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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 399 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(c. f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari nella Piazza del Carmine 22 presso lo studio legale degli avv.ti Marcello Vignolo, Mas-
simo Massa, Pilar Sanjust, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona del suo legale CP_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata
Pagina 1 presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3, giusta procura speciale per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio , rep. 8625, racc. 5984 Persona_1
Appellata
All'udienza del 24/01/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma: - in via principale in
accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare l'opposizione
avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare € CP_1
14.644,94 al netto della ritenuta d'acconto di € 2.871,56, per un totale di € 17.573,92 lordi;
- in via
subordinata e salvo ricorso, riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando che
l'appellante ha maturato nei confronti un credito pari a € 9.791,57 o a quell'altra CP_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- in tutti i casi condannare la stessa CP_1
a pagare le somme che risulteranno di giustizia, con gli interessi moratori dal 12.2.2007 sino al
[...]
saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio, con accessori
come per legge e condanna dell'appellata al rimborso”.
Nell'interesse dell'appellata: “…piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'avverso appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con vittoria
delle spese e delle competenze del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata, convenne in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Cagliari l'ing. opponendosi al decreto n. 1765/2016 del 25/7/2016 con il Parte_1
quale le era stato ingiunto, su richiesta di questi, il pagamento della somma di € 14.702,37 per prestazioni professionali relative all'incarico, conferito dalla (cui era succeduta Controparte_2
Pagina 2 , per la Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e della sicurezza in fase di CP_1
progettazione relativa ai lavori di “Completamento e realizzazione di nuove opere nel Depuratore di
Orosei”.
eccepì: CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari, essendo nella specie esclusivamente competente il Tribunale di Nuoro, in quanto con la disposizione di cui all'art. 15 della convenzione per il conferimento dell'incarico di progettazione, le parti avevano stabilito che per tutte le controversie fosse competente il foro «in cui ricade la giurisdizione del »; Controparte_3
- la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria da parte dell'ing. il quale Pt_1
aveva dedotto di avere trasmesso all'allora soc. il progetto esecutivo in data 3/4/2002, così CP_2
concludendo l'incarico ricevuto, e di aver inviato, in data 27/4/2006, la propria fattura n. 7/2006, in realtà mai ricevuta, cosicché la prima, documentata richiesta di pagamento sarebbe rappresentata dall'ingiunzione opposta, notificata il 16/9/2016; in ogni caso, anche ipotizzando che la predetta fattura fosse effettivamente pervenuta ad nella data del 27/4/2006 e che avesse CP_1
potuto produrre il contestato effetto interruttivo, il diritto di credito avrebbe dovuto ritenersi prescritto;
- nel merito, il difetto di prova in ordine alla consegna del progetto preliminare entro trenta giorni dalla sottoscrizione della “Convenzione per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento e
realizzazione di nuove opere nel depuratore di Orosei”, del progetto definitivo entro i successivi trenta giorni e infine del progetto esecutivo con gli elaborati necessari ai fini della sicurezza entro ulteriori trenta giorni;
difatti il ricorrente si era limitato a depositare la sola lettera di trasmissione del progetto esecutivo, con la relativa relazione tecnica, ove erano anche indicati gli ulteriori allegati asseritamente trasmessi;
né era stata fornita la prova del fatto che il progetto definitivo fosse stato verificato ed approvato, condizione per procedere alla liquidazione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 11 del contratto.
Pagina 3 Si costituì l'ing. il quale rilevò: Parte_1
- fino al presente contenzioso, non era stata sollevata alcuna contestazione da controparte in merito alla prestazione professionale eseguita nell'anno 2002, consistente nella progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di Completamento e realizzazione di nuove opere nel Depuratore di Orosei;
- il presente contenzioso non poteva ritenersi incluso tra le controversie disciplinate dall'art. 15
della Convenzione, in quanto avente ad oggetto un credito azionato che risultava dettagliatamente
determinato nel contesto del ricorso per decreto ingiuntivo;
- con riguardo alla eccepita prescrizione, in data 12/02/2007 era stato consegnato a mano un sollecito di pagamento delle sue competenze professionali per la progettazione delle nuove opere nel Depuratore di Orosei, con apposizione del timbro con la data 12/02/2007 (doc. n. 5) e CP_1
un ulteriore sollecito con raccomandata a.r. del 24/06/2011;
- nel merito, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e il piano della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Completamento e realizzazione di nuove opere nel Depuratore di
Orosei erano stati consegnati e approvati dalla committente e le opere nel Depuratore di Orosei
erano state realizzate;
in particolare, era stato redatto il progetto preliminare, approvato il quale era stato predisposto il progetto definitivo e, ottenuta l'approvazione anche di questo elaborato, era stato presentato il progetto esecutivo (Doc. n. 7) trasmesso con la lettera del 3/04/2002 alla committente, approvato con delibera del 17/04/2002 (Doc. n. 8).
Con ordinanza del 19.05.2021, il giudice, rilevata d'ufficio la nullità della Convenzione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, invitò le parti a dedurre sul punto e ad addivenire ad una soluzione conciliativa, con spese processuali compensate. Tuttavia, le trattative tra le parti non ebbero esito positivo.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne definita con sentenza n. 2220/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando,
Pagina 4 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1765/2016
del 25/7/2016; 2) dichiara le spese di lite integralmente compensate”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. era infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014), la designazione convenzionale di un foro esclusivo richiede una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti;
la clausola che stabilisce "per qualsiasi controversia" la competenza di un determinato foro non è
idonea ad escludere gli altri fori legali;
2. i solleciti di pagamento inviati dall'ing. in data 12.2.2007 (doc. 5) e 24.6.2011 (doc. 6) Pt_1
erano idonei ad interrompere la prescrizione, in quanto presentavano i requisiti a tal fine necessari;
3. l'ing. aveva dimostrato unicamente di avere presentato il progetto esecutivo (doc. 7), Pt_1
approvato con delibera del 17.4.2002 (doc. 8), non anche di avere redatto e presentato i progetti preliminare e definitivo, facenti parte dell'oggetto dell'incarico; lo stesso infatti, aveva Pt_1
allegato che, a fronte dei tre progressivi livelli di definizione (preliminare, definitivo ed esecutivo) il responsabile del procedimento, utilizzando una procedura di somma urgenza, fosse legittimato a ritenere il progetto esecutivo perfettamente idoneo per la realizzazione delle opere, riducendo i livelli di definizione;
stante la mancata esecuzione di alcune prestazioni, non poteva ritenersi possibile, sulla base della Convenzione, calcolare il corrispettivo previsto per il progetto esecutivo
(l'unico trasmesso con la lettera del 3/04/2002 alla committente) al netto di quanto non dovuto per le ulteriori prestazioni non documentate;
4. in ogni caso, con ordinanza del 19.5.2021 era stata rilevata d'ufficio la nullità della Convenzione
posta a fondamento del decreto ingiuntivo in relazione al disposto dell'art. 191, comma 1 T.U.E.L.,
secondo cui “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione
a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura
Pagina 5 del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della
comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.”. Difatti, in base al principio espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. 1, 13 giugno 2018, n. 15410; Cass., Sez. I, 18/11/2011, n. 24303;
Cass., Sez. I, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. I, 26/05/2010, n. 12880; Cass. sez. III, 19/12/2019,
n.33768): “… gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi
[sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo
impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza
il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa.”. Neppure il riconoscimento del debito da parte dell'ente locale, d'altra parte, avrebbe potuto sanare un contratto nullo perché privo della forma scritta ad substantiam (Cass. 7/6/2013 n. 14423);
5. non era condivisibile l'assunto dell' ing. secondo cui il si sarebbe Pt_1 Controparte_4
successivamente trasformato in cosicché, per effetto di tale trasformazione, Controparte_2
quest'ultima società, quantomeno nei rapporti con i terzi, avrebbe agito sulla base della normativa privatistica che disciplina le società per azioni, con esclusione della normativa sulla forma scritta dei contratti. In realtà, l'unico contratto scritto con era stato stipulato Controparte_2
successivamente al completamento della prestazione, e non avrebbe potuto ratificare un contratto nullo, considerato che “il contratto stipulato (peraltro in forma verbale) in violazione dell'art. 191
T.U.E.L. è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendo pertanto essere esclusa la
rilevanza di eventuali convalide o ratifiche successive, nonché di manifestazioni di volontà
implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26826 del
14/12/2006)”. Inoltre, l'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede la responsabilità personale del funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, escludendo l'azione per ingiustificato arricchimento contro l'ente (Cass.
n. 5130/2020);
6. Infine, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1925, i contratti con la p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam prima dell'esecuzione, atteso che la contraria ipotesi della
Pagina 6 ammissibilità di una tardiva formalizzazione di un contratto verbale, dopo l'espletamento
dell'attività e la conclusione del rapporto, equivarrebbe ad eludere le regole sopraesposte oltre che
a violare il principio generale posto dall'art. 1423 cod. civ. circa la inammissibilità di una
sanatoria della nullità del negozio (cfr. in particolare, su quest'ultimo punto, ex multis Cass. n.
3699/1992; n. 4185/1997; n. 59/2001).
***
ha proposto appello avverso la sentenza, articolando tre motivi di censura. Parte_1
si è costituita in giudizio e ha resistito. CP_1
***
1. Sulla natura di ente pubblico economico del - Violazione degli Controparte_4
articoli 2 comma 2, 31 commi 1 e 8 e 114 TUEL - Falsa applicazione degli articoli 191 e
194 TUEL.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, senza alcuna indagine, che il fosse Controparte_4
soggetto alla normativa contabile degli enti locali (artt. 191 e 194 TUEL), verosimilmente aderendo alla tesi di fondata sull'art. 2, comma 2, del TUEL. Secondo la difesa dell'appellante, CP_1
sarebbe proprio tale norma ad escludere l'applicabilità della disciplina contabile ai consorzi che gestiscono attività di rilevanza economia e imprenditoriale, come appunto il Controparte_4
L'art. 31, comma 1 TUEL consente, infatti, la costituzione di consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che, a sua volta, nella versione vigente dal
13.10.2000 sino al 23.1.2012, riconosceva la loro autonomia imprenditoriale, la quale sarebbe
inevitabilmente associata alla natura di ente pubblico economico, come le aziende speciali e i consorzi costituiti per gestire servizi aventi rilevanza economica.
L'appartenenza del al genere di consorzi che, come le aziende speciali, sono Controparte_4
enti pubblici economici perché gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale,
del resto, sarebbe attestata limpidamente: dalla trasformazione del in società per azioni CP_4
ex art. 115, comma 1, TUEL, che consente la trasformazione di aziende speciali in società di
Pagina 7 capitali;
dalla visura storica camerale depositata da la quale attesterebbe la continuità CP_1
soggettiva tra il e la dalle attività, aventi una chiara rilevanza CP_4 Controparte_2
economica, svolte sin dal 2000, quali l'attività di costruzione e gestione di potabilizzatori,
depuratori, adduttori, collettori fognari, reti idriche di distribuzione cittadina e fognature urbane
(pag. 14); dalla pronuncia n. 78 del 18.2.2003 del Tribunale di Nuoro, che aveva riconosciuto la natura di ente pubblico economico del Controparte_4
Conseguirebbe, da tale ordine di argomentazioni, che gli artt. 191 e 194 TUEL non sarebbero applicabili al in quanto ente pubblico economico, ma unicamente agli enti Controparte_4
locali e agli enti pubblici non economici a essi equiparati, compresi i consorzi che non gestiscono
servizi di rilevanza economica. Al contrario, gli enti pubblici economici sarebbero regolati dalle ordinarie norme civilistiche, anche con riguardo alla forma dei contratti e ai requisiti d'esistenza e validità degli stessi. Ne conseguirebbe che il contratto d'opera avente ad oggetto le prestazioni professionali rese, non richiedendo la forma scritta ad substantiam, non potrebbe considerarsi nullo.
Di tal che, l'obbligo assunto dal e poi confermato dallo stesso soggetto Controparte_4
giuridico dopo la trasformazione in società per azioni dovrebbe essere onorato da che è CP_1
subentrata nei debiti di quel soggetto.
2. In subordine - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1423 del codice civile - Errore
nella qualificazione del contratto sottoscritto tra l'ing. la . Pt_1 CP_2
L'appellante sostiene che con la delibera del consiglio d'amministrazione n. 53 del 17.4.2002, il gli avesse affidato l'incarico di “realizzare ulteriori opere riguardanti Controparte_4
l'impianto di depurazione ai fini di migliorare la funzionalità durante la stagione turistica”,
progetto che era stato regolarmente realizzato, consegnato e approvato. Sostiene pertanto che il diritto al compenso fosse sorto già con l'approvazione del progetto, e, conseguentemente, che la
successiva ratifica dell'incarico avvenuta mediante la convenzione sottoscritta nel 2003 con
, in realtà, sarebbe stata superflua. CP_2
Pagina 8 In ogni caso, anche ipotizzando una nullità iniziale, la successiva convenzione del 2003
rappresenterebbe un contratto nuovo e valido, sottoscritto da un soggetto di diritto privato
( e non da un ente pubblico economico. Il Tribunale, infatti, avrebbe errato nel Controparte_2
ritenere il contratto originario nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., e non sanabile dalla sottoscrizione
di un contratto avvenuta in epoca successiva all'esecuzione dell'incarico, avendo confuso il caso di specie con l'ipotesi – alla quale fanno riferimento le sentenze della Corte di Cassazione citate – in cui l'ente pubblico non economico, dopo aver commissionato irritualmente una prestazione e
averla ricevuta, aveva sottoscritto tardivamente un contratto per sopperire all'originario difetto di
forma. Nel caso di specie, invece, il contratto scritto è stato firmato dal legale rappresentante di
una società di capitali, e non dal rappresentante di un ente pubblico non economico.
Inoltre, secondo l'appellante, ipotizzando per assurdo che l'originario incarico conferito dal fosse davvero nullo per difetto di forma, il nuovo contratto non comporterebbe Controparte_4
la convalida ex tunc di un negozio nullo ma, piuttosto, il perfezionamento ex nunc di un nuovo
negozio, totalmente autonomo. avrebbe liberamente ritenuto opportuno Controparte_2
formalizzare con un accordo scritto il rapporto con il professionista, nonostante questi avesse già
eseguito la propria prestazione.
3. Sull'esecuzione della prestazione - Illogicità della motivazione - Erronea ricostruzione delle
circostanze di fatto e delle caratteristiche del progetto consegnato - Violazione e cattiva
applicazione dell'articolo 16 comma 2 della l. 109/1994 e degli articoli 15, 18, 25 e 35 del DPR
554/1999 - Violazione del d. m. 4.4.2001.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provata la consegna del progetto preliminare e di quello definitivo, e nel considerare come una sorta di confessione la propria tesi difensiva secondo cui era
stato autorizzato a depositare un unico progetto che però concentrava in sé i tre livelli di
progettazione.
Tale passaggio della sentenza sarebbe viziato da illogicità manifesta, per errore nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione del progetto, e per cattiva comprensione dei rapporti intercorrenti tra
Pagina 9 i diversi livelli di progettazione previsti dall'art. 16 della l. 109/1994 (c.d. legge Merloni) e dagli articoli 18, 25 e 35 del DPR 554/1999, vigenti all'epoca. Secondo tali disposizioni, la progettazione pubblica si articolerebbe in tre frasi (preliminare, definitiva ed esecutiva), le quali costituiscono
“successivi approfondimenti tecnici” di un progetto unitario (art. 16 comma 1 l. 109/1994), e non invece tre documenti autonomi e distinti.
A supporto di tale affermazione, l'appellante richiama la determinazione ANAC n. 9 del
23.11.2005, secondo la quale la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un
solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. Ed infatti,
l'art. 16, comma 2, della legge consente alla stazione appaltante di contenere i livelli Pt_2
progettuali a due o anche uno, in ragione della somma urgenza alla realizzazione dell'opera. Tale
riduzione non dovrebbe essere intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o più
livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel senso di una unificazione di più livelli. Quando la stazione appaltante esercita la facoltà di concentrare i livelli progettuali, il progetto esecutivo assorbe i contenuti tipici di quelli precedenti (preliminare e definitivo). In caso di unificazione dei livelli di progettazione, difatti, il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo
assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente.
Inoltre, l'art. 16 comma 5 della legge 109/1994 prevede che: “Il progetto esecutivo, redatto in
conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo... Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari...”.
In altri termini, il progetto consegnato al approvato esplicitamente con la Controparte_4
deliberazione n. 53 del 17.4.2002, pur denominato esecutivo, in realtà “includeva in sé l'intera
attività creativa, le indagini, gli studi, gli elaborati propri di tutte le tre fasi di progettazione
previste dall'art. 16 della l. 109/1994.”.
Pagina 10 Conseguentemente, in applicazione della tariffa di cui al d.m. 4/4/2001, esso professionista avrebbe diritto a ricevere l'importo di € 21.468,62, ridotto alla minor somma di € 17.573,92 (pari a €
14.702,37 al netto della ritenuta d'acconto), o quanto meno, in via subordinata, l'importo di €
9.791,58, relativo alla sola progettazione esecutiva (€ 5.784,96) e alla sicurezza in fase di progettazione e relativo rimborso spese (€ 4.006,62).
***
Le tre censure possono essere esaminate congiuntamente, ponendosi in stretta connessione fra loro (seppure in termini di conseguenzialità logica il secondo ed il terzo rispetto al primo), e sono nel loro complesso fondate.
Decisivo è, a giudizio di questa Corte, l'esame della questione relativa alla qualificazione giuridica del poiché da tale inquadramento dipende l'individuazione del Controparte_4
regime normativo applicabile alla fattispecie in esame. Occorre infatti stabilire se il CP_4
debba essere qualificato ente pubblico non economico, con conseguente applicazione della normativa prevista dagli artt. 191 e 194 TUEL, come ritenuto dal Tribunale, che impone la forma scritta ad substantiam, ovvero ente pubblico economico, cui si applicano le ordinarie regole del diritto civile, con conseguente libertà delle forme.
Ebbene, il Collegio ritiene che il debba essere correttamente qualificato ente Controparte_4
pubblico economico, discendendo, tale inquadramento, ancorché in assenza, agli atti, del suo statuto (che, peraltro, anche avrebbe avuto interesse e disponibilità a produrre a CP_1
supporto delle proprie difese), anzitutto, dall'attività concretamente svolta dallo stesso, quale l'approvvigionamento idrico, la costruzione e manutenzione di potabilizzatori, depuratori, adduttori e fognature urbane, da cui discende, chiaramente, la natura economicamente rilevante dell'ente, il cui funzionamento era assicurato, tra l'altro, dal pagamento di tariffe da parte degli utenti,
trattandosi, pertanto, di attività esercitate secondo logiche imprenditoriali (non solo, quindi, da logiche, proprie anche degli enti pubblici non economici, di efficienza e buon andamento,
contrariamente a quanto obbiettato da . CP_1
Pagina 11 Nello stesso senso, peraltro, si è espresso il Giudice del Registro di Nuoro con il citato provvedimento n. 78 del 18 febbraio 2003, non valorizzato dal primo Giudice, che, adito proprio dal ex art. 2189 c. c.c., nel dirimere il contrasto sorto tra il Controparte_5
stesso (che aveva deliberato la propria trasformazione in s.p.a. con atto rogato dal CP_4
segretario consortile, domandando pertanto l'iscrizione nel registro delle imprese di Nuoro) e il
Conservatore che rifiutava l'iscrizione, aveva riconosciuto le ragioni del quale ente CP_4
associativo per la gestione di un pubblico interesse avente manifesta natura di ente pubblico
economico, attesa l'attività svolta, avente rilevanza economica ed imprenditoriale, la cui vita e attività, dunque, risultavano regolate anche dalla normativa in materia di aziende speciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 TUEL. Appunto in considerazione di tale ordine di rilievi e sulla base del richiamo alla normativa di riferimento e ai suoi sviluppi (da ultimo la legge finanziaria 28
dicembre 2001 commi 8 e 12) argomentando dall'assimilazione dei consorzi della tipologia di cui trattasi alle aziende speciali, il giudice del registro aveva ritenuto validamente deliberata dall'assemblea consortile la trasformazione dell'ente come verbalizzata dal segretario del
, siccome agente in forza dei medesimi poteri riconosciuti in analoga fattispecie al CP_4
segretario comunale, ed ha pertanto disposto, aderendo alla tesi del richiedente, l'iscrizione della deliberazione di trasformazione del nella società per azioni denominata CP_4 Controparte_2
Richiamati, dunque, gli argomenti già svolti in ordine alla natura del , non pare CP_4
superfluo porre in evidenza la contraddittorietà degli assunti difensivi di nel presente CP_1
giudizio, rispetto a quanto ha costituito il presupposto giuridico -evidentemente propugnato dall'allora ricorrente- della ritenuta validità della delibera della trasformazione del in CP_4
così come verbalizzata. Controparte_2
Logica conseguenza della qualifica del come ente pubblico economico, è la Controparte_4
non applicabilità della normativa relativa alla forma dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti: “Non è applicabile la normativa
sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per
Pagina 12 la Pubblica Amministrazione sicché per la stipula dei loro contratti non è imposta la forma scritta
"ad substantiam" ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di
manifestazione della volontà negoziale” (Cass. ord. n. 38321/2021). Alla luce di tale principio,
deve ritenersi che, nei rapporti negoziali istaurati da enti pubblici economici, la validità del contratto non sia condizionata all'adozione della forma scritta, potendo la volontà negoziale manifestarsi anche mediante comportamenti concludenti, secondo quanto previsto dalle regole generali del codice civile. Conseguentemente, il contratto d'opera professionale -pacificamente-
stipulato tra il e l'ing. P.F. sebbene privo di forma scritta, è da ritenere Controparte_4 Pt_1
valido ed efficace, in quanto sorretto da una chiara manifestazione di volontà dell'ente desumibile,
in particolare, dalla deliberazione n. 53 del 17 aprile 2002 adottata dal Consiglio di
Amministrazione del (doc. 8 fascicolo primo grado). Con detta deliberazione, infatti, il CP_4
committente ha riconosciuto che l'Ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori aveva Pt_1
redatto il progetto denominato “Completamento e realizzazione di nuove opere nel depuratore del
Comune di Orosei”, dell'importo complessivo di € 343.457,72, da reperire tra le disponibilità dei
ribassi d'asta del progetto principale, il quale veniva approvato in via tecnico-amministrativa “ad
unanime delibera” “in conformità al disposto della Legge Regionale 22 Aprile 1987 n° 24 articolo
11 comma 2 che da facoltà a questa Amministrazione di approvare progetti fino a L.
4.000 milioni
in quanto Consorzio di Comuni avente una popolazione superiore a 10.000 abitanti e
comprendente il capoluogo di provincia (…)”.
Risultano dunque superate anche le obiezioni svolte da circa l'irrilevanza di una CP_1
delibera a posteriori non giustificata da un precedente, formale conferimento dell'incarico professionale mediante convenzione scritta, tanto più in mancanza dell'attestazione della copertura
del relativo impegno di spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, ordine di argomentazioni che, difatti, muovono dall'assunto, qui non condiviso, per cui il CP_4
fosse un ente pubblico non economico.
[...]
Pagina 13 E' poi indubitabile che l'unica scrittura inter partes sia rappresentata dal contratto intercorso nel
2003 tra subentrata al sul Rio e il professionista, Controparte_2 Controparte_5 CP_2
intervenuta, tuttavia, allorché la prestazione professionale non solo era già stata eseguita, ma era stata anche approvata, siccome completa e idonea alla finalità cui era stata commessa ed espletata.
Ebbene, una volta ritenuta la validità dell'accordo fra le parti in ordine alla prestazione, ed accertata la sua corretta e completa esecuzione per esplicito riconoscimento della committenza, a siffatto accordo non può che essere attribuita rilevanza se non con riguardo al profilo -in precedenza non disciplinato- relativo alle pattuizioni economiche, risultando al contempo superate tutte le obiezioni mosse da con particolare riguardo alla sua inidoneità a sanare un'asserita nullità originaria CP_1
o a costituire un contratto ex novo a fronte della prestazione professionale ormai integralmente eseguita, o, ancora, a sortire un' efficacia ricognitiva, in difetto dei requisiti della certezza, liquidità,
esigibilità del debito ipoteticamente riconosciuto. Allo stesso modo risulta superata l'asserita contraddittorietà riscontrata da rispetto a quanto aveva costituito l'originaria CP_1
espositiva attorea in ordine all'espletamento, da parte del professionista, di tre separati livelli di progettazione.
In altri termini, mentre assume un carattere meramente ricognitivo la specificazione, contenuta nella citata convenzione del 2003 (priva di indicazione di giorno e mese, ma recante le sottoscrizioni delle parti) della tempistica della consegna dei progetti, e non risulta neppure rilevante accertare se la progettazione si sia articolata o meno attraverso distinti elaborati, stante la riconosciuta, corretta esecuzione della prestazione, detta scrittura pare funzionale, esclusivamente,
alla fissazione/riconoscimento del compenso dovuto al professionista, quantificato testualmente, in base alle tariffe professionali vigenti e alle prestazioni effettivamente rese (art. 10 doc. 1 cit. ),
secondo quanto specificato nella distinta allegata. Vale a dire che, essendo vera ed indubitabile la corretta e completa esecuzione della prestazione professionale secondo le previsioni concordate, la evidentemente consapevole dell'obbligazione maturata a suo carico, ha ritenuto, Controparte_2
per un verso di ratificare in forma scritta gli accordi originari validamente assunti, e, per altro
Pagina 14 verso, di specificare il corrispettivo spettante al professionista (doc. 1 fascicolo primo grado),
altrimenti liquidabile secondo le tariffe vigenti.
