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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9550 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4387/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4387/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ORCO BARTOLOMEO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE DI VITTORIO, 64 71100 FOGGIA presso il difensore avv. DELL'ORCO BARTOLOMEO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 resistente contumace avente ad OGGETTO: indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
a.) accertare l'inesistenza di un rapporto obbligatorio tra la e la ed il diritto Parte_1 CP_1 della ricorrente alla ripetizione di ciò che è stato pagato alla per errore in data CP_1 30.09.2024;
b.) per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al rimborso in favore della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 della somma di €. 37.551,60 (euro trentasettemila cinquecentocinquantuno/60=) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento (30.09.2024) al soddisfo.
Con la conferma del sequestro conservativo che è stato concesso ante causam con ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 12.12.2024.
c.) Spese di lite rifuse comprese quelle della fase cautelare
Motivazione
Con ricorso depositato in data 30/1/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] sponendo (in sintesi) che: CP_1
pagina 1 di 4 -nell'ambito dell'esercizio di attività di commercio al dettaglio di materiale elettrico aveva intrattenuto rapporti commerciali con la fornitrice società specializzata nel trading di rame e Controparte_1 materiali semilavorati non ferrosi per il settore tecnico;
- detti rapporti commerciali tra le parti avevano avuto inizio il 31/10/2023 con la fattura n. 312 ed erano terminati il 3/7/2024 con la fattura n. 167 (docc 3-15), fatture tutte regolarmente saldate dalla società ricorrente (docc 17-23);
- nel trimestre1/10/2024 al 31/12/2024 invece non risultava alcun rapporto commerciale tra le parti.
La ricorrente lamentava, che, tuttavia, in data 30/9/2024 con scadenza in pari data si vedeva recapitare un “avviso di scadenza effetti”, che il personale amministrativo di pagava Parte_1 mediante RIBA in home banking, per mero errore (doc. 24 e 25).
Aggiungeva che, avvedutasi che alcun materiale fosse stato richiesto, né tanto meno consegnato, aveva chiesto ad sin da subito, la trasmissione della relativa fattura e non avendo Controparte_1 ricevuto alcun riscontro aveva richiesto la restituzione dell'importo indebitamente pagato non ricevendo, anche in tal caso, alcun riscontro. Peraltro la ricorrente si era vista costretta a chiedere ad anche in tal caso senza esito, di ritirare un'ulteriore RIBA di € 11.199,60 in Controparte_1 data 31/10/2024 riferita ad altra fattura, la n. 218, anch'essa estranea ai rapporti commerciali fra le parti e documentava di aver depositato denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Foggia per truffa ( doc.30).
Quanto alla fase cautelare, deduceva di aver proposto ricorso per sequestro conservativo presso questo Tribunale che veniva concesso per euro 55.000,00 in sede di reclamo, con ordinanza in data 12/12/2024 e successiva correzione di errore materiale del 9/1/2025; in pendenza del reclamo Parte_1 aveva documentato che erano stati inviati da ltri due avvisi di scadenza,
[...] Controparte_1 effetti anch'essi riferiti a fatture inesistenti;
in entrambe le fasi del procedimento cautelare
[...] ra rimasta contumace. CP_1
La ricorrente concludeva affermando la natura indebita del pagamento erroneamente fatto pari ad € 37.551,60 di cui chiedeva la restituzione, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
La causa, dopo un primo rinvio per mancata comparizione, veniva chiamata all'udienza del 26 novembre 2025 nella quale eniva dichiarata contumace. Alla predetta udienza, Controparte_1 considerata l'istruzione documentale della causa, parte ricorrente veniva invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. precisava le conclusioni di cui al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo Parte_1 anche la conferma del sequestro ed all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione con il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c.
***
La domanda della di restituzione dell'importo di euro 37.551,60, IVA inclusa, Parte_1 merita accoglimento.
Nel caso di specie, risulta provato il pagamento da parte della società ricorrente, in data 30/9/2024, della somma di euro 37.551,60 riferito alla fattura n. 198/2004 (doc.25).
Il carattere indebito del pagamento si evince dalle risultanze degli estratti del cassetto fiscale di e del Portale dell'Agenzia delle Entrate dai quali emerge che, dopo il 30 Parte_1 settembre 2024, non vi è stato più alcun rapporto commerciale fra e Parte_1 [...] (doc. 16). D'altra parte, emerge che l'addetta amministrativa della società ricorrente è CP_1 stata indotta in errore avendo ricevuto in data 30/9/2024 da ' “avviso scadenza Controparte_1 effetti” con scadenza immediata della inesistente fattura n. 198/2024, per cui la dipendente, in perfetta pagina 2 di 4 buona fede, ha proceduto al pagamento salvo, dopo miglior verifica, valutare l'errore del pagamento in mancanza di qualsivoglia ordine da parte di di qualsivoglia fornitura dei beni Parte_1 descritti in fattura da parte di Controparte_1
Un ulteriore elemento di prova, da valutare unitamente a quelli suindicati, è la condotta extraprocessuale della resistente che, sollecitata a trasmettere la fattura a giustificazione del pagamento (lettera trasmessa via pec del 9.10.2024 sub. doc. 26) ed alla restituzione della somma oggetto di ripetizione di indebito (lettera del 10.10.2024 sub. doc. 27), non ha risposto ed ancora successivamente, sollecitata con pec dell'11.10.2024, al ritiro di altra RIBA per la somma di euro 11.199,60 a scadenza 31.10.2024 riferita alla fattura 218 del 2024 anch'essa inesistente (doc. 29), non ha risposto.
Si aggiunge altresì il comportamento processuale di che è rimasta contumace Controparte_1 sia nella fase cautelare che di merito, che “ rafforza la tesi difensiva del ricorrente/reclamante secondo cui la , approfittando dell'esistenza di un pregresso rapporto di fornitura di Controparte_1 materiale elettrico e per l'illuminazione, puntualmente onorato dalla abbia Parte_1 emesso fatture che non corrispondono ad alcuna reale prestazione eseguita dalla CP_1
..” come motivato dal Collegio nell'ordinanza che ha accolto il reclamo.
[...]
E' dunque ravvisabile l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e la mala fede del percipiente, data la condotta sia extra che endo processuale della Controparte_1
Ne consegue che è provato il diritto della ricorrente alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla società convenuta e, pertanto, deve essere accolta la domanda proposta in via principale dalla ricorrente di condanna di i ripetizione di € 37.551,60, IVA inclusa. Controparte_1
Sulla somma suindicata maturano gli interessi di mora ex art. 1284 quarto comma c.c. dal pagamento avvenuto in data 30/9/2024 al saldo, state la mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c. (da ultimo, Cass civ Sez.3-Ordinanza n.7677 del 22/03/2025).
La conferma del sequestro conservativo concesso ante causam con ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 12.12.2024, non è invece necessaria, considerato che il sequestro conservativo si converte in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva, nei limiti del credito per cui è intervenuta la condanna, ex art. 686 c.p.c..
Essendo tale effetto previsto dalla legge (art. 686 c.p.c.) ed in assenza di contestazioni in merito al sequestro, non è necessaria una pronuncia giudiziale di conferma del sequestro già autorizzato (Cass. sez.3-, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate ex D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da € 26.001 a € 52.000, come segue:
- quanto alle due fasi del procedimento cautelare per sequestro conservativo, tenuto conto delle limitate attività difensive in concreto svolte appare adeguato applicare, per ciascuna fase, i valori medi della fase studio ed introduttiva mentre per la fase decisionale, avvenuta con discussione orale, appare congruo liquidare i valori minimi;
nulla invece per la fase istruttoria che non ha avuto seguito;
- quanto al presente giudizio di merito, invece, tenuto conto della sommarietà propria del rito, delle limitate attività difensive in concreto svolte, anche in considerazione dei pregressi procedimenti cautelari, appare adeguato al caso applicare i valori minimi per tutte le fasi svolte (fase studio, introduttiva, decisionale); nulla invece per la fase istruttoria che non ha avuto seguito.
Pertanto, i compensi vanno liquidati in € 2.627,00 per ciascuna fase del procedimento cautelare, risultante dalla somma di € 1.175,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 601,00 per la fase decisionale;
in € € 2.906,00 per la causa di merito, risultante dalla somma di € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.453,00 per la fase pagina 3 di 4 decisionale;
per un totale di € 8.160,00 oltre oneri e accessori.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita,
1- accerta e dichiara il diritto della lla ripetizione del pagamento indebito di €. Parte_1 37.551,60 effettuato alla n data 30/9/2024 e per l'effetto, Controparte_1
2- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1 a somma di €. 37.551,60 oltre gli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. Parte_1 dal 30.09.2024 al soddisfo;
3- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 8.160,00, € Parte_1 518,00 per spese vive, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge;
4. dà atto che il sequestro conservativo si converte in pignoramento, nei limiti del credito per cui è intervenuta la condanna, ex art. 686 c.p.c..
Milano, 11 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4387/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ORCO BARTOLOMEO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE DI VITTORIO, 64 71100 FOGGIA presso il difensore avv. DELL'ORCO BARTOLOMEO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 resistente contumace avente ad OGGETTO: indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
a.) accertare l'inesistenza di un rapporto obbligatorio tra la e la ed il diritto Parte_1 CP_1 della ricorrente alla ripetizione di ciò che è stato pagato alla per errore in data CP_1 30.09.2024;
b.) per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al rimborso in favore della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 della somma di €. 37.551,60 (euro trentasettemila cinquecentocinquantuno/60=) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento (30.09.2024) al soddisfo.
Con la conferma del sequestro conservativo che è stato concesso ante causam con ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 12.12.2024.
c.) Spese di lite rifuse comprese quelle della fase cautelare
Motivazione
Con ricorso depositato in data 30/1/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] sponendo (in sintesi) che: CP_1
pagina 1 di 4 -nell'ambito dell'esercizio di attività di commercio al dettaglio di materiale elettrico aveva intrattenuto rapporti commerciali con la fornitrice società specializzata nel trading di rame e Controparte_1 materiali semilavorati non ferrosi per il settore tecnico;
- detti rapporti commerciali tra le parti avevano avuto inizio il 31/10/2023 con la fattura n. 312 ed erano terminati il 3/7/2024 con la fattura n. 167 (docc 3-15), fatture tutte regolarmente saldate dalla società ricorrente (docc 17-23);
- nel trimestre1/10/2024 al 31/12/2024 invece non risultava alcun rapporto commerciale tra le parti.
La ricorrente lamentava, che, tuttavia, in data 30/9/2024 con scadenza in pari data si vedeva recapitare un “avviso di scadenza effetti”, che il personale amministrativo di pagava Parte_1 mediante RIBA in home banking, per mero errore (doc. 24 e 25).
Aggiungeva che, avvedutasi che alcun materiale fosse stato richiesto, né tanto meno consegnato, aveva chiesto ad sin da subito, la trasmissione della relativa fattura e non avendo Controparte_1 ricevuto alcun riscontro aveva richiesto la restituzione dell'importo indebitamente pagato non ricevendo, anche in tal caso, alcun riscontro. Peraltro la ricorrente si era vista costretta a chiedere ad anche in tal caso senza esito, di ritirare un'ulteriore RIBA di € 11.199,60 in Controparte_1 data 31/10/2024 riferita ad altra fattura, la n. 218, anch'essa estranea ai rapporti commerciali fra le parti e documentava di aver depositato denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Foggia per truffa ( doc.30).
Quanto alla fase cautelare, deduceva di aver proposto ricorso per sequestro conservativo presso questo Tribunale che veniva concesso per euro 55.000,00 in sede di reclamo, con ordinanza in data 12/12/2024 e successiva correzione di errore materiale del 9/1/2025; in pendenza del reclamo Parte_1 aveva documentato che erano stati inviati da ltri due avvisi di scadenza,
[...] Controparte_1 effetti anch'essi riferiti a fatture inesistenti;
in entrambe le fasi del procedimento cautelare
[...] ra rimasta contumace. CP_1
La ricorrente concludeva affermando la natura indebita del pagamento erroneamente fatto pari ad € 37.551,60 di cui chiedeva la restituzione, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
La causa, dopo un primo rinvio per mancata comparizione, veniva chiamata all'udienza del 26 novembre 2025 nella quale eniva dichiarata contumace. Alla predetta udienza, Controparte_1 considerata l'istruzione documentale della causa, parte ricorrente veniva invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. precisava le conclusioni di cui al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo Parte_1 anche la conferma del sequestro ed all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione con il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c.
***
La domanda della di restituzione dell'importo di euro 37.551,60, IVA inclusa, Parte_1 merita accoglimento.
Nel caso di specie, risulta provato il pagamento da parte della società ricorrente, in data 30/9/2024, della somma di euro 37.551,60 riferito alla fattura n. 198/2004 (doc.25).
Il carattere indebito del pagamento si evince dalle risultanze degli estratti del cassetto fiscale di e del Portale dell'Agenzia delle Entrate dai quali emerge che, dopo il 30 Parte_1 settembre 2024, non vi è stato più alcun rapporto commerciale fra e Parte_1 [...] (doc. 16). D'altra parte, emerge che l'addetta amministrativa della società ricorrente è CP_1 stata indotta in errore avendo ricevuto in data 30/9/2024 da ' “avviso scadenza Controparte_1 effetti” con scadenza immediata della inesistente fattura n. 198/2024, per cui la dipendente, in perfetta pagina 2 di 4 buona fede, ha proceduto al pagamento salvo, dopo miglior verifica, valutare l'errore del pagamento in mancanza di qualsivoglia ordine da parte di di qualsivoglia fornitura dei beni Parte_1 descritti in fattura da parte di Controparte_1
Un ulteriore elemento di prova, da valutare unitamente a quelli suindicati, è la condotta extraprocessuale della resistente che, sollecitata a trasmettere la fattura a giustificazione del pagamento (lettera trasmessa via pec del 9.10.2024 sub. doc. 26) ed alla restituzione della somma oggetto di ripetizione di indebito (lettera del 10.10.2024 sub. doc. 27), non ha risposto ed ancora successivamente, sollecitata con pec dell'11.10.2024, al ritiro di altra RIBA per la somma di euro 11.199,60 a scadenza 31.10.2024 riferita alla fattura 218 del 2024 anch'essa inesistente (doc. 29), non ha risposto.
Si aggiunge altresì il comportamento processuale di che è rimasta contumace Controparte_1 sia nella fase cautelare che di merito, che “ rafforza la tesi difensiva del ricorrente/reclamante secondo cui la , approfittando dell'esistenza di un pregresso rapporto di fornitura di Controparte_1 materiale elettrico e per l'illuminazione, puntualmente onorato dalla abbia Parte_1 emesso fatture che non corrispondono ad alcuna reale prestazione eseguita dalla CP_1
..” come motivato dal Collegio nell'ordinanza che ha accolto il reclamo.
[...]
E' dunque ravvisabile l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e la mala fede del percipiente, data la condotta sia extra che endo processuale della Controparte_1
Ne consegue che è provato il diritto della ricorrente alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla società convenuta e, pertanto, deve essere accolta la domanda proposta in via principale dalla ricorrente di condanna di i ripetizione di € 37.551,60, IVA inclusa. Controparte_1
Sulla somma suindicata maturano gli interessi di mora ex art. 1284 quarto comma c.c. dal pagamento avvenuto in data 30/9/2024 al saldo, state la mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c. (da ultimo, Cass civ Sez.3-Ordinanza n.7677 del 22/03/2025).
La conferma del sequestro conservativo concesso ante causam con ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 12.12.2024, non è invece necessaria, considerato che il sequestro conservativo si converte in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva, nei limiti del credito per cui è intervenuta la condanna, ex art. 686 c.p.c..
Essendo tale effetto previsto dalla legge (art. 686 c.p.c.) ed in assenza di contestazioni in merito al sequestro, non è necessaria una pronuncia giudiziale di conferma del sequestro già autorizzato (Cass. sez.3-, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate ex D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da € 26.001 a € 52.000, come segue:
- quanto alle due fasi del procedimento cautelare per sequestro conservativo, tenuto conto delle limitate attività difensive in concreto svolte appare adeguato applicare, per ciascuna fase, i valori medi della fase studio ed introduttiva mentre per la fase decisionale, avvenuta con discussione orale, appare congruo liquidare i valori minimi;
nulla invece per la fase istruttoria che non ha avuto seguito;
- quanto al presente giudizio di merito, invece, tenuto conto della sommarietà propria del rito, delle limitate attività difensive in concreto svolte, anche in considerazione dei pregressi procedimenti cautelari, appare adeguato al caso applicare i valori minimi per tutte le fasi svolte (fase studio, introduttiva, decisionale); nulla invece per la fase istruttoria che non ha avuto seguito.
Pertanto, i compensi vanno liquidati in € 2.627,00 per ciascuna fase del procedimento cautelare, risultante dalla somma di € 1.175,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 601,00 per la fase decisionale;
in € € 2.906,00 per la causa di merito, risultante dalla somma di € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.453,00 per la fase pagina 3 di 4 decisionale;
per un totale di € 8.160,00 oltre oneri e accessori.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita,
1- accerta e dichiara il diritto della lla ripetizione del pagamento indebito di €. Parte_1 37.551,60 effettuato alla n data 30/9/2024 e per l'effetto, Controparte_1
2- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1 a somma di €. 37.551,60 oltre gli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. Parte_1 dal 30.09.2024 al soddisfo;
3- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 8.160,00, € Parte_1 518,00 per spese vive, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge;
4. dà atto che il sequestro conservativo si converte in pignoramento, nei limiti del credito per cui è intervenuta la condanna, ex art. 686 c.p.c..
Milano, 11 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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