Ordinanza cautelare 23 maggio 2019
Sentenza 4 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/08/2020, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2020
N. 00998/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NL IE, IC OG, rappresentati e difesi dagli avvocati Lodovico Visone, Tiziana Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SA, via Piave, n. 1;
per l'annullamento
dell’ingiunzione di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 (prot. 18056), nonché dei provvedimenti n. 24 del 22 novembre 2018 (prot. n.32370) e n. 12 del 10 aprile 2019 (prot. n.11121), recanti diniego di permesso di costruire in sanatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 il dott. Olindo Di Popolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, IE NL (in appresso C. G.) e OG IC (in appresso, B. M.) impugnavano, chiedendone l’annullamento: - l’ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 (prot. n. 18056), emessa dal Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore; - il verbale di sopralluogo prot. n. 15742 del 29 maggio 2018, a cura della Polizia Municipale di Nocera Superiore.
2. Gli abusi contestati con la gravata ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018, sulla scorta delle risultanze del verbale di sopralluogo prot. n. 15742 del 29 maggio 2018, erano consistiti nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire, delle seguenti opere, presso il fabbricato terraneo in comproprietà dei ricorrenti, coniugi C. – B., avente superficie pari a circa mq 41,00, ubicato in Nocera Superiore, via Santa Maria delle Grazie, n. 96, censito in catasto al foglio 2, particella 2550, e ricadente in zona classificata EP (Agricola produttiva) dal vigente Piano urbanistico comunale (PUC) di Nocera Superiore: « 1) realizzazione, mediante chiusura di una piccola tettoia esistente sul prospetto nord dell'immobile, di un corpo in ampliamento ed in aderenza a tale prospetto, concretando un locale wc di superficie di circa m (5,20 x 1,20) = mq 6,24 con altezza di circa m 3,20 per una volumetria conseguente di circa mc 19,97; la struttura di tale ampliamento è costituita da pilastri in legno lamellare con chiusura perimetrale in pannelli precompressi in legno e copertura coibentata in legno; l'interno del descritto wc è rifinito, piastrellato, predisposto di impiantistica tipica e privo di igienici ed infissi; 2) realizzazione di una tettoia delle dimensioni di circa m (4,50 x 6,90) + (3,20 x 2,75) = mq 39.85 con altezza di circa m 3.00, in sostituzione ed in ampliamento di una vecchia tettoia in lamiera e ferro; l'abuso accertato è costituito da un ampliamento di circa mq 17,89 essendo la tettoia preesistente di circa mq 21,76».
3. Nell’avversare l’adottata misura repressivo-ripristinatoria, i coniugi C. – B. lamentavano, in estrema sintesi, che: a) le opere in contestazione non sarebbero subordinate al previo rilascio del permesso di costruire e non sarebbero, quindi, sanzionabili in via demolitoria: ciò, in quanto non comporterebbero aggravio del carico urbanistico né apprezzabile incremento plano-volumetrico e rivestirebbero, comunque, natura meramente pertinenziale, cosicché sarebbero riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria, assoggettata al regime abilitativo della CILA; b) la sottoposizione dell’immobile a sequestro preventivo penale (convalidato dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 4 giugno 2018) avrebbe impedito in radice l’applicabilità della misura repressivo-ripristinatoria; c) l’ente locale intimato non avrebbe valutato le condizioni per l’irrogabilità della sanzione demolitoria senza pregiudizio per le porzioni legittime del fabbricato ovvero, in mancanza, delle condizioni per l’irrogabilità della sanzione alternativa pecuniaria; d) non avrebbe fatto, inoltre, buon governo del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo; e) avrebbe, infine, omesso la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990.
4. All’indomani dell’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018, in data 6 agosto 2018 (prot. n. 22098), il C. richiedeva l’accertamento di conformità urbanistico-edilizia degli abusi contestati.
Con nota del 16 ottobre 2019, prot. n. 28287, il Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore preannunciava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 6 agosto 2018, prot. n. 22098, essenzialmente incentrati sulla rilevata violazione della distanza minima delle opere de quibus dai confini (fissata in m 20,00 dall’art. 54 delle Norme tecniche di attuazione, NTA, del PUC di Nocera Superiore).
Successivamente, il C., con nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380, richiedeva al Comune di Nocera Superiore di esaminare la rassegnata domanda di sanatoria, oltre che dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009 (c.d. Piano Casa regionale), onde poter fruire dei benefici previsti dal precedente art. 6 bis.
Nell’esitare definitivamente l’originaria istanza del 6 agosto 2018, prot. n. 22098, così come integrata con la nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380, il Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore, previa ulteriore comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 (nota dell’11 dicembre 2018, prot. n. 33187), confermava la preannunciata determinazione declinatoria con provvedimento di diniego n. 24 del 22 novembre 2018 (prot. n. 32370), notificato all’interessato il 12 dicembre 2018.
5. Tale provvedimento era gravato dal C. con primi motivi aggiunti.
A sostegno del nuovo gravame, il ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’amministrazione comunale intimata avrebbe illegittimamente omesso di vagliare la denegata domanda di accertamento di conformità alla stregua della disciplina del Piano Casa regionale, così come espressamente richiesto dall’interessato con nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380; b) la contestata realizzazione in ampliamento del vano wc sarebbe stata sanabile a norma dell’art. 49 delle NTA del PUC di Nocera Superiore, che consente gli adeguamenti igienico-sanitari con incremento fino al 10% della volumetria preesistente; c) il rilevato limite minimo di distanza dai confini (m 20,00) sarebbe stato derogabile in forza della invocata disciplina eccezionale del Piano Casa regionale e, comunque, sarebbe stato irrilevante per le opere pertinenziali, quali, appunto, quelle controverse; d) l’ente locale intimato non avrebbe fatto, infine, buon governo del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo.
6. In pendenza dei proposti motivi aggiunti, il Responsabile dell’Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore, previo avviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota dell’8 marzo 2019, prot. n. 7384, denegava nuovamente, con provvedimento n. 12 del 10 aprile 2019 (prot. n. 11121) la richiesta sanatoria, anche alla luce della disposizione dell’art. 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009.
Tanto, sulla scorta della seguente motivazione: «1) l'area è attualmente sprovvista di urbanizzazione primaria; 2) in violazione del comma 2 [dell’art. 6 bis della l. r. Campania n. 19/2009] non è stato lasciato il 20% della volumetria esistente ad uso agricolo; 3) l'ampliamento della tettoia esistente sfugge dall'ambito di applicazione del Piano Casa e pertanto sottostà al regime previsto dalla disciplina urbanistica vigente, e pertanto si confermano i motivi di diniego di cui al provvedimento n. 24 del 22 novembre 2018, prot. n. 32370, ed in particolare [quello relativo alla] "violazione della distanza dal confine"».
7. Nell’avversare, con secondi motivi aggiunti, anche il reiterato diniego di accertamento di conformità, il C. lamentava, in estrema sintesi, che: a) il modus operandi, a suo dire involuto e defatigante, osservato dall’amministrazione intimata confliggerebbe col principio ordinamentale di non aggravio del procedimento; b) le opere contestate neppure necessiterebbero dell’applicazione della disciplina premiale del Piano Casa regionale, in quanto, non comportando aggravio del carico urbanistico né apprezzabile incremento plano-volumetrico e rivestendo, comunque, natura meramente pertinenziale, sarebbero riconducibili all’orbita della manutenzione straordinaria e, quanto alla realizzazione del vano wc, potrebbero beneficiare del bonus volumetrico del 10% rispetto all’edificazione preesistente, previsto dall’art. 49 delle NTA del PUC di Nocera Superiore; c) nessuna valenza preclusiva alla richiesta sanatoria sarebbe stata, poi, ricollegabile alla riscontrata assenza di urbanizzazioni primarie, la realizzazione di queste ultime essendo a cura e spese dell’interessato; d) con precipuo riguardo all’ampliamento della tettoia, il rilevato limite minimo di distanza dai confini (m 20,00) sarebbe stato derogabile in forza della invocata disciplina eccezionale del Piano Casa regionale e, comunque, sarebbe stato irrilevante per le opere pertinenziali, quali, appunto, quelle controverse; e) l’ente locale intimato non avrebbe fatto, infine, buon governo del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo, segnatamente laddove avrebbe pretermesso l’applicabilità dall’art. 49 delle NTA del PUC di Nocera Superiore
8. Costituitosi l’intimato Comune di Nocera Superiore, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
9. All’udienza del 3 giugno 2020, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti si rivelano infondati per le ragioni illustrate in appresso.
2. Innanzitutto, prive di pregio sono le censure rubricate retro, in narrativa, sub n. 3.a, n. 5.b e n. 7.b, le quali sono scrutinabili congiuntamente, stante la loro sostanziale interrelazione e sovrapponibilità reciproca.
Sostengono, in particolare, i ricorrenti che le opere in contestazione, non comportando aggravio del carico urbanistico né apprezzabile incremento plano-volumetrico e rivestendo, comunque, natura meramente pertinenziale, sarebbero riconducibili all’orbita della manutenzione straordinaria e che, quanto alla realizzazione del vano wc, potrebbero beneficiare del bonus volumetrico del 10% rispetto all’edificazione preesistente, previsto dall’art. 49 delle NTA del PUC di Nocera Superiore, cosicché neppure sarebbero subordinate al previo rilascio del permesso di costruire e, quindi, sanzionabili in via demolitoria.
2.1. A ripudio degli assunti attorei circa l’attrazione degli interventi de quibus all’orbita della manutenzione straordinaria e delle opere pertinenziali, osserva, in primis, il Collegio che la realizzazione del vano wc (avente superficie pari a circa mq 6,24) e l’ampliamento della tettoia (per una superficie pari a mq 17,89 in aggiunta ai preesistenti mq 21,76), precipuamente ove riguardati congiuntamente e ove rapportati – proprio in omaggio ai canoni di proporzionalità invocati dai coniugi C. – B. – alle contenute dimensioni del manufatto originario (avente superficie pari a mq 41,00), non possono non aver arrecato un impatto rilevante alla consistenza plano-volumetrica ed alla sagoma di quest’ultimo.
Per di più, la realizzazione ex novo del locale adibito a servizio igienico-sanitario non può non aver aggravato il carico urbanistico di zona, in ragione del necessario allacciamento alle reti idriche, fognarie ed elettriche pubbliche.
2.2. Con specifico riferimento sempre al vano wc, neppure coglie nel segno il richiamo attoreo all’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001.
Se è vero, infatti, che tale disposizione annovera tra gli interventi di manutenzione straordinaria «le opere e le modifiche necessarie … per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici», è altrettanto vero che subordina la classificazione operata alla condizione che gli interventi medesimi «non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso». Dove è evidente che, nella specie, il locale controverso non risponde ad una simile condizione, essendo ricavato non già all’interno, bensì all’esterno e in ampliamento del fabbricato preesistente, con conseguente incremento plano-volumetrico e variazione morfologica dello stesso.
In questo senso, si è condivisibilmente osservato che: «La minima dimensione dell'aumento volumetrico … non è causa di deroga al principio generale secondo cui è richiesto il titolo edilizio per ogni intervento di nuova costruzione, come quello in esame … Né può sostenersi che i servizi igienici rappresentino un volume tecnico ovvero un impianto tecnologico, attesa la evidente utilizzazione abitativa del volume creato ex novo. Senza considerare che la realizzazione del locale introduce una significativa alterazione della sagoma dell'edificio e dunque è parimenti soggetta al permesso di costruire. Pertanto, in punto di diritto, va affermato che la costruzione dell'opera oggetto di demolizione (consistente in vano … destinato a servizio igienico) deve ritenersi soggetta al permesso di costruire, dal momento che, a dispetto della sua funzione servente, essa incide sull'assetto edilizio preesistente e consente una utilizzazione autonoma» (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 3529).
A suffragio della tesi propugnata da parte ricorrente, neppure è fondatamente invocabile l’art. 49, comma 5, delle NTA del PUC di Nocera Superiore.
«Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del piano, – recita la disposizione richiamata – al fine di migliorare l’igiene e la salubrità dell’immobile, è consentito l’incremento una tantum fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, per ogni unità immobiliare, purché organicamente inseriti nell’impianto strutturale preesistente. Tale norma è applicabile una sola volta a condizione che siano comunque rispettate le distanze dai fronti e dai confini».
Ebbene, nel caso in esame, come rilevato sia nel provvedimento di diniego n. 24 del 22 novembre 2018 sia nel provvedimento di diniego n. 12 del 10 aprile 2019, proprio l’abusiva realizzazione del locale wc sanzionata con l’ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 ha determinato l’incontestata violazione della distanza del fabbricato in proprietà dei ricorrenti rispetto al confine col fondo limitrofo.
2.3. Venendo, poi, all’ampliamento della tettoia, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, un simile manufatto ha autonomia solo civilisticamente pertinenziale, e non individuale e funzionale, entrando a far parte integrante di una costruzione preesistente, a guisa di opera nuova, la cui realizzazione comporta una trasformazione del territorio e dell'assetto edilizio anteriore: esso arreca, infatti, un proprio impatto volumetrico e, se e in quanto privo di connotati di precarietà, è destinato a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, con conseguente incremento del godimento dell'immobile cui inerisce e del relativo carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3490/2006; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 16226/2007; n. 16493/2007; n. 361/2008; sez. III, n. 10059/2008; sez. VI, n. 21346/2008; sez. II, n. 492/2009; sez. VIII, n. 2438/2009; sez. II, n. 8320/2009; sez. VIII, n. 883/2914; SA, sez. II, n. 9/2015; Napoli, sez. III, n. 1351/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6544/2007; TAR Abruzzo, Pescara, n. 98/2008; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 3323/2008).
In argomento, si è, dunque, statuito che: «La nozione civilistica di pertinenza differisce da quella a fini urbanistico-edilizi. La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 24, 2 febbraio 2017, n. 694, 4 gennaio 2016, n. 19, 11 marzo 2014, n. 3952; sez. V, n. 817/2013; sez. IV, n. 615/2012) … a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un ‘nuovo volume’ (v. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615). Nell'ordinamento statale, infatti, vige il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente) quando si tratti di un ‘manufatto edilizio’ (cfr. Cons. stato, sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952). Fatta salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia, che ne alteri la sagoma» (Cons. Stato, sez. VI, n. 904/2019; sul punto, cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 19/2016; n. 1155/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 471/2015; TAR Umbria, Perugia, n. 377/2015; TAR Campania, SA, sez. I, n. 1816/2016; Napoli, sez. VI, n. 732/2017; sez. VII, n. 2967/2018; SA, sez. II, n. 1/2019).
A quest’ultimo riguardo, si è anche statuito che la realizzazione di una tettoia è suscettibile di determinare la modifica della sagoma e dei prospetti dell’edificio originario, la quale, a norma dell’art. 10, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001, è da intendersi, come tale, subordinata al previo rilascio del permesso di costruire o, comunque, alla c.d. super-SCIA alternativa (sul punto, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 319/2015; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 16493/2007; sez. VI, n. 5071/2009; sez. II, n. 3647/2013; sez. III, n. 142/2014; sez. IV, n. 2274/2018; sez. II, n. 4259/2018; sez. IV, n. 620/2019; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 9572/2017; n. 8264/2018; TAR Lazio, Latina, n. 117/2019; TAR Basilicata, Potenza, n. 506/2019).
Ciò posto, nella specie, la tettoia de qua, quale risultante dall’ampliamento abusivo in contestazione, presenta, senza dubbio, alla luce della descrizione contenuta nel verbale di sopralluogo prot. n. 15742 del 29 maggio 2018 e delle riproduzioni fotografiche allo stesso allegate, caratteristiche plano-volumetriche apprezzabili e strutturali di stabile ancoraggio al suolo e si rivela, quindi, idonea ad arrecare un impatto rilevante sul territorio ed a configurare un organismo edilizio con propria valenza urbanistica. Nel contempo, il suo ampliamento abusivo, sia considerato in sé sia considerato unitamente alla realizzazione del vano wc esterno, risulta apportare una significativa e manifesta variazione al prospetto ed alla sagoma del manufatto originario.
Né varrebbe obiettare che la tettoia in parola si presenta aperta su tre lati.
Per le sue dimensioni in superficie [m (4,50 x 6,90) + (3,20 x 2,75) = mq 39.85] e in altezza (m 3,00), essa si configura, infatti, non già a guisa di semplice copertura a protezione di una contenuta area antistante l’immobile in comproprietà dei coniugi C. – B., bensì a guisa di sua cospicua estensione suscettibile di accrescerne e/o di diversificarne le attitudini funzionali. Le descritte proporzioni considerevoli impediscono, cioè, di ritenere, in sostanza, ‘aperta’ una struttura che, per raggiungere il muro perimetrale dell’edificio adiacente, si addentra ad una rilevante profondità rispetto al proprio fronte esterno e che costeggia detto muro perimetrale per una longitudine altrettanto rilevante.
2.4. I superiori approdi inducono anche a considerare le opere contestate con l’ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 come rilevanti ai fini del computo della distanza minima del fabbricato de quo dal confine col fondo limitrofo, che è stata ritenuta violata e, quindi, preclusiva del richiesto accertamento di conformità in entrambi i provvedimenti declinatori n. 24 del 22 novembre 2018 e n. 12 del 10 aprile 2019.
Ed è appena il caso di soggiungere, con specifico riferimento alla tettoia controversa, che, rispetto ad essa, a prescindere dalla sua configurazione tipologica, la prevista distanza minima dal confine (fissata in m 20 dall’art. 54 delle NTA del PUC) avrebbe dovuto essere, comunque, assicurata, essendovi espressamente sottratte dall’art. 13, comma 2, delle NTA del PUC le sole «parti aggettanti (balconi, bow-window, cornicioni, scale, gronde, ecc.) non superiori a ml 1,50 di sporgenza dal filo fabbricato», e non anche «le parti eccedenti tale misura», quale, appunto, la tettoia in parola.
4. I superiori approdi portano anche a dequotare il motivo di impugnazione rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.c, secondo cui l’ente locale intimato non avrebbe valutato le condizioni per l’irrogabilità della sanzione demolitoria senza pregiudizio per le porzioni legittime del fabbricato ovvero, in mancanza, delle condizioni per l’irrogabilità della sanzione alternativa pecuniaria.
L’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, cui si è acclarato essere attratta la fattispecie in esame, non contempla, infatti, l'irrogazione di una sanzione alternativa a quella ripristinatoria (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 4899/2009; sez. III, n. 1411/2015; sez. II, n. 5022/2016).
La misura alternativa pecuniaria è, cioè, prevista unicamente per le diverse ipotesi di opere di ristrutturazione eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire ovvero di opere di nuova costruzione eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre non è prevista dal comma 2 dell’art. 31 cit. per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire. «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, – recita la disposizione richiamata – accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3»: in altri termini, nello schema giuridico delineato dal legislatore, non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali sulla sanzione da irrogare, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 443/2009; sez. VIII, n. 4645/2011).
4. Non riveste, poi, portata infirmante la gravata ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 la dedotta circostanza che l’immobile in comproprietà dei coniugi C. – B. sarebbe stato sottoposto a sequestro preventivo penale (convalidato dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 4 giugno 2018) (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.b).
Ed invero, per ius receptum, la misura cautelare reale ex art. 321 cod. proc. pen. – quale, appunto, quella adottata nei confronti dei ricorrenti – è finalizzata a impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude, quindi, di per sé, la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, ben potendo il privato chiederne alla competente autorità giudiziaria penale il dissequestro allo scopo di provvedere direttamente alla loro eliminazione, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. cod. proc. pen. (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 1477/2016; sez. VIII, n. 5717/2017; sez. III, n. 708/2018; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1956/2016; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 10821/2016; TAR Puglia, lecce, sez. III, n. 275/2018; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 10739/2019).
5. Nemmeno è accreditabile la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo-ripristinatorio (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.e).
Al riguardo, giova rammentare che l’emessa ordinanza di demolizione, per la sua cennata natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolventesi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato, non richiede apporti partecipativi di quest’ultimo, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell'abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive; tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l’art. 21 octies della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6071/2012; sez. VI, n. 2873/2013; n. 4075/2013; sez. V, n. 3438/2014; sez. III, n. 2411/2015; sez. VI, n. 3620/2016; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 107/2015; SA, sez. II, n. 69/2015; Napoli, sez. IV, n. 685/2015; sez. II, n. 1534/2015; SA, sez. II, n. 664/2015; n. 1036/2015; Napoli, sez. III, n. 4392/2015; n. 4968/2015; sez. VIII, n. 1767/2016; sez. IV, n. 4495/2016; n. 4574/2016; sez. III, n. 121/2017; n. 677/2017; sez. VI, n. 995/2017; sez. IV, n. 2320/2017; sez. VIII, n. 4122/2017; sez. III, n. 5967/2017; SA, sez. II, n. 24/2018; Napoli, sez. III, n. 898/2018; n. 1093/2018; sez. IV, n. 1434/2018; n. 1719/2018; n. 2241/2018; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 2098/2015; n. 10829/2015; n. 10957/2015; n. 2588/2016; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1708/2016; n. 1552/2017).
6. Privi di pregio sono, ancora, gli ordini di doglianze volti a denunciare la violazione del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo, sia in sede di emissione dell’ordinanza di demolizione n. 9 del 25 giugno 2018 sia in sede di adozione dei provvedimenti n. 24 del 22 novembre 2018 e n. 12 del 10 aprile 2019 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.d, n. 5.d e n. 7.e).
Ad una simile proposizione è agevole obiettare che l’attività amministrativa posta in essere con l’ingiunzione della misura repressivo-ripristinatoria e con la (duplice) pronuncia del diniego di accertamento di conformità è rigorosamente vincolata e sfugge, in quanto tale, ad ogni valutazione in termini di proporzionalità della determinazione da assumere rispetto alle finalità pubbliche normativamente prestabilite, trattandosi di apprezzamento operato ex ante dal legislatore, senza margini di discrezionalità in fase applicativa (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 14 ottobre 2013, n. 4587; sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 5515; 5 novembre 2014, n. 5672; 4 giugno 2015, n. 3038; sez. IV, 22 maggio 2017, n. 2714; 10 gennaio 2019, n. 137; TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 febbraio 2016, n. 1752).
7. Concentrando ora lo scrutinio giurisdizionale alle impugnazioni dei provvedimenti n. 24 del 22 novembre 2018 e n. 12 del 10 aprile 2019, il Collegio rileva, in limine, la sopravvenuta carenza di interesse a far valere la censura secondo cui il Comune di Nocera Superiore, nell’adottare il primo dei due provvedimenti declinatori anzidetti, avrebbe illegittimamente omesso di vagliare la domanda di accertamento di conformità prot. n. 22098 6 agosto 2018 alla stregua della disciplina del Piano Casa regionale, così come espressamente richiesto dall’interessato con nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 5.a).
Nel reiterare il proprio diniego di sanatoria col citato susseguente provvedimento n. 12 del 10 aprile 2019, l’amministrazione resistente si è, infatti, espressamente e motivatamente pronunciata, previa rituale comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 (nota dell’8 marzo 2019, prot. n. 7384), in senso sfavorevole circa l’invocata applicabilità dell’art. 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009 ed ha, in tal modo, ovviato all’omissione denunciata dal C., cosicché nessuna utilità pratica quest’ultimo potrebbe ormai più ritrarre dall’accoglimento della doglianza in esame.
8. Di ciò risulta, d’altronde, essersi avveduto lo stesso ricorrente, allorquando, in sede di secondi motivi aggiunti, ha abbandonato le argomentazioni critiche di cui sopra ed passato a stigmatizzare il modus operandi del Comune di Nocera Superiore, confliggente, a suo dire, col principio ordinamentale di non aggravio del procedimento (cfr. retro, in narrativa, sub n. 7.a).
Siffatta proposizione si infrange contro il seguente duplice ordine di considerazioni reiettive.
Innanzitutto, il denunciato aggravio ed il connesso ritardo procedimentale non è da reputarsi, di per sé solo, suscettibile di viziare e infirmare il conclusivo provvedimento n. 12 del 10 aprile 2019, tanto più che il ricorrente non ha dimostrato di aver subito, per effetto di esso, una lesione concreta e specifica del bene della vita ambito, che sia ulteriore e diversa rispetto a quella derivante dalla sostanza dispositiva della determinazione assunta.
Inoltre, e in via dirimente, l’iter amministrativo seguito dal Comune di Nocera Superiore riflette la traccia che il C. vi ha dato, allorquando ha, dapprima, presentato l’istanza del 6 agosto 2018, prot. n. 22098, unicamente ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, e, poi, integrato la stessa, con nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380, anche ai sensi degli artt. 6 bis e 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009.
9. Infondati sono pure i motivi di gravame incentrati sull’assunto di derogabilità del limite minimo di distanza dai confini (fissato in m 20,00 dall’art. 54 delle NTA del PUC di Nocera Superiore) in virtù della disciplina eccezionale del Piano Casa regionale, nonché sull’assunto di irrilevanza della riscontrata assenza di urbanizzazione primarie (cfr. retro, in narrativa, sub n. 5.c, n. 7.c e n. 7.d).
9.1. Al riguardo, giova rammentare che l’art. 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009, invocato da parte ricorrente a suffragio delle proprie tesi, stabiliva, nella sua versione originaria, che: «Le disposizioni di cui all’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda».
9.2. Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 4 aprile 2017, ha statuito che la disposizione legislativa regionale in parola è costituzionalmente illegittima nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente».
Tanto sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
«… la formulazione letterale della disposizione censurata può prestarsi a dubbi interpretativi in ordine al rispetto del requisito della “doppia conformità” imposto dalla disciplina statale di riferimento, così da determinare potenziali incertezze nell'azione amministrativa diretta alla verifica della legittimità degli interventi edilizi ricompresi nell'ambito della normativa di favore prevista dal “Piano Casa” della Regione convenuta.