Certo è, pertanto, che la pattuizione in argomento implichi il riconoscimento della corretta esecuzione della prestazione da parte del professionista (peraltro già avvenuto) e sancisca l'entità
della controprestazione a carico del committente nella misura di euro 14.357,78, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto esposto, l'appello deve essere accolto e l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1765/2016 del 25/7/2016 rigettata.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi sullo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, esclusa, quanto all'appello, la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2220/2022 del Tribunale di Cagliari, e, per l'effetto:
rigetta l'opposizione proposta da avverso in decreto ingiuntivo n. 1765/2016 del CP_1
25/7/2016;
condanna alla rifusione, in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per compensi di avvocato, quanto al primo grado in euro
5.077,00, e quanto al secondo in euro 3.966,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 30 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 399 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(c. f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari nella Piazza del Carmine 22 presso lo studio legale degli avv.ti Marcello Vignolo, Mas-
simo Massa, Pilar Sanjust, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona del suo legale CP_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata
Pagina 1 presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3, giusta procura speciale per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio , rep. 8625, racc. 5984 Persona_1
Appellata
All'udienza del 24/01/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma: - in via principale in
accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare l'opposizione
avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare € CP_1
14.644,94 al netto della ritenuta d'acconto di € 2.871,56, per un totale di € 17.573,92 lordi;
- in via
subordinata e salvo ricorso, riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando che
l'appellante ha maturato nei confronti un credito pari a € 9.791,57 o a quell'altra CP_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- in tutti i casi condannare la stessa CP_1
a pagare le somme che risulteranno di giustizia, con gli interessi moratori dal 12.2.2007 sino al
[...]
saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio, con accessori
come per legge e condanna dell'appellata al rimborso”.
Nell'interesse dell'appellata: “…piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'avverso appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con vittoria
delle spese e delle competenze del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata, convenne in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Cagliari l'ing. opponendosi al decreto n. 1765/2016 del 25/7/2016 con il Parte_1
quale le era stato ingiunto, su richiesta di questi, il pagamento della somma di € 14.702,37 per prestazioni professionali relative all'incarico, conferito dalla (cui era succeduta Controparte_2
Pagina 2 , per la Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e della sicurezza in fase di CP_1
progettazione relativa ai lavori di “Completamento e realizzazione di nuove opere nel Depuratore di
Orosei”.
eccepì: CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari, essendo nella specie esclusivamente competente il Tribunale di Nuoro, in quanto con la disposizione di cui all'art. 15 della convenzione per il conferimento dell'incarico di progettazione, le parti avevano stabilito che per tutte le controversie fosse competente il foro «in cui ricade la giurisdizione del »; Controparte_3
- la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria da parte dell'ing. il quale Pt_1
aveva dedotto di avere trasmesso all'allora soc. il progetto esecutivo in data 3/4/2002, così CP_2
concludendo l'incarico ricevuto, e di aver inviato, in data 27/4/2006, la propria fattura n. 7/2006, in realtà mai ricevuta, cosicché la prima, documentata richiesta di pagamento sarebbe rappresentata dall'ingiunzione opposta, notificata il 16/9/2016; in ogni caso, anche ipotizzando che la predetta fattura fosse effettivamente pervenuta ad nella data del 27/4/2006 e che avesse CP_1
potuto produrre il contestato effetto interruttivo, il diritto di credito avrebbe dovuto ritenersi prescritto;
- nel merito, il difetto di prova in ordine alla consegna del progetto preliminare entro trenta giorni dalla sottoscrizione della “Convenzione per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento e
realizzazione di nuove opere nel depuratore di Orosei”, del progetto definitivo entro i successivi trenta giorni e infine del progetto esecutivo con gli elaborati necessari ai fini della sicurezza entro ulteriori trenta giorni;
difatti il ricorrente si era limitato a depositare la sola lettera di trasmissione del progetto esecutivo, con la relativa relazione tecnica, ove erano anche indicati gli ulteriori allegati asseritamente trasmessi;
né era stata fornita la prova del fatto che il progetto definitivo fosse stato verificato ed approvato, condizione per procedere alla liquidazione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 11 del contratto.
Pagina 3 Si costituì l'ing. il quale rilevò: Parte_1
- fino al presente contenzioso, non era stata sollevata alcuna contestazione da controparte in merito alla prestazione professionale eseguita nell'anno 2002, consistente nella progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di Completamento e realizzazione di nuove opere nel Depuratore di Orosei;
- il presente contenzioso non poteva ritenersi incluso tra le controversie disciplinate dall'art. 15
della Convenzione, in quanto avente ad oggetto un credito azionato che risultava dettagliatamente
determinato nel contesto del ricorso per decreto ingiuntivo;
- con riguardo alla eccepita prescrizione, in data 12/02/2007 era stato consegnato a mano un sollecito di pagamento delle sue competenze professionali per la progettazione delle nuove opere nel Depuratore di Orosei, con apposizione del timbro con la data 12/02/2007 (doc. n. 5) e CP_1
un ulteriore sollecito con raccomandata a.r. del 24/06/2011;
- nel merito, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e il piano della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Completamento e realizzazione di nuove opere nel Depuratore di
Orosei erano stati consegnati e approvati dalla committente e le opere nel Depuratore di Orosei
erano state realizzate;
in particolare, era stato redatto il progetto preliminare, approvato il quale era stato predisposto il progetto definitivo e, ottenuta l'approvazione anche di questo elaborato, era stato presentato il progetto esecutivo (Doc. n. 7) trasmesso con la lettera del 3/04/2002 alla committente, approvato con delibera del 17/04/2002 (Doc. n. 8).
Con ordinanza del 19.05.2021, il giudice, rilevata d'ufficio la nullità della Convenzione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, invitò le parti a dedurre sul punto e ad addivenire ad una soluzione conciliativa, con spese processuali compensate. Tuttavia, le trattative tra le parti non ebbero esito positivo.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne definita con sentenza n. 2220/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando,
Pagina 4 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1765/2016
del 25/7/2016; 2) dichiara le spese di lite integralmente compensate”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. era infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014), la designazione convenzionale di un foro esclusivo richiede una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti;
la clausola che stabilisce "per qualsiasi controversia" la competenza di un determinato foro non è
idonea ad escludere gli altri fori legali;
2. i solleciti di pagamento inviati dall'ing. in data 12.2.2007 (doc. 5) e 24.6.2011 (doc. 6) Pt_1
erano idonei ad interrompere la prescrizione, in quanto presentavano i requisiti a tal fine necessari;
3. l'ing. aveva dimostrato unicamente di avere presentato il progetto esecutivo (doc. 7), Pt_1
approvato con delibera del 17.4.2002 (doc. 8), non anche di avere redatto e presentato i progetti preliminare e definitivo, facenti parte dell'oggetto dell'incarico; lo stesso infatti, aveva Pt_1
allegato che, a fronte dei tre progressivi livelli di definizione (preliminare, definitivo ed esecutivo) il responsabile del procedimento, utilizzando una procedura di somma urgenza, fosse legittimato a ritenere il progetto esecutivo perfettamente idoneo per la realizzazione delle opere, riducendo i livelli di definizione;
stante la mancata esecuzione di alcune prestazioni, non poteva ritenersi possibile, sulla base della Convenzione, calcolare il corrispettivo previsto per il progetto esecutivo
(l'unico trasmesso con la lettera del 3/04/2002 alla committente) al netto di quanto non dovuto per le ulteriori prestazioni non documentate;
4. in ogni caso, con ordinanza del 19.5.2021 era stata rilevata d'ufficio la nullità della Convenzione
posta a fondamento del decreto ingiuntivo in relazione al disposto dell'art. 191, comma 1 T.U.E.L.,
secondo cui “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione
a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura
Pagina 5 del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della
comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.”. Difatti, in base al principio espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. 1, 13 giugno 2018, n. 15410; Cass., Sez. I, 18/11/2011, n. 24303;
Cass., Sez. I, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. I, 26/05/2010, n. 12880; Cass. sez. III, 19/12/2019,
n.33768): “… gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi
[sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo
impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza
il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa.”. Neppure il riconoscimento del debito da parte dell'ente locale, d'altra parte, avrebbe potuto sanare un contratto nullo perché privo della forma scritta ad substantiam (Cass. 7/6/2013 n. 14423);
5. non era condivisibile l'assunto dell' ing. secondo cui il si sarebbe Pt_1 Controparte_4
successivamente trasformato in cosicché, per effetto di tale trasformazione, Controparte_2
quest'ultima società, quantomeno nei rapporti con i terzi, avrebbe agito sulla base della normativa privatistica che disciplina le società per azioni, con esclusione della normativa sulla forma scritta dei contratti. In realtà, l'unico contratto scritto con era stato stipulato Controparte_2
successivamente al completamento della prestazione, e non avrebbe potuto ratificare un contratto nullo, considerato che “il contratto stipulato (peraltro in forma verbale) in violazione dell'art. 191
T.U.E.L. è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendo pertanto essere esclusa la
rilevanza di eventuali convalide o ratifiche successive, nonché di manifestazioni di volontà
implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26826 del
14/12/2006)”. Inoltre, l'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede la responsabilità personale del funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, escludendo l'azione per ingiustificato arricchimento contro l'ente (Cass.
