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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/11/2025, n. 7153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7153 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6212/2021, pendente
TRA
(C.F. ) e (P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Lello Spoletini P.IVA_1 giusta delega in atti appellanti
CONTRO
per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Nicola Maione in virtù di procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Civitavecchia n. 984/2021 depositata il 30.9.2021, nel procedimento r.g. n. 1544/2017.
CONCLUSIONI Per l'Appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della Sentenza n. 984/2021 pubbl. il 30/09/2021 RG n. 1544/2017, resa inter partes dal Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa VITELLI, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia il precetto, in accoglimento delle motivazioni tutte esplicate in atto.
Dichiarare la nullità della fidejussione prestata dal Sig. ; In subordine ritenere il precetto privo di efficacia Parte_1 perchè il credito è inferiore poiché non è stato decurtato l'importo di Euro 72.000,00 già versato, in data 8 Luglio 2015, dal garante Avv. NN CASTORI” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l'Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- Rigettare l'appello proposto dagli odierni appellanti in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza in tal sede impugnata, emessa dal Tribunale di Civitavecchia con cui è stata dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione promossa.
Con vittoria di spese e onorari per il doppio grado di giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 27.2.2017 e la Parte_1 Parte_2
(di seguito, formulavano opposizione avverso il precetto con il quale, in forza della
[...] CP_3 sentenza n. 687/2016 resa dal Tribunale di Civitavecchia, aveva richiesto loro il pagamento della CP_4 somma di € 103.762,97 oltre accessori, quale importo dovuto in relazione ad una serie di rapporti bancari facenti capo a e garantiti da fidejussioni omnibus sottoscritte da e NN ST CP_3 Parte_1 fino alla concorrenza di € 143.000,00. A sostegno dell'opposizione gli attori deducevano vizi della procura alle liti rilasciata da e CP_4 la mancata indicazione del legale rappresentante della società nell'atto di precetto, reiterando nel merito le difese già articolate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la pronuncia sottesa al precetto.
Con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. gli opponenti, premettendo di avere avuto contezza, in data 27.10.2017, del fatto che il coobbligato ST aveva provveduto al pagamento in favore di CP_5
(dante causa di di € 72.000 in relazione al medesimo credito oggetto del precetto, Controparte_6 depositavano la relativa documentazione e chiedevano che l'importo venisse scomputato dalla somma precettata.
Nel costituirsi in giudizio (procuratrice di eccepiva la tardività CP_4 Controparte_6 dell'opposizione formulata ex art. 617 c.p.c. nonché l'infondatezza e l'inammissibilità delle censure ex art. 615, perché già esaminate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con pronuncia passata in giudicato, specificando che nell' “atto di precetto veniva erroneamente indicata quale sorte la somma di €
98.735,17, senza che venisse decurtato l'importo di € 72.000,00 versato dal Sig. ST a liberazione della propria posizione debitoria”, e che peraltro “ l'errata quantificazione della sorte non (era tale) da inficia(re) la validità del precetto, in quanto, come previsto anche in giurisprudenza, il creditore procedente può sempre precisare il proprio credito nel corso dell'esecuzione”.
In data 14.10.2019 gli opponenti depositavano irritualmente una memoria modificando le conclusioni precedentemente rassegante, di cui la chiedeva di non tener conto. CP_7
Precisate le conclusioni, la causa veniva stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica e, a conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
La pronuncia era impugnata dagli originari opponenti, i quali lamentavano l'erroneità del provvedimento per aver il Tribunale a torto:
i) qualificato l'opposizione esclusivamente come opposizione agli atti esecutivi, così ritenendola in toto inammissibile, quando invece la conclusione non era prospettabile quanto all'opposizione all'esecuzione;
ii) ignorato il pagamento operato dal coobbligato ST, quando invece avrebbe dovuto ritenere la circostanza pacifica e conseguentemente accogliere l'opposizione. L'appellata si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 e art. 348
c.p.c. e comunque la sua infondatezza nel merito;
ribadiva anche nel presente grado che in sede di esecuzione “avrebbe provveduto a precisare il proprio credito detraendo la somma versata dal ST”.
