Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3002/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3002/2024 promossa da:
Parte_1 C.F. )
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIPA MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GRAZIAN CRISTINA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 10 aprile 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, agiva in giudizio per ottenere la Pt_1 condanna di al rilascio dell'immobile Controparte_1 sito in Anguillara, via Nazioni Unite n. 8, int. 4, occupato sine titulo, nonché al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad euro 683,56. In particolare, la ricorrente allegava:
- di aver comunicato con decreto notificato il 28 marzo 2023 a assegnatario dell'alloggio Controparte_2
1
- che, tuttavia, sorella Controparte_1 dell'originario assegnatario, aveva continuato ad occupare illegittimamente l'immobile;
- di aver negato la richiesta di subentro di CP
nell'assegnazione dell'alloggio ai sensi
[...] dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 4/2018; Cont
- di aver diffidato con lettera del CP 20 marzo 2024, al rilascio dell'immobile occupato sine titulo, senza ricevere alcun riscontro;
- di avere diritto al pagamento, da parte di CP
, delle indennità di occupazione scadute alla data
[...] del 2 aprile 2024, per un importo pari ad euro 683,56, somma calcolata ai sensi degli artt. 22 e 17, comma 12, del Regolamento Regionale n. 4/2018. La ricorrente, quindi, concludeva: «1) condannarsi la convenuta a rilasciare immediatamente alla ricorrente l'immobile sito in Anguillara Veneta, via Nazioni Unite n. 8, int. 4, libero e sgombero da persone e cose anche interposte. 2)condannarsi altresì la convenuta al pagamento della somma di € 683,56 per indennità di occupazione scadute alla data del 2/4/2024, oltre alla somma per tutte le indennità scadute dopo quella data e che scadranno fino alla data dell'emananda sentenza e per tutti gli oneri accessori che matureranno nello stesso periodo, oltre agli interessi legali e svalutazione, oltre ai danni causati dal convenuto all'immobile, spese, competenze ed onorari di causa. Chiede che con l'emananda sentenza venga altresì fissato il termine di esecuzione della stessa». Si costituiva dunque Dal evidenziando: CP
- l'improcedibilità della domanda di per mancato Pt_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- che la perdita dei requisiti per beneficiare dell'alloggio era legata esclusivamente alla condizione personale di non essendo la Controparte_2 resistente titolare di alcun immobile;
- di aver già provveduto, in data 20 settembre 2024, al pagamento dell'indennità di occupazione, oltre ad avere regolarmente pagato il canone di locazione pari ad euro 150,00 per tutte le mensilità scadute. La resistente, quindi, concludeva: «In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo di mediazione
2 obbligatoria previsto dall'art. 5 comma 1 del D. lgs n. 28/2010, e per l'effetto sospendere l'odierno giudizio concedendo termine per l'esperimento del tentativo di mediazione;
In via principale, nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza della legittimazione, in capo alla sig.ra
[...]
ad occupare l'immobile da lei abitato di Parte_2 proprietà di in forza di legittimo subentro CP_3 nel contratto di locazione in essere tra e Pt_1 CP_3 Cont
rigettare tutte le domande attoree, Controparte_2 con condanna della ricorrente alla restituzione in favore della sig.ra della somma di € 683,56 richiesta CP dalla ricorrente e già versata dalla convenuta, in aggiunta al normale canone di locazione, per indennità di occupazione scaduta alla data del 02/04/2024. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse di accogliere la domanda di liberazione dell'immobile avanzata da rigettare in ogni CP_3 caso la richiesta di pagamento della somma di € 683,56 a titolo di indennità di occupazione scaduta alla data del 02/04/2024 dando atto dell'avvenuto pagamento di detta somma già alla data del 20/09/2024, e concedere alla Sig.ra un tempo congruo pari ad almeno Controparte_1 6 mesi al fine di reperire un nuovo alloggio. Con vittoria di spese e compensi di lite». Dopo lo scambio delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 1. Preliminarmente va osservato che il giudizio volto all'accertamento dell'occupazione sine titulo di un immobile non rientra tra i giudizi per i quali è prescritto il previo esperimento obbligatorio della mediazione. Infatti, l'art. 5 del d. l.gs. n. 28/2010 prevede obbligatoriamente il previo esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali in materia di locazione e comodato. La qualificazione della domanda viene operata sulla base del petitum e della causa petendi allegati da chi agisce in giudizio, non, invece, sulla base delle contestazioni ed eccezioni formulate da chi è convenuto in giudizio. Nel caso in esame, ha chiesto la condanna di Pt_1 [...] al rilascio dell'immobile di sua proprietà CP allegando il difetto di un titolo legittimante l'occupazione. Di conseguenza, posto che la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'occupazione sine titulo di un immobile, non è stata formulata alcuna domanda giudiziale di accertamento dell'esistenza di un rapporto di locazione o comodato;
conseguentemente, la controversia
3 non è soggetta al previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
2. Nel merito, la domanda proposta da è fondata Pt_1 e va accolta.
3. La disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica è contenuta nella Legge della Regione Veneto n. 39 del 3 novembre 2017, la quale, all'art. 25, indica i requisiti per l'accesso al beneficio dell'assegnazione di casa popolare. In particolare, ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera c) della suddetta legge, è previsto che i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non siano «titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero» (cfr. art. 25 comma 2 lettera c) Legge Regione Veneto n. 39 del 3 novembre 2017). Tale requisito, ai sensi dell'art. 25 comma 3, deve sussistere, oltre che in capo al richiedente, anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare e deve permanere per l'intera durata del contratto di locazione. Posto che, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera f), la perdita di tale requisito di accesso comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ha Pt_1 provveduto a comunicare a – vale a Controparte_2 dire, il soggetto assegnatario dell'immobile nonché fratello della odierna resistente - la decadenza dall'assegnazione con apposito decreto, invitando il beneficiario a rilasciare l'immobile «libero e sgombero da persone e cose, anche interposte» (cfr. doc. 1 ricorrente). Ne consegue che in quanto sorella Controparte_1 convivente con l'assegnatario, avrebbe dovuto liberare l'immobile così come prescritto dal decreto di decadenza, atteso che la sopravvenuta titolarità di un immobile «adeguato alle esigenze del nucleo familiare» ha comportato la decadenza dal beneficio accordato a favore di e del suo nucleo familiare. Controparte_2 3.1. Né può essere considerato legittimo il subentro di nel contratto di locazione stipulato Controparte_1 tra e Pt_1 Controparte_2 Infatti, come precisato dall'odierna ricorrente nel rigetto della richiesta di subentro (cfr. doc. 3 ricorrente), tale possibilità è prevista, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 4/2018, solo in caso di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario e purché sussistano i requisiti di accesso di cui all'art. 25 della Legge Regione Veneto n. 39 del 3 novembre 2017.
4 Per contro, nel caso di specie non si verte in ipotesi di decesso o abbandono dell'assegnatario, trattandosi piuttosto di una decadenza per il venir meno dei requisiti di accesso di cui alla norma citata. Il diniego di subentro comunicato da risulta, Pt_1 dunque, legittimo, potendo peraltro la convenuta presentare autonoma domanda per l'assegnazione di un nuovo alloggio ERP secondo le modalità previste dalla legge regionale. 4. Accertata, pertanto, la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della resistente dell'unità immobiliare per cui è causa, la medesima va condannata al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 15 settembre 2025, termine fissato tenuto conto delle particolari condizioni psico-fisiche ed economiche di CP
, come documentate dalla stessa.
[...] 5. In ragione di tale occupazione sine titulo A.T.E.R. ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'importo di euro 683,56 a titolo di indennità di occupazione – somma quantificata ai sensi degli artt. 22 e 17, comma 12, del Regolamento Regionale n. 4/2018. Successivamente, anche tenendo conto dei pagamenti parziali medio tempore intervenuti, ha precisato Pt_1 che l'indennità di occupazione dovuta ammonta ad euro 1.140,34 (cfr. doc. 6 ricorrente); importo confermato nel quantum da entrambe le parti anche a verbale di udienza del 10 aprile 2025. Pertanto, va condannata al pagamento Controparte_1 in favore di di euro 1.140,34 a titolo di Pt_1 indennità di occupazione. Su tale somma spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità dovuta al saldo. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Tali spese vengono Controparte_1 liquidate in dispositivo, sulla base del criterio del decisum, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva secondo i parametri minimi per la fase di trattazione e decisoria, attesa l'assenza di attività istruttoria in senso stretto e di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCOGLIE le domande avanzate da di nei Pt_1 CP_3 confronti di per le ragioni di cui in Controparte_1 motivazione.
5 2. CONDANNA Dal al rilascio dell'immobile CP sito in Anguillara Veneta(PD), via Nazioni Unite n. 8, int. 4 libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 15 settembre 2025.
3. CONDANNA Dal a corrispondere a CP Pt_1 di l'importo pari a euro 1.140,34 a titolo di CP_3 indennità di occupazione, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo
4. CONDANNA Dal a rimborsare a di CP Pt_1
le spese di lite del presente procedimento che si CP_3 liquidano in: euro 518,00 per spese specifiche;
euro 1.702,00; oltre a spese generali pari al 15% dei compensi liquidati;
oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Padova, 15 aprile 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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