n. 5130/2020);
6. Infine, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1925, i contratti con la p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam prima dell'esecuzione, atteso che la contraria ipotesi della
Pagina 6 ammissibilità di una tardiva formalizzazione di un contratto verbale, dopo l'espletamento
dell'attività e la conclusione del rapporto, equivarrebbe ad eludere le regole sopraesposte oltre che
a violare il principio generale posto dall'art. 1423 cod. civ. circa la inammissibilità di una
sanatoria della nullità del negozio (cfr. in particolare, su quest'ultimo punto, ex multis Cass. n.
3699/1992; n. 4185/1997; n. 59/2001).
***
ha proposto appello avverso la sentenza, articolando tre motivi di censura. Parte_1
si è costituita in giudizio e ha resistito. CP_1
***
1. Sulla natura di ente pubblico economico del - Violazione degli Controparte_4
articoli 2 comma 2, 31 commi 1 e 8 e 114 TUEL - Falsa applicazione degli articoli 191 e
194 TUEL.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, senza alcuna indagine, che il fosse Controparte_4
soggetto alla normativa contabile degli enti locali (artt. 191 e 194 TUEL), verosimilmente aderendo alla tesi di fondata sull'art. 2, comma 2, del TUEL. Secondo la difesa dell'appellante, CP_1
sarebbe proprio tale norma ad escludere l'applicabilità della disciplina contabile ai consorzi che gestiscono attività di rilevanza economia e imprenditoriale, come appunto il Controparte_4
L'art. 31, comma 1 TUEL consente, infatti, la costituzione di consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che, a sua volta, nella versione vigente dal
13.10.2000 sino al 23.1.2012, riconosceva la loro autonomia imprenditoriale, la quale sarebbe
inevitabilmente associata alla natura di ente pubblico economico, come le aziende speciali e i consorzi costituiti per gestire servizi aventi rilevanza economica.
L'appartenenza del al genere di consorzi che, come le aziende speciali, sono Controparte_4
enti pubblici economici perché gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale,
del resto, sarebbe attestata limpidamente: dalla trasformazione del in società per azioni CP_4
ex art. 115, comma 1, TUEL, che consente la trasformazione di aziende speciali in società di
Pagina 7 capitali;
dalla visura storica camerale depositata da la quale attesterebbe la continuità CP_1
soggettiva tra il e la dalle attività, aventi una chiara rilevanza CP_4 Controparte_2
economica, svolte sin dal 2000, quali l'attività di costruzione e gestione di potabilizzatori,
depuratori, adduttori, collettori fognari, reti idriche di distribuzione cittadina e fognature urbane
(pag. 14); dalla pronuncia n. 78 del 18.2.2003 del Tribunale di Nuoro, che aveva riconosciuto la natura di ente pubblico economico del Controparte_4
Conseguirebbe, da tale ordine di argomentazioni, che gli artt. 191 e 194 TUEL non sarebbero applicabili al in quanto ente pubblico economico, ma unicamente agli enti Controparte_4
locali e agli enti pubblici non economici a essi equiparati, compresi i consorzi che non gestiscono
servizi di rilevanza economica. Al contrario, gli enti pubblici economici sarebbero regolati dalle ordinarie norme civilistiche, anche con riguardo alla forma dei contratti e ai requisiti d'esistenza e validità degli stessi. Ne conseguirebbe che il contratto d'opera avente ad oggetto le prestazioni professionali rese, non richiedendo la forma scritta ad substantiam, non potrebbe considerarsi nullo.
Di tal che, l'obbligo assunto dal e poi confermato dallo stesso soggetto Controparte_4
giuridico dopo la trasformazione in società per azioni dovrebbe essere onorato da che è CP_1
subentrata nei debiti di quel soggetto.
2. In subordine - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1423 del codice civile - Errore
nella qualificazione del contratto sottoscritto tra l'ing. la . Pt_1 CP_2
L'appellante sostiene che con la delibera del consiglio d'amministrazione n. 53 del 17.4.2002, il gli avesse affidato l'incarico di “realizzare ulteriori opere riguardanti Controparte_4
l'impianto di depurazione ai fini di migliorare la funzionalità durante la stagione turistica”,
progetto che era stato regolarmente realizzato, consegnato e approvato. Sostiene pertanto che il diritto al compenso fosse sorto già con l'approvazione del progetto, e, conseguentemente, che la
successiva ratifica dell'incarico avvenuta mediante la convenzione sottoscritta nel 2003 con
, in realtà, sarebbe stata superflua. CP_2
Pagina 8 In ogni caso, anche ipotizzando una nullità iniziale, la successiva convenzione del 2003
rappresenterebbe un contratto nuovo e valido, sottoscritto da un soggetto di diritto privato
( e non da un ente pubblico economico. Il Tribunale, infatti, avrebbe errato nel Controparte_2
ritenere il contratto originario nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., e non sanabile dalla sottoscrizione
di un contratto avvenuta in epoca successiva all'esecuzione dell'incarico, avendo confuso il caso di specie con l'ipotesi – alla quale fanno riferimento le sentenze della Corte di Cassazione citate – in cui l'ente pubblico non economico, dopo aver commissionato irritualmente una prestazione e
averla ricevuta, aveva sottoscritto tardivamente un contratto per sopperire all'originario difetto di
forma. Nel caso di specie, invece, il contratto scritto è stato firmato dal legale rappresentante di
una società di capitali, e non dal rappresentante di un ente pubblico non economico.
Inoltre, secondo l'appellante, ipotizzando per assurdo che l'originario incarico conferito dal fosse davvero nullo per difetto di forma, il nuovo contratto non comporterebbe Controparte_4
la convalida ex tunc di un negozio nullo ma, piuttosto, il perfezionamento ex nunc di un nuovo
negozio, totalmente autonomo. avrebbe liberamente ritenuto opportuno Controparte_2
formalizzare con un accordo scritto il rapporto con il professionista, nonostante questi avesse già
eseguito la propria prestazione.
3. Sull'esecuzione della prestazione - Illogicità della motivazione - Erronea ricostruzione delle
circostanze di fatto e delle caratteristiche del progetto consegnato - Violazione e cattiva
applicazione dell'articolo 16 comma 2 della l. 109/1994 e degli articoli 15, 18, 25 e 35 del DPR
554/1999 - Violazione del d. m. 4.4.2001.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provata la consegna del progetto preliminare e di quello definitivo, e nel considerare come una sorta di confessione la propria tesi difensiva secondo cui era
stato autorizzato a depositare un unico progetto che però concentrava in sé i tre livelli di
progettazione.
Tale passaggio della sentenza sarebbe viziato da illogicità manifesta, per errore nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione del progetto, e per cattiva comprensione dei rapporti intercorrenti tra
Pagina 9 i diversi livelli di progettazione previsti dall'art. 16 della l. 109/1994 (c.d. legge Merloni) e dagli articoli 18, 25 e 35 del DPR 554/1999, vigenti all'epoca. Secondo tali disposizioni, la progettazione pubblica si articolerebbe in tre frasi (preliminare, definitiva ed esecutiva), le quali costituiscono
“successivi approfondimenti tecnici” di un progetto unitario (art. 16 comma 1 l. 109/1994), e non invece tre documenti autonomi e distinti.
A supporto di tale affermazione, l'appellante richiama la determinazione ANAC n. 9 del
23.11.2005, secondo la quale la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un
solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. Ed infatti,
l'art. 16, comma 2, della legge consente alla stazione appaltante di contenere i livelli Pt_2
progettuali a due o anche uno, in ragione della somma urgenza alla realizzazione dell'opera. Tale
riduzione non dovrebbe essere intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o più
livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel senso di una unificazione di più livelli. Quando la stazione appaltante esercita la facoltà di concentrare i livelli progettuali, il progetto esecutivo assorbe i contenuti tipici di quelli precedenti (preliminare e definitivo). In caso di unificazione dei livelli di progettazione, difatti, il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo
assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente.
Inoltre, l'art. 16 comma 5 della legge 109/1994 prevede che: “Il progetto esecutivo, redatto in
conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo... Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari...”.
In altri termini, il progetto consegnato al approvato esplicitamente con la Controparte_4
deliberazione n. 53 del 17.4.2002, pur denominato esecutivo, in realtà “includeva in sé l'intera
attività creativa, le indagini, gli studi, gli elaborati propri di tutte le tre fasi di progettazione
previste dall'art. 16 della l. 109/1994.”.
Pagina 10 Conseguentemente, in applicazione della tariffa di cui al d.m. 4/4/2001, esso professionista avrebbe diritto a ricevere l'importo di € 21.468,62, ridotto alla minor somma di € 17.573,92 (pari a €
14.702,37 al netto della ritenuta d'acconto), o quanto meno, in via subordinata, l'importo di €
9.791,58, relativo alla sola progettazione esecutiva (€ 5.784,96) e alla sicurezza in fase di progettazione e relativo rimborso spese (€ 4.006,62).
***
Le tre censure possono essere esaminate congiuntamente, ponendosi in stretta connessione fra loro (seppure in termini di conseguenzialità logica il secondo ed il terzo rispetto al primo), e sono nel loro complesso fondate.
Decisivo è, a giudizio di questa Corte, l'esame della questione relativa alla qualificazione giuridica del poiché da tale inquadramento dipende l'individuazione del Controparte_4
regime normativo applicabile alla fattispecie in esame. Occorre infatti stabilire se il CP_4
debba essere qualificato ente pubblico non economico, con conseguente applicazione della normativa prevista dagli artt. 191 e 194 TUEL, come ritenuto dal Tribunale, che impone la forma scritta ad substantiam, ovvero ente pubblico economico, cui si applicano le ordinarie regole del diritto civile, con conseguente libertà delle forme.
Ebbene, il Collegio ritiene che il debba essere correttamente qualificato ente Controparte_4
pubblico economico, discendendo, tale inquadramento, ancorché in assenza, agli atti, del suo statuto (che, peraltro, anche avrebbe avuto interesse e disponibilità a produrre a CP_1
supporto delle proprie difese), anzitutto, dall'attività concretamente svolta dallo stesso, quale l'approvvigionamento idrico, la costruzione e manutenzione di potabilizzatori, depuratori, adduttori e fognature urbane, da cui discende, chiaramente, la natura economicamente rilevante dell'ente, il cui funzionamento era assicurato, tra l'altro, dal pagamento di tariffe da parte degli utenti,
trattandosi, pertanto, di attività esercitate secondo logiche imprenditoriali (non solo, quindi, da logiche, proprie anche degli enti pubblici non economici, di efficienza e buon andamento,
contrariamente a quanto obbiettato da . CP_1
Pagina 11 Nello stesso senso, peraltro, si è espresso il Giudice del Registro di Nuoro con il citato provvedimento n. 78 del 18 febbraio 2003, non valorizzato dal primo Giudice, che, adito proprio dal ex art. 2189 c. c.c., nel dirimere il contrasto sorto tra il Controparte_5
stesso (che aveva deliberato la propria trasformazione in s.p.a. con atto rogato dal CP_4
segretario consortile, domandando pertanto l'iscrizione nel registro delle imprese di Nuoro) e il
Conservatore che rifiutava l'iscrizione, aveva riconosciuto le ragioni del quale ente CP_4
associativo per la gestione di un pubblico interesse avente manifesta natura di ente pubblico
economico, attesa l'attività svolta, avente rilevanza economica ed imprenditoriale, la cui vita e attività, dunque, risultavano regolate anche dalla normativa in materia di aziende speciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 TUEL. Appunto in considerazione di tale ordine di rilievi e sulla base del richiamo alla normativa di riferimento e ai suoi sviluppi (da ultimo la legge finanziaria 28
dicembre 2001 commi 8 e 12) argomentando dall'assimilazione dei consorzi della tipologia di cui trattasi alle aziende speciali, il giudice del registro aveva ritenuto validamente deliberata dall'assemblea consortile la trasformazione dell'ente come verbalizzata dal segretario del
, siccome agente in forza dei medesimi poteri riconosciuti in analoga fattispecie al CP_4
segretario comunale, ed ha pertanto disposto, aderendo alla tesi del richiedente, l'iscrizione della deliberazione di trasformazione del nella società per azioni denominata CP_4 Controparte_2
Richiamati, dunque, gli argomenti già svolti in ordine alla natura del , non pare CP_4
superfluo porre in evidenza la contraddittorietà degli assunti difensivi di nel presente CP_1
giudizio, rispetto a quanto ha costituito il presupposto giuridico -evidentemente propugnato dall'allora ricorrente- della ritenuta validità della delibera della trasformazione del in CP_4
così come verbalizzata. Controparte_2
Logica conseguenza della qualifica del come ente pubblico economico, è la Controparte_4
non applicabilità della normativa relativa alla forma dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti: “Non è applicabile la normativa
sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per
Pagina 12 la Pubblica Amministrazione sicché per la stipula dei loro contratti non è imposta la forma scritta
"ad substantiam" ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di
manifestazione della volontà negoziale” (Cass. ord. n. 38321/2021). Alla luce di tale principio,
deve ritenersi che, nei rapporti negoziali istaurati da enti pubblici economici, la validità del contratto non sia condizionata all'adozione della forma scritta, potendo la volontà negoziale manifestarsi anche mediante comportamenti concludenti, secondo quanto previsto dalle regole generali del codice civile. Conseguentemente, il contratto d'opera professionale -pacificamente-
stipulato tra il e l'ing. P.F. sebbene privo di forma scritta, è da ritenere Controparte_4 Pt_1
valido ed efficace, in quanto sorretto da una chiara manifestazione di volontà dell'ente desumibile,
in particolare, dalla deliberazione n. 53 del 17 aprile 2002 adottata dal Consiglio di
Amministrazione del (doc. 8 fascicolo primo grado). Con detta deliberazione, infatti, il CP_4
committente ha riconosciuto che l'Ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori aveva Pt_1
redatto il progetto denominato “Completamento e realizzazione di nuove opere nel depuratore del
Comune di Orosei”, dell'importo complessivo di € 343.457,72, da reperire tra le disponibilità dei
ribassi d'asta del progetto principale, il quale veniva approvato in via tecnico-amministrativa “ad
unanime delibera” “in conformità al disposto della Legge Regionale 22 Aprile 1987 n° 24 articolo
11 comma 2 che da facoltà a questa Amministrazione di approvare progetti fino a L.
4.000 milioni
in quanto Consorzio di Comuni avente una popolazione superiore a 10.000 abitanti e
comprendente il capoluogo di provincia (…)”.
Risultano dunque superate anche le obiezioni svolte da circa l'irrilevanza di una CP_1
delibera a posteriori non giustificata da un precedente, formale conferimento dell'incarico professionale mediante convenzione scritta, tanto più in mancanza dell'attestazione della copertura
del relativo impegno di spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, ordine di argomentazioni che, difatti, muovono dall'assunto, qui non condiviso, per cui il CP_4
fosse un ente pubblico non economico.
[...]
Pagina 13 E' poi indubitabile che l'unica scrittura inter partes sia rappresentata dal contratto intercorso nel
2003 tra subentrata al sul Rio e il professionista, Controparte_2 Controparte_5 CP_2
intervenuta, tuttavia, allorché la prestazione professionale non solo era già stata eseguita, ma era stata anche approvata, siccome completa e idonea alla finalità cui era stata commessa ed espletata.
Ebbene, una volta ritenuta la validità dell'accordo fra le parti in ordine alla prestazione, ed accertata la sua corretta e completa esecuzione per esplicito riconoscimento della committenza, a siffatto accordo non può che essere attribuita rilevanza se non con riguardo al profilo -in precedenza non disciplinato- relativo alle pattuizioni economiche, risultando al contempo superate tutte le obiezioni mosse da con particolare riguardo alla sua inidoneità a sanare un'asserita nullità originaria CP_1
o a costituire un contratto ex novo a fronte della prestazione professionale ormai integralmente eseguita, o, ancora, a sortire un' efficacia ricognitiva, in difetto dei requisiti della certezza, liquidità,
esigibilità del debito ipoteticamente riconosciuto. Allo stesso modo risulta superata l'asserita contraddittorietà riscontrata da rispetto a quanto aveva costituito l'originaria CP_1
espositiva attorea in ordine all'espletamento, da parte del professionista, di tre separati livelli di progettazione.
In altri termini, mentre assume un carattere meramente ricognitivo la specificazione, contenuta nella citata convenzione del 2003 (priva di indicazione di giorno e mese, ma recante le sottoscrizioni delle parti) della tempistica della consegna dei progetti, e non risulta neppure rilevante accertare se la progettazione si sia articolata o meno attraverso distinti elaborati, stante la riconosciuta, corretta esecuzione della prestazione, detta scrittura pare funzionale, esclusivamente,
alla fissazione/riconoscimento del compenso dovuto al professionista, quantificato testualmente, in base alle tariffe professionali vigenti e alle prestazioni effettivamente rese (art. 10 doc. 1 cit. ),
secondo quanto specificato nella distinta allegata. Vale a dire che, essendo vera ed indubitabile la corretta e completa esecuzione della prestazione professionale secondo le previsioni concordate, la evidentemente consapevole dell'obbligazione maturata a suo carico, ha ritenuto, Controparte_2
per un verso di ratificare in forma scritta gli accordi originari validamente assunti, e, per altro
Pagina 14 verso, di specificare il corrispettivo spettante al professionista (doc. 1 fascicolo primo grado),
altrimenti liquidabile secondo le tariffe vigenti.
Certo è, pertanto, che la pattuizione in argomento implichi il riconoscimento della corretta esecuzione della prestazione da parte del professionista (peraltro già avvenuto) e sancisca l'entità
della controprestazione a carico del committente nella misura di euro 14.357,78, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto esposto, l'appello deve essere accolto e l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1765/2016 del 25/7/2016 rigettata.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi sullo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, esclusa, quanto all'appello, la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2220/2022 del Tribunale di Cagliari, e, per l'effetto:
rigetta l'opposizione proposta da avverso in decreto ingiuntivo n. 1765/2016 del CP_1
25/7/2016;
condanna alla rifusione, in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per compensi di avvocato, quanto al primo grado in euro
5.077,00, e quanto al secondo in euro 3.966,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 30 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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