Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 05/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2020, proposto da
M.A.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Rozio, Giulia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulia Negri in Mondovì, piazza Santa Maria Maggiore n. 8;
contro
Inail, Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Pagliarulo, Maria Grazia Carretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota INAIL, sede di Cuneo, del 21 luglio 2020, avente ad oggetto «avviso pubblico ISI 2018. Codice domanda ISI n. I1118-000097», a firma del responsabile della sede INAIL di Cuneo con cui è stato negato l'ottenimento del contributo a fondo perso pari al 65% per l'acquisto di un mezzo sgombera neve con basse emissioni sonore, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società MAS S.r.l., esercente l’attività edile in genere (costruzione di edifici residenziali e non residenziali e attività di sgombero neve), ha presentato all’Inail la domanda per la concessione di un finanziamento di €. 33.992 con l’Avviso ISI 2018, Tipologia di intervento C dell’Allegato 1.1, per l'acquisto di un mezzo sgombera neve con basse emissioni sonore (trattore gommato CASE FARMALL 105 C HILO in sostituzione di trattore Ferrari Vega targato BJ719W), presentando un progetto volto alla riduzione del rischio rumore.
Esaminati i documenti allegati alla domanda di concessione del contributo pubblico, e richiesta una integrazione, l’Inail, in data 27 novembre 2019, comunicava alla ricorrente il mancato superamento della fase di verifica, con la seguente motivazione: “Dalla documentazione inviata (valutazione del rischio rumore datata 28/05/2019), si rileva che:
- la mansione di addetto sgombero neve viene svolta solo per alcuni giorni nell’arco dell’anno (come riportato nel DVR, paragrafo A.2: ‘attività prevalente svolta nel mese invernale’ realizzata con la macchina Trattrice BCS Ferrari Vega 95 targata BJ719W, di cui si richiede la sostituzione);
- come riportato nelle schede 1 e 2, le mansioni di manovale 1 e 2 prevedono l’uso di attrezzature che espongono i lavoratori a livelli di rumore pari a 88,8 e 89,3 dB(A);
- essendo i lavoratori due, necessariamente, le tre mansioni sono svolte a rotazione;
- il livello sonoro misurato all’orecchio del conducente della macchina da acquistare è pari a 75,00 dB(A); il livello del rumore del trattore in movimento pari a 82,00 dB(A).
In base a quanto sopra, si ritiene che il contributo migliorativo di una macchina nuova con le caratteristiche riportate nella perizia giurata non sia tale da garantire né l’abbassamento dell’esposizione a rumore né tantomeno l’assenza del danno conseguente. L’allegato 1.1 dell’Avviso Pubblico2018 riporta infatti quanto segue ‘Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori al valore inferiore di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate’. L’intervento non è ritenuto sufficiente al miglioramento poiché non incide sull’esposizione al rumore dell’attività nel suo complesso”.
Il 6 dicembre 2019 la ricorrente ha presentato osservazioni, sostenendo che “Come specificato a pag. 6 di 15 della sezione 01 del DVR generale rev.01 del 28/05/2019 i lavoratori in azienda sono 3, ognuno con una specifica mansione. Nello specifico per il sig. RE PA, assunto con contratto a chiamata stagionale solo per l’attività di sgombero neve, è stata identificata univocamente la mansione "addetto sgombero neve". Contrariamente a quanto riportato nella Vs comunicazione le mansioni identificate nel DVR non sono svolte a rotazione, bensì due lavoratori svolgono l’attività di "manovale", mentre solo uno svolge unicamente l’attività di "sgombero neve", in coerenza con quanto descritto a pag. 11 di 15 della sezione 01 del DVR generale rev.01 del 28/05/2019. A supporto di quanto riportato si allegano comunicazioni di assunzione e contratti a chiamata firmati del sig. RE PA, relativamente alle stagioni invernali 2018-2019 e 2019-2020, con la qualifica di "Operaio Manutentore stradale di livello 2". Il trattore CASE FARMALL 105 C HILO oggetto di acquisto, rientrante nella categoria T2 secondo il regolamento UE 167/2013, presenta un livello sonoro misurato all’orecchio del conducente pari a 75,00 dB(A) ed un livello del rumore del trattore in movimento pari a 82,00 dB(A). In funzione di quanto riportato all’interno dell’Allegato 1.1 per interventi di tipologia c lo stesso risponde ai requisiti richiesti in quanto i suoi valori di rumorosità sono inferiori di almeno 2 dB(A) rispetto ai limiti previsti dai rispettivi regolamenti comunitari di riferimento. Come meglio descritto all’interno della perizia asseverata la valutazione del rischio post intervento, condotta così come definito dalla FAQ ufficiale nr.14 di cui all’Allegato 1.1, ha permesso di ottenere un valore di esposizione pari a 75dB(A), nettamente inferiore rispetto a quello ante operam, pari a 80,6 dB(A). Questo significa che per la mansione "addetto sgombero neve" l’acquisto del nuovo trattore determinerà un considerevole miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, facendo sì che l’operatore interessato dall’intervento veda ridurre il proprio livello di esposizione giornaliera al disotto del valore inferiore d’azione. - La tipologia di intervento c non prevede che il progetto incida positivamente sull’attività lavorativa nel suo complesso e nemmeno quantifica l’entità del miglioramento conseguibile con la stima post operam ...”.
L’Inail in data 21 luglio 2020 ha emesso un provvedimento definitivo di reiezione della domanda di finanziamento, con le seguenti motivazioni: “ Sulla base delle precisazioni della ditta, si riportano le seguenti considerazioni, relativamente all’addetto allo sgombero neve. Il contratto di lavoro riporta che: ‘ Il DL ha la necessità di prestazioni di lavoro di carattere intermittente e discontinuo ‘ Il contratto ha decorrenza da novembre ad aprile ‘ Il lavoratore è avvisato dalla ditta nel rispetto di un preavviso di almeno un giorno e ha la facoltà di decidere volta per volta se rispondere o meno alla chiamata. Inoltre, la ditta rimarca che la prestazione d’opera richiesta all’addetto sgombero neve è stagionale, intermittente e discontinuo; ciò significa che l’attività non è certa, non c’è certezza dell’orario di lavoro, non definito nel contratto, e non è certamente continua per il periodo in cui vige il contratto. I progetti di riduzione del rischio rumore devono prevedere la sostituzione di macchine che incidano sull’esposizione; le condizioni sopra descritte che, si ribadisce, sono clausole contrattuali, non forniscono alcuna certezza che l’esposizione al rumore si concretizzi nelle forme di un periodo espositivo di 8 ore e continuo nel tempo. Si ritiene pertanto che non solo non sia certa l’esposizione, ma anche che la valutazione del rischio rumore effettuata su base giornaliera non sia rappresentativa e sia sovrastimata poiché l’attività viene svolta per un periodo limitato di tempo; infatti, il miglioramento apportato dalla nuova macchina potrebbe concretizzarsi solo se l’attività è di 8 ore e in maniera continua. Si evidenzia che non è possibile dimostrare matematicamente che l’esposizione al rumore si riduca nell’arco dell’anno per lavoro discontinuo e intermittente; non è però dimostrabile neanche che tale esposizione si mantenga al di sopra dei limiti, stante che il lavoro è discontinuo e intermittente”.
Dopo aver presentato un’istanza di autotutela, rimasta priva di riscontro, la ricorrente ha impugnato dinanzi a codesto Tar il prefato diniego di finanziamento, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Inail, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Per la tipologia di intervento prescelta dall’impresa ricorrente, l’Avviso Pubblico ammetteva a finanziamento i soli progetti di sostituzione di macchine che determinano un miglioramento documentato delle condizioni di sicurezza nei casi in cui il rischio a cui sono esposti i lavoratori interessati sia conclamato e quindi presunta causa di malattie professionali (esposizione con superamento del valore inferiore di azione che per il rumore è fissato dall’art. 189 d.lgs. n. 81/2008 in 80dB(A)).
Oltre a tale condizione, l’Avviso Pubblico poneva anche quella che le macchine che l’azienda intende sostituire siano, se non quelle più pericolose in assoluto, almeno quelle che contribuiscono in modo oggettivo a determinare tale livello di rischio; è per tale motivo che esso ha imposto che anche il valore di emissione delle macchine da sostituire, che è un dato caratteristico della macchina, sia superiore a 80dB(A) (Allegato 1 all’Avviso pubblico, pagina 11) sulla base della dichiarazione del fabbricante, che deve essere obbligatoriamente contenuto nelle istruzioni o nel manuale d’uso disponibile a corredo della macchina.
Ulteriore aspetto richiesto dall’Avviso Pubblico è quello del miglioramento finale in termini di esposizione dei lavoratori (miglioramento documentato ... di cui all’art. 1), che dipende non solo dalla minore rumorosità delle macchine che si intende acquistare rispetto a quelle da sostituire, ma dalle tempistiche di utilizzo, poiché se le macchine oggetto di sostituzione, ancorché rumorose, fossero utilizzate per tempi ridotti rispetto all’orario complessivo settimanale in base al quale viene calcolata l’esposizione, la relativa riduzione diverrebbe insignificante e non diminuirebbe la probabilità di insorgenza di ipoacusie né il danno atteso.
Ciò premesso, i motivi di ricorso formulati dall’odierna istante non meritano accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Va respinto il primo motivo d’impugnazione in quanto, valutate le osservazioni formulate dall’azienda ricorrente in esito al preavviso di diniego - ovvero che le attività di sgombero della neve non erano svolte a rotazione, ma che il sig. RE PA vi veniva adibito in modo esclusivo e che l’intervento non deve incidere sull’esposizione delle attività nel suo complesso - l’Inail non ha riproposto tali argomenti nel provvedimento finale del 21/7/2020, limitandosi a confermare gli altri motivi di diniego indicati nel (plurimotivato) preavviso di rigetto, che attengono a punti specifici della lex specialis (costituita dall’Avviso Pubblico e dai suoi allegati), in particolare riguardanti:
1) l’insussistenza del rischio;
2) il mancato miglioramento documentato dell’esposizione al rumore.
Per ciò che riguarda il primo motivo di diniego (insussistenza del rischio), l’impresa nel DVR ha considerato un’esposizione al rumore uguale per tutti i giorni della settimana e per tutte le settimane dell’anno, nonostante l’attività di sgombero della neve sia stagionale, intermittente e discontinua.
Ma ciò - come condivisibilmente osservato dall’Ente di Previdenza nelle proprie difese -, se da un lato risponde allo spirito del d.lgs.81/08 ponendosi a favore della sicurezza del lavoratore, dall’altro non fotografa l’esposizione reale, utilizzabile ai fini dell’Avviso che, come detto, richiede la dimostrazione della sussistenza del rischio (Allegato 1.1 pag. 13 ... ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori al valore inferiore di azione valori di esposizione iniziali superiori al valore inferiore di azione).
Di qui la correttezza del provvedimento impugnato laddove fonda il diniego di finanziamento sull’assenza di un riscontro oggettivo del rischio, dovuta alla particolarità del rapporto di lavoro subordinato instaurato dall’azienda con il lavoratore assunto per svolgere le mansioni di spazzaneve (caratterizzato da stagionalità, intermittenza, discontinuità, facoltà di non accettare la chiamata, ecc.).
Anche il secondo motivo di diniego (mancato miglioramento documentato dell’esposizione al rumore) risulta immune dalle censure dedotte in quanto la lex specialis, richiede ai datori di lavoro che aspirano al finanziamento di dimostrare il conseguimento di un miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti (Art. 1).
Nel caso di specie ciò non si è verificato in quanto, come rimarcato dall’Ente di previdenza nelle proprie difese:
- la valutazione del rischio rumore, riportata nel DVR ed effettuata dall’impresa su base giornaliera (80,6dB(A)), è risultata sovrastimata, non rappresentativa delle condizioni reali di esposizione e molto prossima al limite di 80dB(A) fissato dall’Avviso;
- i dati del fabbricante forniti per il trattore da acquistare, sono prossimi agli 80dB(A) (75,00dB(A) e 82,00dB(A), per cui la riduzione dell’esposizione dell’operatore si verificherebbe solamente nel caso di un utilizzo per l’intera giornata lavorativa per non meno di quattro giorni a settimana;
- l’incertezza della valutazione, legata ai tempi di adibizione alla mansione, che non sono comprovati ma solo affermati, sommata alla vicinanza dei dati, porta alla sostanziale impossibilità di comprovare il miglioramento delle condizioni di rischio.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui l’impresa ricorrente deduce che l’Istituto di Previdenza non ha preso in considerazione le proprie osservazioni, né ha motivato per quali ragioni le abbia ritenute inidonee a superare il preavviso di diniego. Inoltre, l’Istituto avrebbe introdotto nel provvedimento finale motivazioni che non erano state oggetto di contestazione nel preavviso di rigetto (incertezza riguardo all’attività, all’orario di lavoro, non definito nel contratto, e discontinuità per il periodo in cui vige il contratto), con omessa instaurazione del contraddittorio su tali profili.
Il motivo è privo di pregio.
Il preavviso di rigetto è motivato principalmente dal fatto che “la mansione di addetto sgombero neve viene svolta solo per alcuni giorni nell’arco dell’anno” , evidenziandosi chiaramente come la ragione principale del diniego risieda nella discontinuità della prestazione.
Nelle proprie osservazioni la società ricorrente sottolinea che “contrariamente a quanto riportato nella Vs comunicazione le mansioni identificate nel DVR non sono svolte a rotazione, bensì due lavoratori svolgono l’attività di manovale, mentre solo uno svolge unicamente l’attività di sgombero neve (…) a supporto di quanto riportato si allegano comunicazioni di assunzione e contratti a chiamata firmati dal sig. RE PA relativamente alle stagioni invernali 201/2019 -2019/2020” confermando che solo per “la mansione “addetto sgombero neve l’acquisto del nuovo trattore determinerà un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, facendo sì che l’operatore interessato dall’intervento veda ridurre il proprio livello di esposizione giornaliera al disotto del valore inferiore d’azione” .
Il provvedimento finale condivide in parte le osservazioni della ricorrente e (i) non afferma più che le mansioni identificate nel DVR sono svolte a rotazione (ii) ribadisce, tuttavia, che la ragione del diniego è la discontinuità della prestazione ( “la ditta rimarca che la prestazione d’opera richiesta all’addetto sgombero neve è stagionale, intermittente, discontinuo” ). Le ragioni de diniego non sono, dunque, sostanzialmente diverse ed ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale, bensì risultano solo maggiormente circostanziate (con riferimento al contratto di lavoro dell’addetto allo sgombero neve) alla luce delle argomentazioni contenute nelle osservazioni e della documentazione allegata alle stesse.
Non sussiste, pertanto, la prospettata violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 in quanto il provvedimento conclusivo si limita a precisare le ragioni del diniego in conseguenza delle osservazioni e della documentazione prodotta (i contratti di lavoro) dall’interessata, senza tuttavia effettuare un mutamento sostanziale delle ragioni del rigetto.
Non merita condivisione neanche il terzo motivo di ricorso con cui la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la violazione dell’art. 19 dell’avviso pubblico ISI 2018 dell’INAIL Direzione Regionale del Piemonte. perplessità, illogicità, assurdità e contraddittorietà della motivazione.
La circostanza che l’impresa, pur avendo sede legale in San Giacomo di Roburent (nota località sciistica piemontese), si serva di un lavoratore a chiamata dimostra per tabulas proprio la saltuarietà dell’attività di rimozione della neve.
L’invocazione dei cambiamenti climatici non risulta pertinente; il riscaldamento globale, fenomeno mondiale su cui stanno convergendo le politiche e l’impegno dei Paesi industrializzati e degli Stati aderenti al Protocollo di Kyoto e all’Accordo di Parigi del 2015 per mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, consiste in un cambiamento del clima terrestre verso un generale aumento della temperatura media globale, causa di fenomeni ciclonici e alluvionali estremi, desertificazione, scioglimento dei ghiacci e innalzamento degli oceani, e non in un raffreddamento globale. L’attività di sgombero della neve è semmai ulteriormente diminuita negli ultimi anni proprio per effetto di tali cambiamenti.
Non sussistono, pertanto, i prospettati profili di palese illogicità, perplessità e/o contraddittorietà del provvedimento impugnato.
Va disatteso anche il quarto motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 19 dell’avviso pubblico ISI 2018 dell’INAIL Direzione Regionale del Piemonte e l’esaurimento del potere di diniego per decorrenza dei termini.
La censura è infondata in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “per principio generale del nostro ordinamento che è applicabile anche ai termini nei procedimenti amministrativi, “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori " (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 luglio 2014, n. 3431; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 30 dicembre 2014, n. 6430; TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, sent. 15 febbraio 2019, n. 457).
L’art. 19 dell’Avviso pubblico ISI 2018 non qualifica i termini previsti per la verifica amministrativa come perentori, a differenza di quelli previsti dall’art. 18, al cui mancato rispetto consegue la decadenza.
Con specifico riferimento ai termini di cui all’art. 19 del bando ISI 2018, ovvero quelli relativi alla fase della verifica amministrativa di cui la ricorrente lamenta la violazione, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha affermato che si tratta di termini ordinatori, con la conseguenza che il mancato rispetto degli stessi non rende il provvedimento illegittimo (Consiglio di Stato Sez I, Parere 2077/2020).
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | SA ER |
IL SEGRETARIO