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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 683/2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanna Giacomelli (C.F. , pec C.F._4
e Marco Favero (C.F. Email_1 C.F._5
pec elettivamente domiciliati presso i difensori in Padova, Email_2
Via N. Tommaseo n. 52
ATTORI
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._6
Marco Ortoman (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il difensore in C.F._7
Montagnana, via San Francesco 13
CONVENUTO
E contro
(C.F. ) residente in [...]di Scodosia Controparte_2 C.F._8
(PD), via Sabbionara n. 998
CONVENUTO
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima, azione di reintegrazione.
Conclusioni delle parti: parte attrice ha concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025; il convenuto ha concluso come da note depositate in sostituzione Controparte_1 dell'udienza del 19.03.2025; il convenuto , contumace, non ha formulato conclusioni. Controparte_2
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e , premettendo di essere eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di la prima in qualità di figlia e gli altri due per Persona_1 CP_3 rappresentazione della madre premorta, , convenivano in giudizio e Persona_2 CP_1
, rispettivamente fratelli e zii degli attori, esercitando contro questi ultimi Persona_1
l'azione di riduzione e, in subordine, di reintegrazione della quota ereditaria.
Deducevano che:
- era deceduto in data 08.01.2016 e aveva disposto dei suoi beni immobili per Persona_1 testamento datato 16.03.2004 e pubblicato il 22.09.2016 nei seguenti termini: “Io sottoscritto
, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali dispongo come segue: alle mie Persona_1 due Figlie e lascio i dieci campi circa in valle censiti in Persona_2 Parte_1
Casale di Scodosia fg.23 - mapp. - nn. 9 - 10 - 11 - 12, a mio Figlio lascio Controparte_1 in sostituzioni di legittima la piena proprietà del fondo mapp. nn. 229 e 449 del fg. 9; a mio figlio lascio la casa e i 6 campi e mezzo circa a esse adiacenti mapp. nn. 312 Controparte_2
- 313 - 314 - 315 e le mie attrezzature agricole con obbligo di prestarle agli altri per i loro usi;
a mia moglie lascio l'usufrutto generale vitalizio sulla proprietà lasciata alle mie CP_3 figlie e a mio figlio eventuali rivendicazioni da parte di per l'integrazione della CP_2 CP_1 legittima dovranno essere effettuate sul terreno lasciato a ma dovrà prima CP_2 CP_1 imputare quanto da me già ricevuto in vita. Casale di Scodosia via Sabbionara n.36 16 marzo
2004 ”; Persona_1
-il testamento nulla prevedeva circa i beni mobili, costituiti da denaro di cui ai rapporti bancari intrattenuti con Cassa di Risparmio del Veneto e cointestati con il coniuge , in CP_3 particolare un conto corrente e un deposito a risparmio per un totale di euro 21.102,56 alla data del decesso;
- il de cuius, in vita, aveva effettuato alcune donazioni in favore di , per euro Controparte_2
239.000,00 e di RE AN e ZO s.n.c.” per euro 60.000,00;
- in data 19.09.2021 decedeva ab intestato che possedeva, oltre che beni immobili, CP_3 anche depositi a risparmio e conti correnti presso Intesa San Paolo S.p.A. per totali euro
11.736,63.
