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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2103/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
AMBROSIO LUIGI per e per l'intervenuto e l'avv. Parte_1 Controparte_2
COLOSIMO FRANCESCO per che chiedono decidersi la Controparte_1 causa.
L'avv. Ambrosio discute brevemente la causa e contesta le visure prodotte dalla difesa di controparte.
L'avv. Colosimo ri-contesta la tempestività dell'intervento ex art. 419 c.p.c. e la ritualità delle produzioni avversarie allegate alla memoria conclusionale.
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 14,20 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2103/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO LUIGI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AMBROSIO FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
COLOSIMO FRANCESCO CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO Controparte_2 C.F._2 LUIGI e dell'avv. AMBROSIO FRANCESCO
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Si evidenzia tuttavia come parte ricorrente abbia in ricorso dedotto la esistenza di un comodato (pag. 2 ricorso) e poi, successivamente, abbia sostenuto una occupazione abusiva
(conclusionale del 25 marzo 2025) che in realtà va qualificata come c.d. occupazione senza titolo in senso lato (data la dedotta preesistenza della concessione dell'immobile in detenzione).
L'art. 419 c.p.c., applicabile anche alle cause locatizie le quali si svolgono secondo il rito del lavoro, dispone che l'intervento volontario del terzo, a meno che non sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, "non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto applicabili".
La giurisprudenza di legittimità ha sempre avuto in materia un orientamento rigoroso.
La sentenza 26 novembre 1998, n. 12021, ha affermato che nel rito del lavoro la tardività dell'intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove. Il carattere perentorio del termine di cui all'art. 419 cit. è conseguente, infatti, ad una precisa scelta del legislatore, risultandone altrimenti alterato tutto il sistema di preclusioni del rito del lavoro.
L'intervento di è intervenuto ben oltre la prima udienza ed è quindi tardivo. Controparte_2
L'intervento del terzo va quindi dichiarato, per tale ragione, inammissibile.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di un contratto di comodato col resistente.
Parte resistente, costituendosi, ha contestato tale fatto.
Parte ricorrente non ha mai chiesto di provare i fatti dedotti in ricorso, siccome contestati.
La domanda va quindi rigettata poiché rimasta sguarnita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi e minimi per la quarta (un solo atto depositato) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'intervento di;
Controparte_2
2. rigetta le domande della società Parte_1
3. condanna in solido la ricorrente e l'intervenuto al Parte_1 CP_3 pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 euro 2547,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Mantova, 31 marzo 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2103/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
AMBROSIO LUIGI per e per l'intervenuto e l'avv. Parte_1 Controparte_2
COLOSIMO FRANCESCO per che chiedono decidersi la Controparte_1 causa.
L'avv. Ambrosio discute brevemente la causa e contesta le visure prodotte dalla difesa di controparte.
L'avv. Colosimo ri-contesta la tempestività dell'intervento ex art. 419 c.p.c. e la ritualità delle produzioni avversarie allegate alla memoria conclusionale.
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 14,20 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2103/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO LUIGI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AMBROSIO FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
COLOSIMO FRANCESCO CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO Controparte_2 C.F._2 LUIGI e dell'avv. AMBROSIO FRANCESCO
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Si evidenzia tuttavia come parte ricorrente abbia in ricorso dedotto la esistenza di un comodato (pag. 2 ricorso) e poi, successivamente, abbia sostenuto una occupazione abusiva
(conclusionale del 25 marzo 2025) che in realtà va qualificata come c.d. occupazione senza titolo in senso lato (data la dedotta preesistenza della concessione dell'immobile in detenzione).
L'art. 419 c.p.c., applicabile anche alle cause locatizie le quali si svolgono secondo il rito del lavoro, dispone che l'intervento volontario del terzo, a meno che non sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, "non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto applicabili".
La giurisprudenza di legittimità ha sempre avuto in materia un orientamento rigoroso.
La sentenza 26 novembre 1998, n. 12021, ha affermato che nel rito del lavoro la tardività dell'intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove. Il carattere perentorio del termine di cui all'art. 419 cit. è conseguente, infatti, ad una precisa scelta del legislatore, risultandone altrimenti alterato tutto il sistema di preclusioni del rito del lavoro.
L'intervento di è intervenuto ben oltre la prima udienza ed è quindi tardivo. Controparte_2
L'intervento del terzo va quindi dichiarato, per tale ragione, inammissibile.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di un contratto di comodato col resistente.
Parte resistente, costituendosi, ha contestato tale fatto.
Parte ricorrente non ha mai chiesto di provare i fatti dedotti in ricorso, siccome contestati.
La domanda va quindi rigettata poiché rimasta sguarnita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi e minimi per la quarta (un solo atto depositato) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'intervento di;
Controparte_2
2. rigetta le domande della società Parte_1
3. condanna in solido la ricorrente e l'intervenuto al Parte_1 CP_3 pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 euro 2547,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Mantova, 31 marzo 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli