CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3814/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1669/2021, deliberata il
6.8.2021 e pubblicata il 11.8.2021 (n. 3583/2018 RG); opposizione a precetto – contratto di mutuo ipotecario;
TRA
unipersonale, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata da c.f. , in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Lorenzo Mazzeo (c.f.
C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Mariateresa Del
Ciampo (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Lo svolgimento del processo di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27/7/2018 la Controparte_1 faceva opposizione al precetto notificato in data 15.12.2017 per la somma
[...] complessiva di euro 503.584,05 dalla sulla scorta di un contratto Controparte_2 di mutuo ipotecario dell'importo di € 430.000,00 a rogito del notaio Persona_1 in data 3/3/2010 Repertorio n. 85642 Raccolta n. 16344 spedito in forma esecutiva in data 16.03.2010 e notificato unitamente al precetto presente atto, deducendo a motivi:
1) la nullità dell'atto di precetto in quanto fondato su un atto pubblico dal quale non si evince se e di quanto la banca è creditrice;
2) nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate;
3) l'usurarietà originaria del finanziamento, anche in virtù dell'interesse moratorio pattuito in contratto, con applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. (non debenza degli interessi). Per tali motivi chiedeva di dichiarate la nullità dell'atto di precetto e in subordine di rideterminare
l'eventuale importo da restituire alla banca.
Costituitasi in giudizio, l'opposta banca chiedeva il rigetto dell'opposizione, per infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi, affermando il buon diritto della banca di proseguire nell'azione esecutiva. Deduceva che l'opponente aveva beneficiato di un mutuo fondiario a stato di avanzamento n 097-79136142 di euro 430.000,00 la cui erogazione era prevista in tranche con l'avanzare dell'edificazione del fabbricato per la costruzione del quale il mutuo era stato concesso. Evidenziava che nell'allegato 1 erano indicate le erogazioni effettuate a favore del cliente e precisamente: 1° sal di euro
90.000,00 lordi ed euro 87.625,00 al netto delle spese di istruttoria par ad euro 1.075,00 commissione una tantum pari ad euro -1.075,00 ed imposta sostitutiva dello 0,25% pari ad euro 225,00 in data 18/03/2010 e tale importo trova riscontro nell'accredito in data
19/03/2010 sul conto corrente n 097-10001635 intestato alla opponente;
-2° sal di euro
50.000,00 lordi ed euro 49.875,00 al netto dell' imposta sostitutiva dello 0,25% pari ad euro 125,00 in data 30/03/2010 e tale importo trova riscontro nell'accredito in
31/03/2010 sul conto corrente n 097-10001635; -3° sal di euro 50.000,00 lordi ed euro
49.875,00 al netto dell' imposta sostitutiva dello 0,25% pari ad euro 125,00 in data
07/05/2010 e tale importo trova riscontro nell'accredito in 10/05/2010 sul conto corrente n 097-10001635; -4° sal di euro 50.000,00 lordi ed euro 49.875,00 al netto dell' imposta sostitutiva dello 0,25% pari ad euro 125,00 in data 27/07/2010 e tale
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
importo trova riscontro nell'accredito in 29/07/2010 sul conto corrente n 097-
10001635; -5° sal di euro 70.000,00 lordi ed euro 69.825,00 al netto dell'imposta sostitutiva dello 0,25% pari ad euro 175,00 in data 21/01/2011 e tale importo trova riscontro nell'accredito in 24/01/2011 sul conto corrente n 097-10001635; -6° sal di euro 43.000,00 lordi ed euro 42.892,50 al netto dell'imposta sostitutiva dello 0,25% pari ad euro 107,50 in data 05/07/2011 e tale importo trova riscontro nell'accredito in
06/07/2011 sul conto corrente n 097-10001635; -7° sal di euro 37.000,00 lordi ed euro
36.907,50 al netto dell'imposta sostitutiva dello 0,25% pari ad euro 92,50 in data
18/11/2011 e tale importo trova riscontro nell'accredito in 21/11/2011 sul conto corrente n 097-10001635, quindi per un totale di euro 390.000,00. Aggiungeva che nell'allegato 2 era riportato l'estratto del conto corrente 097-10001635 dal 01/01/2010 al 31/12/2011 intestato all'opponente da cui si evincono gli accrediti relativi alle tranche di mutuo fondiario erogate e che nell' allegato 3, si evidenzia il piano di ammortamento che (trattandosi di mutuo a S.A.L. non erogato completamente e non messo in ammortamento) mostra solo le erogazioni effettuate dalla Banca e gli interessi maturati sulle somme erogate e messe a disposizione del cliente;
in particolare: - in data
20/07/2010 è stata addebitata la somma di euro 2.597,36 sul conto corrente n 097-
10001635 rata di interessi maturati dalla stipula al 30/06/2010 sulla somma di euro
190.000,00 relativa al 1° , 2° e 3° sal); - in data 20/01/2011 è stata addebitata la somma
6.603,60 sul conto corrente n 097-10001635 rata di interessi maturati dal 01/07/2010 al 31/12/2010 sulla somma di euro 240.000,00 relativa al 1° , 2° , 3° e 4°sal); - in data
04/07/2011 è stata addebitata la somma 8.393,85 sul conto corrente n 097-10001635 rata di interessi maturati dal 01/01/2011 al 30/06/2011 sulla somma di euro 310.000,00 relativa al 1° , 2° , 3° , 4° e 5° sal. Orbene anche gli interessi maturati sulle somme complessivamente messe a disposizione al 31/12/2011 (pari ad euro 390.000,00) relative al 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sal erano stati corrisposti dalla società mutuataria. L'opposta argomentava che il principio di diritto al quale deve ispirarsi il giudice di merito, al fine di poter valutare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., è la verifica, attraverso l'interpretazione del contratto di mutuo, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza
a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge, tanto al fine di rispettare la stessa normativa cardine in materia di esecuzione forzata, ovverosia l'art. 474 cpc e verificare se effettivamente il contratto azionato dal creditore possa o meno incorporare o fornire la prova di un credito “certo, liquido ed esigibile“. Concludeva che nel caso di specie, dall'esame delle clausole contrattuali si può desumere come la somma mutuata
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
sia stata dichiarata a mezzo SAL ed erogata e quietanzata con i pagamenti sopra descritti.”.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto
2) Condanna la banca opposta al pagamento in favore dell' opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 15.517,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame Parte_3
unipersonale, rappresentata da ne ha
[...] Parte_2 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Accogliere, per i motivi suindicati, l'appello proposto con il presente atto e, per
l'effetto, riformare ed annullare integralmente la sentenza di primo grado n. 1669/2021 nel procedimento con rg. 3583/2018, resa dal Tribunale di Benevento – Sez. Civ., in data 6.08.2021, depositata e pubblicata in data 11.08.2021, e notificata allo scrivente procuratore costituito in data 17.08.2021;
-Accogliere integralmente l'atto di appello e di conseguenza riformare ed annullare totalmente la sentenza n. 1669/2021 del Tribunale di Benevento – Sezione – Dott.
CUSANI- in quanto assolutamente iniqua, illogica, carente e de tutto generica da un punto di vista motivazionale, alla luce anche della rilevante circostanza della errata interpretazione del contratto di mutuo, e dell'eccezione del tutto disattesa sulla prova della datio anche formale del titolo di disponibilità delle somme in capo al debitore – mutuatario da parte del GI di primo grado, che ha errato appunto di pronunciarsi sulla questione e nel merito della contestazione sollevata, andando più volte oltre il principio della prova della domanda;
NEL MERITO DELLE QUESTIONI DI DIRITTO DEL PRIMO GRADO:
-Reputato fondato l'appello, il Collegio accerti che la proposta domanda oppositoria era da reputarsi inammissibile, improponibile, ed illegittima, oltre che non fondata avendo il
GI di primo grado erroneamente dato rilievo superficialmente alla solo e sterile lettura di alcune clausole contrattuali, peraltro del tutto incompleta senza esaminare attentamente tutte le condizioni negoziali e soprattutto i documenti posta a fondamento della prova dell'erogazione (mutuo, iscrizione ipotecaria, e ammortamento, oltre al di più degli estratti conto). E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la domanda attorea, con tutte le conseguenze di legge;
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
1) Rigettare la domanda attrice di merito in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche sollevate dagli attori, oltre che non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione, come richiesto per legge. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la proposta domanda;
2) sempre nel merito, accertarsi definitivamente dovuta la pretesa creditoria vantata dall'esecutante sulla base della esecutività del titolo ai sensi dell'art. 474 cpc, e degli importi legittimamente maturati a seguito della scadenza del mutuo stesso e delle reiterate inadempienze del debitore e per l'effetto riconoscere ed accertare efficacia esecutiva al mutuo de quo;
3) dichiarare pienamente efficace ed eseguibile il titolo esecutivo e tutte le voci in esso contemplate unitamente al precetto notificato;
4) condannare il reclamante al pagamento delle spese di giustizia con attribuzione;
5) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso.”. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso Controparte_1 come segue:
“Voglia l'adito Collegio, contrariis reiectis, così provvedere:
- Rigettare l'avverso atto di appello in quanto del tutto nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile ed in ogni caso del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto:
- Confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Benevento, in persona del G.I. Dott. Cusani recante numero 1669/2021 in data 11.08.2021, nell'ambito del giudizio rubricato al n.r.g. 3583/2018 e, per conseguenza:
- In accoglimento di tutte le conclusioni come rassegnate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui per brevità quali integralmente riportate e trascritte così provvedere:
- dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancanza del titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. e, per conseguenza, dichiarare la nullità, illegittimità e/o improcedibilità della esecuzione così intrapresa;
- accertare e dichiarare la simulazione della causa contrattuale dello stipulato mutuo e, per l'effetto, dichiararne la nullità con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare che la opposta non erogava la somma prevista da contratto e, per
l'effetto, dichiarare la nullità della intrapresa esecuzione o, in subordine, limitarne
l'importo a quanto effettivamente erogato;
- accertare e dichiarare la nullità, la illegittimità e comunque la inefficacia delle clausole in particolare riferimento alle clausole di pattuizione degli interessi passivi non dovuti
e dell'interesse anatocistico, della c.m.s. nonché delle poste passive illegittime indicate in premessa;
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
- accertare e dichiarare, altresì, se il finanziamento concesso ha superato le c.d. soglie minime antiusura con conseguente ricalcolo del saldo debitore senza alcun interesse ovvero con l'adeguamento automatico nei limiti del tasso soglia art. 1339 c.c.
- per l'effetto revocare comunque l'atto di precetto in rinnovazione ed il successivo atto di pignoramento immobiliare opposto e, previa esibizione di tutta la documentazione e corrispondenza comprensiva del contratto di apertura di credito, attinente al rapporto di cui in premessa, acclarare all'attualità i reali conteggi di dare-avere e la presunta creditoria dell'istituto, escludendo le somme illegittime percepite dallo stesso;
- condannare per l'effetto l' : CP_3
- a) in via principale alla eliminazione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi a) in via principale alla eliminazione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi passivi con conseguente ricalcolo dei saldi attivi e passivi
a regolazione di conto annuale con il sistema della capitalizzazione dei soli interessi legali a partire dall'accensione del conto corrente, epurandola anche dalle altre poste passive illegittime evidenziate in premessa, se ritenute sussistenti;
- b) in via subordinata, qualora non venga accolta l'eccezione di nullità degli interessi passivi, ricalcolare i saldi passivi ed attivi escludendo l'anatocismo e la c.m.s. ed operando con il sistema della regolazione del conto annuale a partire dall'accensione del conto corrente epurandole anche dalle altre poste passive illegittime, se ritenute sussistenti, condannando, in quest'ultimo caso, l'Istituto a restituire ovvero a decurtare dall'esposizione illegittima portata dalla Banca l'importo di cui in premessa ovvero quella maggiore o minore somma riveniente all'esito della C.T.U.;
- condannare, ancora, la in persona del legale rappresentante p.t., in via CP_2 alternativa alla restituzione, ovvero al pagamento in favore dell'opponente, di tutto quanto ad essa dovuto in ragione del ricalcolo operato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno cosi come sarà quantificato dal C.T.U. e secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;
- Per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta e, di conseguenza, dichiarare la nullità e/o la inefficacia dell'atto di precetto nonché del successivo atto di pignoramento immobiliare opposto.
- regolare le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede la ammissione della documentazione e delle richieste istruttorie di cui al giudizio di primo grado, da intendersi qui, per brevità, tutte, quali riportate e trascritte.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 19.11.2024, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - IL CONTRATTO DI MUTUO ED IL TITOLO ESECUTIVO
POP ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Parte_1
Tribunale ha erroneamente affermato che dalla lettura delle norme regolatrici inserite nel contratto di mutuo non si evince l'effettività della consegna delle somme alla società mutuataria, ma si evince, invece, che il passaggio del danaro sia stato condizionato all'avveramento di eventi esterni (da imputare al mutuatario stesso). Invece, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che, all'art. 1 del contratto di mutuo fondiario, viene riportata la fondamentale circostanza di diritto che, in sede di stipula, l'Istituto aveva provveduto (con concessione diretta) alla costituzione di un deposito infruttifero a favore della parte mutuataria, a garanzia dell'osservanza di alcuni adempimenti nell'interesse del mutuante, rappresentando tale disposizione quale di disponibilità giuridica della somma mutuata. Dall'impiego di una parte della somma mutuata a titolo di “deposito fruttifero” si deve logicamente presupporre il precedente trasferimento della stessa nel patrimonio del mutuatario (traditio rei), tale da perfezionare il contratto di mutuo e la connessa realità.
Ha precisato che il perfezionamento del contratto di mutuo non si sostanzia nella mera manifestazione del consenso prestato dalle parti, ma necessita anche della consegna della somma mutuata, c.d. traditio rei. Secondo giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (ex multis Cass. 27 agosto 2015, n. 17194) si deve considerare avvenuta la traditio non più e non soltanto con il trasferimento materiale e fisico del denaro nelle mani del mutuatario, ma anche con la mera trasmissione della disponibilità giuridica.
Ha ricordato che, nella prassi bancaria, accade spesso che parte dell'importo concesso a mutuo sia trattenuto in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto mutuante, a garanzia dell'espletamento degli obblighi a carico del mutuatario, in occasione della stipula del finanziamento. All'adempimento di tali obblighi (ad esempio, verifica di valida iscrizione ipotecaria e priorità del grado ipotecario o produzione di documenti e/o formalità amministrative) è subordinato il successivo svincolo e/o l'erogazione, in favore del mutuatario, delle somme in deposito e/o in mutuo fruttifero. Ebbene, un risolutivo orientamento (Cass. n. 19654 del 22 luglio 2019, nonché Trib. Salerno 16 febbraio
2018, Trib. Verona 22 ottobre 2020, Trib. Tivoli 7 gennaio 2020, Trib. Tivoli 16 novembre 2020), ritiene invece che il versamento di una parte delle somme su
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile un mutuo (con deposito cauzionale infruttifero intestato alla banca) non ostacoli il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata, ma anzi dimostri, quale antecedente logico indefettibile, l'acquisizione delle stesse al patrimonio del mutuatario.
Ha puntualizzato che il contratto in esame (articoli 1 e 2), dà atto che, alla presenza del notaio, la banca mutuante: “concede alla parte mutuataria … un mutuo fruttifero di 430 mila euro …” della quale somma il notaio rogante certifica il rilascio, con contestuale atto di quietanza, attestando, in tal modo,
l'erogazione dell'importo mutuato secondo le formalità pattuite. Con il mandato emesso sulla propria cassa dalla banca mutuante, quindi, la parte mutuataria ha conseguito la disponibilità giuridica del denaro, in virtù dell'ordine predetto di concessione ed a prescindere dalla consegna in natura del denaro medesimo. In particolare, all'art. 1 si legge sull'erogazione quanto segue: “… la detta somma sarà versata … entro e non oltre il 30.6.2012 … mediante accreditamento su conto corrente intestato alla parte mutuataria presso la banca …”.
La costituzione, da parte della mutuataria della somma erogata in mutuo fruttifero cauzionale si traduce in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica del danaro (e dunque comprova l'effettività della traditio). In altri termini, la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo, ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva, per un interesse non solo proprio ma anche del finanziato, rinvenibile nella stessa costituzione in garanzia.
Ha inferito che recenti pronunce della Suprema Corte hanno chiarito che
“… ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.” (cfr. Cass. n. 25632/17, Cass. n. 16104/18 e
Cass. n. 19654/19).
Ha lamentato che il Giudice di primo grado ha dedotto, in modo del tutto errato, l'inidoneità del mutuo a valere come titolo esecutivo, in quanto atto
(apparentemente) condizionato e, come tale, carente del requisito della certezza richiesto dall'art. 474 cod. proc. civ., ai fini dell'avvio dell'azione esecutiva.
Ha rievocato l'art. 3 del contratto di mutuo, a tenore del quale, in caso di inadempienza, la mutuante sarebbe stata autorizzata ad agire esecutivamente
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile solo nei limiti del credito prestato in garanzia e versato sino a quel momento a favore della mutuataria. Pertanto, il Tribunale non ha colto la circostanza che l'esecutività del titolo sarebbe valsa, ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., nei limiti delle sole somme che la avesse versato, giusta prova fornita con gli CP_2 estratti-conto e con il piano di ammortamento. Le erogazioni effettuate a
[...]
mediante successivi accreditamenti, corrispondenti ai relativi Controparte_1
s.a.l., ammontano ad € 390.000,00.
I motivi meritano accoglimento entro i limiti che seguono.
Con il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per notar Per_1
in data 3.3.2010, rep. 85642, racc. 16344, spedito in forma esecutiva in
[...] data 16.3.2010, la (oggi quale Controparte_2 Parte_1 cessionaria del credito) ha concesso a mutuo a la somma Controparte_1 di € 430.000,00, destinata a finanziare la costruzione del fabbricato sito nel
Comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), via 2° Pozzetto, con costituzione di garanzia ipotecaria. La somma sarebbe stata versata alla mutuataria in più soluzioni, mediante accreditamento in un conto corrente a lei intestato presso la banca mutuante, subordinatamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, certificati da periti nominati dalla banca medesima, nonché all'osservanza di altre e diverse prescrizioni, tutte previste e riportate all'art. 2 del contratto.
Il Tribunale di Benevento ha negato l'idoneità del predetto rogito notarile ad assumere la valenza di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.) sulla scorta dei seguenti rilievi:
- il contratto all'art. 1 non contempla, a differenza di quanto generalmente avviene nei mutui ipotecari, l'erogazione della somma, ma solo l'impegno della banca alla messa a disposizione del mutuatario di una somma di euro
430.000,00 da erogare, come previsto all'art. 2, successivamente a stati di avanzamento e solo al verificarsi di precise condizioni e in tranche determinate in proporzione all'avanzare dell'edificazione del fabbricato.
- mentre nel comune rogito notarile di mutuo fondiario ipotecario emerge come certa la somma erogata dalla banca al cliente e spetta al mutuatario provare di aver estinto in tutto o in parte il debito, nel caso in esame, sulla base del solo atto pubblico di concessione del mutuo, non è possibile determinare il debito cui si è obbligata la parte mutuataria e conseguenzialmente non ne può essere intimato il pagamento. La somma dovuta dalla parte mutuataria per essere dimostrata abbisogna, dunque, della produzione degli estratti del rapporto di conto corrente sul quale sono state accreditate le erogazioni, a seguito
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile dell'accertamento e della verifica, da parte della banca, dei ss.aa.ll. e delle condizioni indicate all'art.
2. Il che richiede il formarsi di un diverso titolo esecutivo giudiziale che accerti l'an e il quantum del credito.
- la giurisprudenza è ferma nello statuire che il titolo esecutivo deve contenere in sé i dati necessari per effettuare una quantificazione del credito attraverso un mero calcolo matematico, sulla base di elementi certi contenuti nel titolo stesso e non attinti da altre fonti (cfr. Cass. 5/2/2011 n. 2816; Cass. 23/4/2009 n. 9693).
L'atto, cioè dev'essere “autosufficiente” e la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia.
Nel caso di specie, invece, il contratto notarile indica soltanto la somma messa a disposizione dell'opponente ma non la reale esposizione debitoria, tanto che per provare il proprio credito, ha dovuto fare riferimento Parte_1
a documenti “esterni” all'atto pubblico di mutuo e formati successivamente ad esso (allegato 1 e 2, stati di avanzamento dei lavori – cd. s.a.l. – ed estratti conto).
La motivazione resa dal Tribunale di Benevento merita una rivisitazione, anche alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia de qua.
La questione inerente questo giudizio involge la validità ed efficacia del contratto di mutuo, nel quale la somma non viene consegnata immediatamente al mutuatario (cd. traditio rei) – requisito, questo, indispensabile per il perfezionamento della fattispecie negoziale (cd. contratto reale) – ma semplicemente messa a disposizione su un conto corrente od un deposito acceso presso la banca mutuante ed erogata successivamente e subordinatamente all'osservanza di condizioni e vincoli predeterminati nel contratto (cd. mutuo condizionato). Si aggiunge la problematica collegata inerente all'idoneità di un tal genere di contratto, rogato nella forma dell'atto pubblico, ad assumere la valenza di titolo esecutivo, agli effetti di cui all'art. 474 comma II n. 3) cod. proc. civ.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario (Cass. n. 34116/2023). In particolare, con attinenza al caso di specie,
10 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile va segnalata Cass. n. 9229/2022, secondo la quale l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (conforme Cass. n. 25632/2017;
Cass. n. 17194/2015).
Alla stregua di tali principi, dai quali questa Corte di Appello non ritiene di discostarsi, va ritenuta la validità del contratto di mutuo stipulato tra la e con l'atto pubblico per notar Controparte_2 Controparte_1
in data 3.3.2010, nella parte in cui ha statuito che la somma Persona_1 viene erogata mediante il deposito su conto separato e versata in successive tranche, subordinatamente all'avanzamento dei lavori per la costruzione del fabbricato in funzione della quale è stata concordata ed all'osservanza delle altre condizioni pattuite nell'atto medesimo.
Altro e diverso aspetto è l'idoneità del rogito in scrutinio ad assumere la natura e l'efficacia di titolo esecutivo, queste espressamente negate dal
Tribunale di Benevento, in ragione della carenza di “autosufficienza”, in riferimento all'esatta determinazione delle somme effettivamente erogate a ed alla necessità di eterointegrazione mediante il ricorso Controparte_1
a documenti altri e diversi, estranei al contratto, quali gli stati di avanzamento dei lavori, il piano di ammortamento, gli estratti-conto.
Sul punto, sì è registrato un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata)
(Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 52/2023). In tale prospettiva, è necessario che entrambi gli atti, quello di mutuo e quello di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. 6174/2020; Cass. n. 17194/2015).
Tale indirizzo ermeneutico ha trovato continuità in Cass. n. 12007/2024, ove si legge che l'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato;
conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento,
l'obbligazione di restituzione di detto importo.
Nella prospettiva appena scrutinata, dunque, contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per notar in data 3.3.2010, rep. 85642, Persona_1 racc. 16344, non sarebbe idoneo a connotarsi come titolo esecutivo, perché richiederebbe la consacrazione in atto pubblico anche dei successivi documenti attestanti le effettive erogazioni delle somme, in favore di Controparte_1
così come gli ss.aa.ll., il piano di ammortamento e gli estratti-conto
[...] aggiornati al momento della trasfusione degli importi nell'atto di precetto.
Tuttavia, in materia, è recentissimamente intervenuta la sentenza n.
5968/2025, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto i precedenti contrasti, statuendo che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e
l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.”.
Con tale arresto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte hanno perpetuato il precedente orientamento che assicurava validità al rapporto di mutuo, venuto ad esistenza mediante la mera messa a disposizione della somma in deposito su un conto intestato al mutuatario, anche se sottoposta a
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile vincoli o condizioni, in alternativa alla consegna immediata, ma hanno escluso che la parte mutuante, in tali ipotesi, debba munirsi di un ulteriore atto pubblico attestante l'effettiva somministrazione delle somme, la loro entità e lo stato dei rimborsi.
Si legge, infatti, nella predetta sentenza (a par. 23) che “In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato
o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.”.
Ed il principio di diritto viene conclusivamente espresso dalle Sezioni
Unite a par. 26 nei seguenti termini: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”. ha contestato gli interessi pattuiti nel contratto di Controparte_1 mutuo con garanzia ipotecaria per notar in data 3.3.2010, Persona_1 perché eccedenti il tasso-soglia previsto dalla normativa antiusura.
La deduzione è risultata priva di fondamento, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica contabile espletata nel primo grado, dalla quale risulta che il TAEG è del 5,73%, quindi inferiore al tasso-soglia di 8,04%, ed il tasso di mora è del 8,60%, quindi inferiore al tasso-soglia dell'11,19% (tasso di mora 8,60%, con l'aggiunta di punti 2,1% come da indicazioni di settore della
Banca d'Italia). Va, dunque, ratificata la conclusione rassegnata dal c.t.u., secondo la quale “Qualora, invece, dovesse ritenere che ai fini della verifica
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
dell'usurarietà del tasso di mora è necessario aggiungere 2,1 punti percentuali come previsto dalla Banca d'Italia, il contratto di mutuo non è usurario e il mutuatario è tenuto a restituire interamente quanto richiesto dall'Istituto di credito.” (v. relazione fol. 36).
Peraltro, va considerato che il contratto di mutuo del 3.3.2010 contiene una testuale ed esplicita clausola di salvaguardia, laddove stabilisce che l'interesse di mora sarà comunque “… non superiore al tasso soglia statuito dalle vigenti disposizioni normative in materia d'usura …” (v. art. 3 lett. f).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere riformata mediante il rigetto dell'opposizione al precetto, proposta da Controparte_1
§ - LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, con attribuzione all'avv. Lorenzo Mazzeo, che ha reso la dichiarazioni di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. atto di appello ed atti difensivi successivi).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va determinato in base alla somma portata dall'atto di precetto (€ 503.584,05), a norma dell'art. 5 comma 1 d.m. 55/2014, e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale con proprio decreto, restano definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1669/2021, deliberata il
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
6.8.2021 e pubblicata il 11.8.2021 (n. 3583/2018 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata da e, Parte_2 per l'effetto, in riforma della sentenza predetta,
2) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto Controparte_1 di precetto;
3) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese del giudizio, in favore del difensore distrattario, avv. Lorenzo Mazzeo, che liquida:
- per il primo grado, in € 15.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in € 1.848,00 per esborsi ed € 12.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- nell'importo già determinato dal Tribunale per spese di c.t.u.
Così deciso in Napoli, in data 18 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
15