All'udienza del 2.7.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
§1. In via preliminare si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte convenuta ex art. 342 c.p.c.
Nell'atto di citazione in appello sono infatti riportate testualmente le parti del provvedimento impugnate, viene dato atto delle violazioni di legge che si assume abbia posto in essere il primo Giudice e sono esplicitate le modifiche richieste in grado appello (vedi paragrafi A.1 – A.3). Parimenti infondata è la censura articolata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. considerate la compiuta argomentazione dell'impugnazione in ordine all'intervenuto pagamento di parte del credito precettato, nonché la complessità e la molteplicità delle questioni trattate in ordine ai limiti dell'accertamento ex art. 615 c.p.c..
§2. Con il primo motivo di appello il sig. e la lamentano, da un lato, l'erroneità della Pt_1 CP_8 pronuncia per aver il Tribunale qualificato l'opposizione esclusivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa perché proposta oltre i termini di legge, e, dall'altro, contraddicendo l'assunto che precede, l'errore del primo Giudice per aver ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che quindi riconoscono essere stata esaminata dal Tribunale), sull'assunto che i motivi posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione fossero reiterativi di quelli di opposizione a decreto ingiuntivo, quando invece il Giudice avrebbe dovuto rilevare che, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., gli attori avevano dato atto dell'ulteriore circostanza che “al momento della notifica del precetto, aveva CP_5 ricevuto Euro 72.000,00 dal coobbligato ST”.
I suddetti motivi sono infondati.
Come risulta dal chiaro tenore della sentenza impugnata, oltre che come detto dalla stessa prospettazione di parte appellante, il Tribunale aveva in realtà qualificato “L'opposizione a precetto svolta da parte attrice … quale
a) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con riferimento all'asserito vizio di nullità del precetto per vizi della procura
e per la mancata indicazione del legale rappresentante della società”, trattandosi di vizi afferenti la regolarità formale del titolo, "e quale b) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con riferimento all'asserita inesistenza del credito ingiunto”, sicché la prima censura risulta infondata. Con riferimento al secondo profilo di impugnazione si osserva quanto segue.
Il primo Giudice, premettendo che gli attori avevano mosso nel giudizio ex art. 615 c.p.c. le medesime censure sottoposte al vaglio del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva concluso per l'inammissibilità dell'azione, non potendo l'accertamento in sede esecutiva estendersi alla validità intrinseca del titolo giudiziale.
Per gli appellanti tale conclusione sarebbe errata perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto sia dell'ulteriore eccezione mossa con la terza memoria istruttoria, ovverosia il parziale pagamento della somma precettata da parte del coobbligato, avvenuto in data 8.7.2015, di cui la difesa del sig. e della Pt_1 aveva allegato la quietanza dando atto che le parti ne erano venute a conoscenza solo il 24.10.2017 CP_3
a valle della costituzione del ST in altro giudizio che le vedeva coinvolte, e sia della conseguente domanda di decurtazione “dagli importi indebitamente richiesti dalla […delle] somme già versate CP_5 dall'Avv. NN CASTORI, quindi Euro 72.000,00”.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
In tal senso è dirimente il rilievo che, quand'anche il pagamento fosse stato tempestivamente allegato, lo stesso non avrebbe comunque potuto fondare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. poiché intervenuto in epoca antecedente (8.7.2015) alla formazione del titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione e al suo passaggio in giudicato.
Come già rilevato dal Tribunale e come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione cui si intende aderire, infatti, “Il titolo esecutivo giudiziale … copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (così,
Cass. ord. 3667/2013, nello stesso senso Cass., ord., n. 29786/2017; Cass., ord., 3716/2020; Cass.,
2785/2025).
L'eccezione qui reiterata dagli appellanti, in quanto appunto volta a impingere il contenuto intrinseco del titolo giudiziale, in relazione a motivi deducibili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esaminata nella presente sede di opposizione al precetto.