Al riguardo va infatti ricordato che questa Corte (con la sentenza n. 101 del 2013) ha desunto dall'art. 36 del TUE il richiamato principio fondamentale in forza del quale è possibile ottenere un permesso in sanatoria solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
È ben vero che la norma contiene un espresso riferimento all'art. 36 del TUE e che ne ribadisce, richiamandolo, il contenuto. Al contempo, tuttavia, la disposizione censurata si differenzia sensibilmente dal tenore letterale dello stesso in termini tali da favorirne possibili letture alternative non necessariamente in linea con il concetto della “doppia conformità”, così come cristallizzato da questa Corte con il precedente già citato.
Più precisamente, la disciplina regionale si distanzia dal segnalato parametro interposto laddove afferma che l'opera deve essere conforme “alla stessa legge” (ossia alla legge regionale n. 19 del 2009), in luogo della prescrizione, dettata dalla norma statale, secondo cui essa deve essere conforme “alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente [...] sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda”. Peraltro, tale modifica del tenore letterale dell'art. 36 del TUE, pur espressamente richiamato e parzialmente riprodotto, è effettuata dalla norma censurata senza ragionevoli giustificazioni.
Queste differenze di contenuto finiscono per incidere sul nucleo della previsione statale: in particolare, la mancata espressa precisazione, che deve comunque farsi rifermento alla disciplina “vigente” alla data di realizzazione dell'intervento, rappresenta un elemento testuale di differenziazione potenzialmente in grado di indurre l'interprete a ritenere che siano sanabili opere conformi alla disciplina regionale nella sua attuale formulazione, frutto di successivi interventi di modifica, e non a quella vigente all'epoca della loro esecuzione.
Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ogni incoerenza o imprecisione di una norma può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità (sentenze n. 86 del 2017 e n. 434 del 2002). Nondimeno, la stessa è invece censurabile, alla luce del principio di razionalità normativa, qualora la formulazione della stessa sia tale da potere dare luogo ad applicazioni distorte (vedi anche la sentenza n. 10 del 1997) o ambigue (sentenza n. 200 del 2012), che contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, il buon andamento della pubblica amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione.
D'altro canto questa Corte ha già chiarito che, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, giudizio concreto e senza parti necessarie, “il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili” (sentenza n. 412 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 3 del 2016) o “prospettate in termini dubitativi o alternativi” (sentenza n. 189 del 2016). Orientamenti, questi, che sebbene elaborati in riferimento ai requisiti di ammissibilità, servono altresì ad evidenziare che nel giudizio in via d'azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative; e ciò ancor di più nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative (sentenze n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003).
Si è parimenti affermato, con riferimento anche all'impugnativa regionale, che possono risultare costituzionalmente illegittime “per irragionevolezza [...] norme statali dal significato ambiguo, tali da porre le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, allorché a norme siffatte esse debbano attenersi nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia” (sentenza n. 160 del 2016).
Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale. In questa ipotesi, l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale è pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale: lungi dal tradursi in un mero inconveniente di fatto, l'eventuale distonia interpretativa, contraddittoria rispetto alla norma statale, costituisce conseguenza diretta della modalità di formulazione della disposizione, che deve essere dichiarata, dunque, costituzionalmente illegittima.
Di qui la illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si differenzia dall'art. 36 del TUE. Al vulnus riscontrato può in coerenza ovviarsi incidendo sulla disposizione scrutinata, nella parte in cui fa riferimento alla “stessa legge” (la n. 19 del 2009 della Regione Campania) quale parametro per i permessi in sanatoria da assentire ex art. 36 TUE, anziché al disposto di quest'ultima norma laddove si richiama “alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente”».
9.3. In realtà, con la pronuncia dianzi richiamata, la Corte costituzionale ha suggellato un orientamento interpretativo già radicatosi nel ‘diritto vivente’ formatosi sul Piano Casa regionale campano.
9.3.1. In argomento, giova rammentare che:
- l’art. 12, comma 1, della l. r. Campania n. 19/2009 subordina gli interventi in deroga di cui agli artt. 4 ss. – quali, appunto, gli ampliamenti eseguiti sine titulo dai ricorrenti – alla preventiva richiesta ed al preventivo rilascio di idoneo titolo abilitativo edilizio;
- ai sensi del successivo art. 12 bis, la disciplina derogatoria regionale sul Piano Casa «si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire, ricadenti sull’intero territorio regionale»;
- ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lett. a, della l. r. Campania n. 19/2009, i cennati interventi ex artt. 4 ss., anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, «non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della denuncia di inizio di attività di edilizia … o della richiesta del permesso a costruire risultano … realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria».
Alla stregua del chiaro tenore della normativa sopra richiamata, è evidente che gli interventi ex artt. 4 ss. della l. r. Campania n. 19/2009, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in tanto sono ammessi, in quanto, da un lato, non siano stati già (abusivamente) realizzati, ma siano previamente e ritualmente assentiti mediante idoneo titolo abilitativo, e in quanto, d’altro lato, l’edificio cui accedono sia stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, sia stato previamente sanato.
In altri termini, il requisito della legittimità dello stato dei luoghi, richiesto dalla disciplina legislativa regionale richiamata, deve indefettibilmente sussistere alla data di presentazione dell’istanza a norma del Piano Casa: il che sta inequivocabilmente a significare che a quest’ultimo non è, di per sé, ricollegabile quella portata sanante, propria della domanda di accertamento di conformità, erroneamente predicata da parte ricorrente (sul punto, cfr. TAR Campania, SA, sez. II, n. 753/2019; n. 1240/2019; n. 1487/2019).
9.3.2. Come già osservato in tal senso dalla giurisprudenza, quella sul Piano Casa è non già una normativa di sanatoria, bensì, riflettendo l'esigenza di promuovere gli investimenti privati nel settore dell'edilizia, una disciplina di natura eccezionale in relazione a specifici interventi, destinata ad operare per un arco temporalmente limitato, sempre dietro presentazione di un'istanza che deve precedere la loro esecuzione e da cui deve, peraltro, emergere la rispondenza degli interventi medesimi agli specifici obiettivi di ottimizzazione del patrimonio edilizio e di sviluppo delle attività insediate sul territorio, perseguiti dal legislatore regionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 335/2016; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 5203/2012; sez. IV, n. 4056/2013; sez. VIII, n. 1690/2014; n. 4717/2015; n. 4092/2016; sez. IV, n. 5650/2017).
In particolare, con riguardo alle zone agricole, l’art. 6 bis, commi 2 e 3, della l. r. Campania n. 19/2009 configura a guisa di indefettibili condizioni incentivate, dirette alla realizzazione degli obiettivi di fondo del Piano Casa e propedeutiche alla fruizione delle premialità rappresentate dai consentiti ampliamenti in deroga, da un lato, l’obbligo di «destinare non meno del 20% della volumetria esistente ad uso agricolo» e, d’altro lato, l’obbligo di eseguire «le opere di urbanizzazione primaria interessate dagli interventi previsti dal presente articolo … a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia».
Presupposto necessario per fruire del beneficio accordato dal Piano Casa regionale è, così, il soddisfacimento, ex ante, delle condizioni di cui sopra. Nel senso, cioè, che i connessi adempimenti devono caratterizzare, nella loro genesi progettuale, la realizzazione delle opere. Laddove, invece, nel caso in esame, essi – come ha correttamente rilevato l’amministrazione resistente, senza ricevere adeguata confutazione ex adverso – non figurano specificamente previsti in sede di accertamento di conformità né, tano meno, ab origine (cfr. relazione tecnica a corredo dell’istanza del 6 agosto 2018, prot. n. 22098).
9.4. In definitiva, riconducendo la fattispecie concreta dedotta in giudizio alla cornice ordinamentale di riferimento dianzi illustrata, è agevole avvedersi come il C., con la nota del 6 novembre 2018, prot. n. 30380, si sia discostato dall’alveo segnato dal legislatore regionale, nel dichiarato proposito di lucrare i benefici del Piano Casa regionale in via di sanatoria, ossia proprio sulla base di quella fuorviante interpretazione dell’art. 12, comma 4 bis, della l. r. Campania n. 19/2009, che la Corte costituzionale ha inteso scongiurare con la sentenza n. 107 del 4 aprile 2017; e tanto, per di più, senza aver elaborato una soluzione progettuale ab origine conformata alle condizioni di premialità ex art. 6 bis, commi 2 e 3, della l. r. Campania n. 19/2009.
Di qui, dunque, la correttezza della determinazione declinatoria assunta dall’amministrazione comunale resistente.
10. Conclusivamente, stante la loro ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno respinti.
11. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti.
Condanna IE NL e OG IC al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di Nocera Superiore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, svoltasi tramite collegamento telematico da remoto, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO