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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9186/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9186/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Corrado VOLTOLINI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 6.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 22.7.2024 ha impugnato il provvedimento Parte_1
emesso il 18.6.2024 (e a lei notificato il 26.6.2024), con cui Controparte_2 la Questura di Brescia le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto in qualità di genitrice di , nato in [...] il [...]. Persona_1
Il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo della presenza di una figlia nello Stato di origine.
Nel ricorso, la straniera ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione. In particolare, ha eccepito di trovarsi in precarie condizioni di salute e che l'unica figlia rimasta in Albania, Per_2
è impossibilitata a prendersi cura di lei.
[...]
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 28.10.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Parte resistente ha contestualmente depositato una relazione redatta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia in ordine alla posizione personale della ricorrente, nella quale sono stati ribaditi i medesimi motivi dell'opposto diniego.
3. Espletata l'istruttoria – mediante l'assunzione della testimonianza di (figlio della Persona_1
Pag. 1 di 4 ricorrente), di (cittadina italiana e coniuge di quest'ultimo), nonché di (abiatico Persona_3 Per_4 della ricorrente e figlio di ) – il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa Persona_2 in data 6.3.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 13.2.2025, il difensore di ha tempestivamente depositato nota scritta, nella quale Parte_1 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che è inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta all'annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, considerato il tenore del ricorso (là dove si deduce la sussistenza, in capo alla ricorrente, del diritto all'unità familiare in ragione del suo legame con il figlio maggiorenne residente in Italia), la domanda si presta a essere qualificata come diretta all'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Si rammenta, d'altronde, che – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. III, 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331) – «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante».
2. Quanto al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La fattispecie concreta in esame soggiace alla disciplina posta dall'art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui lo straniero può chiedere il ricongiungimento a sé dei «genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza» ovvero dei «genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute».
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza della S.C. (v. Cass., sez. I, 3 maggio 2023, n. 11599), l'interpretazione di tale disciplina non può prescindere dall'osservanza del principio generale, di provenienza unionale, secondo cui il ricongiungimento con gli ascendenti può essere generalmente richiesto ove gli stessi siano a carico dello straniero, in assenza di un sostegno economico di altri figli in patria e in presenza della dimostrazione del loro sostentamento da parte dello straniero richiedente.
Ed infatti, per quanto la direttiva 2003/86/CE non imponga come obbligatoria la previsione del ricongiungimento per i congiunti diversi dal coniuge e dai figli minorenni (c.d. famiglia nucleare), rimettendola alla decisione dei singoli Stati, essa (v., in particolare, il 10° Considerando) esige comunque che, una volta individuata e circoscritta un'ulteriore categoria (come, ad esempio, quella degli ascendenti), le condizioni per il ricongiungimento rispettino i princìpi e i presupposti stabiliti dalla stessa direttiva. Questa, all'art. 4, comma 2, lett. a), nell'includere gli ascendenti, pone come unico limite il rispetto delle condizioni di cui al successivo capo IV, il quale contempla la possibilità di eccezioni esclusivamente per «ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica».
Conseguentemente, secondo la S.C., «la disciplina degli Stati membri non potrà estendersi sino al punto di vanificare il senso della tutela accordata, e di aggirare la copertura eurounitaria fornita dall'art. 8 della CEDU, secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e tale diritto non può subire ingerenze da parte
Pag. 2 di 4 dell'autorità a meno che non costituisca una misura necessaria per la sicurezza pubblica e nazionale, per il benessere economico del Paese, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui»; con la precisazione che l'attività dell'interprete non può essere «condizionata da eventuali considerazioni concernenti la dovuta attenzione alla regolazione dei flussi migratori, laddove la prima si confronta con un diritto fondamentale come quello all'unità familiare: la ratio legis che emerge, con tutta chiarezza, dalla normativa comunitaria è volta, infatti, ad un bilanciamento di interessi che la subordina soltanto a problemi di sicurezza pubblica che risultano comunque disciplinati, in termini preclusivi, dal successivo art. 6 della medesima Dir. 2003/86/CE»
Ad ogni modo, anche a voler prescindere da dette statuizioni che intravedono un contrasto tra l'art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. 286/1998 e la direttiva 2003/86/CE (contrasto, in verità, precedentemente negato da Cass. 2012 n. 15184), non vi è dubbio che tale disposizione debba essere letta non isolatamente, ma in modo sinergico con il tenore dell'art. 5, comma 5, d.lgs. cit., secondo cui «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale» (valutazione discrezionale che la Corte costituzionale ha esteso, con la sent. n. 202/2013, anche in favore dello straniero che abbia più semplicemente legami familiari nel territorio dello Stato).
Tale norma si basa sul principio per cui il diniego del permesso di soggiorno non può discendere automaticamente dalla presenza di una causa ostativa, ma deve essere il frutto di un giudizio comparativo che soppesi, da un lato, l'interesse dello straniero a preservare l'unità familiare e, dall'altro lato, quello dello Stato alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché alla regolamentazione dei flussi migratori.
Ebbene, calando tali princìpi nel caso di specie e facendo applicazione della disciplina come sopra ricostruita, si osserva che la ricorrente è vedova da molti anni, dipende economicamente dal figlio residente in Italia e si trova in una condizione di particolare vulnerabilità, siccome affetta da una malattia oncologica (v. i certificati sub doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente).
Il figlio con il quale ella intende ricongiungersi, (che ha assunto il cognome della coniuge Persona_1 italiana: v. la deposizione testimoniale di all'udienza del 3.2.2025), è ormai da tempo Persona_3 radicato in Italia, ove soggiorna regolarmente, vive in un alloggio di proprietà dei suoceri e svolge attività lavorativa.
Le prove testimoniali hanno confermato tutte queste circostanze.
In particolare, la teste coniuge di , ha confermato l'effettività del legame Persona_3 Persona_1 familiare e i problemi di salute della suocera (peraltro, come si è detto, già documentati in atti): «confermo che la ricorrente ha gravi problemi di salute e necessita di assistenza, non può vivere da sola, ogni sei mesi deve fare tutti gli accertamenti;
… quanto al reddito preciso che io e mio marito lavoriamo entrambi quindi sotto questo profilo la ricorrente non ha problemi poiché provvediamo noi al suo mantenimento. Anche prima che venisse in Italia eravamo noi a mantenerla, noi andavamo a trovarla due o tre volte l'anno e le lasciavamo i soldi necessari».
Inoltre, sono stati forniti sufficienti elementi probatori per concludere che , coniugata Persona_2
l'unica dei cinque figli che è rimasta in Albania, non è in grado di prendersi cura della madre. Per_5
La stessa, davanti a un notaio, ha dichiarato di non avere alcuna possibilità di assisterla (v. doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente), il che trova riscontro nei certificati rilasciati dall'istituto previdenziale albanese, che attestano il suo stato di disoccupazione (v. docc. allegati il 22.12.2024) e la mancanza di
Pag. 3 di 4 introiti economici.
Tale situazione è comprovata anche dal fatto che il figlio più grande della medesima nato in Per_4
Albania il 4.8.2005) è giunto in Italia da minorenne ed è stato affidato alla tutela dello zio Persona_1
(v. il decreto del Tribunale per i minorenni in atti), con il quale convive ancóra oggi.
Sentito come teste, il giovane ha dichiarato quanto segue: «sono arrivato in Italia quando ero ancora minorenne perché mio padre faceva fatica a mantenermi e sono stato affidato a mio zio. Ho altre due sorelle più piccole. Mia madre non lavora, ha problemi di salute e non ce la fa, ha problemi alla schiena e alle braccia, non può occuparsi di mia nonna. Io lavoro come imbianchino e vivo con mio zio. Mio zio ha sempre provveduto a mantenere mia nonna anche prima che arrivasse in Italia».
La teste ha, a sua volta, confermato che l'unica figlia della ricorrente rimasta a vivere in Persona_3
Albania è la quale «non ha le disponibilità economiche per far fronte al mantenimento e alle cure Persona_2 mediche della ricorrente». A detta della dichiarante, ella è difatti disoccupata e il marito lavora solo saltuariamente, tanto che il figlio è dovuto emigrare in Italia da minorenne per poter lavorare e nutrire una qualche prospettiva per il futuro.
È, poi, ragionevole presumere che una persona giunta alla soglia dei settant'anni e in condizioni di salute compromesse difficilmente affronterebbe i disagi conseguenti al trasferimento in un altro Stato, se non per la reale esigenza di ricevere assistenza familiare.
In tale contesto probatorio, all'esito del giudizio comparativo di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il limite ostativo posto a fondamento del diniego impugnato si può ritenere superato dalla prevalente necessità di tutelare il diritto fondamentale all'unità familiare – oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29 Cost.), unionale (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU) – di una persona incensurata, che versa in una condizione obiettiva di fragilità e che da tempo vive a carico del figlio , regolarmente soggiornante in Italia. Persona_1
Per tali motivi, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente riconoscimento, in favore di Pt_1
del diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
[...]
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce della complessità della questione trattata e del carattere dirimente che hanno assunto, rispetto all'esito della valutazione discrezionale di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, alcune circostanze di fatto emerse soltanto nel corso dell'istruttoria giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accerta il diritto di nata in [...] il [...], all'ottenimento di un permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 5 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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