Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 742/2022 r.g.a. promosso
DA
con sede in Roma, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore e P.IVA_2
institore ( , nato a [...] il 17 Parte_2
dicembre 1974, c.f. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco Mazzù,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Vera Giorgianni, C.F._2
Appellata
E
, quale incorporante della CP_2 Controparte_3
- già – in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, p.i. , rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. Maurizio Rizzo.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1151/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata in data 27.9.2022.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1151/2022 il Tribunale di Barcellona, in accoglimento della domanda avanzata da Controparte_1
proprietaria di un fabbricato sito in Terme Vigliatore, via Benedettina
Inferiore n. 9/11, condannava la al Parte_1
pagamento della somma di € 82.793,55, oltre accessori, in favore della attrice, per i danni al predetto immobile derivanti dall'esecuzione dei lavori di costruzione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale, ricondotta la fattispecie alla previsione dell'art. 46 della l. 2359/1865 (oggi art. 44
d. lvo n. 327/2001), accertava un deprezzamento del valore dell'immobile per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica, sulla base delle risultanze della ctu.
Il primo giudice, in particolare, rimarcava quanto accertato dal consulente tecnico in ordine alle seguenti circostanze:
• “con riferimento al presunto danno dovuto dalle immissioni di rumore e di vibrazioni, a seguito delle misure eseguite, è emerso che, tanto nel periodo diurno che in quello notturno, i valori relativi alle immissioni di rumore si attestano al di sotto dei limiti imposti dalla vigente normativa”;
• “in sede di CTU, parte attrice, durante il sopralluogo del
20.02.2014, ha rinunciato al punto del mandato relativo alla determinazione dell'intensità delle polveri ferrose e, durante il sopralluogo del 22.07.2014, considerati gli elevati costi per le misurazioni vibrazionali, ha rinunciato al punto del mandato relativo alle misurazioni vibrazionali”;
2 • “le condizioni di veduta e di aria dell'immobile di proprietà della sig.ra sono notevolmente ridotte a causa della CP_1
realizzazione dell'impalcato ferroviario in quanto, come già detto, questo i trova sopraelevato rispetto al piano di campagna di circa
3 m. Si consideri che, rispetto alle condizioni antecedenti alla realizzazione dell'opera, il piano di transito dei convogli ferroviari si trovava quasi alla stessa quota del piano terra dell'immobile, mentre allo stato del sopralluogo si trova a livello del piano primo, ed inoltre, la realizzazione delle barriere antirumore porta la quota complessiva dell'opera ferroviaria ben superiore al piano di calpestio del terrazzo di copertura. Tutto ciò causa quindi l'evidente riduzione sia della luminosità che del soleggiamento sull'immobile, nonché la limitazione dell'aria e delle vedute a causa della sopraelevazione e della presenza delle barriere antirumore”;
• “certamente i lavori necessari per la realizzazione del tratto ferroviario hanno arrecato danni alla corte del fabbricato stesso sia nell'estensione che nell'utilizzo, in particolare durante la presenza del cantiere ivi posizionato, tuttavia con i dati in possesso del ctu non è possibile quantizzare i danni che sono stati arrecati… per accertare i danni che la realizzazione del muro di contenimento ha comportato al cortile dell'immobile e quindi l'occupazione dello stesso ed alla distruzione della veranda che vi si trovava, è necessario poter avere indicazioni planimetriche e grafiche antecedenti ai lavori di realizzazione del viadotto ferroviario… non avendo avuto alcun materiale che descriva lo stato dei luoghi prima e/o durante le fasi di cantierizzazione per la realizzazione dell'opera ferroviaria, non è possibile rispondere a tale punto”.
3 Il Tribunale, ai fini della determinazione del danno, si riportava alle valutazioni del ctu in merito al concreto deprezzamento subito dal fabbricato attoreo (“un deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'attrice per la riduzione di luminosità e soleggiamento del 10% per un importo di € 27.393,00; un deprezzamento dell'immobile per la riduzione delle vedute del 10% per un importo di € 27.393,00; un deprezzamento dell'immobile per i disagi indotti dal passaggio dei convogli ferroviari in termini di rumore del 3,5% per un importo di €
9.587,55; un deprezzamento dell'immobile per i disagi indotti dal passaggio dei convogli ferroviari in termini di vibrazioni, specialmente per le fasce di utenza più deboli, ovvero anziani e bambini, quest'ultimi presenti nell'unità abitativa, del 6,14% per un importo di € 18.420,00; deprezzamento dell'immobile quantificato complessivamente in €. 82.793,55”).
Il primo giudice rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per la menomazione dell'equilibrio psico-fisico e della salute “degli occupanti, con particolare riferimento alla giovanissima età delle figlie della sig. ”, ed imputava la responsabilità “dei danni CP_1
conseguenti alla realizzazione dell'opera, alla committente
[...]
Contr
, escludendo quella dell ing. Parte_1
[...]
Controparte_5
convenuta in giudizio per il tramite della società
[...]
capogruppo dante Controparte_5
causa del , cessionario del ramo Controparte_6
d'azienda e nuovo concessionario della CP_7
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
.
[...]
4 Si è costituita che ha eccepito la Controparte_1
inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito la sua infondatezza.
Si è costituita anche la , quale incorporante della CP_2 [...]
già Controparte_8 [...]
, che ha chiesto darsi atto del passaggio in giudicato della CP_3
sentenza di primo grado che ha escluso qualsiasi responsabilità del concessionario in ordine ai danni pretesi dalla . CP_1
Con ordinanza emessa in data 4.4.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Con l'unico motivo d'impugnazione la ipercorre lo svolgimento del processo e riproduce il contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica, per poi dedurre che “nonostante tutte le superiori, pertinenti e stringenti argomentazioni, la sentenza è stata emessa prescindendone totalmente, sicché essa è stata emessa in carenza di prova e in violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere speso nemmeno una parola ed avendo omesso di valutare la produzione di atti e sentenze fatta da a dimostrazione di altri CP_7
valori comparabili. La sentenza non solo si è appiattita sulle risultanze dell'elaborato peritale, già ampiamente censurato, per le voci oggetto di accertamento;
ma essa ha autonomamente aggiunto voci di risarcimento rispetto alle quali lo stesso CTU aveva detto che andavano escluse perché rinunziate o non provate. Si pensi che la prima bozza di CTU era stata sottoposta a severa critica nelle Contr osservazioni depositate dal CTP di ma quelle censure erano state disattese dal CTU in sede di relazione finale, sia con riferimento al valore intrinseco del fabbricato che con riguardo alla doverosa
5 comparazione con gli altri fabbricati limitrofi già oggetto di perizie in cause analoghe e svoltesi nel medesimo periodo, una delle quali decisa dal medesimo Giudice”.
Aggiunge l'appellante che “il metodo di calcolo del valore di base è stato fatto senza una documentazione di riferimento, ma avulsa dal contesto territoriale di comparazione, senza il richiamo ad atti o sentenze riferibili al caso de quo, da indicare espressamente e depositare, per consentire alla parte convenuta di verificarle e difendersi nel merito adeguatamente”, e all'uopo richiama un precedente di questa Corte (sentenza non definitiva emessa nel giudizio n. 693/2020 R.G.) con cui è stato posto l'accento sulla necessità, per la stima di un bene immobile da eseguirsi con il criterio sintetico-comparativo,di indicazione degli “elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello” oggetto di indagine. Contr La conclude, quindi, chiedendo di 1) “accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza in epigrafe impugnata, ritenere e dichiarare che non esistono i danni lamentati per rumori, vibrazioni e perdita di luminosità; in subordine, solo per i danni che risultino accertati, rideterminarne il loro corretto ammontare;
2) Sempre in subordine e quale mezzo al fine, rinnovare la CTU con l'espresso incarico di acquisire termini certi di comparazione dei valori da porre a base dell'eventuale deprezzamento nelle percentuali correttamente determinate, allegando gli atti utilizzati ai fini della comparazione”.
Va preliminarmente osservato che “il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere
6 formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado” (Cassazione 20261/2006).
In tale prospettiva, l'appello, pur contenendo in gran parte una fedele riproposizione del contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica, è ammissibile, in quanto nella parte finale (pagg.
14 e ss.) dell'atto di gravame l'appellante denuncia gli asseriti errori commessi dal primo in giudice in ordine alla determinazione del deprezzamento dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica, errori che riguardano il valore attribuito all'immobile oggetto di stima (effettuato dal ctu senza una documentazione di riferimento) e al riconoscimento di voci risarcitorie “rispetto alle quali lo stesso ctu aveva detto che andavano escluse perché rinunziate o non provate”.
Quanto al primo profilo di censura, si osserva che il ctu, pur rifacendosi a valori di mercato per unità immobiliari con caratteristiche similari a quello oggetto di stima, senza, però, indicare in modo puntuale la fonte della stima, ha puntualizzato che “i valori ottenuti dall'analisi di mercato sono confermati da quanto riscontrato nella Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari presso l'Agenzia delle
Entrate”. Il ctu ha, quindi, fornito un utile elemento di comparazione facilmente verificabile, rispetto al quale l'appellante non ha svolto alcuna deduzione con l'atto d'appello.
7 È fondata la censura dell'appellante in ordine alla determinazione finale del deprezzamento. Il ctu ha finito con attribuire rilievo, nella stima di detto deprezzamento, a elementi che egli aveva invece escluso o che non aveva potuto accertare. Ed invero, il ctu ha stimato nel 3,5% del valore dell'immobile il decremento dovuto ad immissioni di rumore, nonostante i dati rilevati dallo stesso perito evidenziassero il rispetto dei limiti normativamente stabiliti. Inoltre, il ctu ha attribuito un'ulteriore diminuzione del 6,14% per le vibrazioni, sebbene parte attrice avesse rinunciato all'accertamento degli studi vibrazionali.
Va aggiunto che l'opera pubblica è rappresentata da un tracciato ferroviario realizzato in sopraelevazione rispetto ad un pregresso tracciato posto sempre in prossimità del fabbricato della . La CP_1
sussistenza del vecchio tracciato costituiva, quindi, fonte di immissioni e di vibrazioni, fatto questo che imponeva alla parte attrice
(che sul punto nulla ha provato) di fornire elementi utili per procedere ad una comparazione fra la situazione anteriore e quella successiva alla realizzazione del nuovo tracciato.
È fondato anche il rilievo formulato dall'appellante in merito all'eccessività della percentuale di deprezzamento del bene, avuto riguardo alle valutazioni operate da altri ctu in altri giudizi sempre con riferimento al deprezzamento di immobili conseguente all'esecuzione dei lavori di raddoppio del tracciato ferroviario nel Comune di Terme
Vigliatore.
In particolare, ritiene la Corte di soffermarsi sulla relazione di ctu svolta nel giudizio n. 1198/2003 Tribunale di Barcellona P.G. con riferimento ad immobile sito nella via Benedettina Inferiore, in prossimità a quello oggetto di controversia. Tale immobile è, infatti, situato al n. 5 della via Benedettina Inferiore del Comune di Terme
8 Vigliatore, mentre l'immobile oggetto di controversia si colloca al n.
9 (dalla relazione di ctu svolta nel giudizio n. 1198/2003 risulta a pag.
11 che l'immobile sito al n. 5 è confinante con l'immobile della
). CP_1
Entrambi gli immobili hanno una vista verso il viadotto ferroviario sul retro, vista che è stata limitata dalla realizzazione del nuovo tracciato ferroviario in sopralzo rispetto al precedente.
La ctu svolta nel giudizio n. 1198/2003 evidenzia che nessuna limitazione dell'aria si può riscontrare a carico del fabbricato sito al civico 5, data la distanza esistente dalle opere realizzate (la distanza fra il nuovo impalcato ferroviario e il fabbricato sito al n. 5 è compresa fra 5,91 mt e 10,43 m). Ora, dalla planimetria allegata alla consulenza dell'ing. (allegato D) svolta nel giudizio di primo grado, il Per_1
fabbricato della , che confina nel prospetto principale con la CP_1
via Benedettina Inferiore e sul retro con l'area ferroviaria, mentre da un lato è delimitato da una strada e dall'altro da un altro fabbricato confinante, che è quindi quello contiguo di cui al n. civico 5, si trova maggiormente distanziato dal viadotto ferroviario rispetto al fabbricato di cui al menzionato n. civico 5, sicchè la valutazione operata dall'ing. in ordine alla esclusa limitazione dell'aria CP_9
per effetto della nuova opera vale a fortiori per l'immobile della
. CP_1
Il deprezzamento del valore dell'immobile, stimato dall'ing. Per_1
nell'odierno giudizio, che ha considerato una limitazione dell'aria che invece va esclusa, appare quindi eccessiva anche sotto tale profilo.
Ritiene la Corte che più corretta sia determinare il deprezzamento in ragione del 12%, valutazione questa che è in linea con la stima operata nel giudizio n. 1198/2003 per l'immobile limitrofo e non si discosta eccessivamente dal deprezzamento stimato da altro ctu nel giudizio n.
9 1328/2003 Trib. Barcellona P.G. con riferimento ad immobili siti sempre in prossimità del nuovo tracciato ferroviario.
Pertanto, prendendo a base della stima del deprezzamento il valore dell'immobile accertato dal ctu, pari a € 272.930,00, e stimando nel
12% la misura del deprezzamento medesimo, la somma dovuta dalla Contr alla ammonta ad € 32.751,60. La condanna nei CP_1
Contr confronti della va, quindi, limitata alla somma suddetta, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al soddisfo (come statuito dal primo giudice).
L'accoglimento parziale dell'appello e il ridimensionamento della Contr condanna pronunciata a carico di iustificano la compensazione delle spese processuali in ragione di 1/2 per entrambi gradi di giudizio Contr con condanna della al rimborso della restante quota, in favore della , comunque vittoriosa avuto riguardo all'esito CP_1
complessivo della controversia, quota che si liquida, per il primo grado con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in luogo del diverso scaglione preso in considerazione dal primo giudice, stante la modifica del decisum), in € 358,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali (di cui
€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre iva, cpa e rimborso spese generali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge. Per il presente grado la quota di ½, sempre in favore della , si liquida in € 4.273,00 per compensi CP_1
professionali, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Va confermata la statuizione del primo giudice in ordine alle spese di ctu poste a carico della CP_7
10 Nei rapporti fra la e la si ravvisano giusti motivi CP_1 CP_2
di compensazione del presente grado, posto che nessun gravame è stato proposto avverso la statuizione relativa al rapporto processuale fra le parti ora citate nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1151/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di
[...]
e del (oggi ), CP_1 Controparte_6 CP_2
così decide: accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla
[...]
e, in parziale riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, ridetermina in € 32.751,60 (in luogo di € 82.793,55), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, la misura della condanna della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, in favore di Controparte_1
compensa in ragione di 1/2 le spese del primo grado di giudizio e condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al rimborso della restante quota che liquida in € 238,67 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa in ragione di 1/2 le spese del presente grado di giudizio e condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al rimborso della restante quota che
11 liquida in € 4.273,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa le spese del presente grado di giudizio fra la e la CP_1
. CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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