Chiedevano “In via principale: accertarsi e dichiararsi l'ammontare delle quote ereditarie degli attori in forza della ricostruzione successoria esposta in narrativa e per l'effetto condannarsi e a corrispondere a la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma di €.114.052 o quella diversa che risulterà di giustizia, nonché a ed a Parte_3
la somma di €.57.026 per ciascuno, o quella diversa che risulterà di giustizia. Parte_2
2 In via subordinata: accertarsi che le disposizioni testamentarie e le donazioni disposte da
in favore di ledono i diritti di legittimari degli attori Persona_1 Controparte_2
, e e -per Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentazione della madre nonché della moglie e per Persona_2 CP_3
l'effetto pronunciarsi la riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni del padre in favore di fino alla concorrenza di €.146.670,00 e la corrispettiva reintegra Controparte_2 della quota di riserva legittima degli attori nelle misure seguenti;
• , Parte_1 complessivamente 5/24 dell'asse ereditario dei padre per un valore di circa Persona_1
73.330,00€ al netto del legato già attribuito. • , complessivamente 1/12 Parte_2 dell'asse ereditario dei padre per un valore di circa 36.670,00€ al netto del Persona_1 legato già attribuito. • , complessivamente 1/12 dell'asse ereditario dei Parte_3 padre per un valore di circa 36.670,00€ al netto del legato già attribuito. o le Persona_1 diverse quote e/o somme che risulteranno di giustizia, con facoltà dei coeredi donatari di compensare la quota dei legittimari pretermessi con conguagli in denaro aggiornati con rivalutazione monetaria, dichiarando sin d'ora gli attori di voler accettare la liquidazione per equivalente”.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la nullità della Controparte_1 citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'illegittima unificazione delle masse ereditarie.
Deduceva che la madre aveva fatto acquiescenza alle disposizioni testamentarie e che quanto da egli ricevuto con il testamento era escluso dalla collazione in quanto legato in sostituzione di legittima;
forniva una diversa ricostruzione del relictum perché, secondo il convenuto: anche le sorelle avevano ricevuto donazioni dai genitori;
erano esclusi dalla presente controversia i bonifici effettuati in favore di RE AN e ZO s.n.c.” in quanto soggetto terzo non citato nel presente giudizio e nei cui confronti non sono state svolte domande;
i bonifici effettuati nei confronti del fratello avevano scopo remunerativo per l'assistenza ricevuta, CP_2 dal momento che il padre, che negli ultimi anni di vita non era autosufficiente, conviveva con esso.
Concludeva: “il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
- dichiarare la nullità della citazione introduttiva in difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3) e 4); - dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande svolte da parte attrice. - Accertati i fatti esposti e che verranno provati in corso di causa, respingere le relative domande di riduzione delle disposizioni lesive della quota ereditaria delle successioni,
3 respingendo le conseguenti domande attoree di restituzione. - rigettare tutte le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti”.
, regolarmente citato, non compariva. Controparte_2
La causa veniva istruita tramite CTU al fine di determinare il relictum e le quote di eredità spettanti ai singoli eredi.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e discutevano.
2. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario
e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145).
In tema di valutazione delle prova civile, nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, poiché la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice al quale spetta, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di valutare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando così, liberamente, prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, di modo
4 che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
2.1. Le domande degli attori sono fondate nei termini che seguono.
Preliminarmente, è necessario far chiarezza su un punto nodale, ossia che gli attori hanno azionato la presente controversia per far valere i propri diritti successori derivanti però da due successioni distinte, l'una, quella in morte di , devoluta in parte per testamento Persona_1
e in parte ex lege e l'altra, quella in morte di , devoluta per legge. CP_3
Poiché è deceduto il giorno 08.01.2016, mentre la moglie cinque anni dopo, il Persona_1
19.09.2021, è necessario ricostruire le vicende successorie partendo dalla prima.
Nel primo caso, dal tenore del testamento si ricava, anzitutto, che gli atti di ultima volontà escludevano del tutto il patrimonio mobiliare del disponente. In secondo luogo, si rileva che i lasciti in favore di e sono qualificabili come legati reali del Per_2 Pt_1 Persona_1 diritto di proprietà in conto di legittima, mentre la disposizione in favore di Controparte_1
è, per espressa qualifica del de cuius, legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento, ai sensi dell'art. 551, comma 2, c.p.c. Da ultimo, alla moglie , il CP_3 marito aveva legato il diritto di usufrutto, sempre in conto di legittima, limitatamente ai beni legati ai primi tre.
Le disposizioni testamentarie, come detto, non esaurivano il patrimonio di , Persona_1 esistendo, al momento dell'apertura della successione, beni mobili (denaro) per circa ventimila euro.
Pertanto, la successione necessaria prevedeva le seguenti quote: al coniuge era riservata la quota di 1/4 del patrimonio, mentre ai figli era riservata la quota di metà del patrimonio da dividere in parti uguali tra essi, pari a 1/8 per ciascun figlio ( e , agendo Parte_2 Parte_3 per rappresentazione della madre, avranno diritto ciascuno a metà della quota che sarebbe stata riservata alla madre).
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a
5 tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cassazione civile sez. II, 28/05/2024, n.14881). Secondo il più recente e condivisibile orientamento della Cassazione, pertanto, l'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione.
Nel caso che ci occupa, parte attrice, oltre ad aver dedotto la diversità qualitativa e quantitativa dei beni legati dal testatore, ha prodotto prova di cospicue donazioni di denaro effettuate dal de cuius solo ad alcuni dei figli.
A questo punto, venendo ad analizzare le domande di parte attrice volte alla collazione e alla riunione fittizia, il Tribunale rileva preliminarmente che costituiscono due istituti fra loro differenti, seppur affini.
La riunione fittizia, disciplinata dall'art. 556 c.c., mira alla ricostruzione puramente contabile ed astratta dell'asse ereditario, in modo da consentire la determinazione della quota disponibile e, di conseguenza, l'eventuale lesione della quota di legittima.
L'operazione consiste nell'individuare il relictum, sottrarre ad esso i debiti e aggiungere il donatum.
Essa concerne tutte le donazioni effettuate dal de cuius e viene definita "fittizia" in quanto la riunione non determina un aumento del patrimonio ereditario, rivestendo solo un carattere contabile, ed è diretta alla mera ricostruzione dell'intero patrimonio del de cuius.
La collazione ereditaria, invece, disciplinata agli artt. 724 e ss. c.c., oltre a riguardare solo determinati soggetti, dà luogo ad un aumento effettivo della massa ereditaria da dividere tra i coeredi.
Si tratta di un istituto peculiare alla divisione ereditaria, mediante il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto ricevuto dal defunto in donazione.
La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile, e può avvenire o mediante conferimento dei beni in natura o per imputazione.
La collazione in natura consiste nella restituzione all'asse ereditario dell'oggetto della donazione che, quindi, entra a far parte della massa da dividere, diventando oggetto di comproprietà fra i coeredi.
6 La collazione per imputazione, invece, consiste nell'addebitare il valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario ed il contemporaneo prelevamento da parte degli altri eredi
(non donatari) di una corrispondente quantità di beni, al fine di bilanciare le rispettive quote.
Si ritiene condivisibile ed applicabile il principio di diritto affermato, da Cassazione, ord., n.
29712 del 12.12.2017, secondo cui: "La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (art. 737 c.c., comma
1) [...] la collazione rappresenta una vera e propria obbligazione a carico del coerede donatario ed a favore degli altri coeredi, come risulta espressamente dal testo legislativo, ove si legge il termine "deve" trasferire. Si tratta di un'obbligazione restitutoria semplice, che diventa un'obbligazione con facoltà alternativa, qualora sia possibile effettuare la collazione per imputazione. Con l'ulteriore specificazione che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornire la prova. Come è stato già detto da questa
Corte in più occasioni "(...) la collazione, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius",
è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, e quindi finalizzato a garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota, con la conseguenza che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti (Cass. 1159/1995;
Cass. 15131/2005)".
Il Tribunale deve ora determinare quali siano i beni che debbono essere ricompresi nell'asse ereditario, alla luce delle domande formulate.
Sul punto si rileva che il quesito posto al CTU, geom. era formulato in modo Persona_3 da: “determinare l'asse ereditario di procedendo alla formazione del Persona_1 compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
infine alla riunione fittizia tra attivo netto e "donatum" o comunque ricevuto costituito dai versamenti in denaro come risultanti dalle allegazioni degli attori da stimare con riferimento al valore nominale al momento della dazione/consegna (art. 751 cod. civ.)
7 distinguendone i rispettivi destinatari;
determinare le quote di eredità spettanti ai chiamati alla successione legittima di . Persona_1
A questo punto, prima di procedere con l'analisi della CTU, è bene determinare le posizioni di e della madre, ; il primo, essendo destinatario di legato in Controparte_1 CP_3 sostituzione di legittima con diritto al supplemento, mai esercitato, è mero legatario mentre
[...]
aveva tacitamente rinunciato all'azione di riduzione. CP_3
Sotto questo profilo, infatti, diversamente da quanto dedotto dalle parti è opinione comune che la c.d. “acquiescenza” tacita al testamento, ai sensi dell'art. 590 c.c. non operi con riguardo alle disposizioni lesive della legittima. Tali disposizioni, infatti, non sono soggette a nullità, bensì soltanto a riduzione attraverso l'apposita azione prevista dall' art. 554 c.c.. Si è peraltro osservato che la possibilità, conferita al legittimario leso, di rinunciare all'azione di riduzione, verrebbe ad annullare la differenza con la conferma, posto che nei due casi diverso è il mezzo tecnico utilizzato, ma identico è lo scopo perseguito.
La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha escluso la conferma delle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle (“La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle”
Cass. civ., Sez. II, 31.08.2022, n. 25680). Ne consegue che l'esecuzione volontaria, di per sé, non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo – come in questo caso – che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all'integrazione della legittima stessa
(Cass. 8001/2012; Cass. 2771/1971). L'esistenza di una rinunzia tacita si desume da un complesso di elementi concordanti, da cui emerge che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima (Cass. 168/2018).
Nel caso che ci occupa, tale volontà di non esperire l'azione di riduzione si può ricavare dal contegno complessivo tenuto dalla finché era in vita, la quale, oltre a non aver mai CP_3 impugnato il testamento del marito, ha manifestato la volontà di arricchire economicamente i propri figli, attraverso la rinuncia per fatti concludenti pure a esercitare il diritto di usufrutto su alcuni beni legati a questi ultimi (non è contestato, infatti, che ella non abbia mai chiesto i frutti diretti o indiretti provenienti dai terreni).
Tutto ciò chiarito, al c.t.u. si è chiesto altresì di determinare la quota disponibile e la quota indisponibile sull'asse ereditario di determinato al punto 1 e determinare le Persona_1 quote di riserva dei legittimari , e , CP_3 Parte_1 Persona_2
8 determinando altresì la misura della riduzione delle disposizioni testamentarie, ed ove insufficienti anche delle donazioni e/o versamenti, necessaria a reintegrare le quote di riserva dei predetti legittimari; determinare, per ciascuna delle precedenti ipotesi di successione legittima e necessaria di le quote di eredità spettanti ai chiamati alla Persona_1 successione legittima di ”. CP_3
Evidenziata la Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il giudice del merito "non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione" qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. Lav. 7701/2018); o ancora che: "il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (Cass. 14638/2004). Ancora, la Corte di legittimità
(sent. 10688/08) ha altresì ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico".
Peraltro, secondo altra pronuncia di Cassazione (n. 282/2009) "non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive".
La CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali, provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione. Inoltre, l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dalle parti direttamente e dai loro tecnici, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale (non costituendo, ovviamente, vizio di motivazione della CTU prima e del Giudice poi non seguire l'opinione o le rimostranze dei legali delle parti e/o dei loro cc.tt.pp.).
Il c.t.u. ha operato una corretta ricostruzione dell'asse ereditario di , attribuendo Persona_1 valore ai fabbricati per euro 96.000,00, mentre per i terreni ha distinto in base alla tipologia, alle caratteristiche e all'ubicazione. A tal proposito, si ritengono condivisibili le stime del c.t.u. dei terreni: l'ausiliario, infatti, ha effettuato una distinzione tra gli appezzamenti di terreno di cui al Foglio 9, che si trovano a circa 2 km dal capoluogo, in zona con insediamenti abitativi
9 diffusi, e l'appezzamento di terreno di cui al Foglio 23, posto a circa 6 km dal capoluogo, in zona priva di infrastrutture, con carente viabilità, denominata zona "valliva" e considerata
“bacino di contenimento in caso di esondazione del fiume Fratta”, quest'ultima soggetta ad allagamenti in casi di alluvioni, come documentato dallo stesso ausiliario del Giudice. Quindi, visti i valori agricoli medi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate per il 2016, e tenuto conto, per il terreno di cui al Foglio 23, dei prezzi unitari risultanti da alcune compravendite avvenute successivamente al decesso (considerato che i prezzi si formano in base a contrattazioni intercorse diversi mesi prima del rogito), egli ha attribuito ai terreni di cui al Foglio 9 il valore unitario di €/mq. 4,00 per la migliore ubicazione e le altre caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ed ai terreni di cui al Foglio 23 il valore unitario di €/mq. 3,00 (cfr. pagg. 14, 15,
27 e 28 relazione peritale, depositata il 15.10.2024).
Al valore dei beni immobili si è aggiunto il valore del patrimonio mobiliare alla data del decesso, come sopra meglio descritto.
Con riferimento alle donazioni, correttamente il c.t.u. nominato ha considerato tali i bonifici così provati in atti, in quanto le esose cifre attribuite ad alcuni figli in assenza di controprestazione sono indici presuntivi dello spirito di liberalità.
Diversamente, con riferimento ai debiti, nessuna prova della loro qualità quali ereditari hanno i pagamenti effettuati dalla finché era in vita, mentre alcuni documenti prodotti dal CP_3 convenuto si riferiscono a pagamenti per illuminazione votiva intestati a Controparte_1
, ma senza alcuna prova che fossero riferiti al padre o che per l'acquisto del Controparte_2 servizio vi fosse accordo tra i coeredi.
A questo punto, si è calcolato che: “- la sig.ra ha ricevuto il legato del valore di CP_3 circa €.34.596,153, che è inferiore per circa €.113.633,23 rispetto alla sua quota di riserva che
è €.148.229,38 (ovvero la quota di 1/4 dell'intero asse di €.592.917,50); - le signore Parte_1
e hanno rispettivamente ricevuto il legato del valore di circa
[...] Persona_2
€.50.192,934 ciascuna, che è inferiore per circa €.23.921,76 rispetto alla propria quota di riserva che è €.74.114,69 (ovvero la quota di 1/8 dell'intero asse di €.592.917,50); - poiché il valore delle devoluzioni ricevute dai sigg. e , sono Controparte_2 Controparte_1 superiori alle loro quote di riserva rispettivamente per €. 290.544,31 ed €.8.485,31, a norma degli artt.558 e 559 del Codice Civile, si ritiene che la misura della riduzione delle disposizioni testamentarie, ed ove insufficienti anche delle donazioni e/o versamenti, necessaria a reintegrare le quote di riserva dei predetti legittimari, sia a carico del sig. Controparte_2 nella proporzione del 97,2% [dato da 290.544,31: (290.544,31+8.485,31)] e del sig. CP_1
nella proporzione del 2,8% [dato da 8.485,31: (290.544,31+8.485,31)]” e ancora
[...]
10 “Pertanto la riduzione a carico del sig. appare essere di €.156.955,40 (di cui Controparte_2
€.110.451,50 per reintegrare la quota di riserva di , €.23.251,95 per reintegrare CP_3 la quota di riserva di ed €.23.251,95 per reintegrare la quota di riserva di Parte_1
), mentre la riduzione a carico del sig. appare essere di Parte_4 Controparte_1
€.4.521,35 (di cui €.3.181,73 per reintegrare la quota di riserva di , €.669,81 per CP_3 reintegrare la quota di riserva di ed €.669,81 per reintegrare la quota di Parte_1 riserva di )” (cfr. pagg. 22 e 23 relazione peritale). Persona_2
Ne consegue che dovrà integrare la quota di riserva nella misura così indicata: Controparte_2 euro 23.251,95 in favore di;
euro 11.625,98 in favore di Parte_1 Parte_3 ed euro 11.625,98 in favore di . dovrà integrare la quota di Parte_2 Controparte_1
riserva nella misura così indicata: euro 669,81 in favore di;
euro 334,90 in Parte_1
favore di ed euro 334,90 in favore di . Parte_3 Parte_2
Resta esclusa la quota calcolata in favore della , avendo ella – come già esposto – CP_3 rinunciato implicitamente all'azione di riduzione, che dunque in alcun modo può essere trasmessa agli eredi.
2.2. Da ultimo, si possono così determinare le quote di eredità spettanti ai chiamati alla successione legittima di , considerando che – avendo ella rinunciato tacitamente CP_3 all'azione di riduzione – l'asse ereditario ammontava ad euro 277.563,35 e che ciascun figlio è erede per la quota di 2/8, mentre a e spetta la quota di 1/8 a testa: a Parte_2 Pt_3
, e spetta un valore pari ad euro 69.390,84 ciascuno, mentre Parte_1 CP_1 CP_2 ai fratelli il valore pari ad euro 34.695,42 ciascuno. Pt_2
Sul punto, la pronuncia non potrà che essere di accertamento, posto che non vi è prova che i beni siano ritenuti da alcuna delle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti, anche del contumace, e sono liquidate per intero nel dispositivo ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (quest'ultimo da individuarsi nel decisum e, quindi, nella condanna effettiva).
Nel rapporto tra i convenuti, esse andranno ripartite proporzionalmente alla quota di riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni e, pertanto, sono poste a carico di Persona_1 nella misura del 97,2% e in capo a nella misura del 2,8%. Controparte_1
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 20.02.2025 sono poste definitivamente a carico dei convenuti, sempre rispettando la stessa proporzione nei rapporti interni tra essi.
3.1. Per quanto concerne le spese chieste dagli attori per la fase della mediazione, si precisa che le relative spese di tale fase stragiudiziale, anche se necessarie, sono pacificamente qualificate
11 in giurisprudenza come danno emergente. Trova applicazione il principio di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, sent. 30.05.2023, n. 15265; Cass., ord. 4 novembre 2020, n. 24481), la quale ha avuto modo di ricordare che sul punto le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, ma l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass.
n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass., sez. III,
14.11.2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10.07.2017, n. 16990).
In questa ottica di principi, si rileva che nel caso che ci occupa, nonostante l'obbligatorietà della mediazione, la liquidazione chiesta non può essere riconosciuta come “danno emergente” (posta su cui andranno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria), in assenza di prova del pagamento e considerato, altresì, che la parte è incorsa nelle preclusioni istruttorie, avendo proposto la domanda di risarcimento solo in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Dichiara aperta la successione testamentaria, e in parte legittima, in morte di Persona_1
deceduto il 08.01.2016;
[...]
3. Accerta e dichiara che la quota di legittima spettante a , pari a 1/8 Parte_1 della quota di riserva del patrimonio ereditario di , ammonta ad euro Persona_1
74.114,69;
12 4. Accerta e dichiara che la quota di legittima spettante a e Parte_3 Pt_2
, pari a 1/16 della quota di riserva del patrimonio ereditario di ,
[...] Persona_1 ammonta ad euro 37.057,35;
5. Dichiara la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte in favore di nella misura del 97,2% e in favore di Controparte_2 Controparte_1 nella misura del 2,8%;
6. Condanna a reintegrare gli attori nella quota di riserva nella misura Controparte_2 così indicata: euro 23.251,95 in favore di;
euro 11.625,98 in favore Parte_1 di ed euro 11.625,98 in favore di;
Parte_3 Parte_2
7. Condanna a reintegrare gli attori nella quota di riserva nella misura Controparte_1 così indicata: euro 669,81 in favore di;
euro 334,90 in favore di Parte_1
ed euro 334,90 in favore di;
Parte_3 Parte_2
8. Dichiara aperta la successione legittima di , deceduta il 19.09.2021; CP_3
9. Accerta che , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e (questi ultimi per rappresentazione della madre ) Parte_3 Persona_2 hanno diritto di conseguire il patrimonio della de cuius come indicato in parte motiva;
10. Condanna e in solido tra loro al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ed euro 1.713,00 per spese documentate;
11. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido;
12. Stabilisce che nel rapporto tra i convenuti, le spese siano così ripartite: a carico di nella misura del 97,2% e in capo a nella misura del Persona_1 Controparte_1
2,8%.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 10.04.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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