La pronuncia di primo grado deve per l'effetto essere confermata. §3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 6212/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello promosso avverso la sentenza n. 984/2021 resa dal Tribunale di
Civitavecchia in data 30.9.2021;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite della società convenuta che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- accerta la debenza, in capo agli appellanti, di un'ulteriore somma pari a quella del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6212/2021, pendente
TRA
(C.F. ) e (P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Lello Spoletini P.IVA_1 giusta delega in atti appellanti
CONTRO
per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Nicola Maione in virtù di procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Civitavecchia n. 984/2021 depositata il 30.9.2021, nel procedimento r.g. n. 1544/2017.
CONCLUSIONI Per l'Appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della Sentenza n. 984/2021 pubbl. il 30/09/2021 RG n. 1544/2017, resa inter partes dal Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa VITELLI, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia il precetto, in accoglimento delle motivazioni tutte esplicate in atto.
Dichiarare la nullità della fidejussione prestata dal Sig. ; In subordine ritenere il precetto privo di efficacia Parte_1 perchè il credito è inferiore poiché non è stato decurtato l'importo di Euro 72.000,00 già versato, in data 8 Luglio 2015, dal garante Avv. NN CASTORI” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l'Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- Rigettare l'appello proposto dagli odierni appellanti in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza in tal sede impugnata, emessa dal Tribunale di Civitavecchia con cui è stata dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione promossa.
Con vittoria di spese e onorari per il doppio grado di giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 27.2.2017 e la Parte_1 Parte_2
(di seguito, formulavano opposizione avverso il precetto con il quale, in forza della
[...] CP_3 sentenza n. 687/2016 resa dal Tribunale di Civitavecchia, aveva richiesto loro il pagamento della CP_4 somma di € 103.762,97 oltre accessori, quale importo dovuto in relazione ad una serie di rapporti bancari facenti capo a e garantiti da fidejussioni omnibus sottoscritte da e NN ST CP_3 Parte_1 fino alla concorrenza di € 143.000,00. A sostegno dell'opposizione gli attori deducevano vizi della procura alle liti rilasciata da e CP_4 la mancata indicazione del legale rappresentante della società nell'atto di precetto, reiterando nel merito le difese già articolate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la pronuncia sottesa al precetto.
Con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. gli opponenti, premettendo di avere avuto contezza, in data 27.10.2017, del fatto che il coobbligato ST aveva provveduto al pagamento in favore di CP_5
(dante causa di di € 72.000 in relazione al medesimo credito oggetto del precetto, Controparte_6 depositavano la relativa documentazione e chiedevano che l'importo venisse scomputato dalla somma precettata.
Nel costituirsi in giudizio (procuratrice di eccepiva la tardività CP_4 Controparte_6 dell'opposizione formulata ex art. 617 c.p.c. nonché l'infondatezza e l'inammissibilità delle censure ex art. 615, perché già esaminate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con pronuncia passata in giudicato, specificando che nell' “atto di precetto veniva erroneamente indicata quale sorte la somma di €
98.735,17, senza che venisse decurtato l'importo di € 72.000,00 versato dal Sig. ST a liberazione della propria posizione debitoria”, e che peraltro “ l'errata quantificazione della sorte non (era tale) da inficia(re) la validità del precetto, in quanto, come previsto anche in giurisprudenza, il creditore procedente può sempre precisare il proprio credito nel corso dell'esecuzione”.
In data 14.10.2019 gli opponenti depositavano irritualmente una memoria modificando le conclusioni precedentemente rassegante, di cui la chiedeva di non tener conto. CP_7
Precisate le conclusioni, la causa veniva stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica e, a conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
La pronuncia era impugnata dagli originari opponenti, i quali lamentavano l'erroneità del provvedimento per aver il Tribunale a torto:
i) qualificato l'opposizione esclusivamente come opposizione agli atti esecutivi, così ritenendola in toto inammissibile, quando invece la conclusione non era prospettabile quanto all'opposizione all'esecuzione;
ii) ignorato il pagamento operato dal coobbligato ST, quando invece avrebbe dovuto ritenere la circostanza pacifica e conseguentemente accogliere l'opposizione. L'appellata si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 e art. 348
c.p.c. e comunque la sua infondatezza nel merito;
ribadiva anche nel presente grado che in sede di esecuzione “avrebbe provveduto a precisare il proprio credito detraendo la somma versata dal ST”.
All'udienza del 2.7.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
§1. In via preliminare si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte convenuta ex art. 342 c.p.c.
