Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 399/2024 del R.G.A.C. proposto da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio n. 8, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Vairano Scalo, via CP_1 CodiceFiscale_2
Risorgimento n. 77, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Zarone che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2024 la SI.ra , premessa la rottura della relazione Parte_1
sentimentale col SI. , dalla cui unione è nato il figlio (Benevento, CP_1 Persona_1
11.5.2018), ha adito l'intestato tribunale per ottenere provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, ha chiesto che fosse disposto in suo favore l'affido superesclusivo del figlio con collocamento presso di lei, salvo il diritto del padre ad effettuare una videochiamata settimanale, e che quest'ultimo fosse condannato a corrispondere il mantenimento per il figlio nella misura di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda la ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale Pt_1
con il dalla primavera del 2017 a gennaio 2020, periodo questo in cui il resistente è stato CP_1
che, anche in ragione delle continue incomprensioni nella coppia, ha deciso di interrompere la relazione e di trasferirsi da
IA (Ce) a Civita Castellana, per poi stabilirsi nel 2021 a Fabrica di Roma, via del Tasso n. 2, in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile pari a € 250, oltre alle spese per le utenze;
che ha lavorato part-time e saltuariamente fino a gennaio 2023 come banchista bar e di non essere occupata;
che l'ultima visita di a parte del padre, di cui sono sconosciute le capacità Per_1
economiche, è avvenuta a Civita Castellana nel 2021, il quale poi si è disinteressato anche del mantenimento del figlio – nonostante le raccomandate a/r dell'1.9.23 e del 13.11.23 – ad eccezione di qualche sporadica videochiamata.
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito in via preliminare la tardività della notifica CP_1
dell'atto introduttivo;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di contributo al mantenimento, almeno fino al riacquisto della libertà personale, e l'adozione di ogni provvedimento utile per recuperare la frequentazione col figlio. Il resistente ha esposto che la fine della relazione non si è verificata in ragione della propria condanna in sede penale, ma per decisione della ricorrente, allorquando ha abbandonato il proprio domicilio con er essersi invaghita di un soggetto più Per_1
giovane; che, fino a quando non è stato privato della libertà personale, si è recato nei fine settimana a trovare il figlio, al quale non ha fatto mai mancare nulla, neppure dal punto di vista economico, con somme di volta in volta consegnate alla madre, anch'ella coinvolta in una vicenda di cessione di stupefacenti e che aveva assunto il ruolo fittizio di amministratore della società MEEB srl;
che la ricorrente si è trasferita a Piacenza per svolgere un lavoro in autogrill;
che, anche in regime di detenzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ha cercato di mantenere un rapporto telefonico col figlio, spesso ostacolato dalla madre;
che è padre di altri due figli, di sedici e undici anni, nati dal precedente matrimonio con la SI.ra , con i quali ha un ottimo CP_2
rapporto; che il regime di detenzione lo ha privato di ogni capacità reddituale, non ha titolarità di conti correnti o beni immobili e da quando è in regime di detenzione domiciliare convive col padre, il quale provvede con la sua modesta pensione al suo sostentamento.
Alla prima udienza veniva disposto un rinvio nel rispetto del termine a comparire;
successivamente all'udienza del 30.1.25 veniva sentita la ricorrente e, acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va detto che, dalla documentazione in atti, risulta che il minore è residente con la madre in Fabrica di Roma, così che è radicata la competenza del Tribunale di Viterbo;
inoltre, va detto che all'udienza del 30.1.25 è stata sentita dall'istruttore la sola ricorrente poiché né il resistente né il suo legale sono comparsi, mentre la richiesta di collegamento audiovisivo è stata inviata lo stesso giorno dell'udienza ed è pervenuta quando essa era già conclusa.
Nel merito va detto che in tema di responsabilità genitoriale il codice civile stabilisce che l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora sia contraria agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater).
La decisione viene assunta dal Tribunale nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole valutando le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che
è in grado di offrire al minore. (Cassazione civile sez. I, n. 3913 del 2018).
L'affidamento esclusivo ad uno dei genitori viene disposto quando vi siano serie ragioni ostative a sconSIliare quello condiviso, ragioni che, in relazione al ruolo di centralità del minore rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, devono essere correlate all'eventuale incapacità del padre o della madre di assolvere al proprio ruolo nell'esclusivo interesse della formazione sana ed equilibrata della personalità del figlio;
fatti quali la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte di una delle due figure genitoriali, di certo sono elementi non trascurabili nelle decisioni relative al regime di affidamento del minore, così come lo sono le condizioni di salute di SInificativa gravità che, anche in relazione alle circostanze concrete, si atteggiano quali ostacoli allo svolgimento effettivo del ruolo genitoriale.
Orbene, nella specie non è contestato che la frequentazione padre-figlio, è cessata nel corso del
2020, quando il bambino aveva un anno e mezzo, momento in cui è stato condannato CP_1
in sede penale e recluso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ed infine sottoposto agli arresti domiciliari.
Le parti nulla hanno riferito in ordine alla fattispecie criminosa per la quale è stata riportata condanna, in ogni caso a ciò deve aggiungersi che, dalla documentazione in atti, emergono le gravi condizioni di salute in cui versa lo stesso , che è in cura mediante la somministrazione CP_1
di numerosi psicofarmaci (NA 25 mg die, AL 5 mg x 2 die, RI 20, ER sciroppo e
PR 5 mg die) presso il dipartimento di neurologia dell'ospedale Fabrizio Spaziani di
Frosinone; in particolare, l'ultimo referto datato 29.1.25 evidenzia un peggioramento del quadro clinico, caratterizzato dalla sindrome di Tourette, talmente incidente da aver assunto in un'occasione i tratti di una crisi epilettica (v. referto del 10.12.24), che unitamente ad una sindrome ansiosa depressiva e alla perdita di peso, attualmente di 40 kg, e al regime di restrizione della libertà personale del resistente sono tutte circostanze che conducono a ritenere l'attuale incapacità del di attendere alle eSIenze di cura del figlio. CP_1
Infatti, va considerato che ancora piuttosto piccolo, avendo solo 6 anni, e quindi necessita Per_1
di un effettivo accudimento concreto e quasi non conosce il padre, ristretto fin da quando il bimbo aveva un anno e mezzo, così che di lui si è di fatto occupata quasi in esclusiva la madre, che gli può garantire un ambiente di vita sereno e stabile, così che va disposto in suo favore l'affido esclusivo del minore.
Quanto al diritto di visita del padre l'attuale stato di detenzione domiciliare a Teano (CE); la gravità dello stato di salute, che gli ha impedito di partecipare all'udienza di comparizione delle parti di fronte al giudice;
e la situazione logistica, vivendo le parti piuttosto distanti l'una dall'altra, la ricorrente a Fabrica di Roma e il resistente a Teano in provincia di Caserta, rendono di fatto impossibile, allo stato, l'avvio di un percorso di recupero del rapporto genitoriale che, poiché Per_1
di fatto non conosce il padre, richiederebbe l'ausilio dei servizi sociali territoriali competenti ovvero quelli del Comune di residenza del minore;
va tuttavia garantita la possibilità per il resistente di intrattenere un rapporto telefonico (o con webcam) con il figlio, che è una modalità già in atto tra le parti e da confermare con la frequenza di tre telefonate a settimana nel superiore interesse del minore alla conservazione di un legame col genitore non affidatario (C. n. 6200/2019).
Venendo alle questioni economiche, i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c.c.); in attuazione di ciò il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali eSIenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i relativi tempi di permanenza presso ciascuno, le risorse economiche e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da questi.
Tanto premesso, la ricorrente ha dichiarato all'istruttore di lavorare presso un magazzino Ikea e di guadagnare circa € 1.800/1.900 al mese;
il , che peraltro è già padre di altri due figli, ha dedotto CP_1
di non avere capacità reddituale per l'impossibilità di lavorare derivante dal regime di privazione della libertà personale e dalla precarietà del proprio stato di salute (fisica e mentale), tant'è che l'eSIua pensione del di lui padre è l'unica fonte di sostentamento. Pure in assenza di allegazioni idonee a far desumere che il resistente abbia altre fonti di reddito, diverse dallo svolgimento dell'attività lavorativa, va però rilevato che il fatto di scontare una condanna per fatti criminosi non fa venire meno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mentre lo stato di salute, quando è totalmente e definitivamente compromesso, può senza dubbio dare diritto a misure economiche di assistenza sociale, così che è equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere una somma pari ad € 100 mensili per il mantenimento del figlio.
La natura degli interessi e l'esito complessivo della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'affido esclusivo di (Benevento, 11.5.2018) alla SI.ra ; Persona_1 Parte_1
2. autorizza il SI. a videochiamare il figlio tre volte alla settimana;
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3. pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, per il mantenimento di CP_1 Per_1
la somma di € 100 mensili, oltre rivalutazione Istat da versare entro il 5 di ogni mese alla madre, SI.ra , secondo le modalità che lei stessa indicherà; Parte_1
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di conSIlio del 6.3.2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco