dell'assenza di altri elementi,
stante la genericità e lacunosità delle dichiarazioni dei testi.
Pertanto non essendo possibile stabilire con certezza e precisione quando effettivamente la ricorrente raggiungesse il posto di lavoro e quando finisse di lavorare, non può dirsi raggiunta con sufficiente grado di certezza la prova delle ore settimanali indicate in ricorso e, pertanto, si deve fare riferimento ad un contratto full-time a 40 ore settimanali (al netto del part time dedotto in ricorso per il periodo invernale dal
01/01/2016 al 15/03/2020, per 28 ore alla settimana) con esclusione delle ulteriori ore indicate in ricorso.
Alla stessa conclusone perviene il Tribunale in ordine al lavoro domenicale e festivo nonché agli straordinari, difettando specifiche prove sul punto.
La Suprema Corte ha ribadito che "È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
Pertanto, anche in questo caso, attesa la carenza della prova testimoniale "rigorosa" sul punto, l'accertamento di tali circostanze non può fondarsi esclusivamente sulla mancata risposta all'interpello.
Difatti va precisato che le testimonianze rese non appaiono in questo caso pienamente idonea a disvelare la concreta modulazione del rapporto.
Ciò in quanto i testi escussi, per quanto a conoscenza dell'attività lavorativa e di talune circostanze generiche, non hanno dimostrato di una cognizione diretta e completa per un arco temporale così esteso dello svolgimento dell'orario di lavoro.
Per le medesime motivazioni anche per le ulteriori voci della retribuzione richieste il Tribunale ritiene non raggiunta la prova, non avendo alcun teste riferito in merito in modo puntale e specifico.
Non competono dunque le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, poiché non può dirsi assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali,
l'onere che gravava sulla lavoratrice di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero la mancata retribuzione delle giornate di ferie (atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
(cfr.
Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro,
21/08/2003, n. 12311; civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445).
Nel caso di specie, detta prova non risulta fornita, poiché, come detto, i testi escussi sono stati lacunosi/omissivi sul punto.
Quindi, ritenuta accertata esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo e con le modalità infra specificate, ne consegue che competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tuttavia, parte convenuta, rimasta contumace non ha in alcun modo fornito la prova di eventuali pagamenti effettuati.
Pertanto, escluse le somme che la parte ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta.
Al contrario, la ricorrente ha dedotto di avere percepito la retribuzione mensile di €
620,00 per tutto il periodo di lavoro in nero dal 1/5/2001 fino al 31.12.2006, poi euro.
700,00 mensili dal 31.12.2006 fino al 31.12.2015, ed infine dal 31.12.2015 al
15/03/2020 ha percepito una retribuzione a nero, pari ad euro 100,00 settimanali nel periodo invernale (16 Settembre-14 Giugno) ed euro 40,00 al giorno nel periodo estivo
(15 Giugno-15 Settembre).
Tale circostanza viene confermata dai testimoni Pt Tes_2 che asseriscono di aver personalmente assistito al pagamento.
Tale retribuzione è in evidenza incongrua rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, sicché alla ricorrente vanno riconosciute le correlate differenze retributive.
Alla ricorrente vanno altresì riconosciute le spettanze la 13^e il FR (emolumenti da quantificare sulla scorta dell' orario di lavoro come sopra accertato), avendo ella assolto al mero onere di allegazione a suo carico e non avendo parte datoriale, rimasta contumace, dimostrato l'avvenuta corresponsione degli emolumenti in parola.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, la retribuzione deve essere determinata dal giudice ex art. 36 Cost. atteso il potere del giudice di determinare la retribuzione spettante al lavoratore subordinato solo a seguito di domanda in tal senso;
tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l'allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri (Cass., sez. lav., 09-
11-1996, 9802).
Nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost., il giudice, poi, non ha necessariamente l'obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore (Cass., lav., 09-08-1996, 7383).
Ove il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi non direttamente applicabili al rapporto, detti possono essere utilizzati soltanto quale parametro, non potendo, tuttavia, il giudice attribuire il trattamento economico e normativo previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità
e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie. annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato) (cfr. Cass. lav.
8.8.2000 n. 10465).
Mentre non sarà possibile l'automatica applicazione degli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità (cfr.
Cass., sez. lav. n. 6878 del 13 maggio 2002; in termini, Cassazione civile, sez. lav.,
05/11/2008, n. 26589), ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro nottumo, festivo e domenicale, l'indennità di cassa, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379).
La contrattazione collettiva, in altri termini, può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost. e come subordinatamente richiesta dal lavoratore.
Nel caso di specie, le mansioni svolte dalla lavoratrice appaiono riferibili alla declaratoria del livello B2 del CCNL di riferimento, invocato da parte ricorrente, in quanto comportanti svolgimento di compiti di “Banconista” (precisamente di
"cassiera” e di "commessa”), sia pure al solo fine di parametro della retribuzione minima costituzionalmente garantita ex art. 36 Cost., non essendo stata fornita la prova dell'adozione delle norme del CCNL di categoria e tuttavia costituendo lo stesso contratto collettivo il parametro più adeguato a garantire parità di trattamento a lavoratori che prestano la propria opera in eguali condizioni, potendo, pertanto, essere preso a riferimento per la concreta disciplina del rapporto per cui è causa.
Pertanto possono essere solo parzialmente utilizzati i conteggi elaborati dal CTU nei limiti delle richieste relative alle differenze per la retribuzione ordinaria, per la tredicesima mensilità (il cui diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dal d.p.r. 28.7.1960 n. 1070, che ha esteso erga omnes l'accordo interconfederale del 1946
e trova, inoltre, fondamento nella previsione costituzionale di cui all'art. 36 Cost.) e per il FR (essendo tale diritto previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982 e non essendo emersa la prova della corresponsione dello stesso).
Per tutto quanto già premesso, non risultano al contrario dovute le somme avanzate a titolo di ferie non godute, attesa l'assenza di specifica prova rispetto alla loro mancata fruizione (in tal senso ex multis Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311); (la 14^mensilità non è stata proprio riconosciuta); ugualmente, non possono essere riconosciute le somme avanzate a titolo di lavoro straordinario e di festività, atteso che l'istruttoria non ha permesso di ritenere accertato con precisione l'espletamento di una prestazione lavorativa superiore alle 40 ore settimanali.
Allo stesso modo non spettano le ulteriori voci di natura contrattuale (scatti di anzianità e indennità permessi ex festività), per la mancata prova dell'adesione della datrice alla contrattazione collettiva nazionale.
Conclusivamente sul punto, la concreta entità della somma dovuta deve essere individuata tenendo presenti le risultanze del conteggio effettuato dal CTU, e successive precisazioni, in cui si dichiara di aver fatto il computo sulla base del CCNL di settore, limitando le spettanze alle differenze retributive sulla paga base (€
107.664,94 al netto degli scatti di anzianità), i ratei della 13^mensilità (€ 21.295,60),
e il FR (€ 22.313,99)
La società datrice di lavoro, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 151.274,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo.
Ovviamente, attesa la contumacia della parte convenuta, non può essere valutata l'eventuale parziale prescrizione dei crediti accertati (trattandosi di eccezione in senso. proprio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498; si veda anche CASS. SEZ.
II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342, in cui è stato anche affermato che: "La inammissibilità,
per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione”).
In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere parzialmente accolto, con condanna della parte convenuta al pagamento, per le voci e le causali specificate, della complessiva somma specificata in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Risulta altresì accoglibile il capo di domanda relativo alla chiesta condanna di parte convenuta al versamento – presso l'ISTITUTO previdenziale competente - dei contributi assistenziali e previdenziali, relativi all'accertato rapporto di lavoro.
Deve infatti farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da Parte 3 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398, secondo cui: "L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa".
L'accoglimento solo parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte deve essere posta a carico della convenuta in ragione della soccombenza e si liquida nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa, della attività processuale svolta, nonché del carattere contumaciale della controversia, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di all'inquadramento nella categoria B2, del CCNL Alimentari Artigianato settore panificazione dal 1/5/2001 al 15/3/2020, con qualifica di banconista (commessa e cassiera)
2. condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 151.274,53 di cui Euro 107.664,94 a titolo di differenze retributive (di cui euro 3.051,80 a titolo di ultime tre mensilita', inclusa tredicesima), e di euro 22.313,99 a titolo di FR, e oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo nonché a versare all CP_2 i contributi previdenziali omessi;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la convenuta al pagamento in favore dello Stato della restante parte che si liquida in € 1.734,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
3. pone in via definitiva a carico di parte convenuta l'onere delle già liquidate spese relative alla espletata consulenza tecnica.
Taranto, 18 aprile 2025
IL TRIBUNALE GIUDICE DEL LAVORO
VIVIANA DI PALMA