Nell'atto di citazione in appello sono infatti riportate testualmente le parti del provvedimento impugnate, viene dato atto delle violazioni di legge che si assume abbia posto in essere il primo Giudice e sono esplicitate le modifiche richieste in grado appello (vedi paragrafi A.1 – A.3). Parimenti infondata è la censura articolata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. considerate la compiuta argomentazione dell'impugnazione in ordine all'intervenuto pagamento di parte del credito precettato, nonché la complessità e la molteplicità delle questioni trattate in ordine ai limiti dell'accertamento ex art. 615 c.p.c..
§2. Con il primo motivo di appello il sig. e la lamentano, da un lato, l'erroneità della Pt_1 CP_8 pronuncia per aver il Tribunale qualificato l'opposizione esclusivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa perché proposta oltre i termini di legge, e, dall'altro, contraddicendo l'assunto che precede, l'errore del primo Giudice per aver ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che quindi riconoscono essere stata esaminata dal Tribunale), sull'assunto che i motivi posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione fossero reiterativi di quelli di opposizione a decreto ingiuntivo, quando invece il Giudice avrebbe dovuto rilevare che, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., gli attori avevano dato atto dell'ulteriore circostanza che “al momento della notifica del precetto, aveva CP_5 ricevuto Euro 72.000,00 dal coobbligato ST”.
I suddetti motivi sono infondati.
Come risulta dal chiaro tenore della sentenza impugnata, oltre che come detto dalla stessa prospettazione di parte appellante, il Tribunale aveva in realtà qualificato “L'opposizione a precetto svolta da parte attrice … quale
a) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con riferimento all'asserito vizio di nullità del precetto per vizi della procura
e per la mancata indicazione del legale rappresentante della società”, trattandosi di vizi afferenti la regolarità formale del titolo, "e quale b) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con riferimento all'asserita inesistenza del credito ingiunto”, sicché la prima censura risulta infondata. Con riferimento al secondo profilo di impugnazione si osserva quanto segue.
Il primo Giudice, premettendo che gli attori avevano mosso nel giudizio ex art. 615 c.p.c. le medesime censure sottoposte al vaglio del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva concluso per l'inammissibilità dell'azione, non potendo l'accertamento in sede esecutiva estendersi alla validità intrinseca del titolo giudiziale.
Per gli appellanti tale conclusione sarebbe errata perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto sia dell'ulteriore eccezione mossa con la terza memoria istruttoria, ovverosia il parziale pagamento della somma precettata da parte del coobbligato, avvenuto in data 8.7.2015, di cui la difesa del sig. e della Pt_1 aveva allegato la quietanza dando atto che le parti ne erano venute a conoscenza solo il 24.10.2017 CP_3
a valle della costituzione del ST in altro giudizio che le vedeva coinvolte, e sia della conseguente domanda di decurtazione “dagli importi indebitamente richiesti dalla […delle] somme già versate CP_5 dall'Avv. NN CASTORI, quindi Euro 72.000,00”.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
In tal senso è dirimente il rilievo che, quand'anche il pagamento fosse stato tempestivamente allegato, lo stesso non avrebbe comunque potuto fondare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. poiché intervenuto in epoca antecedente (8.7.2015) alla formazione del titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione e al suo passaggio in giudicato.
Come già rilevato dal Tribunale e come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione cui si intende aderire, infatti, “Il titolo esecutivo giudiziale … copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (così,
Cass. ord. 3667/2013, nello stesso senso Cass., ord., n. 29786/2017; Cass., ord., 3716/2020; Cass.,
2785/2025).
L'eccezione qui reiterata dagli appellanti, in quanto appunto volta a impingere il contenuto intrinseco del titolo giudiziale, in relazione a motivi deducibili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esaminata nella presente sede di opposizione al precetto.
La pronuncia di primo grado deve per l'effetto essere confermata. §3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 6212/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello promosso avverso la sentenza n. 984/2021 resa dal Tribunale di
Civitavecchia in data 30.9.2021;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite della società convenuta che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- accerta la debenza, in capo agli appellanti, di un'ulteriore somma pari a quella del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto